TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3041 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27 marzo 2019 e vertente
TRA
, nata a [...] il 6 ottobre del 1995 (c.f. Parte_1
), ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera dell'Ordine C.F._1 degli Avvocati di Monza in data 12 dicembre 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Cunteri ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate, 6 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. M. Beatrice SCIANNAMBLO ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia n.5 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:
- in via principale e nel merito
1) dichiarare la separazione giudiziale anche con sentenza parziale dei coniugi con autorizzazione per gli stessi a vivere separati e con addebito a carico del signor
[...]
Controparte_1
2) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre con collocamento Per_1 Per_2 presso di lei, nell'abitazione da lei reperita in locazione a Verderio Superiore (LC), Via
Principato, 12, essendo ictu oculi contrario all'interesse dei minori un affidamento condiviso, ai sensi delle disposizioni della normativa in materia;
3) nulla disporre circa la casa coniugale sita in Bernareggio (MI), Via L. Calvani n. 7, dando atto che ne è stato disdettato il contratto di locazione ed entrambe le parti l'hanno liberata;
4) accertate e dichiarate le reali capacità economiche e reddituali di entrambi i genitori, disporre la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei minori a carico del padre ed in favore della signora in una somma che si indica in Parte_1
€. 700,00 mensili, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre il consueto contributo al 50% ciascuno nelle spese extra, secondo le linee guida del Tribunale di Monza;
5) confermare l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del signor CP_1
a fronte dell'inadempimento dello stesso protrattosi sino all'emissione del
[...] provvedimento ex art. 156, co. 6 c.c. del 26 febbraio 2021;
6) accertato il diritto della signora di ottenere un assegno di mantenimento per sé, Parte_1 porre a carico del signor una somma a titolo di mantenimento della coniuge Controparte_1 che si indica in €. 300,00 mensili, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del convenuto Signor Controparte_2
con riserva di capitolare ed ulteriormente dedurre e produrre e, occorrendo,
[...] indicare altri testimoni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
1. I bambini saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento abitativo prevalente presso la madre. 2. Il padre continuerà a versare per il mantenimento dei minori la somma complessiva di E.
500,00 (E. 250,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. I bambini trascorreranno con il padre tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica successiva dopo cena. Inoltre, gli stessi trascorreranno metà delle vacanze natalizie con il padre, 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro i primi giorni di giugno, nonchè le vacanze pasquali ad anni alterni con ciscun genitore
1. Il resistente nulla deve alla ex moglie, atteso che la stessa lavora, full time.
2. Rigettare tutte le ulteriori richieste svolte dalla ricorrente, perché infondate in fatto in diritto.
In via istruttoria si chiede: ammettere prova testimoniale sui capitoli indicati in narrativa e preceduti dalle parole “vero che” ai testi:
1) residente in [...]d'Adda (LC); Testimone_1
2) residente in [...] Testimone_2
Si chiede inoltre che i Servizi incaricati depositino la relazione aggiornata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 marzo 2019, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Milano presso il Consolato Controparte_1
Generale dell'Ecuador in data in data 22.04.2016 e dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(in data 11 dicembre del 2014), antecedentemente alla celebrazione del matrimonio Per_3
e non riconosciuta dal resistente, e (in data 15 giugno del 2016 e pertanto Parte_2 in costanza di matrimonio), ha chiesto al Tribunale adito la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito a carico del marito nonché di pronunciare un ordine di protezione nei confronti del coniuge per le ragioni ivi indicate. Ha, inoltre, chiesto disporsi l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla madre, nonché di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento per sé di euro 300,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il conferimento di un incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di svolgere un approfondimento sulle capacità genitoriali delle parti indicando quindi il più opportuno regime di affido e visite dei figli minori nonché di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli secondo quanto ivi indicato.
All'udienza del 8 maggio 2018, fissata per la discussione dell'istanza di ordine di protezione avanzata dal ricorrente, sono comparse personalmente le parti ed il Presidente f.f. sentite le stesse, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha pronunciato in data 13 maggio 2018 la seguente ordinanza che si riporta nella parte motiva:
OSSERVATO che, con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositato in data 27.3.2019,
[...]
chiedeva, oltre alla pronuncia della separazione personale dal coniuge Parte_1
e dei provvedimenti provvisori relativi all'affido, al Controparte_1 collocamento, alle visite e alle questioni economiche relative ai figli minori e Per_1 Per_2 la pronuncia dell'ordine di allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, al fine di consentire alla stessa di farvi rientro con i figli;
che la ricorrente esponeva che il coniuge, in data 28.10.2018, l'aveva aggredita, brandendo un martello con cui aveva colpito l'autovettura ove ella era a bordo con i figli;
in data
4.11.2018, la aveva costretta ad avere rapporti sessuali alla presenza dei figli e, infine, in data
7.11.2018 l'aveva aggrediva nuovamente;
che la ricorrente ha riferito di avere lasciato la casa coniugale e di essersi trasferita con i figli in un immobile in Merate (LC), ove ha trasferito la proprai residenza;
che ha depositato memoria di costituzione;
Controparte_1 che all'udienza del 8.5.2019 sono state sentite le parti personalmente e, all'esito, la causa è stata trattenuta a riserva;
RITENUTO IN DIRITTO
La normativa di cui agli artt. 342 bis e segg c.c. richiede – per l'assunzione dei provvedimenti previsti da tali disposizioni - che si sia in presenza, all'interno di un nucleo familiare, di un pregiudizio serio all'integrità fisica o morale e, quindi, che si siano verificati fatti di violenza fisica o morale ovvero che vi sia il concreto rischio che un soggetto possa subire tali violenze.
Gli ordini di protezione provvedimenti mirano, infatti, a porre le condizioni necessarie per evitare il reiterarsi di condotte che possano causare un pregiudizio irreparabile.
In particolare, l'art. 342 bis c.c. postula una condotta che “è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di un familiare, presupponendo, dunque, la sussistenza di pregiudizio attuale o comunque di imminente pericolo di pregiudizio;
parimenti, la stessa nozione di “abuso familiare”, intesa come condotta causativa di pregiudizio per determinati beni giuridici, induce a ritenere che la condotta debba essere caratterizzata dalla attualità del pregiudizio o comunque dalla imminenza dello stesso. Nel caso di specie, gli episodi riportati dalla ricorrente sono stati puntualmente contestati dal resistente, il quale ha riferito, peraltro, che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale già nel mese di ottobre 2018. A seguito della contestazione dei resistente – il quale ha offerto una diversa ricostruzione degli accadimenti occorsi nei mesi di ottobre e novembre – gli episodi di aggressione posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di pronuncia dell'ordine di protezione non possono ritenersi prima facie dimostrati, non avendo la ricorrente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine né tanto meno offerto documentazione medica a dimostrazione di eventuali lesioni;
per contro, i soli atti di denuncia-querela non consentono di ritenere sussistente un riscontro oggettivo alle accuse formulate dalla ricorrente, atteso che la natura della denuncia-querela è unicamente quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, finalizzata a consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, in uno con la manifestazione di un'istanza di punizione del responsabile e preclude al giudice di trarre dalla stessa elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda (cfr. ex plurimis, Cass., 22.10.2012, n. 41193; Cass., 24.5.2000, n. 7832; Cass., 9.11.1993, n. 1210)..
