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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7/2025
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il
10.1.2025, da
- , nata a [...] il [...], residente a [...]; rappresentata e difesa dalle Avv.sse Barbara Maria
Lanza e Marika De Bona, del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in P.tta Alcide de Gasperi 4, Verona – come da mandato sottoscritto in data
9.1.2025, unito telematicamente all'atto di appello -;
- ricorrente, appellante –
contro
- nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(VE), Corso Martiri della Libertà 95, rappresentato e difeso come da procure alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti
Massimiliano Sinacori, Roberto Mete del Foro di Udine e dall'avv. Virna Maci del Foro di Venezia, con domicilio eletto preso lo studio dei primi due difensori in Udine, Via
Savorgnana 20;
- resistente, appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.587/2024, pubblicata il 16.10.2024, notificata il 12.12.2024, nel proc. 1224/2022 – separazione personale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in atto di appello:
1 1. rigettarsi la domanda di addebito della separazione a carico di , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
2. disporsi che corrisponda a la somma mensile di CP_1 Parte_1
1.000,00 €, o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale contributo per il suo mantenimento da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della stessa. Tale somma dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3. Condannarsi il resistente alle spese di lite di primo grado, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 anche del procedimento promosso con reclamo innanzi la Corte d'Appello di Trieste, RG n.
209/2022.
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente capo n. 3, compensarsi per due terzi le spese di lite del giudizio di primo grado e condannarsi per la restante parte le spese legali di primo grado a carico di Parte_2
[...]
5. In ogni caso, condannarsi al pagamento delle spese legali di secondo CP_1 grado, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memorie depositate da ex art. 183, VI co., cpc. CP_2
Memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. depositata il 24.5.2023:
Si chiede, pertanto, l'ammissione di prova per testi in ordine alle seguenti circostanze:
1) vero che all'atto del matrimonio era dirigente medico a tempo CP_1 indeterminato presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di Isola della Scala (VR)?
2) Vero che lo stesso osservava i seguenti orari di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, durante il fine settimana in cui era di turno il sabato o la domenica dalle 8.00 alle 20.00, oltre a giorni di reperibilità per le urgenze?
3) Vero che nel gennaio 2017 ha ottenuto il primariato di urologia CP_1 presso l'azienda ospedaliera di Portogruaro ove si è trasferito ad abitare da solo?
4) Vero che tornava presso l'abitazione familiare in Villafranca di CP_1
Verona, ove risiedevano moglie e figli, il giovedì sera o venerdì sera o, talvolta, il sabato mattina di ogni settimana tornando in Portogruaro la domenica sera o lunedì mattina?
5) Vero che si occupava, come si occupa tuttora, della gestione dei figli Parte_1 minori portandoli e recuperandoli a scuola, seguendoli nei compiti scolastici, presenziando ai colloqui con gli insegnanti e accompagnandoli alle visite mediche? Per
6) Vero che accompagnava il figlio agli allenamenti di calcio tre Parte_1 volte a settimana e il figlio a nuoto una volta la settimana e a danza artistica due Per_2 volte la settimana?
pag. 2/16 7) Vero che ha lavorato dall'agosto 2014 al marzo 2019 come Parte_1 dipendente con qualifica di coordinatore infermieristico presso la casa di cura San
Clemente di Mantova con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì?
8) Vero che nel marzo 2019 si è licenziata per trasferirsi nel settembre Parte_1
2020 con la prole in Portogruaro per raggiungere il marito?
9) Vero che dal novembre 2020 ha ripreso a svolgere la propria attività Parte_1 di infermiera in libera professione presso poliambulatori privati e, durante l'emergenza Covid, presso l'Azienda Ospedaliera di Portogruaro?
10) Vero che ha dovuto interrompere l'attività lavorativa nel marzo Parte_1
2022 allorché la stessa, a seguito di episodi di violenza subiti per mano del marito il 7 marzo 2022 e 9 marzo 2022, è tornata a vivere con la prole in Villafranca di Verona?
11) Vero che ha ripreso la propria attività lavorativa di infermiera in Parte_1 libera professione con partita Iva dal mese di agosto 2022 (doc. 27)?
In ordine al tenore di vita condotto in costanza di matrimonio:
12) vero che durante il matrimonio i coniugi frequentavano con i figli Parte_3 ristoranti due volte la settimana al costo compreso tra 35/50,00 € per persona?
13) Vero che il nucleo familiare si recava in vacanza durante le Parte_3 festività natalizie per 10 giorni circa a Caltanisetta presso i genitori del sig. CP_1
14) Vero che durante il periodo estivo il nucleo familiare si recava in Parte_3 vacanza con i figli in Residence a cinque stelle tra i quali il Residence Amare a Porto
Santa Margherita e Villaggio Laguna Blu a Caorle per 20 giorni al costo complessivo di 4.000,00?
15) Vero che si recava in vacanza con i figli un mese nell'appartamento Parte_1 in Gioiosa Marea (Messina) di proprietà dei genitori del marito?
16) Vero che il nucleo familiare si è recato in vacanza durante il Parte_3 periodo estivo per una settimana in località quali Egitto, Tunisia, Sardegna, Isola
d'Elba, Toscana?
In ordine alle ragioni del fallimento del vincolo coniugale:
17) Vero che nel novembre 2020 ha iniziato a manifestare CP_1 cambiamenti umorali rifiutandosi di assumere il trattamento farmacologico prescritto dal Dott. Persona_3
18) Vero che la sera del 9 marzo 2022 durante una discussione con la CP_1 moglie ha compiuto atti autolesionistici colpendosi il volto con pugni e schiaffi ingerendo vodka e ansiolitici?
19) Vero che in tale occasione, dopo l'allontanamento delle Forze dell'Ordine e degli operatori sanitari contattati da , ha sfondato l'infisso Parte_1 CP_1 della camera da letto dove si era rifugiata la moglie facendola cadere a terra, afferrandola poi per i capelli e bloccandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto?
pag. 3/16 Per 20) Vero che in tale frangente il figlio minore ed , dopo aver afferrato un coltello da cucina ed intimato al padre di lasciare la madre, è scappato per raggiungere la caserma dei Carabinieri di Portogruaro e denunciare l'accaduto?
21) Vero che la sera stessa del 9 marzo 2022 è stata ospitata con i figli Parte_1 dall'amica per due notti? Persona_4
22) Vero che l'11 marzo 2022 la signora si è recata in Portogruaro a Parte_4 Per prendere la sorella ed i nipoti e per condurli ed ospitarli Parte_1 Per_2 presso la propria abitazione in Castelbelforte (MN) per un mese?
23) Vero che a far data dall'11 aprile 2022 si è trasferita con i figli Parte_1 nella propria abitazione di Villafranca di Verona?
24) Vero che il 1 maggio 2022 alla fine di un pranzo consumato al ristorante “Al pico verde” in Custoza dopo aver appellato la moglie troia/puttana alla CP_1 presenza degli altri commensali e dei figli minori, ha tentato di ricondurre il Per primogenito in Portogruaro strattonandolo e procurando allo stesso un trauma distorsivo al braccio sinistro (doc. 4)?
Si indicano come testi:
- residente in [...]rocca (VR) VIA Vittorio Veneto 59 A;
Testimone_1
- residente in [...] Castelbelforte (Mn) Parte_4
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...] Portogruaro (Ve) Persona_4
Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. depositata il 13.6.2023: omissis
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione:
Nel merito, in via principale:
- respingersi tutte le domande proposte dalla signora con il ricorso in Parte_1 appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.587/2024 del 15.10.2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone, e pubblicata in data 16.10.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
In via istruttoria:
- per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudicante dovesse ritenere non sufficiente la documentazione esibita da parte appellata, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti con le memorie ex art. 183, comma 6, cpc presenti in atti e non ammessi;
respingere, in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa, tutte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente, ferma ogni più ampia riserva;
In ogni caso:
pag. 4/16 - per i motivi esposti in narrativa, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio in appello, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, Iva e C.P.A come per legge.
FATTI DI CAUSA
Premesse incontestate
1. I signori e si sono sposati il 16.6.2007 e, dalla loro unione, sono nati CP_1 Pt_1 Per i figli: (8 aprile 2009) e (14 gennaio 2014). Per_2
Hanno abitato, per la maggior parte della convivenza matrimoniale, a Villafranca di
Verona.
Nel 2017 il sig. si è trasferito per lavoro a Portogruaro, facendo ritorno a casa CP_1 nei fine settimana.
Nel periodo di Natale del 2019 la signora ha confessato al coniuge un Pt_1 tradimento.
Nel corso del 2020 le parti hanno convissuto a Portogruaro.
Il 7.5.2021 il sig. ha donato la casa di Villafranca di Verona alla moglie. Pt_1
Nel marzo 2022, anche a seguito di un'aggressione violenta da parte del marito, la signora si è allontanata di casa. Pt_1
Il 30.5.2022 la signora ha depositato ricorso per separazione personale con Pt_1 richiesta di trattazione urgente per violenza domestica.
Tra le parti è già stata incardinata, con deposito di ricorso l'8.3.2024, e pende in primo grado, avanti al Tribunale di Verona, il procedimento di divorzio.
