Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2022, proposto da
Societa' Agricola Vicentina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - EM MA, non costituita in giudizio;
nei confronti
Unione dei Comuni Valli e Delizie, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
– del provvedimento identificato con “PRATICA SINADOC 17224/2022”, ricevuto dalla Soc. Agr. Vicentina s.r.l. a mezzo PEC il 16 maggio 2022, avente ad oggetto una diffida ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 “… al rispetto delle prescrizioni … con particolare riferimento: … 2. ai punti 41 e 42, del paragrafo D2.5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4598 del 30/09/2020 rilasciata da ARPAE SAC Ferrara.”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche, se del caso, endoprocedimentale, ed anche se non conosciuto al momento del deposito del ricorso, nella parte in cui incide nella sfera giuridica del ricorrente, ed in particolare del “Rapporto della visita ispettiva programmata presso la Ditta Soc. Agr. Vicentina s.r.l. All. “Mezzano” Via Strada Albertini, Longastrino (FE)”, identificato con “Sinadoc: 6504/2021”, nella parte in cui, a pag. 5 di 11, contesta la violazione del “Piano di gestione delle acque meteoriche”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La società agricola ricorrente, che gestisce un allevamento intensivo di polli, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4598 del 30 settembre 2020, rilasciata da ARPAE SAC Ferrara.
In esito alla visita ispettiva programmata presso tale azienda, ARPAE ha rilevato delle irregolarità che hanno condotto all’adozione, da parte del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, della diffida, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, parte seconda, titolo III bis, “al rispetto delle prescrizioni … con particolare riferimento: … 2. ai punti 41 e 42, del paragrafo D2.5”.
Tale provvedimento (e quelli presupposti) sarebbero illegittimi, secondo quanto dedotto in ricorso:
1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 – eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia - sviamento dell’interesse pubblico;
2. per violazione e falsa applicazione degli artt. 29- bis e segg., ed in particolare dell’art. 29- diecies , comma 9, lett. 7 a) del d.lgs. n. 152 del 2006, della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302, della D.G.R. n. 286/2005, della D.G.R. n. 1860/2006, delle prescrizioni di cui ai punti 41 e 42, del paragrafo D2.5 dell’AIA n. 4598 del 30.09.2020 rilasciata da ARPAE ed autorizzata dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie, degli artt. 1, 3 e 7 della L. n. 241/90 e dei principi costituzionali del giusto procedimento.
Parte ricorrente ha, quindi, richiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’adozione del provvedimento, di cui ha invano chiesto l’annullamento in autotutela.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio e parte ricorrente ha, conseguentemente, depositato una memoria in cui rinvia a tutto quanto già dedotto nel ricorso che, però, non può trovare positivo apprezzamento.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento non è privo di adeguata motivazione, dal momento che la sua adozione trova fondamento in quanto rilevato negli atti scaturiti dalla visita ispettiva effettuata da ARPAE.
A tale conclusione si può giungere considerando che questi ultimi non sono rappresentati solo dal verbale della visita stessa, ma anche e in primo luogo dal “Rapporto della visita ispettiva programmata” che è stato redatto in esito alla stessa.
Il verbale dà atto degli accertamenti effettuati, mentre il rapporto, che è un documento più ampio e dettagliato, analizza i risultati delle ispezioni, evidenziando violazioni e proponendo miglioramenti.
Nel caso di specie, con riferimento alle prescrizioni dell’AIA 41 e 42, il verbale dà atto, rispettivamente, che “il GI ha verificato lo stato delle aree in cemento poste in testa ai capannoni, quelle sotto gli estrattori nel retro dei capannoni” e che “Il GI ha verificato lo stato delle aree cortilive adiacenti i capannoni”.
L’esito di tali verifiche è riportato nel rapporto, che, a pag. 5 di 11, nell’ambito del paragrafo rubricato “Piano di gestione delle acque meteoriche”, attesta come “le aree impermeabilizzate antistanti i capannoni si presentavano già spazzate. Erano ancora presenti in loco i presidi per ciecare momentaneamente le caditoie sui piazzali, atti ad impedire agli effluenti di sporcare le fognature. Nel lato opposto dei capannoni, non è invece presente adeguata superficie impermeabile che consenta il mantenimento della pulizia a secco delle aree sottostanti le coperture di deflessione, che si presentavano imbrattate da residui di lettiera e quindi soggette a possibile dilavamento, sia sul suolo che in acque superficiali, diversamente da quanto previsto in autorizzazione. Per tali fatti è stata resa edotta l’Autorità Competente.”.
Dunque, il provvedimento avversato appare adeguatamente motivato dal riferimento al verbale e al rapporto, che, in combinato disposto tra di loro, danno conto di una situazione dei luoghi che integra, in concreto, la violazione delle prescrizioni 41 e 42. Esse, infatti, prevedono che: “41. Le aree in cemento poste in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo”. Nel rapporto di ispezione si dà espressamente atto del rispetto di tale prescrizione. L’AIA, però, impone altresì che: <<anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare, le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi costantemente con superfici tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”>>. Il rispetto di quest’ultima parte della prescrizione risulta essere frustato dalla ravvisata assenza di superfici impermeabilizzate che consentano il mantenimento della pulizia a secco, tant’è che è stata rilevata la presenza di residui di letteria, suscettibili di dilavamento e conseguente inquinamento delle acque superficiali, con ciò incorrendo nella violazione dell’autorizzazione.
Per le stesse ragioni ARPAE ha correttamente ravvisato la violazione delle indicazioni contenute nell’autorizzazione con riferimento alla manutenzione delle strutture e degli impianti, ovvero al punto 42 della stessa, che impone che: “Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilive adiacenti ai capannoni dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo un agevole accesso a tutte le aree aziendali”.
Ne deriva il rigetto del ricorso, mentre la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile per genericità, prima ancora che infondata per la mancanza di una condotta lesiva.
Nulla deve essere disposto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla deve essere disposto per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO