CASS
Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2024, n. 39289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39289 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA nel procedimento nei confronti di RU DR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore di Ciobotaru, avv. Nicola Monda, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo presentato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 3 novembre 2022, che aveva accolto l'istanza del detenuto IA BO per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39289 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 04/10/2024 In particolare, il magistrato ha accolto l'istanza con riferimento al periodo di detenzione avvenuto tra novembre 2016 e gennaio 2018 nella casa circondariale di Poggioreale e liquidato in favore del detenuto la somma di 1.856 euro. Per ciò che rileva in questo giudizio, il Tribunale ha respinto il reclamo disattendendo l'eccezione di compensazione di tale credito con il credito vantato dal Ministero della Giustizia nei confronti del detenuto per il pagamento della pena pecuniaria, sostenendo che il reclamante si era limitato alla mera allegazione dell'esistenza della pena pecuniaria e che non aveva fornito prove sulla certezza dell'attuale esistenza del credito, cosa che avrebbe potuto fare producendo la dimostrazione dell'apertura presso l'ufficio recupero crediti di una partita di credito indicandone il numero, di una visura dell'Agenzia delle entrate per accertare l'esistenza di un'iscrizione a ruolo, della notifica della cartella esattoriale che avrebbe consentito di verificare se la pena pecuniaria non fosse stata pagata anche solo in parte. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che, 'con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 35-ter ord. pen. in combinato disposto con l'art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, perché il Tribunale ha ritenuto non sufficiente come prova della certezza del credito la produzione dell'ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto era stato condannato alla multa di euro 7.000: si tratta, infatti, di una somma certa, oggetto di riscossione coattiva per cui sarebbe stato necessario accogliere la relativa eccezione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore di Ciobotaru, avv. Nicola Monda, ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso eccependo anche l'inammissibilità del reclamo a suo tempo presentato dal D.A.P. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta dal difensore del detenuto sulla necessità che il reclamo, che ha originato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, fosse presentato a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. 2 19 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Ministero della Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648). 2. Il ricorso è fondato La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento ormai consolidato, che l'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l'obbligazione che grava sul detenuto nei confronti dello Stato al pagamento della pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Malerba, Rv. 284432 (conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc. Gasparotto, n.m.). Nel reclamo il Ministero della Giustizia aveva opposto l'esistenza, a carico di Ciobotaru, di una obbligazione di questo tipo rimasta inevasa. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sia stata provata l'esistenza di tale credito, in quanto non dimostrata l'apertura presso l'ufficio recupero crediti di una partita di credito, o non prodotta una visura dell'Agenzia delle entrate per accertare l'esistenza di un'iscrizione a ruolo, o la notifica di una cartella esattoriale. Il ricorso deduce non essere necessario tale adempimento e ritiene prova sufficiente dell'esistenza del credito da opporre in compensazione l'aver prodotto l'ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. 10 novembre 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto doveva pagare la multa di euro 7.000. Il motivo è fondato. Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 - 02). Il requisito della certezza di un credito "attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito" (ibidem, in motivazione). Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo del credito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione della cartella di pagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. 3 te Il credito è poi liquido quando è "determinato nell'ammontare in base al titolo" (ibidem, sempre in motivazione). Una sentenza di condanna a pena pecuniaria contiene, pertanto, già un credito che, oltre ad essere certo, è anche liquido, perché, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, ne deve indicare necessariamente anche l'ammontare. Il credito è poi esigibile quando non sono apposte condizioni al suo pagamento, come avviene per una condanna a pena pecuniaria cui non sia apposto il beneficio della pena sospesa. Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustizia in compensazione nella procedura di cui all'art. 35-ter ord. pen. L'esistenza di una tale condanna può essere dimostrata nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen attraverso la produzione in giudizio dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, atteso che si tratta di un provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna, e che dà conto anche delle sopravvenienze, quali eventuali ordinanze di riconoscimento della continuazione. L'ordine di esecuzione contiene, in definitiva, la posizione giuridica attuale del condannato, in conformità, d'altronde, alla giurisprudenza civile di questa Corte che ha già ritenuto, in una procedura proprio di cui all'art. 35-ter, che per provare il controcredito dello Stato sia sufficiente la "tempestiva produzione della posizione giuridica dell'intimato" (Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480). A differenza di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, pertanto, l'iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l'esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti della procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l'inadempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento e che comunque non incide sull'attuale esistenza del credito esigibile. Né, per attribuire rilevanza decisiva a tali atti, soccorre adeguatamente l'argomento usato dal Tribunale di sorveglianza nella ordinanza impugnata, ovvero che l'obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria potrebbe essere stata nel frattempo pagata, perché l'avvenuto pagamento, anche parziale, deve essere oggetto di prova e non può essere introdotto in giudizio in modo meramente ipotetico e congetturale. Ne consegue che l'ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, se esista nel caso in esame un controcredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della pena pecuniaria ed a quanto esso esattamente ammonti. 4