A ciò occorre aggiungere che non risulta in alcun modo provato che, successivamente al deposito del ricorso, il resistente abbia posto in essere condotte tali da costituire grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà della ricorrente e dei figli minori.
Né la ricorrente ha indicato ulteriori condotte del coniuge – successive al deposito del ricorso
- pregiudizievoli all'incolumità della stessa ricorrente e dei figli e comunque tali da far ritenere ancora persistente il pericolo di grave pregiudizio per la stessa e i minori. Invero, la stessa ricorrente ha riferito di avere lasciato la casa coniugale nel mese di novembre 2018, di vivere attualmente con i figli in un immobile in Merate (LC) –ove ha stabilito la residenza - e ha dato atto che, successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale, non sono occorsi ulteriori episodi di aggressione fisica da parte del coniuge e che i minori sono più sereni e tranquilli.
Dal che ne discende che, allo stato, non è ravvisabile alcun abuso in corso da parte del resistente – e dunque alcun pregiudizio attuale nella condotta dello stesso - né tanto meno è ipotizzabile un pericolo concreto del verificarsi di abusi ulteriori.
A fronte di quanto sopra esposto, deve ritenersi che sussista fra le parti una elevata conflittualità, comune a molte situazioni di crisi dell'unione coniugale, che deve essere risolta nell'ambito del procedimento di separazione - senza peraltro che siano ravvisabili gli estremi per la pronuncia del provvedimento ex artt. 342 bis e segg. c.c.
Va, in proposito, rilevato che, al fine della pronuncia degli ordini di protezione familiare di cui all'art. 342 bis c.c., non è sufficiente che si sia in presenza di una conflittualità anche accesa tra i coniugi, sfociante in litigi e discussioni, poiché, altrimenti, tale pronuncia si trasformerebbe in uno strumento per ottenere un'anticipazione dei provvedimenti che devono essere adottarti in sede di separazione e questo non è certo il corretto presupposto della procedura in esame.
In conclusione, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
In considerazione della elevata conflittualità fra le parti, si rende necessario – nel preminente interesse dei minori - incaricare i Servizi Sociali del Comune di Merate di concerto con i Servizi
Sociali del Comune di Bernareggio di monitorare il nucleo familiare e le condizioni dei minori, predisponendo, ove necessario, gli interventi di supporto per i minori, e i genitori, regolamentando, in via provvisoria, gli incontri fra il padre e i minori e segnalando, tempestivamente e senza indugio, al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali pericoli di grave pregiudizio per i minori.
Sulle spese di lite si provvederà unitamente alla decisione sul merito del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
I) rigetta il ricorso ex artt. 342 bis e seggg. c.p.c. proposto da;
Parte_1
II) incarica i Servizi Sociali del Comune di Merate, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Bernareggio, di monitorare il nucleo familiare e le condizioni dei minori, predisponendo, ove necessario, gli interventi di supporto per i minori e i genitori, regolamentando, in via provvisoria, gli incontri fra il padre e i minori e segnalando, tempestivamente e senza indugio, al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali pericoli di grave pregiudizio per i minori.
Alla successiva udienza presidenziale del 29 ottobre 2019 sono comparse personalmente le parti dinnanzi al Presidente f.f. il quale esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha pronunciato in data 29 ottobre 2019 ordinanza presidenziale, che si riporta nella parte motiva:
“Il Presidente ff, sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
Visti gli atti;
Esaminate le dichiarazioni rese dalle parti in udienza;
Rilevato che dagli atti e dalla audizione delle parti emerge la sussistenza di una elevata conflittualità, che consente, allo stato, di dubitare della loro capacità di instaurare un dialogo efficace per l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
Ritenuto che si rende necessario, nel preminente interesse dei figli minori, disporre il loro affido provvisorio all'Ente, con l'incarico di cui infra, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, con la quale convivono a far tempo dalla separazione di fatto dei genitori;
Rilevato che la ricorrente vive con i figli a Merate (LC) a far data dal mese di novembre 2018, quando ha lasciato la casa coniugale;
Rilevato che ha riferito di svolgere attività lavorativa occasionale Parte_1
e saltuaria, con una entrata mensile di Euro 600,00 circa;
che ella vive in un immobile in locazione, con canone mensile di Euro 375,00; che elle è gravata, in solido con il coniuge, del rimborso di un finanziamento con rata complessiva di Euro 300,00 mensili;
Rilevato che svolge attività lavorativa dipendente e ha Controparte_1 dichiarato nel 2019 redditi per il 2018 di circa Euro 16.734,00 lordi, pari a Euro 2.118,00 mensili netti, su sette mensilità; che egli ha riferito in udienza di svolgere attualmente attività lavorativa alle dipendenze di
con una entrata mensile di Euro 1.700,00 (comprensiva del lavoro Persona_4 straordinario); che le spese per l'abitazione possono ritenersi pari a circa Euro 650,00 mensili (di cui Euro
500,00 quale canone di locazione e Euro 150,00 a titolo di spese condominiali), oltre ai costi delle utenze domestiche;
che egli ha oneri fissi mensili per il rimborso di un finanziamento, con rata mensile di Euro
250,00 e di un ulteriore finanziamento contratto in solido con il coniuge, con rata complessiva di Euro 300,00 mensili;
che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla misura del contributo al mantenimento dei figli da parte del resistente (pari a Euro 500,00 mensili), oltre agli assegni familiari
(indicati in Euro 200,00 mensili circa) e tale accordo risulta conforme all'interesse dei minori, alla luce della situazione economico-patrimoniale delle parti, come sopra illustrata;
che in considerazione del fatto che la ricorrente svolge attività lavorativa, seppure non regolarizzata e, in ogni caso, presenta piena capacità e attitudine al lavoro, in ragione della giovane età, non sussistono i presupposti per porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie;
P.Q.M.
così provvede, in via temporanea ed urgente ai sensi dell' art.708 cod. proc. civ.:
I)Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II) Dispone l'affidamento dei minori e al Comune di residenza (attualmente Per_1 Per_2 individuato nel Comune di Merate), con l'incarico di:
-regolamentare le visite con il padre, con attivazione, ove necessario, dello spazio neutro;
-svolgere una funzione mediatoria fra le parti e assumere le decisioni di maggiore importanza per i minori in caso di persistente disaccordo fra i genitori;
-svolgere un costante monitoraggio della situazione personale dei minori;
-svolgere una approfondita indagine psicodiagnostica sui minori, avendo cura di accertare le condizioni degli stessi e l'andamento dei rapporti con il padre e, di concerto con il Servizio
Sociale del Comune di Bernareggio, indagini psicosociali sui genitori con particolare riguardo alla loro capacità di svolgere la funzione genitoriale, segnalando la necessità di eventuali interventi di supporto a favore die minori e dei genitori;
III) Dispone il collocamento dei minori presso la madre con previsione che le visite con il padre avranno luogo secondo il calendario e con le modalità (compresa la eventuale attivazione dello spazio neutro) che saranno fissate dal Servizio Sociale;
IV) Dispone che i Servizi Sociali presso il Comune di Merate e i Servizi Sociali presso il
relazionino al Tribunale sugli aspetti di cui al punto II nel termine del Controparte_3
30.3.2020; la relazione sarà inviata a questo giudice all'indirizzo Email_1
e ai procuratori delle parti (all'indirizzo che sarà fornito al Servizio Sociale);
V) Dispone che versi a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 del mese, un assegno di mantenimento dei figli minori nella misura di Euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre
2020 e con riferimento al mese di ottobre 2019;
Pone altresì a carico di il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi
a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa
e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo;
VI) Dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
l'intero ammontare degli assegni familiari;
Ha nominato, dunque, sé Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 9 aprile 2020 celebratasi, a seguito di successivi rinvii in data 21 gennaio 2021.