Il procedimento di primo grado
2. Nel corso del procedimento di separazione, il Tribunale di Pordenone, disposta tempestivamente un'indagine conoscitiva da parte del Consultorio di Portogruaro e dei servizi sociali ha, dapprima, disposto provvisoriamente e, poi, confermato – con provvedimento del 22.11.2022-, un regime di affidamento condiviso dei figli, il collocamento presso la madre, visite paterne presenziate, sostegno psicologico per i figli, prosecuzione del monitoraggio del Consultorio e contributo al mantenimento dei figli, a carico del padre, di 2.000 euro mensili.
3. Pronunciata sentenza parziale di separazione, la causa è proseguita con CTU psicologica, la cui relazione risulta depositata l'1/3/2024.
4. Respinte le ulteriori istanze istruttorie, oltre a quella di riunione del procedimento a quello di divorzio, la causa è stata decisa con la sentenza qui oggetto di appello.
La sentenza di primo grado
5. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Pordenone, in sintesi:
pag. 5/16 - ha accolto la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, per infedeltà coniugale della sig.ra Pt_1
- ha, conseguentemente, rigettato la domanda di assegno di mantenimento della moglie;
- quanto ai temi dell'affidamento, collocamento e mantenimento della prole, ha dato atto della pendenza del giudizio di divorzio – con conseguente prevalenza ed attualità dei provvedimenti ivi assunti - e ha fatto salvi i provvedimenti interinali assunti pro tempore in sede di separazione.
5.1. Quanto alla domanda di addebito, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, giustificato l'abbandono del tetto coniugale in seguito al comportamento aggressivo del marito, mentre ha ritenuto fondata la domanda per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
A tale proposito il giudice di primo grado ha ritenuto provato il reiterato tradimento della sulla base delle dichiarazioni, a contenuto confessorio, rese dalla stessa in Pt_1 sede di CTU, confermate da prove documentali (copie di messaggi di testo tra le parti di cui al doc.4 della produzione in primo grado). Pt_1
Per contro non sono state ritenute fondate le eccezioni della odierna appellante, volte a sostenere l'assenza di nesso causale fra il tradimento e la fine del matrimonio, in quanto il marito avrebbe tollerato l'a condotta della moglie, anche partecipando ad una terapia di coppia e dichiarando di volersi riconciliare, e, comunque, la vita matrimoniale sarebbe stata già in crisi prima dei fatti in esame.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi, che la tolleranza, in generale, non possa essere un'esimente rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà
(Cass. 25966/2022) e, in particolare, che non costituisca indice di indifferenza o assenza di affectio coniugalis.
Dalla successione degli avvenimenti era invece emerso che:
- con riguardo al primo tradimento, risalente al 2018, il marito aveva ricevuto dalla moglie, nel 2019, una versione dei fatti edulcorata e non veritiera,
- qualche anno dopo lei aveva confessato la verità e l' intraprese autonome CP_1 ricostruzioni, aveva così scoperto altre infedeltà di lei. Nel marzo 2022 vi era stato un forte litigio con aggressione fisica, non contestata, da parte dell' e, CP_1 conseguentemente, l'allontanamento della moglie, inizialmente provvisorio e poi definitivo.
5.2. Accolta la domanda di addebito, il Tribunale di Pordenone ha respinto la richiesta di assegno di mantenimento della sig.ra Pt_1
5.3. Quanto alle ulteriori questioni (affidamento, collocamento e mantenimento dei figli), come anticipato, il Tribunale ha confermato retroattivamente i provvedimenti assunti e ha dato atto della pendenza e prevalenza all'attualità dei provvedimenti emessi in sede divorzile.
5.4. Da ultimo, il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti valutando che il sig. era risultato vittorioso rispetto alle domande di addebito e CP_1
pag. 6/16 mantenimento, ma era risultato, per contro, soccombente in relazione ai provvedimenti provvisori in corso di causa e nel reclamo avanti alla Corte di Appello.
I motivi di appello
6. Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha proposto appello la signora chiedendo Pt_1 la riforma della sentenza impugnata e, in particolare, il rigetto della domanda di addebito, l'accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento, in misura di 1.000 euro mensili e il favore delle spese di lite, anche di primo grado e, in subordine, la compensazione parziale a favore dell'appellante.
6.1. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di CTU sul tema del tradimento. CP_1
6.1.1. Avrebbe, infatti, attribuito a tali dichiarazioni, erroneamente, il valore probatorio proprio di una confessione giudiziale ex art.2733 c.c.
6.1.2. Avrebbe, inoltre, violato il principio di indivisibilità delle dichiarazioni confessorie, estrapolandone solo una parte.
Da una lettura completa di tali dichiarazioni, per contro, emergerebbe che la crisi coniugale era insorta già nel 2017 e in precedenza;
prima, quindi, del tradimento. Si riportano le dichiarazioni ritenute significative rese dall'appellante in sede di CTU e riferite all'anno 2017:
“Lui è sempre più ombroso, non ci cerca per giorni è sempre più assente e sento che c'è sempre più crisi di coppia … Penso che lui possa avere un'altra relazione a Portogruaro e chi lo sa… mi sento completamente abbandonata a me stessa e trascurata come donna.” Avevo avuto con una vita che aveva distrutto la mia autostima e mi aveva CP_1 prosciugato tutte le energie … Lui nel 2017 ci lascia a casa da soli con due bambini piccoli, la solitudine era tanta”. (pagg. 16-17 della relazione della CTU).
6.2. Aggiunge l'appellante, sul punto, che la stessa consulente avrebbe collocato l'inizio della crisi matrimoniale nel 2017, e riporta il seguente brano della relazione (grassetto aggiunto):
“vince il concorso a Portogruaro dove si sposta nel 2017 e si danno un anno per capire come vanno le cose mentre lui rientra a casa i fine settimana ed il primo anno anche a metà settimana. Qui sembra cominciare la vera e propria crisi matrimoniale.”. (pag. 16 della relazione della CTU).
Emergerebbe, tra l'altro, che gravi incomprensioni tra i coniugi vi erano state già alla nascita del primogenito, e che l' aveva attribuito alla moglie disturbi depressivi CP_1
e di personalità.
6.3. Proseguendo nell'esame dei motivi di impugnazione, lamenta l'appellante che il
Tribunale non avrebbe constatato la non contestazione, da parte dell' della CP_1 collocazione della crisi matrimoniale in data ben anteriore al primo tradimento.
pag. 7/16 6.4. Ulteriore motivo di doglianza è l'omessa valutazione del valore confessorio delle dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 21.11.2022, laddove lo stesso ha CP_1 riferito: “ho sempre ritenuto possibile la riconciliazione con mia moglie”.
Tale disponibilità alla riconciliazione sarebbe stata richiamata anche in un provvedimento del Tribunale di Verona nel corso della procedura divorzile in atto.
6.5. Con ulteriore motivo l'appellante ha lamentato la non ammissione di prove orali formulate che, in realtà, miravano a fare luce sulle cause e i tempi del fallimento del progetto coniugale, riguardando temi quali: la concentrazione del marito sulla carriera lavorativa, la scarsa presenza del marito in casa, la delega alla moglie di tutte le incombenze di cura dei figli e i cambiamenti umorali del marito dal novembre 2020. Ha lamentato anche l'esclusione della prova contraria.
6.6. Con ulteriore motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione di talune prove.
6.6.1. In primo luogo, del contenuto dei messaggi telefonici di cui al doc.4 della produzione di controparte.
Anche tali messaggi, se letti integralmente, confermerebbero l'anteriorità della crisi. In particolare ciò si dovrebbe desumere dal messaggio della sig.ra che, Pt_1 relativamente al tradimento, avrebbe ivi scritto al marito:
“ma guarda che io non ho aggiunto niente di nuovo a quello che ti ho detto tre anni fa pensando di essere creduta;
”, e dalla replica del marito nei seguenti termini:
“ho dovuto picchiarti per farti rendere conto E mi faccio schifo;
”, seguita da esplicita dichiarazione d'amore (“ti amo”).
6.6.2. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tratto le dovute deduzioni dal fatto che l' nei propri atti, aveva dichiarato di voler rinsaldare il vincolo coniugale, CP_1 aveva intrapreso a marzo 2022 una terapia di coppia, si era espresso in tali termini anche in messaggi alla moglie del 23.3.2024 (doc.70). Vi sarebbe stata, infine, anche una scorretta interpretazione della giurisprudenza citata (Cass. Sez.1 Ord. n. 25966 del
20222).
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022 (Rv. 665877 - 01)
In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e
l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.
pag. 8/16 6.7. Proseguendo nell'esame dei motivi di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova tra le parti, spettando, anzitutto a chi formula la domanda di addebito, nel caso di specie controparte, la prova della violazione e del nesso causale con l'intollerabilità della convivenza.
6.8. L'appellante ha poi sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la condotta violenta del marito, occorsa a marzo 2022. A tale condotta era stato dato il significato di “precipitato dell'irreversibilità della crisi”, mentre, insieme ad altri elementi, avrebbe dovuto essere intesa quale chiaro indizio della preesistenza della crisi familiare come allegato dall'appellante.
6.9. Ulteriore motivo di impugnazione concerne la sussistenza dei presupposti e la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
6.10. Da ultimo, secondo l'appellante, il giudice avrebbe errato nel compensare integralmente le spese di lite. In realtà erano state molte di più le iniziative processuali del sig. rivelatesi poi infondate: un reclamo in Corte di Appello, due istanze di CP_1 modifica al giudice del primo grado, unitamente a condotte ostacolanti rispetto all'iscrizione scolastica dei minori a Villafranca di Verona, e al pagamento del mantenimento per i figli.
Le difese in appello del resistente CP_1
7. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2025 si è costituito il sig. CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese e, in via subordinata, l'accoglimento delle istanze istruttorie a suo tempo formulate.
7.1. In merito al valore delle dichiarazioni confessorie della in sede di CTU, ha Pt_1 evidenziato, da un lato, che si tratta non di mero indizio ma di elemento di prova diretta
(cfr. Cass. sent. 18987 del 2003, ord. n. 24468 del 2020, ord. n. 3689/2021) e, dall'altro, che il Tribunale ha comunque valutato correttamente le dichiarazioni nella loro interezza.
7.2. Ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza del nesso causale per la preesistenza di una crisi tra i coniugi. In contrario vi sarebbe non solo la donazione immobiliare che il marito aveva fatto alla moglie il 7.5.2021, ma anche il contenuto dell'ampia messaggistica tra le parti, anteriore al marzo 2022 e prodotta in causa.
7.3. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado, poi, quanto all'onere della prova, corrisponde esattamente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. ord. n.15196/2023 e 16691/2020).
7.4. Del tutto infondate, poi, sarebbero le ulteriori considerazioni dell'appellante su un'asserita non contestazione di preesistente crisi e trascuratezza coniugale del marito.
pag. 9/16 Mentre l'approccio comunque conciliativo, tenuto subito dopo la scoperta dei tradimenti, è coerente con la volontà di non aggravare la situazione per il bene dei figli.
7.5. A proposito della non ammissione delle prove orali richieste, l'appellato ha evidenziato che la stessa aveva reso dichiarazioni, in sede di CTU, circa le vere Pt_1 ragioni della crisi coniugale, non certo superabili dalle testimonianze richieste.
Del tutto contestata e non rispondente agli accertamenti della CTU è poi l'immagine dell'appellato quale persona concentrata esclusivamente sulla propria carriera lavorativa, a discapito della famiglia e dei figli, o quale persona dedita a condotte violente. A tale ultimo proposito le denunce della in sede penale erano poi Pt_1 esitate, allo stato, in tre archiviazioni.
7.6. Venendo al tema della valutazione delle prove, l'appellato ha richiamato l'attenzione sulla giurisprudenza che ritiene che neppure la riconciliazione possa far venir meno l'addebito della separazione. Nel caso di specie, poi, l'approccio conciliativo e le dichiarazioni dell' fraintese da controparte erano significative CP_1 solamente della sincerità dei sentimenti che egli nutriva per la moglie e il cui tradimento ha generato una reazione incontrollata, ovvero dell'intento di rendere più civile la separazione, in particolare a vantaggio dei figli.
7.7. Anche con riguardo al tema della violenza, il giudice di primo grado avrebbe dato una corretta lettura dei fatti e delle prove documentali prodotte.
7.8. Con riguardo alle allegazioni sulle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali,
l'appellato ha allegato che la moglie aveva sempre lavorato nel corso del matrimonio, salvo un periodo di complessivi 17 mesi in occasione delle gravidanze, acquisendo numerose esperienze come infermiera e coordinatrice in diverse strutture. Il motivo, poi, delle dimissioni dal posto di lavoro a tempo indeterminato, a fine 2019, era da attribuire all'esigenza di porre fine alla relazione extraconiugale fino ad allora intrattenuta, proprio sul posto di lavoro, con il dott. e alle relative conseguenze. CP_3
Senza contare la donazione immobiliare fattale dal marito appena un anno prima della separazione di fatto. Da ultimo ha allegato che di recente, in sede divorzile, non vi sarebbe stato riconoscimento di alcun assegno all'ex coniuge.
7.9. Anche in punto spese di lite l'appellato ha contestato e replicato puntualmente alle considerazioni di controparte.
Lo svolgimento del processo di secondo grado
8. All'udienza del 25.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e la Corte ha riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente appare opportuno specificare che il presente procedimento è disciplinato dalla procedura vigente prima dell'entrata in vigore del d.l.vo 149/2022 (cd. riforma Cartabia), in forza della norma transitoria (art.35 co.1) secondo la quale la nuova disciplina si applica, in via generale, ai procedimenti instaurati successivamente pag. 10/16 al 28.2.2023, da intendersi, nel caso di giudizi di impugnazione, e fuori dei casi disciplinati da norma transitoria speciale (art. 35.4 d.l.vo cit.), quali i procedimenti instaurati – in primo grado – dopo il 28.2.2023.
10. Giova altresì evidenziare che, tenuto conto delle allegazioni e delle domande delle parti, la materia del contendere riguarda solamente: la domanda di addebito, accolta in primo grado e la domanda di assegno di mantenimento, invece rigettata, oltre alla regolamentazione delle spese di lite. Per il resto non sussiste controversia e, per l'attualità, prevale la disciplina dettata in sede divorzile. Anche un eventuale accoglimento della domanda di assegno di mantenimento non potrebbe, peraltro, per evidenti ragioni di coordinamento e delimitazione dei confini tra i due giudizi, che avere durata limitata fino ai provvedimenti presidenziali divorzili.
11. Vanno anzitutto esaminati i motivi di appello relativi alla domanda di addebito, iniziando, in ordine logico, dal tema dell'onere della prova.
11.1. E' vero, in termini generali, che:
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” Cass. Sez.1 -, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Ma è parimenti altrettanto vero che:
“Avuto specifico riguardo alla violazione del dovere di fedeltà questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245).” (Cass. cit. in motivazione punto 3).
In altri termini, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, per la gravità che riveste, fa presumere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in tal modo invertendo l'onere della prova sul tema dell'efficacia causale tra violazione e intolleranza.
Contestare tale assunto sulla base dell'anteriorità della crisi integra eccezione della cui prova è onerata la parte che formula l'eccezione (Cass. 14 febbraio 2012, n.2059, sent.
1130/2022).
E' corretto, quindi, il ragionamento, sul punto del giudice di primo grado.
11.2. Nel caso di specie appare provato il tradimento plurimo da parte dell'odierna appellante. In proposito correttamente il giudice di primo grado ha utilizzato gli elementi a sua disposizione: le dichiarazioni rese dalla in sede di CTU per la Pt_1 ricostruzione della vita coniugale e i messaggi telematici scambiati tra i coniugi (doc.4 della produzione di primo grado di parte appellata)
11.2.1. Iniziando dall'esame dei messaggi, si evidenzia quanto segue:
pag. 11/16 Scrive l alle ore 9.11: “… avrei preferito colpire il muro e farmi male da solo. Il CP_1 sentimento di sconfitta, di smarrimento, di tradimento subito, di male gratuito, immeritato, ingiustificato (semmai il male possa esserlo) e dell'innocenza dei nostri figli, traditi anche loro avrebbero la pace solo con la mia morte”
Risponde subito la “Ho avuto la giusta punizione – Questa è la verità – Ti ho Pt_1 mancato di rispetto – A me e anche ai bambini -Sono una persona schifosa – La tua morte mi procurerebbe altro dolore…”.
Nel prosieguo dello scambio di messaggi, parlando di quanto, della situazione tra loro, Per avrebbe percepito il figlio , si legge: Per
“Sono stata brava – non si è accorto di niente”. Pt_1
“Di questo ti ringrazio – Loro non c'entrano”. CP_1
“Ma dentro ho l'inferno”. Pt_1
Amenta: “E non dovranno mai sapere – Mai”.
“E questi tuoi messaggi mi fanno tanto male – Certo – Non ti preoccupare.” Pt_1
“Non intendo la mia razione (sic) Ma che la loro mamma ha tradito il loro PÀ. CP_1
“Non serviva scriverlo – L'avevo capito benissimo.”. Pt_1
E poco dopo:
“ci proverò, ma ho bisogno di sentire il tuo pentimento vero, la tua espiazione, senza CP_1 auto indulgenze e attenuanti… … sennò prima o poi lo rifarai”;
“Non è cambiato nulla vedo - Tu non mi perdonerai mai - Questo è quello che Pt_1 penso”.
E ancora:
“Tradito ingannato, affranto, dilaniato, ma soprattutto solo e smarrito.”; CP_1
“Amore io ci sono - Rinasciamo insieme”; Pt_1
“io non devo rinascere - mi hai convinto anche a prendere medicine… - Anzichè CP_1 confessare e chiedere perdono”;
“Anche questo pensi di me”; Pt_1
…
“in questi tre anni non ti ho perdonata, ti ho semplicemente creduta - non dovevo CP_1 perdonarti niente - perché ti credevo - … ecco il tradimento, l'inganno e il mio dolore straziante all'improvviso”;
“Ma guarda che io non ho aggiunto niente di nuovo a quello che ti ho detto tre anni Pt_1 fa pensando di essere creduta”.
Dallo scambio di messaggi pare evidente che vi siano state più infedeltà nel tempo da parte dell'appellante. Più volte si parla di pentimento in capo alla e di perdono Pt_1 in capo all' e le affermazioni dei coniugi sono tra loro coerenti. La CP_1 Pt_1 afferma, non costretta, di “meritare una punizione”, di “avere mancato di rispetto” al marito, quando questi si riferisce al tradimento e non nega l'accusa di infedeltà esplicita, si limita ad affermare che “non serviva scriverlo”. In sintesi, in tutte le frasi sul tema,
pag. 12/16 mai la nega il tradimento affermato dal marito. Al contrario, si dichiara pentita Pt_1
e chiede perdono, pur avendo ella subito un atto di violenza fisica.
11.2.2. A tali documenti, non oggetto di tempestiva contestazione, si aggiunge, anche solo quale indizio concordante rimesso al prudente apprezzamento del giudice, la narrazione fatta dalla in sede di CTU (rel. pag. 16-17): Pt_1
“lui è sempre più ombroso, non ci cerca per giorni è sempre più assente e sento che c'è sempre più crisi di coppia… penso che lui possa avere un'altra relazione a Portogruaro e chi lo sa… mi sente completamente abbandonata a me stessa e trascurata come donna. A ottobre del 2018 inizia la relazione … Questa persona mi fa sentire apprezzata valorizzata.. ma la relazione viene scoperta dalla moglie della persona;
mi contatta e ho dovuto dire una mezza verità in famiglia. Gli ho indorato un po' la pillola e se l'è fatta andare bene così .. CP_1 non ha indagato .. non ha fatto niente e non viene fuori. Era un primario anche lui che lavora assieme a me. Devo chiudere al più presto perché sento che la cosa mi sta sfuggendo di mano ma non da un punto di vista affettivo perché non sono innamorata e nemmeno sessualmente attratta ma è molto affettuoso. L'idea è di chiudere anche perché devo trasferirmi a
Portogruaro. La cosa migliore da fare è dare le dimissioni e andare via e salvaguardare il salvabile”… Poi risuccede anche nel 2021 e la recidiva è quella che fa più male sia a me che
a Avrei dovuto prima prendere altre decisioni che non ho preso. Avevo avuto con CP_1 una vita che aveva distrutto la mia autostima e mi aveva prosciugato tutte le energie” CP_1
Si tratta di dichiarazioni molto chiare, che lasciano davvero poco spazio a diverse interpretazioni.
11.2.3. Ciò detto, pare innegabile anche il breve lasso di tempo intercorso tra la scoperta, da parte dell' della reale portata del primo caso di infedeltà e il CP_1 precipitare degli eventi. Dalla vicinanza temporale discende conferma della sussistenza del nesso causale.
11.3. La difesa della proseguendo nell'esame dell'appello, ha eccepito Pt_1
l'anteriorità della crisi, e grava, quindi, su di lei l'allegazione e la prova delle circostanze fondanti l'eccezione.
Ma occorre anche chiarire cosa si intende, in questo ambito, per “anteriorità della crisi coniugale”.
Va rammentato in proposito, che (enfasi aggiunta):
“In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015 (Rv.
636508 - 01).
pag. 13/16 Vanno sottolineati: l'esigenza di un accertamento rigoroso della preesistenza della crisi,
e il fatto che si tratti di una crisi irrimediabile, accompagnata da una convivenza puramente formale.
Mancano, all'evidenza, nel caso di specie, proprio tali elementi e indici di gravità. Non bastano, in altri termini, crisi superabili o divergenze, anche protratte nel tempo, ma che non portano a una convivenza puramente di facciata o formale.
Le stesse allegazioni dell'appellante, in primo grado, prospettano l'esistenza di una crisi, ma anche il suo superamento nel 2019-2020 e un successivo peggioramento a partire da novembre 2020, con il precipitare degli eventi solo in corrispondenza dei gravi episodi occorsi nel marzo 2022:
“Dopo circa un anno in cui i rapporti si erano riequilibratati nel novembre 2020 ha manifestato evidenti cambiamenti umorali alternando momenti di CP_1 eccessiva irritabilità ad un umore depresso non adeguatamente compensato dal trattamento farmacologico assunto irregolarmente e prescritto dalla Dott. Per_3
La situazione è irrimediabilmente precipitata sfociando nei gravi episodi di violenza a danno di moglie e figli per cui pende procedimento penale a carico di . CP_1
Gli atti di violenza commessi da quest'ultimo hanno costretto la ricorrente a difendersi come già ampiamente descritto.
Andrà, pertanto, rigettata la domanda di addebito formulata da controparte: la separazione è unicamente riconducibile alle gravi condotte poste in essere da CP_1 in pregiudizio dei figli e della moglie. (memoria depositata il 22.12.2022, pag.
[...]
8).
Gli stessi capitoli di prova per testi formulati dall'appellante in primo grado sul tema del tenore di vita, e che riferiscono di vacanze di famiglia in varie località di villeggiatura e con parenti, portano a ritenere che non vi fosse, tra i coniugi, una convivenza puramente formale.
Il fatto, poi, che il 7.5.2021 il sig. abbia donato alla moglie l'appartamento di CP_1
Villafranca di sua proprietà, e nel quale avevano in precedenza abitato, costituisce comportamento davvero poco compatibile con l'esistenza di una crisi irreparabile.
11.4. Né assume particolare importanza il fatto che la consulente dell'ufficio abbia, nella sua relazione, collocato l'inizio della crisi coniugale nel 2017-2018, trattandosi di un concetto di crisi coniugale funzionale al ben diverso ambito peritale – e quindi di valutazione della capacità genitoriale e del benessere della prole - e non necessariamente coincidente con quello, specifico, sopra riportato.
11.5. Ulteriore linea difensiva dell'appellante è quella volta a sostenere che il sig. avesse superato il trauma dei tradimenti subiti, a dimostrazione, ancora una CP_1 volta, della mancanza di nesso causale tra le violazioni dell'obbligo di fedeltà e l'intollerabilità della convivenza. Si tratta di linea difensiva che si rivela inefficace in fatto e in diritto.
pag. 14/16 La frase che il sig. ha proferito all'inizio dell'audizione in sede di tentativo di CP_1 conciliazione presidenziale (“ho sempre ritenuto possibile la riconciliazione con mia moglie”) non integra confessione del superamento dell'intollerabilità dei tradimenti subiti e, conseguentemente, della prosecuzione – senza ulteriori requisiti – della convivenza. Si tratta di frase resa in sede conciliativa, generica – non essendo specificati i termini di tale possibilità – e che, da molteplici elementi (il comportamento successivo delle parti, l'elevata conflittualità tra i coniugi anche in sede di CTU, le denunce penali,
i documenti contenenti successivi messaggi scambiati) non può che ritenersi implicitamente condizionata a condotte e cambiamenti, nel senso desiderato, della controparte.
Si condivide, poi, in proposito, il seguente insegnamento giurisprudenziale
“In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16270 del 27/06/2013 (Rv.
627235 - 01)
11.6. Né a differenti conclusioni può condurre la considerazione del fatto che, nel marzo del 2022, dopo la condotta violenta del marito, i coniugi avessero intrapreso, come riferisce l' nel primo atto di costituzione in primo grado, un percorso CP_1 psicoterapeutico di coppia a Villafranca di Verona con la Dottoressa A Persona_5 parte il fatto che tale percorso ebbe, ben presto, esito negativo, dalla lettura del medesimo atto emerge chiaramente che tutto ciò avvenne nel periodo immediatamente successivo ai fatti dell'8.3.2022, mentre la si trovava con i figli dalla sorella a Pt_1
Castelbelforte (MN). In quel periodo l' ebbe a scoprire gli ulteriori due CP_1 tradimenti della moglie. Ne consegue che, quand'anche volesse ritenersi non ancora irreversibile la crisi coniugale, per avere i coniugi intrapreso concordemente una terapia di coppia, tale irreversibilità è certamente conseguita, come dedotto dall'appellato fin dalle prime fasi del procedimento, con la successiva scoperta di tutte le violazioni dell'obbligo di fedeltà.
12. Da quanto sopra discende il rigetto del primo motivo di appello, la conferma della sentenza di primo grado in punto addebito della separazione e, conseguentemente,
l'irrilevanza per assorbimento delle questioni concernenti sia l'assegno di mantenimento e sia le spese di lite che, quanto al presente grado di giudizio, non possono che seguire la soccombenza e saranno liquidate per valori medi del parametro di riferimento
(indeterminabile basso, per la limitatezza dell'area del contendere), ridotto il compenso per la trattazione ed esclusa la fase decisionale per la peculiarità del rito camerale.
P.Q.M.
pag. 15/16 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7/2025 RG:
- rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, Parte_1 resa dal Tribunale di Pordenone n.587/2024, pubblicata il 16.10.2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in complessivi euro 6.276,00 per compensi (€. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €.2.800,00 per fase decisionale) oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Trieste, 21.5.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7/2025
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il
10.1.2025, da
- , nata a [...] il [...], residente a [...]; rappresentata e difesa dalle Avv.sse Barbara Maria
Lanza e Marika De Bona, del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in P.tta Alcide de Gasperi 4, Verona – come da mandato sottoscritto in data
9.1.2025, unito telematicamente all'atto di appello -;
- ricorrente, appellante –
contro
- nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(VE), Corso Martiri della Libertà 95, rappresentato e difeso come da procure alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti
Massimiliano Sinacori, Roberto Mete del Foro di Udine e dall'avv. Virna Maci del Foro di Venezia, con domicilio eletto preso lo studio dei primi due difensori in Udine, Via
Savorgnana 20;
- resistente, appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.587/2024, pubblicata il 16.10.2024, notificata il 12.12.2024, nel proc. 1224/2022 – separazione personale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in atto di appello:
1 1. rigettarsi la domanda di addebito della separazione a carico di , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
2. disporsi che corrisponda a la somma mensile di CP_1 Parte_1
1.000,00 €, o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale contributo per il suo mantenimento da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della stessa. Tale somma dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3. Condannarsi il resistente alle spese di lite di primo grado, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 anche del procedimento promosso con reclamo innanzi la Corte d'Appello di Trieste, RG n.
209/2022.
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente capo n. 3, compensarsi per due terzi le spese di lite del giudizio di primo grado e condannarsi per la restante parte le spese legali di primo grado a carico di Parte_2
[...]
5. In ogni caso, condannarsi al pagamento delle spese legali di secondo CP_1 grado, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memorie depositate da ex art. 183, VI co., cpc. CP_2
Memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. depositata il 24.5.2023:
Si chiede, pertanto, l'ammissione di prova per testi in ordine alle seguenti circostanze:
1) vero che all'atto del matrimonio era dirigente medico a tempo CP_1 indeterminato presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di Isola della Scala (VR)?
2) Vero che lo stesso osservava i seguenti orari di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, durante il fine settimana in cui era di turno il sabato o la domenica dalle 8.00 alle 20.00, oltre a giorni di reperibilità per le urgenze?
3) Vero che nel gennaio 2017 ha ottenuto il primariato di urologia CP_1 presso l'azienda ospedaliera di Portogruaro ove si è trasferito ad abitare da solo?
4) Vero che tornava presso l'abitazione familiare in Villafranca di CP_1
Verona, ove risiedevano moglie e figli, il giovedì sera o venerdì sera o, talvolta, il sabato mattina di ogni settimana tornando in Portogruaro la domenica sera o lunedì mattina?
5) Vero che si occupava, come si occupa tuttora, della gestione dei figli Parte_1 minori portandoli e recuperandoli a scuola, seguendoli nei compiti scolastici, presenziando ai colloqui con gli insegnanti e accompagnandoli alle visite mediche? Per
6) Vero che accompagnava il figlio agli allenamenti di calcio tre Parte_1 volte a settimana e il figlio a nuoto una volta la settimana e a danza artistica due Per_2 volte la settimana?
pag. 2/16 7) Vero che ha lavorato dall'agosto 2014 al marzo 2019 come Parte_1 dipendente con qualifica di coordinatore infermieristico presso la casa di cura San
Clemente di Mantova con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì?
8) Vero che nel marzo 2019 si è licenziata per trasferirsi nel settembre Parte_1
2020 con la prole in Portogruaro per raggiungere il marito?
9) Vero che dal novembre 2020 ha ripreso a svolgere la propria attività Parte_1 di infermiera in libera professione presso poliambulatori privati e, durante l'emergenza Covid, presso l'Azienda Ospedaliera di Portogruaro?
10) Vero che ha dovuto interrompere l'attività lavorativa nel marzo Parte_1
2022 allorché la stessa, a seguito di episodi di violenza subiti per mano del marito il 7 marzo 2022 e 9 marzo 2022, è tornata a vivere con la prole in Villafranca di Verona?
11) Vero che ha ripreso la propria attività lavorativa di infermiera in Parte_1 libera professione con partita Iva dal mese di agosto 2022 (doc. 27)?
In ordine al tenore di vita condotto in costanza di matrimonio:
12) vero che durante il matrimonio i coniugi frequentavano con i figli Parte_3 ristoranti due volte la settimana al costo compreso tra 35/50,00 € per persona?
13) Vero che il nucleo familiare si recava in vacanza durante le Parte_3 festività natalizie per 10 giorni circa a Caltanisetta presso i genitori del sig. CP_1
14) Vero che durante il periodo estivo il nucleo familiare si recava in Parte_3 vacanza con i figli in Residence a cinque stelle tra i quali il Residence Amare a Porto
Santa Margherita e Villaggio Laguna Blu a Caorle per 20 giorni al costo complessivo di 4.000,00?
15) Vero che si recava in vacanza con i figli un mese nell'appartamento Parte_1 in Gioiosa Marea (Messina) di proprietà dei genitori del marito?
16) Vero che il nucleo familiare si è recato in vacanza durante il Parte_3 periodo estivo per una settimana in località quali Egitto, Tunisia, Sardegna, Isola
d'Elba, Toscana?
In ordine alle ragioni del fallimento del vincolo coniugale:
17) Vero che nel novembre 2020 ha iniziato a manifestare CP_1 cambiamenti umorali rifiutandosi di assumere il trattamento farmacologico prescritto dal Dott. Persona_3
18) Vero che la sera del 9 marzo 2022 durante una discussione con la CP_1 moglie ha compiuto atti autolesionistici colpendosi il volto con pugni e schiaffi ingerendo vodka e ansiolitici?
19) Vero che in tale occasione, dopo l'allontanamento delle Forze dell'Ordine e degli operatori sanitari contattati da , ha sfondato l'infisso Parte_1 CP_1 della camera da letto dove si era rifugiata la moglie facendola cadere a terra, afferrandola poi per i capelli e bloccandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto?
pag. 3/16 Per 20) Vero che in tale frangente il figlio minore ed , dopo aver afferrato un coltello da cucina ed intimato al padre di lasciare la madre, è scappato per raggiungere la caserma dei Carabinieri di Portogruaro e denunciare l'accaduto?
21) Vero che la sera stessa del 9 marzo 2022 è stata ospitata con i figli Parte_1 dall'amica per due notti? Persona_4
22) Vero che l'11 marzo 2022 la signora si è recata in Portogruaro a Parte_4 Per prendere la sorella ed i nipoti e per condurli ed ospitarli Parte_1 Per_2 presso la propria abitazione in Castelbelforte (MN) per un mese?
23) Vero che a far data dall'11 aprile 2022 si è trasferita con i figli Parte_1 nella propria abitazione di Villafranca di Verona?
24) Vero che il 1 maggio 2022 alla fine di un pranzo consumato al ristorante “Al pico verde” in Custoza dopo aver appellato la moglie troia/puttana alla CP_1 presenza degli altri commensali e dei figli minori, ha tentato di ricondurre il Per primogenito in Portogruaro strattonandolo e procurando allo stesso un trauma distorsivo al braccio sinistro (doc. 4)?
Si indicano come testi:
- residente in [...]rocca (VR) VIA Vittorio Veneto 59 A;
Testimone_1
- residente in [...] Castelbelforte (Mn) Parte_4
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...] Portogruaro (Ve) Persona_4
Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. depositata il 13.6.2023: omissis
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione:
Nel merito, in via principale:
- respingersi tutte le domande proposte dalla signora con il ricorso in Parte_1 appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.587/2024 del 15.10.2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone, e pubblicata in data 16.10.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
In via istruttoria:
- per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudicante dovesse ritenere non sufficiente la documentazione esibita da parte appellata, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti con le memorie ex art. 183, comma 6, cpc presenti in atti e non ammessi;
respingere, in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa, tutte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente, ferma ogni più ampia riserva;
In ogni caso:
pag. 4/16 - per i motivi esposti in narrativa, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio in appello, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, Iva e C.P.A come per legge.
FATTI DI CAUSA
Premesse incontestate
1. I signori e si sono sposati il 16.6.2007 e, dalla loro unione, sono nati CP_1 Pt_1 Per i figli: (8 aprile 2009) e (14 gennaio 2014). Per_2
Hanno abitato, per la maggior parte della convivenza matrimoniale, a Villafranca di
Verona.
Nel 2017 il sig. si è trasferito per lavoro a Portogruaro, facendo ritorno a casa CP_1 nei fine settimana.
Nel periodo di Natale del 2019 la signora ha confessato al coniuge un Pt_1 tradimento.
Nel corso del 2020 le parti hanno convissuto a Portogruaro.
Il 7.5.2021 il sig. ha donato la casa di Villafranca di Verona alla moglie. Pt_1
Nel marzo 2022, anche a seguito di un'aggressione violenta da parte del marito, la signora si è allontanata di casa. Pt_1
Il 30.5.2022 la signora ha depositato ricorso per separazione personale con Pt_1 richiesta di trattazione urgente per violenza domestica.
Tra le parti è già stata incardinata, con deposito di ricorso l'8.3.2024, e pende in primo grado, avanti al Tribunale di Verona, il procedimento di divorzio.
Il procedimento di primo grado
2. Nel corso del procedimento di separazione, il Tribunale di Pordenone, disposta tempestivamente un'indagine conoscitiva da parte del Consultorio di Portogruaro e dei servizi sociali ha, dapprima, disposto provvisoriamente e, poi, confermato – con provvedimento del 22.11.2022-, un regime di affidamento condiviso dei figli, il collocamento presso la madre, visite paterne presenziate, sostegno psicologico per i figli, prosecuzione del monitoraggio del Consultorio e contributo al mantenimento dei figli, a carico del padre, di 2.000 euro mensili.
3. Pronunciata sentenza parziale di separazione, la causa è proseguita con CTU psicologica, la cui relazione risulta depositata l'1/3/2024.
4. Respinte le ulteriori istanze istruttorie, oltre a quella di riunione del procedimento a quello di divorzio, la causa è stata decisa con la sentenza qui oggetto di appello.
La sentenza di primo grado
5. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Pordenone, in sintesi:
pag. 5/16 - ha accolto la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, per infedeltà coniugale della sig.ra Pt_1
- ha, conseguentemente, rigettato la domanda di assegno di mantenimento della moglie;
- quanto ai temi dell'affidamento, collocamento e mantenimento della prole, ha dato atto della pendenza del giudizio di divorzio – con conseguente prevalenza ed attualità dei provvedimenti ivi assunti - e ha fatto salvi i provvedimenti interinali assunti pro tempore in sede di separazione.
5.1. Quanto alla domanda di addebito, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, giustificato l'abbandono del tetto coniugale in seguito al comportamento aggressivo del marito, mentre ha ritenuto fondata la domanda per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
A tale proposito il giudice di primo grado ha ritenuto provato il reiterato tradimento della sulla base delle dichiarazioni, a contenuto confessorio, rese dalla stessa in Pt_1 sede di CTU, confermate da prove documentali (copie di messaggi di testo tra le parti di cui al doc.4 della produzione in primo grado). Pt_1
Per contro non sono state ritenute fondate le eccezioni della odierna appellante, volte a sostenere l'assenza di nesso causale fra il tradimento e la fine del matrimonio, in quanto il marito avrebbe tollerato l'a condotta della moglie, anche partecipando ad una terapia di coppia e dichiarando di volersi riconciliare, e, comunque, la vita matrimoniale sarebbe stata già in crisi prima dei fatti in esame.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi, che la tolleranza, in generale, non possa essere un'esimente rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà
(Cass. 25966/2022) e, in particolare, che non costituisca indice di indifferenza o assenza di affectio coniugalis.
Dalla successione degli avvenimenti era invece emerso che:
- con riguardo al primo tradimento, risalente al 2018, il marito aveva ricevuto dalla moglie, nel 2019, una versione dei fatti edulcorata e non veritiera,
- qualche anno dopo lei aveva confessato la verità e l' intraprese autonome CP_1 ricostruzioni, aveva così scoperto altre infedeltà di lei. Nel marzo 2022 vi era stato un forte litigio con aggressione fisica, non contestata, da parte dell' e, CP_1 conseguentemente, l'allontanamento della moglie, inizialmente provvisorio e poi definitivo.
5.2. Accolta la domanda di addebito, il Tribunale di Pordenone ha respinto la richiesta di assegno di mantenimento della sig.ra Pt_1
5.3. Quanto alle ulteriori questioni (affidamento, collocamento e mantenimento dei figli), come anticipato, il Tribunale ha confermato retroattivamente i provvedimenti assunti e ha dato atto della pendenza e prevalenza all'attualità dei provvedimenti emessi in sede divorzile.
5.4. Da ultimo, il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti valutando che il sig. era risultato vittorioso rispetto alle domande di addebito e CP_1
pag. 6/16 mantenimento, ma era risultato, per contro, soccombente in relazione ai provvedimenti provvisori in corso di causa e nel reclamo avanti alla Corte di Appello.
I motivi di appello
6. Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha proposto appello la signora chiedendo Pt_1 la riforma della sentenza impugnata e, in particolare, il rigetto della domanda di addebito, l'accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento, in misura di 1.000 euro mensili e il favore delle spese di lite, anche di primo grado e, in subordine, la compensazione parziale a favore dell'appellante.
6.1. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di CTU sul tema del tradimento. CP_1
6.1.1. Avrebbe, infatti, attribuito a tali dichiarazioni, erroneamente, il valore probatorio proprio di una confessione giudiziale ex art.2733 c.c.
6.1.2. Avrebbe, inoltre, violato il principio di indivisibilità delle dichiarazioni confessorie, estrapolandone solo una parte.
Da una lettura completa di tali dichiarazioni, per contro, emergerebbe che la crisi coniugale era insorta già nel 2017 e in precedenza;
prima, quindi, del tradimento. Si riportano le dichiarazioni ritenute significative rese dall'appellante in sede di CTU e riferite all'anno 2017:
“Lui è sempre più ombroso, non ci cerca per giorni è sempre più assente e sento che c'è sempre più crisi di coppia … Penso che lui possa avere un'altra relazione a Portogruaro e chi lo sa… mi sento completamente abbandonata a me stessa e trascurata come donna.” Avevo avuto con una vita che aveva distrutto la mia autostima e mi aveva CP_1 prosciugato tutte le energie … Lui nel 2017 ci lascia a casa da soli con due bambini piccoli, la solitudine era tanta”. (pagg. 16-17 della relazione della CTU).
6.2. Aggiunge l'appellante, sul punto, che la stessa consulente avrebbe collocato l'inizio della crisi matrimoniale nel 2017, e riporta il seguente brano della relazione (grassetto aggiunto):
“vince il concorso a Portogruaro dove si sposta nel 2017 e si danno un anno per capire come vanno le cose mentre lui rientra a casa i fine settimana ed il primo anno anche a metà settimana. Qui sembra cominciare la vera e propria crisi matrimoniale.”. (pag. 16 della relazione della CTU).
Emergerebbe, tra l'altro, che gravi incomprensioni tra i coniugi vi erano state già alla nascita del primogenito, e che l' aveva attribuito alla moglie disturbi depressivi CP_1
e di personalità.
6.3. Proseguendo nell'esame dei motivi di impugnazione, lamenta l'appellante che il
Tribunale non avrebbe constatato la non contestazione, da parte dell' della CP_1 collocazione della crisi matrimoniale in data ben anteriore al primo tradimento.
pag. 7/16 6.4. Ulteriore motivo di doglianza è l'omessa valutazione del valore confessorio delle dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 21.11.2022, laddove lo stesso ha CP_1 riferito: “ho sempre ritenuto possibile la riconciliazione con mia moglie”.
Tale disponibilità alla riconciliazione sarebbe stata richiamata anche in un provvedimento del Tribunale di Verona nel corso della procedura divorzile in atto.
6.5. Con ulteriore motivo l'appellante ha lamentato la non ammissione di prove orali formulate che, in realtà, miravano a fare luce sulle cause e i tempi del fallimento del progetto coniugale, riguardando temi quali: la concentrazione del marito sulla carriera lavorativa, la scarsa presenza del marito in casa, la delega alla moglie di tutte le incombenze di cura dei figli e i cambiamenti umorali del marito dal novembre 2020. Ha lamentato anche l'esclusione della prova contraria.
6.6. Con ulteriore motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione di talune prove.
6.6.1. In primo luogo, del contenuto dei messaggi telefonici di cui al doc.4 della produzione di controparte.
Anche tali messaggi, se letti integralmente, confermerebbero l'anteriorità della crisi. In particolare ciò si dovrebbe desumere dal messaggio della sig.ra che, Pt_1 relativamente al tradimento, avrebbe ivi scritto al marito:
“ma guarda che io non ho aggiunto niente di nuovo a quello che ti ho detto tre anni fa pensando di essere creduta;
”, e dalla replica del marito nei seguenti termini:
“ho dovuto picchiarti per farti rendere conto E mi faccio schifo;
”, seguita da esplicita dichiarazione d'amore (“ti amo”).
6.6.2. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tratto le dovute deduzioni dal fatto che l' nei propri atti, aveva dichiarato di voler rinsaldare il vincolo coniugale, CP_1 aveva intrapreso a marzo 2022 una terapia di coppia, si era espresso in tali termini anche in messaggi alla moglie del 23.3.2024 (doc.70). Vi sarebbe stata, infine, anche una scorretta interpretazione della giurisprudenza citata (Cass. Sez.1 Ord. n. 25966 del
20222).
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022 (Rv. 665877 - 01)
In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e
l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.
pag. 8/16 6.7. Proseguendo nell'esame dei motivi di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova tra le parti, spettando, anzitutto a chi formula la domanda di addebito, nel caso di specie controparte, la prova della violazione e del nesso causale con l'intollerabilità della convivenza.
6.8. L'appellante ha poi sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la condotta violenta del marito, occorsa a marzo 2022. A tale condotta era stato dato il significato di “precipitato dell'irreversibilità della crisi”, mentre, insieme ad altri elementi, avrebbe dovuto essere intesa quale chiaro indizio della preesistenza della crisi familiare come allegato dall'appellante.