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impu gnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore di Ciobotaru, avv. Nicola Monda, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo presentato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 3 novembre 2022, che aveva accolto l'istanza del detenuto IA BO per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39289 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 04/10/2024 In particolare, il magistrato ha accolto l'istanza con riferimento al periodo di detenzione avvenuto tra novembre 2016 e gennaio 2018 nella casa circondariale di Poggioreale e liquidato in favore del detenuto la somma di 1.856 euro. Per ciò che rileva in questo giudizio, il Tribunale ha respinto il reclamo disattendendo l'eccezione di compensazione di tale credito con il credito vantato dal Ministero della Giustizia nei confronti del detenuto per il pagamento della pena pecuniaria, sostenendo che il reclamante si era limitato alla mera allegazione dell'esistenza della pena pecuniaria e che non aveva fornito prove sulla certezza dell'attuale esistenza del credito, cosa che avrebbe potuto fare producendo la dimostrazione dell'apertura presso l'ufficio recupero crediti di una partita di credito indicandone il numero, di una visura dell'Agenzia delle entrate per accertare l'esistenza di un'iscrizione a ruolo, della notifica della cartella esattoriale che avrebbe consentito di verificare se la pena pecuniaria non fosse stata pagata anche solo in parte. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che, 'con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 35-ter ord. pen. in combinato disposto con l'art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, perché il Tribunale ha ritenuto non sufficiente come prova della certezza del credito la produzione dell'ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto era stato condannato alla multa di euro 7.000: si tratta, infatti, di una somma certa, oggetto di riscossione coattiva per cui sarebbe stato necessario accogliere la relativa eccezione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore di Ciobotaru, avv. Nicola Monda, ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso eccependo anche l'inammissibilità del reclamo a suo tempo presentato dal D.A.P. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta dal difensore del detenuto sulla necessità che il reclamo, che ha originato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, fosse presentato a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. 2 19 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Ministero della Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648). 2. Il ricorso è fondato La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento ormai consolidato, che l'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l'obbligazione che grava sul detenuto nei confronti dello Stato al pagamento della pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Malerba, Rv. 284432 (conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc. Gasparotto, n.m.). Nel reclamo il Ministero della Giustizia aveva opposto l'esistenza, a carico di Ciobotaru, di una obbligazione di questo tipo rimasta inevasa. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sia stata provata l'esistenza di tale credito, in quanto non dimostrata l'apertura presso l'ufficio recupero crediti di una partita di credito, o non prodotta una visura dell'Agenzia delle entrate per accertare l'esistenza di un'iscrizione a ruolo, o la notifica di una cartella esattoriale. Il ricorso deduce non essere necessario tale adempimento e ritiene prova sufficiente dell'esistenza del credito da opporre in compensazione l'aver prodotto l'ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. 10 novembre 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto doveva pagare la multa di euro 7.000. Il motivo è fondato. Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 - 02). Il requisito della certezza di un credito "attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito" (ibidem, in motivazione). Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo del credito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione della cartella di pagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. 3 te Il credito è poi liquido quando è "determinato nell'ammontare in base al titolo" (ibidem, sempre in motivazione). Una sentenza di condanna a pena pecuniaria contiene, pertanto, già un credito che, oltre ad essere certo, è anche liquido, perché, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, ne deve indicare necessariamente anche l'ammontare. Il credito è poi esigibile quando non sono apposte condizioni al suo pagamento, come avviene per una condanna a pena pecuniaria cui non sia apposto il beneficio della pena sospesa. Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustizia in compensazione nella procedura di cui all'art. 35-ter ord. pen. L'esistenza di una tale condanna può essere dimostrata nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen attraverso la produzione in giudizio dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, atteso che si tratta di un provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna, e che dà conto anche delle sopravvenienze, quali eventuali ordinanze di riconoscimento della continuazione. L'ordine di esecuzione contiene, in definitiva, la posizione giuridica attuale del condannato, in conformità, d'altronde, alla giurisprudenza civile di questa Corte che ha già ritenuto, in una procedura proprio di cui all'art. 35-ter, che per provare il controcredito dello Stato sia sufficiente la "tempestiva produzione della posizione giuridica dell'intimato" (Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480). A differenza di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, pertanto, l'iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l'esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti della procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l'inadempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento e che comunque non incide sull'attuale esistenza del credito esigibile. Né, per attribuire rilevanza decisiva a tali atti, soccorre adeguatamente l'argomento usato dal Tribunale di sorveglianza nella ordinanza impugnata, ovvero che l'obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria potrebbe essere stata nel frattempo pagata, perché l'avvenuto pagamento, anche parziale, deve essere oggetto di prova e non può essere introdotto in giudizio in modo meramente ipotetico e congetturale. Ne consegue che l'ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, se esista nel caso in esame un controcredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della pena pecuniaria ed a quanto esso esattamente ammonti. 4
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impu gnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il consigliere estensore