A tale udienza, i difensori delle parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il l difensore di parte ricorrente insistendo nell'istanza di ordine di pagamento diretto del terzo ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ha ordinato al di versare mensilmente e direttamente a Controparte_4 Pt_3 [...]
l'importo di Euro 500,00 per il mantenimento dei figli e ha assegnato i Parte_1 termini d cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 7 ottobre 2021.
A tale udienza, celebratasi in data 13 aprile 2022, a seguito di successivi rinvii, dinnanzi al
Giudice Istruttore dott.ssa DA FA, a seguito di riassegnazione della causa in data 5 aprile 2022, i difensori delle parti hanno insistito nelle istanze istruttorie formulate ed il Giudice
Istruttore ha pronunciato in data 26 maggio 2022 la seguente ordinanza che si riporta in parte dispositiva:
“
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione sull'utilizzabilità e rilevanza in sede decisoria;
2) NON AMMETTE i capitoli per interrogatorio formale e per testi come formulati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c. ed i capitoli di prova dedotti a prova contraria dalle parti per quanto in motivazione;
3) NON AMMETTE le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte ricorrente per quanto in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere al deposito nel termine del 14 novembre 2022 ove non vi abbiano già provveduto di documentazione aggiornata contenente:
1) le ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili o in caso di attività iniziata da meno di un anno le buste paga e il contratto di lavoro
2) copia del Modulo Spese aggiornato reperibile sul sito internet del Tribunale di Monza
(www.tribunale.monza.it/it/content/index/44787) debitamente compilato
5) DISPONE che l'Ente affidatario (competente territorialmente in ragione Controparte_5 dell'attuale residenza del minore) per il tramite dei Servizi sociali e specialistici prosegua nell'attività già compiutamente delegata con i precedenti provvedimenti, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per i minori ovvero a supporto dei genitori, facendo pervenire a questo Giudice Istruttore ( ; Email_2
;) e ai procuratori delle parti una Email_3 relazione di aggiornamento sugli interventi attuati nel termine del 14 novembre 2022 segnalando, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave pregiudizio per il minore””.
In data 25 ottobre 2022 il difensore di parte resistente ha rinunciato al mandato difensivo e la parte non si è munita di nuovo difensore.
Alla successiva udienza del 24 novembre 2022, fissata per la disamina della relazione dei
Servizi Sociali incaricati, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di status ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Con successiva ordinanza collegiale del 17.02.2023 il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria non risultando in atti estratto per riassunto dell'atto di matrimonio celebrato tra le parti. Alla successiva udienza del 31 maggio 2023 il difensore di parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice Istruttore ha disposto la trasmissione delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati richieste con precedente provvedimento fissando udienza di precisazione delle conclusioni in data 26.10.2023.
A tale udienza, celebratasi mediante scambio di note scritte, il Giudice ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica, rimettendo all'esito ogni decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Con ordinanza collegiale del 4 aprile 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di acquisire atto integrale di nascita relativo alla minore con indicazione della Persona_3 maternità e paternità della minore medesima.
Alla successiva udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine stante l'instaurazione del procedimento di riconoscimento della minore in Ecuador ed il Giudice ha rinviato all'udienza del 3 ottobre 2024, successivamente rinviata dal Giudice dott.ssa
Miccolis in sostituzione temporanea del giudice dott.ssa DA FA.
All'udienza del 16 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto del deposito dell'atto integrale di nascita della minore e ha precisato le conclusioni come da separato foglio di precisazione delle conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc e riportandosi alle memorie conclusionali già precedentemente depositato. Il Giudice ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio. Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite e superflue, irrilevanti, generiche, inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, condividendo le determinazioni istruttorie del Giudice con l'ordinanza sopra riportata.
Gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione depositata e le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed anche in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della prole minore.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori (nata il 11 Persona_3 dicembre del 2014) e (nato il 15 giugno del 2016), ritenendo l'ascolto Parte_2 degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole per la loro serenità, essendo gli stessi stati ampiamente sentita dagli operatori sociali incaricati, considerata anche l'età dei minori medesimi. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass.
Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento indiretto dei figli, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263,
Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore
e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
La domanda di separazione Tanto premesso sussistono le condizioni per la pronunzia della separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c. come richiesta dalla ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr.
Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta in tal senso, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c..
La domanda di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione chiesta dalla ricorrente nei confronti dell'altro coniuge, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio. Nel caso di specie, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, alla luce delle risultanze processuali in atti.
Nel caso di specie, ha lamentato l'assunzione da parte di Parte_1 [...]
di atteggiamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti, anche alla Controparte_1 presenza della prole minore, culminati in condotte gravemente lesive dell'integrità fisica della ricorrente medesima, a seguito dei quali ha più volte presentato formale denuncia-querela a carico del marito (cfr. docc. 5,6 e 13 di parte ricorrente).
Risulta inoltre dai documenti versati in atti che a seguito di tali denunce e delle successive sommarie informazioni rese dalla ricorrente nonché delle testimonianze rese nel corso del giudizio, il Tribunale di Monza ha pronunciato in data 5.03.2024 sentenza penale di condanna nei confronti di per i reati di maltrattamenti aggravati dalla Controparte_1 presenza dei figli minori, e per i reati di cui agli artt. 576 n.5 e 577 co.2n.2 c.p. e 609ter comma
1 n.5quater e 61 n.11 quinquies cp nell'arco temporale compreso tra il 2015 ed il 2018 (cfr. sentenza penale n.861/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 5.03.2024 pubblicata il
3.06.2024- cfr dep. 19.11.2024 di parte ricorrente).
Ne deriva come risultino acclarate rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio da parte di integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali Controparte_1 della persona, come l'onore, la dignità la tranquillità e ai valori della famiglia, e ciò in considerazione degli elementi probatori complessivamente emersi nel corso del giudizio sul punto (cfr. querele e sentenza penale n.861/2024 resa dal Tribunale di Monza), tenuto peraltro anche conto del comportamento processuale del resistente che nei rispettivi scritti difensivi non ha specificamente contestato i fatti e le condotte in esame.