6.9. Ulteriore motivo di impugnazione concerne la sussistenza dei presupposti e la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
6.10. Da ultimo, secondo l'appellante, il giudice avrebbe errato nel compensare integralmente le spese di lite. In realtà erano state molte di più le iniziative processuali del sig. rivelatesi poi infondate: un reclamo in Corte di Appello, due istanze di CP_1 modifica al giudice del primo grado, unitamente a condotte ostacolanti rispetto all'iscrizione scolastica dei minori a Villafranca di Verona, e al pagamento del mantenimento per i figli.
Le difese in appello del resistente CP_1
7. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2025 si è costituito il sig. CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese e, in via subordinata, l'accoglimento delle istanze istruttorie a suo tempo formulate.
7.1. In merito al valore delle dichiarazioni confessorie della in sede di CTU, ha Pt_1 evidenziato, da un lato, che si tratta non di mero indizio ma di elemento di prova diretta
(cfr. Cass. sent. 18987 del 2003, ord. n. 24468 del 2020, ord. n. 3689/2021) e, dall'altro, che il Tribunale ha comunque valutato correttamente le dichiarazioni nella loro interezza.
7.2. Ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza del nesso causale per la preesistenza di una crisi tra i coniugi. In contrario vi sarebbe non solo la donazione immobiliare che il marito aveva fatto alla moglie il 7.5.2021, ma anche il contenuto dell'ampia messaggistica tra le parti, anteriore al marzo 2022 e prodotta in causa.
7.3. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado, poi, quanto all'onere della prova, corrisponde esattamente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. ord. n.15196/2023 e 16691/2020).
7.4. Del tutto infondate, poi, sarebbero le ulteriori considerazioni dell'appellante su un'asserita non contestazione di preesistente crisi e trascuratezza coniugale del marito.
pag. 9/16 Mentre l'approccio comunque conciliativo, tenuto subito dopo la scoperta dei tradimenti, è coerente con la volontà di non aggravare la situazione per il bene dei figli.
7.5. A proposito della non ammissione delle prove orali richieste, l'appellato ha evidenziato che la stessa aveva reso dichiarazioni, in sede di CTU, circa le vere Pt_1 ragioni della crisi coniugale, non certo superabili dalle testimonianze richieste.
Del tutto contestata e non rispondente agli accertamenti della CTU è poi l'immagine dell'appellato quale persona concentrata esclusivamente sulla propria carriera lavorativa, a discapito della famiglia e dei figli, o quale persona dedita a condotte violente. A tale ultimo proposito le denunce della in sede penale erano poi Pt_1 esitate, allo stato, in tre archiviazioni.
7.6. Venendo al tema della valutazione delle prove, l'appellato ha richiamato l'attenzione sulla giurisprudenza che ritiene che neppure la riconciliazione possa far venir meno l'addebito della separazione. Nel caso di specie, poi, l'approccio conciliativo e le dichiarazioni dell' fraintese da controparte erano significative CP_1 solamente della sincerità dei sentimenti che egli nutriva per la moglie e il cui tradimento ha generato una reazione incontrollata, ovvero dell'intento di rendere più civile la separazione, in particolare a vantaggio dei figli.
7.7. Anche con riguardo al tema della violenza, il giudice di primo grado avrebbe dato una corretta lettura dei fatti e delle prove documentali prodotte.
7.8. Con riguardo alle allegazioni sulle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali,
l'appellato ha allegato che la moglie aveva sempre lavorato nel corso del matrimonio, salvo un periodo di complessivi 17 mesi in occasione delle gravidanze, acquisendo numerose esperienze come infermiera e coordinatrice in diverse strutture. Il motivo, poi, delle dimissioni dal posto di lavoro a tempo indeterminato, a fine 2019, era da attribuire all'esigenza di porre fine alla relazione extraconiugale fino ad allora intrattenuta, proprio sul posto di lavoro, con il dott. e alle relative conseguenze. CP_3
Senza contare la donazione immobiliare fattale dal marito appena un anno prima della separazione di fatto. Da ultimo ha allegato che di recente, in sede divorzile, non vi sarebbe stato riconoscimento di alcun assegno all'ex coniuge.
7.9. Anche in punto spese di lite l'appellato ha contestato e replicato puntualmente alle considerazioni di controparte.
Lo svolgimento del processo di secondo grado
8. All'udienza del 25.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e la Corte ha riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente appare opportuno specificare che il presente procedimento è disciplinato dalla procedura vigente prima dell'entrata in vigore del d.l.vo 149/2022 (cd. riforma Cartabia), in forza della norma transitoria (art.35 co.1) secondo la quale la nuova disciplina si applica, in via generale, ai procedimenti instaurati successivamente pag. 10/16 al 28.2.2023, da intendersi, nel caso di giudizi di impugnazione, e fuori dei casi disciplinati da norma transitoria speciale (art. 35.4 d.l.vo cit.), quali i procedimenti instaurati – in primo grado – dopo il 28.2.2023.
10. Giova altresì evidenziare che, tenuto conto delle allegazioni e delle domande delle parti, la materia del contendere riguarda solamente: la domanda di addebito, accolta in primo grado e la domanda di assegno di mantenimento, invece rigettata, oltre alla regolamentazione delle spese di lite. Per il resto non sussiste controversia e, per l'attualità, prevale la disciplina dettata in sede divorzile. Anche un eventuale accoglimento della domanda di assegno di mantenimento non potrebbe, peraltro, per evidenti ragioni di coordinamento e delimitazione dei confini tra i due giudizi, che avere durata limitata fino ai provvedimenti presidenziali divorzili.
11. Vanno anzitutto esaminati i motivi di appello relativi alla domanda di addebito, iniziando, in ordine logico, dal tema dell'onere della prova.
11.1. E' vero, in termini generali, che:
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” Cass. Sez.1 -, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Ma è parimenti altrettanto vero che:
“Avuto specifico riguardo alla violazione del dovere di fedeltà questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245).” (Cass. cit. in motivazione punto 3).
In altri termini, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, per la gravità che riveste, fa presumere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in tal modo invertendo l'onere della prova sul tema dell'efficacia causale tra violazione e intolleranza.
Contestare tale assunto sulla base dell'anteriorità della crisi integra eccezione della cui prova è onerata la parte che formula l'eccezione (Cass. 14 febbraio 2012, n.2059, sent.
1130/2022).
E' corretto, quindi, il ragionamento, sul punto del giudice di primo grado.
11.2. Nel caso di specie appare provato il tradimento plurimo da parte dell'odierna appellante. In proposito correttamente il giudice di primo grado ha utilizzato gli elementi a sua disposizione: le dichiarazioni rese dalla in sede di CTU per la Pt_1 ricostruzione della vita coniugale e i messaggi telematici scambiati tra i coniugi (doc.4 della produzione di primo grado di parte appellata)
11.2.1. Iniziando dall'esame dei messaggi, si evidenzia quanto segue:
pag. 11/16 Scrive l alle ore 9.11: “… avrei preferito colpire il muro e farmi male da solo. Il CP_1 sentimento di sconfitta, di smarrimento, di tradimento subito, di male gratuito, immeritato, ingiustificato (semmai il male possa esserlo) e dell'innocenza dei nostri figli, traditi anche loro avrebbero la pace solo con la mia morte”
Risponde subito la “Ho avuto la giusta punizione – Questa è la verità – Ti ho Pt_1 mancato di rispetto – A me e anche ai bambini -Sono una persona schifosa – La tua morte mi procurerebbe altro dolore…”.
Nel prosieguo dello scambio di messaggi, parlando di quanto, della situazione tra loro, Per avrebbe percepito il figlio , si legge: Per
“Sono stata brava – non si è accorto di niente”. Pt_1
“Di questo ti ringrazio – Loro non c'entrano”. CP_1
“Ma dentro ho l'inferno”. Pt_1
Amenta: “E non dovranno mai sapere – Mai”.
“E questi tuoi messaggi mi fanno tanto male – Certo – Non ti preoccupare.” Pt_1
“Non intendo la mia razione (sic) Ma che la loro mamma ha tradito il loro PÀ. CP_1
“Non serviva scriverlo – L'avevo capito benissimo.”. Pt_1
E poco dopo:
“ci proverò, ma ho bisogno di sentire il tuo pentimento vero, la tua espiazione, senza CP_1 auto indulgenze e attenuanti… … sennò prima o poi lo rifarai”;
“Non è cambiato nulla vedo - Tu non mi perdonerai mai - Questo è quello che Pt_1 penso”.
E ancora:
“Tradito ingannato, affranto, dilaniato, ma soprattutto solo e smarrito.”; CP_1
“Amore io ci sono - Rinasciamo insieme”; Pt_1
“io non devo rinascere - mi hai convinto anche a prendere medicine… - Anzichè CP_1 confessare e chiedere perdono”;
“Anche questo pensi di me”; Pt_1
…
“in questi tre anni non ti ho perdonata, ti ho semplicemente creduta - non dovevo CP_1 perdonarti niente - perché ti credevo - … ecco il tradimento, l'inganno e il mio dolore straziante all'improvviso”;
“Ma guarda che io non ho aggiunto niente di nuovo a quello che ti ho detto tre anni Pt_1 fa pensando di essere creduta”.