Sul punto deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti dal dovere di accertare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunzie, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n.3925/2018; Cass. Civ. 22.3.2017 n. 7388; Cass. civ. 21.4.2015 n. 8094;
Cass. Civ 16.5.2013 n. 11981). A ciò occorre aggiungere che il Supremo Collegio ha altresì affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro possa fondarsi ove sia provato un unico episodio di percosse trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass, Civ.
22.3.2017 n. 7388; Cass. Civ. 14.1.2016 n. 433).
Alla luce di tali principi deve essere addebitata a la Controparte_1 separazione per gli episodi aggressivi e violenti posti a danno della moglie nel corso dell'unione coniugale come emersi nel corso del giudizio.
La responsabilità genitoriale
Quanto poi alla questione concernente la responsabilità genitoriale deve osservarsi che la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina, nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
L'affido esclusivo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent.
n. 24526/2010), quale deroga al principio della bigenitorialità è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie deve rilevarsi come con ordinanza presidenziale il Tribunale di Monza ha disposto l'affido dei figli all'Ente territorialmente competente con collocamento prevalente presso la madre.
Tanto premesso, alla luce della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Merate datata 21 novembre 2022 è emerso con riferimento alla madre che la stessa “mostra di essere un genitore attento alle esigenze e i bisogni dei suoi figli, diversi nella loro individualità ed età. Sembra essere un genitore che si è attivato adeguatamente e prontamente anche di fronte alle difficoltà di rispetto alla diagnosi di ADHD e per ogni supporto necessario. La signora ha Per_2 Pt_1 riferito di incontrare delle difficoltà di comunicazione con il padre dei minori, in particolare per le questioni che li riguardano. Per esempio, l'iscrizione al nuovo anno di scuola elementare del secondogenito: la signora avrebbe contattato il padre per le firme necessarie, ma l'ex marito sarebbe parso poco collaborativo comunicandole di rivolgersi al proprio avvocato … si è sempre detta favorevole rispetto all'opportunità per i suoi figli di ricostruire il legame con il loro padre. Tuttavia, ha espresso delle preoccupazioni proprio a partire dalle vicende pregresse che avrebbero determinato l'interruzione dei loro rapporti e in considerazione dei vissuti dei suoi bambini”. Quanto al padre è emerso che “il padre dei minori ha affermato di non aver più alcun contatto con la stessa e ha inoltre aggiunto che la signora avrebbe mosso nei suoi confronti diverse denunce, tra le quali una di stalking. Quando si mette a tema il suo rapporto con i figli e il tempo intercorso senza incontrarli, il signor tende a ripetere chela responsabilità CP_1 sarebbe della ex moglie, in quanto nel periodo antecedente all'interruzione dei rapporti con
e (avvenuta intorno al settembre 2021), sarebbe stato ingiustamente accusato Per_2 Per_1 dalla signora di “trattare male i bambini” o di non provvedere adeguatamente alle loro Pt_1 cure primarie, riportandoli a casa “sporchi” a conclusione dei fine settimana”.
Quanto al figlio gli operatori sociali hanno riferito che lo stesso “Attualmente è in Per_2 carico presso il centro MINDS di Merate (LC), con la dott.ssa (logopedista). Testimone_3
Nello stesso centro è stato effettuato anche un percorso di tipo psicologico con la dott.ssa
, che tuttavia si è concluso a giugno 2022. Rispetto alle difficoltà di la Persona_5 Per_2 signora riferisce di aver osservato nell'ultimo anno un importante miglioramento nel Pt_1 figlio, che risulta più tranquillo, più autonomo e più aderente alle regole proposte dall'adulto di riferimento. Riesce a stare con maggior facilità nei contesti e tale miglioramento è stato osservato anche dalle maestre della scuola dell'infanzia, secondo il riportato del genitore. In merito al tema del padre, inizialmente ha faticato molto a condividere i propri vissuti: Per_2 appariva ritirato, evitante e si attivava fisicamente, iniziando ad esplorare la stanza del colloquio con maggior impulso ed energia, o proponendo argomenti di discorso vari e differenti presumibilmente al fine di evitare il tema. Riconosciuta la difficoltà a soffermarsi sulla figura del papà, ha condiviso la propria fatica a parlare del genitore raccontando di non aver Per_2 ben compreso che cosa sia successo, ma di pensare che il papà sia lontano da lui a causa dei litigi tra gli adulti … Rassicurato in merito alla possibile presenza di un educatore e contestualizzando l'eventuale incontro dentro uno spazio protetto e già conosciuto dal minore, si è rasserenato mostrandosi desideroso di vedere il genitore”. Per_2
Quanto alla minore gli operatori sociali hanno riferito che “Rispetto al rapporto con il Per_6 padre, afferma in prima battuta di non sentire “niente” e solo successivamente afferma Per_1 di pensare talvolta al genitore e che questo la farebbe sentire triste e con la sensazione di “non capire più niente … Si è proceduto a lavorare con la minore sul proprio senso di inadeguatezza, sulla necessità che sia il genitore a riflettere sul proprio comportamento e non lei a fare dei cambiamenti”.
Gli operatori sociali hanno quindi indicato la necessità circa l'avvio di una frequentazione tra padre e figlio minore in Spazio Neutro oltre che l'avvio da parte del padre di un percorso di supporto alla genitorialità. Dalla successiva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Merate datata
29 maggio 2023 risulta la prosecuzione degli interventi già avviati (presso il centro “Minds”) da parte del figlio minore e l'avvio degli incontri in Spazio Neutro con il padre dai quali emerge come il minore “si relaziona positivamente al padre ed è contento di incontrarlo. Non sono stati rilevati elementi di pregiudizio”.
Quanto al padre gli operatori sociali hanno riferito che “il signor è parso non CP_1 comprendere il senso dello Spazio Neutro, affermando di attribuire l'interruzione dei rapporti con i figli alla responsabilità della , che per questioni meramente economiche Parte_4 avrebbe ostacolato il suo legame con i bambini”. Gli operatori sociali hanno inoltre indicato
l'opportunità, stante il buon andamento degli incontri in Spazio Neutro, circa l'avvio di
”incontri di secondo livello, nei quali padre e figlio possano trascorrere delle esperienze in autonomina, il tutto mediati dalla figura dell'operatore nella sola fase iniziale e finale”.
Quanto alla madre gli operatori sociali hanno riferito come la stessa rispetto a tale indicazione “si è detta favorevole e contenta”.
Dalla successiva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Merate del
4.10.2023 risulta che il padre ha manifestato l'impossibilità a presenziare agli incontri calendarizzati dai Servizi Sociali con i figli minori nel mese di giugno 2023 per ragioni lavorative evidenziando poi la mancata adesione dello stesso alle indicazioni dei Servizi Sociali quanto alle modalità di visita del padre con il figlio minore manifestando pertanto l'incapacità
“a sintonizzarsi sui possibili bisogni del figlio” risultando “centrato sui propri bisogni e desideri, in difficoltà invece nel focalizzarsi sui bisogni del figlio”.
Quanto alla madre emerge che “la signora è parsa molto dispiaciuta, dicendo di aver preferito che questi proseguissero gradualmente fino alla ripresa di una relazione normale tra i bambini ed il papà. Afferma di essere consapevole dell'importanza del padre nella loro vita”.
Dal mese di maggio 2023 risulta l'interruzione degli incontri tra padre e figlio minore e gli operatori sociali hanno pertanto concluso indicando l'assenza dei “presupposti per la ripresa di una relazione tra il padre ed li figlio, ritenendo che tale accompagnamento negli incontri debba essere prima di tutto caratterizzato da collaborazione, continuità e gradualità. … Si ritiene non sussistano le condizioni per la prosecuzione degli incontri tra papà e stante Per_2 il rifiuto del padre di aderire al progetto proposto e la richiesta di repentino riavvicinamento
a casa del figlio, che non sembra tenere conto dei tempi e dei bisogni del bambino”
Parimenti quanto alla figlia gli operatori sociali hanno riferito l'assenza delle condizioni Per_6 per l'avvio di un riavvicinamento al padre “prevalendo nei suoi confronti il timore di subire una delusione” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Merate dep. 5.10.2023). Ciò considerato, alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali in atti, ritiene il
Collegio che sia preminente interesse del minore e disporre la revoca del Per_2 Per_6 relativo affido all'Ente territorialmente competente con previsione di un affido esclusivo dei minori alla madre, atteso che la madre è risultata essere genitore adeguato, accudente e tutelante i figli minori, la quale si è sempre pacificamente e adeguatamente occupata dei figli minori, mentre il padre ha mostrato un atteggiamento recriminatorio nei confronti della madre e ha interrotto ogni collaborazione con i Servizi Sociali incaricati, non aderendo più ai progetti indicati a tutela dell'esclusivo interesse dei minori, mostrando di non comprendere i bisogni dei figli minori dando unicamente rilievo ai propri esclusivi bisogni e volontà.
Ritiene, pertanto, il Collegio del tutto corrispondente all'interesse dei minori disporre l'affido dei minori alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità adottando comportamenti pienamente tutelanti e protettivi nei confronti degli stessi, non avendo peraltro mai negato o ostacolato nel corso del giudizio l'accesso dei figli minori al padre aderendo alle indicazioni degli operatori sociali incaricati.
Il quadro emerso giustifica a parere del Collegio la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per il minore vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M.
Frangipane; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti).
Il collocamento dei minori deve essere mantenuto presso la madre in continuità alla situazione creatasi a seguito della separazione dei coniugi e in quanto conforme all'esclusivo interesse dei minori, tenuto anche conto delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali in atti.
Quanto, inoltre, alle visite dei minori con il padre, alla luce delle risultanze in particolare dell'ultima relazione dei Servizi Sociali del Comune di Merate, deve disporsi che le stesse potranno riprendere secondo i tempi e le modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, laddove il padre ne facesse richiesta e mostrasse serietà ed id impegno nel voler riprendere una relazione tra padre e figlio minore aderendo alle indicazioni dei Servizi Sociali.
Assegnazione della casa coniugale Nulla deve essere disposto sul punto atteso che la ricorrente e la prole minore non risulta più vivere da tempo presso la casa coniugale.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto del figlio, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Quanto alla situazione economica e reddituale delle parti si osserva quanto segue.
La ricorrente risulta svolgere attività lavorativa dipendente.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito nell'anno di imposta 2022 (CU
2023) redditi lordi annui di € 6.165,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 510,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU 2022) redditi lordi annui di € 5699,97 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 474,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (CU 2021) redditi lordi annui di € 4512,92 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 376,00 netti mensili. Ella risulta inoltre destinataria come per legge del 100% dell'assegno unico dovuto per i figli minori.
Ella risulta vivere unitamente ai figli minori, a sua madre ed alla sorella in un immobile condotto in locazione con canone trimestrale di 600 euro oltre spese condominiali.
Quanto al resistente, egli risulta svolgere attività lavorativa dipendente.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti egli risulta aver percepito nell'anno di imposta 2018 CU
(2019) redditi lordi di circa Euro 16.734,00 lordi, pari a Euro 2.118,00 mensili netti, su sette mensilità; nell'anno di imposta 2017 CU (2018) redditi lordi di circa Euro 25.543,00 lordi, pari a Euro 1929,00 mensili netti, su dodici mensilità.
Il resistente non risulta aver ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Giudice Istruttore;
non risultano pertanto prodotte le dichiarazioni dei redditi o comunque documentazione economica aggiornata allo stesso riferibile.
Egli risulta vivere unitamente alla propria compagna ed al figlio avuto dalla relazione con quest'ultima in un immobile rispetto al quale non risultano indicati gli oneri abitativi che in ogni caso devono ritenersi suddivisi con la rispettiva compagna.
Ritiene, pertanto, il Collegio alla luce di tali risultanze e in considerazione della capacità lavorativa e attitudine al lavoro delle parti come emersa, considerato l'aumento delle esigenze dei figli in relazione all'età e che l'assenza di una gestione diretta da parte del padre, in considerazione anche dell'interruzione dei rapporti del padre con i figli nel corso del presente giudizio, rasferisce sulla madre l'intero onere educativo ed economico degli stessi, di disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli minori e secondo quanto Per_2 Per_6 indicato in dispositivo, considerato l'aumento delle esigenze dei minori in relazione all'età, ferma la percezione integrale dell'assegno unico dovuto per i figli da parte della ricorrente.
Il contributo al mantenimento per la moglie
Per quanto concerne, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Ciò premesso, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti si richiama integralmente quanto già indicato e osservato.
Ritiene il Collegio che la ricorrente, tenuto conto del quadro come emerso, risultando la stessa svolgere attività lavorativa come collaboratrice familiare percependo una retribuzione netta mensile di circa 510.00 euro mensili, disponga di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento considerato anche che la stessa risulta convivere con il proprio attuale compagno.
Deve essere conseguentemente respinta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
Ordine di versamento diretto
La ricorrente ha allegato che il resistente si è reso parzialmente inadempiente dell'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore, fissato con ordinanza del 9 marzo
2021 e, in particolare, ha omesso l'integrale e puntuale versamento del contributo al mantenimento dovuto per i figli minori dalla pronuncia dei provvedimenti presidenziali.
Ai fini dell'emissione dell'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento è sufficiente il parziale inadempimento o anche il ritardo nell'adempimento dei propri obblighi in quanto diretto ad assicurare con regolarità e continuità il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento cui l'assegno è volto. Grava sul resistente l'onere di dimostrare il fatto positivo ed estintivo, rappresentato dal puntuale adempimento all'obbligo di versamento della somma mensile fissata con ordinanza del 29.10.2019 ed il resistente non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, non avendo offerto alcun elemento di prova atto a dimostrare il puntuale versamento del contributo al mantenimento dei figli. Ritiene quindi il Collegio che il non puntuale adempimento all'obbligo di mantenimento da parte del resistente consente di ritenere fondati i dubbi sulla tempestività ed integrità dei pagamenti futuri, con la conseguenza che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per emettere l'ordine richiesto.
* Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso, considerata anche l'inammissibilità nel presente giudizio delle ulteriori residue domande avanzate dalle parti.