Dallo scambio di messaggi pare evidente che vi siano state più infedeltà nel tempo da parte dell'appellante. Più volte si parla di pentimento in capo alla e di perdono Pt_1 in capo all' e le affermazioni dei coniugi sono tra loro coerenti. La CP_1 Pt_1 afferma, non costretta, di “meritare una punizione”, di “avere mancato di rispetto” al marito, quando questi si riferisce al tradimento e non nega l'accusa di infedeltà esplicita, si limita ad affermare che “non serviva scriverlo”. In sintesi, in tutte le frasi sul tema,
pag. 12/16 mai la nega il tradimento affermato dal marito. Al contrario, si dichiara pentita Pt_1
e chiede perdono, pur avendo ella subito un atto di violenza fisica.
11.2.2. A tali documenti, non oggetto di tempestiva contestazione, si aggiunge, anche solo quale indizio concordante rimesso al prudente apprezzamento del giudice, la narrazione fatta dalla in sede di CTU (rel. pag. 16-17): Pt_1
“lui è sempre più ombroso, non ci cerca per giorni è sempre più assente e sento che c'è sempre più crisi di coppia… penso che lui possa avere un'altra relazione a Portogruaro e chi lo sa… mi sente completamente abbandonata a me stessa e trascurata come donna. A ottobre del 2018 inizia la relazione … Questa persona mi fa sentire apprezzata valorizzata.. ma la relazione viene scoperta dalla moglie della persona;
mi contatta e ho dovuto dire una mezza verità in famiglia. Gli ho indorato un po' la pillola e se l'è fatta andare bene così .. CP_1 non ha indagato .. non ha fatto niente e non viene fuori. Era un primario anche lui che lavora assieme a me. Devo chiudere al più presto perché sento che la cosa mi sta sfuggendo di mano ma non da un punto di vista affettivo perché non sono innamorata e nemmeno sessualmente attratta ma è molto affettuoso. L'idea è di chiudere anche perché devo trasferirmi a
Portogruaro. La cosa migliore da fare è dare le dimissioni e andare via e salvaguardare il salvabile”… Poi risuccede anche nel 2021 e la recidiva è quella che fa più male sia a me che
a Avrei dovuto prima prendere altre decisioni che non ho preso. Avevo avuto con CP_1 una vita che aveva distrutto la mia autostima e mi aveva prosciugato tutte le energie” CP_1
Si tratta di dichiarazioni molto chiare, che lasciano davvero poco spazio a diverse interpretazioni.
11.2.3. Ciò detto, pare innegabile anche il breve lasso di tempo intercorso tra la scoperta, da parte dell' della reale portata del primo caso di infedeltà e il CP_1 precipitare degli eventi. Dalla vicinanza temporale discende conferma della sussistenza del nesso causale.
11.3. La difesa della proseguendo nell'esame dell'appello, ha eccepito Pt_1
l'anteriorità della crisi, e grava, quindi, su di lei l'allegazione e la prova delle circostanze fondanti l'eccezione.
Ma occorre anche chiarire cosa si intende, in questo ambito, per “anteriorità della crisi coniugale”.
Va rammentato in proposito, che (enfasi aggiunta):
“In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015 (Rv.
636508 - 01).
pag. 13/16 Vanno sottolineati: l'esigenza di un accertamento rigoroso della preesistenza della crisi,
e il fatto che si tratti di una crisi irrimediabile, accompagnata da una convivenza puramente formale.
Mancano, all'evidenza, nel caso di specie, proprio tali elementi e indici di gravità. Non bastano, in altri termini, crisi superabili o divergenze, anche protratte nel tempo, ma che non portano a una convivenza puramente di facciata o formale.
Le stesse allegazioni dell'appellante, in primo grado, prospettano l'esistenza di una crisi, ma anche il suo superamento nel 2019-2020 e un successivo peggioramento a partire da novembre 2020, con il precipitare degli eventi solo in corrispondenza dei gravi episodi occorsi nel marzo 2022:
“Dopo circa un anno in cui i rapporti si erano riequilibratati nel novembre 2020 ha manifestato evidenti cambiamenti umorali alternando momenti di CP_1 eccessiva irritabilità ad un umore depresso non adeguatamente compensato dal trattamento farmacologico assunto irregolarmente e prescritto dalla Dott. Per_3
La situazione è irrimediabilmente precipitata sfociando nei gravi episodi di violenza a danno di moglie e figli per cui pende procedimento penale a carico di . CP_1
Gli atti di violenza commessi da quest'ultimo hanno costretto la ricorrente a difendersi come già ampiamente descritto.
Andrà, pertanto, rigettata la domanda di addebito formulata da controparte: la separazione è unicamente riconducibile alle gravi condotte poste in essere da CP_1 in pregiudizio dei figli e della moglie. (memoria depositata il 22.12.2022, pag.
[...]
8).
Gli stessi capitoli di prova per testi formulati dall'appellante in primo grado sul tema del tenore di vita, e che riferiscono di vacanze di famiglia in varie località di villeggiatura e con parenti, portano a ritenere che non vi fosse, tra i coniugi, una convivenza puramente formale.
Il fatto, poi, che il 7.5.2021 il sig. abbia donato alla moglie l'appartamento di CP_1
Villafranca di sua proprietà, e nel quale avevano in precedenza abitato, costituisce comportamento davvero poco compatibile con l'esistenza di una crisi irreparabile.
11.4. Né assume particolare importanza il fatto che la consulente dell'ufficio abbia, nella sua relazione, collocato l'inizio della crisi coniugale nel 2017-2018, trattandosi di un concetto di crisi coniugale funzionale al ben diverso ambito peritale – e quindi di valutazione della capacità genitoriale e del benessere della prole - e non necessariamente coincidente con quello, specifico, sopra riportato.
11.5. Ulteriore linea difensiva dell'appellante è quella volta a sostenere che il sig. avesse superato il trauma dei tradimenti subiti, a dimostrazione, ancora una CP_1 volta, della mancanza di nesso causale tra le violazioni dell'obbligo di fedeltà e l'intollerabilità della convivenza. Si tratta di linea difensiva che si rivela inefficace in fatto e in diritto.
pag. 14/16 La frase che il sig. ha proferito all'inizio dell'audizione in sede di tentativo di CP_1 conciliazione presidenziale (“ho sempre ritenuto possibile la riconciliazione con mia moglie”) non integra confessione del superamento dell'intollerabilità dei tradimenti subiti e, conseguentemente, della prosecuzione – senza ulteriori requisiti – della convivenza. Si tratta di frase resa in sede conciliativa, generica – non essendo specificati i termini di tale possibilità – e che, da molteplici elementi (il comportamento successivo delle parti, l'elevata conflittualità tra i coniugi anche in sede di CTU, le denunce penali,
i documenti contenenti successivi messaggi scambiati) non può che ritenersi implicitamente condizionata a condotte e cambiamenti, nel senso desiderato, della controparte.
Si condivide, poi, in proposito, il seguente insegnamento giurisprudenziale
“In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16270 del 27/06/2013 (Rv.
627235 - 01)
11.6. Né a differenti conclusioni può condurre la considerazione del fatto che, nel marzo del 2022, dopo la condotta violenta del marito, i coniugi avessero intrapreso, come riferisce l' nel primo atto di costituzione in primo grado, un percorso CP_1 psicoterapeutico di coppia a Villafranca di Verona con la Dottoressa A Persona_5 parte il fatto che tale percorso ebbe, ben presto, esito negativo, dalla lettura del medesimo atto emerge chiaramente che tutto ciò avvenne nel periodo immediatamente successivo ai fatti dell'8.3.2022, mentre la si trovava con i figli dalla sorella a Pt_1
Castelbelforte (MN). In quel periodo l' ebbe a scoprire gli ulteriori due CP_1 tradimenti della moglie. Ne consegue che, quand'anche volesse ritenersi non ancora irreversibile la crisi coniugale, per avere i coniugi intrapreso concordemente una terapia di coppia, tale irreversibilità è certamente conseguita, come dedotto dall'appellato fin dalle prime fasi del procedimento, con la successiva scoperta di tutte le violazioni dell'obbligo di fedeltà.
12. Da quanto sopra discende il rigetto del primo motivo di appello, la conferma della sentenza di primo grado in punto addebito della separazione e, conseguentemente,
l'irrilevanza per assorbimento delle questioni concernenti sia l'assegno di mantenimento e sia le spese di lite che, quanto al presente grado di giudizio, non possono che seguire la soccombenza e saranno liquidate per valori medi del parametro di riferimento
(indeterminabile basso, per la limitatezza dell'area del contendere), ridotto il compenso per la trattazione ed esclusa la fase decisionale per la peculiarità del rito camerale.
P.Q.M.
pag. 15/16 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7/2025 RG:
- rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, Parte_1 resa dal Tribunale di Pordenone n.587/2024, pubblicata il 16.10.2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in complessivi euro 6.276,00 per compensi (€. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €.2.800,00 per fase decisionale) oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Trieste, 21.5.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 16/16