Spese di lite
Considerata la prevalente soccombenza di con particolare Controparte_1 riferimento anche alla domanda di addebito della separazione, ritiene il Collegio di condannare il resistente alla rifusione alla ricorrente, con distrazione a favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3041/2019, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così provvede:
I. Pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1 nata in [...] in data [...] e nato in Ecuador in [...] Controparte_1
26.06.1987, che hanno contratto matrimonio in Milano presso il Consolato Generale dell'Ecuador in data 22.04.2016;
II. Addebita la separazione dei coniugi al marito;
Controparte_1
III. Revoca l'affido ai Servizi Sociali del Comune di Merate del minore e e per Per_2 Per_6
l'effetto
Affida i figli minori (in data 15 giugno del 2016) e (nata il [...]), in Per_2 Per_6 modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa prevalente presso tale genitore con la previsione che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
IV. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo tempi e modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti (individuati nei Servizi Sociali del
Comune di Merate in ragione dell'attuale residenza dei minori, con facoltà di cambio delle attribuzioni in caso di trasferimento della residenza anagrafica dei minori) qualora il padre ne facesse richiesta e mostrasse serietà ed impegno nel voler riprendere una relazione stabile e duratore con i figli minori secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse e della situazione personale del minore;
V. Incarica i Servizi Sociali del Comune di Merate competenti territorialmente (in ragione dell'attuale residenza del minore, con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di cambio della residenza anagrafica del minore) di regolamentare tempi e modalità delle visite tra padre e figlio minore qualora il padre ne facesse richiesta e mostrasse serietà ed impegno nel voler riprendere una relazione stabile e duratura con i figli minori secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse e della situazione personale dei minori;
VI. Pone a carico di a decorrere dal mese di ottobre 2025 Controparte_1
(data della decisione) l'importo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione monetaria ottobre 2026 con riferimento ad ottobre 2025), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno.
VII. Pone altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative relative al figlio minore adeguatamente documentate;
VIII. Dispone che la percepisca il 100% dell'assegno unico dovuto Parte_1 per i figli minori;
IX. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sè avanzata dalla ricorrente;
X. Ordina a con sede AS (LC), in Via Controparte_4 Pt_3 degli Artigiani, 13, (C.F. P.IVA ) di versare mensilmente e direttamente a P.IVA_1 [...]
l'importo di Euro 600,00 per il mantenimento dei figli, per dodici mensilità Parte_1 all'anno, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da detrarre dal maggiore importo che tale società versa mensilmente a;
Controparte_1
XI. Condanna a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
, con distrazione a favore dell'Erario, le spese di lite che liquida in € 4500,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ad esclusione del capo I);
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Merate e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice est.
DA FA
AR EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27 marzo 2019 e vertente
TRA
, nata a [...] il 6 ottobre del 1995 (c.f. Parte_1
), ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera dell'Ordine C.F._1 degli Avvocati di Monza in data 12 dicembre 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Cunteri ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate, 6 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. M. Beatrice SCIANNAMBLO ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia n.5 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:
- in via principale e nel merito
1) dichiarare la separazione giudiziale anche con sentenza parziale dei coniugi con autorizzazione per gli stessi a vivere separati e con addebito a carico del signor
[...]
Controparte_1
2) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre con collocamento Per_1 Per_2 presso di lei, nell'abitazione da lei reperita in locazione a Verderio Superiore (LC), Via
Principato, 12, essendo ictu oculi contrario all'interesse dei minori un affidamento condiviso, ai sensi delle disposizioni della normativa in materia;
3) nulla disporre circa la casa coniugale sita in Bernareggio (MI), Via L. Calvani n. 7, dando atto che ne è stato disdettato il contratto di locazione ed entrambe le parti l'hanno liberata;
4) accertate e dichiarate le reali capacità economiche e reddituali di entrambi i genitori, disporre la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei minori a carico del padre ed in favore della signora in una somma che si indica in Parte_1
€. 700,00 mensili, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre il consueto contributo al 50% ciascuno nelle spese extra, secondo le linee guida del Tribunale di Monza;
5) confermare l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del signor CP_1
a fronte dell'inadempimento dello stesso protrattosi sino all'emissione del
[...] provvedimento ex art. 156, co. 6 c.c. del 26 febbraio 2021;
6) accertato il diritto della signora di ottenere un assegno di mantenimento per sé, Parte_1 porre a carico del signor una somma a titolo di mantenimento della coniuge Controparte_1 che si indica in €. 300,00 mensili, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del convenuto Signor Controparte_2
con riserva di capitolare ed ulteriormente dedurre e produrre e, occorrendo,
[...] indicare altri testimoni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
1. I bambini saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento abitativo prevalente presso la madre. 2. Il padre continuerà a versare per il mantenimento dei minori la somma complessiva di E.
500,00 (E. 250,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. I bambini trascorreranno con il padre tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica successiva dopo cena. Inoltre, gli stessi trascorreranno metà delle vacanze natalizie con il padre, 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro i primi giorni di giugno, nonchè le vacanze pasquali ad anni alterni con ciscun genitore
1. Il resistente nulla deve alla ex moglie, atteso che la stessa lavora, full time.
2. Rigettare tutte le ulteriori richieste svolte dalla ricorrente, perché infondate in fatto in diritto.
In via istruttoria si chiede: ammettere prova testimoniale sui capitoli indicati in narrativa e preceduti dalle parole “vero che” ai testi:
1) residente in [...]d'Adda (LC); Testimone_1
2) residente in [...] Testimone_2
Si chiede inoltre che i Servizi incaricati depositino la relazione aggiornata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 marzo 2019, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Milano presso il Consolato Controparte_1
Generale dell'Ecuador in data in data 22.04.2016 e dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(in data 11 dicembre del 2014), antecedentemente alla celebrazione del matrimonio Per_3
e non riconosciuta dal resistente, e (in data 15 giugno del 2016 e pertanto Parte_2 in costanza di matrimonio), ha chiesto al Tribunale adito la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito a carico del marito nonché di pronunciare un ordine di protezione nei confronti del coniuge per le ragioni ivi indicate. Ha, inoltre, chiesto disporsi l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla madre, nonché di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento per sé di euro 300,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il conferimento di un incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di svolgere un approfondimento sulle capacità genitoriali delle parti indicando quindi il più opportuno regime di affido e visite dei figli minori nonché di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli secondo quanto ivi indicato.
All'udienza del 8 maggio 2018, fissata per la discussione dell'istanza di ordine di protezione avanzata dal ricorrente, sono comparse personalmente le parti ed il Presidente f.f. sentite le stesse, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha pronunciato in data 13 maggio 2018 la seguente ordinanza che si riporta nella parte motiva:
OSSERVATO che, con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositato in data 27.3.2019,
[...]
chiedeva, oltre alla pronuncia della separazione personale dal coniuge Parte_1
e dei provvedimenti provvisori relativi all'affido, al Controparte_1 collocamento, alle visite e alle questioni economiche relative ai figli minori e Per_1 Per_2 la pronuncia dell'ordine di allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, al fine di consentire alla stessa di farvi rientro con i figli;
che la ricorrente esponeva che il coniuge, in data 28.10.2018, l'aveva aggredita, brandendo un martello con cui aveva colpito l'autovettura ove ella era a bordo con i figli;
in data
4.11.2018, la aveva costretta ad avere rapporti sessuali alla presenza dei figli e, infine, in data
7.11.2018 l'aveva aggrediva nuovamente;
che la ricorrente ha riferito di avere lasciato la casa coniugale e di essersi trasferita con i figli in un immobile in Merate (LC), ove ha trasferito la proprai residenza;
che ha depositato memoria di costituzione;
Controparte_1 che all'udienza del 8.5.2019 sono state sentite le parti personalmente e, all'esito, la causa è stata trattenuta a riserva;
RITENUTO IN DIRITTO
La normativa di cui agli artt. 342 bis e segg c.c. richiede – per l'assunzione dei provvedimenti previsti da tali disposizioni - che si sia in presenza, all'interno di un nucleo familiare, di un pregiudizio serio all'integrità fisica o morale e, quindi, che si siano verificati fatti di violenza fisica o morale ovvero che vi sia il concreto rischio che un soggetto possa subire tali violenze.
Gli ordini di protezione provvedimenti mirano, infatti, a porre le condizioni necessarie per evitare il reiterarsi di condotte che possano causare un pregiudizio irreparabile.
In particolare, l'art. 342 bis c.c. postula una condotta che “è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di un familiare, presupponendo, dunque, la sussistenza di pregiudizio attuale o comunque di imminente pericolo di pregiudizio;
parimenti, la stessa nozione di “abuso familiare”, intesa come condotta causativa di pregiudizio per determinati beni giuridici, induce a ritenere che la condotta debba essere caratterizzata dalla attualità del pregiudizio o comunque dalla imminenza dello stesso. Nel caso di specie, gli episodi riportati dalla ricorrente sono stati puntualmente contestati dal resistente, il quale ha riferito, peraltro, che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale già nel mese di ottobre 2018. A seguito della contestazione dei resistente – il quale ha offerto una diversa ricostruzione degli accadimenti occorsi nei mesi di ottobre e novembre – gli episodi di aggressione posti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di pronuncia dell'ordine di protezione non possono ritenersi prima facie dimostrati, non avendo la ricorrente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine né tanto meno offerto documentazione medica a dimostrazione di eventuali lesioni;
per contro, i soli atti di denuncia-querela non consentono di ritenere sussistente un riscontro oggettivo alle accuse formulate dalla ricorrente, atteso che la natura della denuncia-querela è unicamente quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, finalizzata a consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, in uno con la manifestazione di un'istanza di punizione del responsabile e preclude al giudice di trarre dalla stessa elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda (cfr. ex plurimis, Cass., 22.10.2012, n. 41193; Cass., 24.5.2000, n. 7832; Cass., 9.11.1993, n. 1210)..
A ciò occorre aggiungere che non risulta in alcun modo provato che, successivamente al deposito del ricorso, il resistente abbia posto in essere condotte tali da costituire grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà della ricorrente e dei figli minori.
Né la ricorrente ha indicato ulteriori condotte del coniuge – successive al deposito del ricorso
- pregiudizievoli all'incolumità della stessa ricorrente e dei figli e comunque tali da far ritenere ancora persistente il pericolo di grave pregiudizio per la stessa e i minori. Invero, la stessa ricorrente ha riferito di avere lasciato la casa coniugale nel mese di novembre 2018, di vivere attualmente con i figli in un immobile in Merate (LC) –ove ha stabilito la residenza - e ha dato atto che, successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale, non sono occorsi ulteriori episodi di aggressione fisica da parte del coniuge e che i minori sono più sereni e tranquilli.
Dal che ne discende che, allo stato, non è ravvisabile alcun abuso in corso da parte del resistente – e dunque alcun pregiudizio attuale nella condotta dello stesso - né tanto meno è ipotizzabile un pericolo concreto del verificarsi di abusi ulteriori.
A fronte di quanto sopra esposto, deve ritenersi che sussista fra le parti una elevata conflittualità, comune a molte situazioni di crisi dell'unione coniugale, che deve essere risolta nell'ambito del procedimento di separazione - senza peraltro che siano ravvisabili gli estremi per la pronuncia del provvedimento ex artt. 342 bis e segg. c.c.
Va, in proposito, rilevato che, al fine della pronuncia degli ordini di protezione familiare di cui all'art. 342 bis c.c., non è sufficiente che si sia in presenza di una conflittualità anche accesa tra i coniugi, sfociante in litigi e discussioni, poiché, altrimenti, tale pronuncia si trasformerebbe in uno strumento per ottenere un'anticipazione dei provvedimenti che devono essere adottarti in sede di separazione e questo non è certo il corretto presupposto della procedura in esame.
In conclusione, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
In considerazione della elevata conflittualità fra le parti, si rende necessario – nel preminente interesse dei minori - incaricare i Servizi Sociali del Comune di Merate di concerto con i Servizi
Sociali del Comune di Bernareggio di monitorare il nucleo familiare e le condizioni dei minori, predisponendo, ove necessario, gli interventi di supporto per i minori, e i genitori, regolamentando, in via provvisoria, gli incontri fra il padre e i minori e segnalando, tempestivamente e senza indugio, al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali pericoli di grave pregiudizio per i minori.
Sulle spese di lite si provvederà unitamente alla decisione sul merito del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
I) rigetta il ricorso ex artt. 342 bis e seggg. c.p.c. proposto da;
Parte_1
II) incarica i Servizi Sociali del Comune di Merate, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Bernareggio, di monitorare il nucleo familiare e le condizioni dei minori, predisponendo, ove necessario, gli interventi di supporto per i minori e i genitori, regolamentando, in via provvisoria, gli incontri fra il padre e i minori e segnalando, tempestivamente e senza indugio, al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali pericoli di grave pregiudizio per i minori.
Alla successiva udienza presidenziale del 29 ottobre 2019 sono comparse personalmente le parti dinnanzi al Presidente f.f. il quale esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha pronunciato in data 29 ottobre 2019 ordinanza presidenziale, che si riporta nella parte motiva:
“Il Presidente ff, sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
Visti gli atti;
Esaminate le dichiarazioni rese dalle parti in udienza;
Rilevato che dagli atti e dalla audizione delle parti emerge la sussistenza di una elevata conflittualità, che consente, allo stato, di dubitare della loro capacità di instaurare un dialogo efficace per l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
Ritenuto che si rende necessario, nel preminente interesse dei figli minori, disporre il loro affido provvisorio all'Ente, con l'incarico di cui infra, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, con la quale convivono a far tempo dalla separazione di fatto dei genitori;
Rilevato che la ricorrente vive con i figli a Merate (LC) a far data dal mese di novembre 2018, quando ha lasciato la casa coniugale;
Rilevato che ha riferito di svolgere attività lavorativa occasionale Parte_1
e saltuaria, con una entrata mensile di Euro 600,00 circa;
che ella vive in un immobile in locazione, con canone mensile di Euro 375,00; che elle è gravata, in solido con il coniuge, del rimborso di un finanziamento con rata complessiva di Euro 300,00 mensili;
Rilevato che svolge attività lavorativa dipendente e ha Controparte_1 dichiarato nel 2019 redditi per il 2018 di circa Euro 16.734,00 lordi, pari a Euro 2.118,00 mensili netti, su sette mensilità; che egli ha riferito in udienza di svolgere attualmente attività lavorativa alle dipendenze di
con una entrata mensile di Euro 1.700,00 (comprensiva del lavoro Persona_4 straordinario); che le spese per l'abitazione possono ritenersi pari a circa Euro 650,00 mensili (di cui Euro
500,00 quale canone di locazione e Euro 150,00 a titolo di spese condominiali), oltre ai costi delle utenze domestiche;
che egli ha oneri fissi mensili per il rimborso di un finanziamento, con rata mensile di Euro
250,00 e di un ulteriore finanziamento contratto in solido con il coniuge, con rata complessiva di Euro 300,00 mensili;
che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla misura del contributo al mantenimento dei figli da parte del resistente (pari a Euro 500,00 mensili), oltre agli assegni familiari
(indicati in Euro 200,00 mensili circa) e tale accordo risulta conforme all'interesse dei minori, alla luce della situazione economico-patrimoniale delle parti, come sopra illustrata;
che in considerazione del fatto che la ricorrente svolge attività lavorativa, seppure non regolarizzata e, in ogni caso, presenta piena capacità e attitudine al lavoro, in ragione della giovane età, non sussistono i presupposti per porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie;
P.Q.M.
così provvede, in via temporanea ed urgente ai sensi dell' art.708 cod. proc. civ.:
I)Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II) Dispone l'affidamento dei minori e al Comune di residenza (attualmente Per_1 Per_2 individuato nel Comune di Merate), con l'incarico di:
-regolamentare le visite con il padre, con attivazione, ove necessario, dello spazio neutro;
-svolgere una funzione mediatoria fra le parti e assumere le decisioni di maggiore importanza per i minori in caso di persistente disaccordo fra i genitori;
-svolgere un costante monitoraggio della situazione personale dei minori;
-svolgere una approfondita indagine psicodiagnostica sui minori, avendo cura di accertare le condizioni degli stessi e l'andamento dei rapporti con il padre e, di concerto con il Servizio
Sociale del Comune di Bernareggio, indagini psicosociali sui genitori con particolare riguardo alla loro capacità di svolgere la funzione genitoriale, segnalando la necessità di eventuali interventi di supporto a favore die minori e dei genitori;
III) Dispone il collocamento dei minori presso la madre con previsione che le visite con il padre avranno luogo secondo il calendario e con le modalità (compresa la eventuale attivazione dello spazio neutro) che saranno fissate dal Servizio Sociale;
IV) Dispone che i Servizi Sociali presso il Comune di Merate e i Servizi Sociali presso il
relazionino al Tribunale sugli aspetti di cui al punto II nel termine del Controparte_3
30.3.2020; la relazione sarà inviata a questo giudice all'indirizzo Email_1
e ai procuratori delle parti (all'indirizzo che sarà fornito al Servizio Sociale);
V) Dispone che versi a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 del mese, un assegno di mantenimento dei figli minori nella misura di Euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre
2020 e con riferimento al mese di ottobre 2019;
Pone altresì a carico di il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi
a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa
e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo;
VI) Dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
l'intero ammontare degli assegni familiari;
Ha nominato, dunque, sé Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 9 aprile 2020 celebratasi, a seguito di successivi rinvii in data 21 gennaio 2021.
A tale udienza, i difensori delle parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il l difensore di parte ricorrente insistendo nell'istanza di ordine di pagamento diretto del terzo ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ha ordinato al di versare mensilmente e direttamente a Controparte_4 Pt_3 [...]
l'importo di Euro 500,00 per il mantenimento dei figli e ha assegnato i Parte_1 termini d cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 7 ottobre 2021.
A tale udienza, celebratasi in data 13 aprile 2022, a seguito di successivi rinvii, dinnanzi al
Giudice Istruttore dott.ssa DA FA, a seguito di riassegnazione della causa in data 5 aprile 2022, i difensori delle parti hanno insistito nelle istanze istruttorie formulate ed il Giudice
Istruttore ha pronunciato in data 26 maggio 2022 la seguente ordinanza che si riporta in parte dispositiva:
“
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione sull'utilizzabilità e rilevanza in sede decisoria;
2) NON AMMETTE i capitoli per interrogatorio formale e per testi come formulati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c. ed i capitoli di prova dedotti a prova contraria dalle parti per quanto in motivazione;
3) NON AMMETTE le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte ricorrente per quanto in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere al deposito nel termine del 14 novembre 2022 ove non vi abbiano già provveduto di documentazione aggiornata contenente:
1) le ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili o in caso di attività iniziata da meno di un anno le buste paga e il contratto di lavoro
2) copia del Modulo Spese aggiornato reperibile sul sito internet del Tribunale di Monza
(www.tribunale.monza.it/it/content/index/44787) debitamente compilato
5) DISPONE che l'Ente affidatario (competente territorialmente in ragione Controparte_5 dell'attuale residenza del minore) per il tramite dei Servizi sociali e specialistici prosegua nell'attività già compiutamente delegata con i precedenti provvedimenti, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per i minori ovvero a supporto dei genitori, facendo pervenire a questo Giudice Istruttore ( ; Email_2
;) e ai procuratori delle parti una Email_3 relazione di aggiornamento sugli interventi attuati nel termine del 14 novembre 2022 segnalando, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave pregiudizio per il minore””.
In data 25 ottobre 2022 il difensore di parte resistente ha rinunciato al mandato difensivo e la parte non si è munita di nuovo difensore.
Alla successiva udienza del 24 novembre 2022, fissata per la disamina della relazione dei
Servizi Sociali incaricati, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di status ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Con successiva ordinanza collegiale del 17.02.2023 il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria non risultando in atti estratto per riassunto dell'atto di matrimonio celebrato tra le parti. Alla successiva udienza del 31 maggio 2023 il difensore di parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice Istruttore ha disposto la trasmissione delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati richieste con precedente provvedimento fissando udienza di precisazione delle conclusioni in data 26.10.2023.
A tale udienza, celebratasi mediante scambio di note scritte, il Giudice ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica, rimettendo all'esito ogni decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Con ordinanza collegiale del 4 aprile 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di acquisire atto integrale di nascita relativo alla minore con indicazione della Persona_3 maternità e paternità della minore medesima.
Alla successiva udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine stante l'instaurazione del procedimento di riconoscimento della minore in Ecuador ed il Giudice ha rinviato all'udienza del 3 ottobre 2024, successivamente rinviata dal Giudice dott.ssa
Miccolis in sostituzione temporanea del giudice dott.ssa DA FA.
All'udienza del 16 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto del deposito dell'atto integrale di nascita della minore e ha precisato le conclusioni come da separato foglio di precisazione delle conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc e riportandosi alle memorie conclusionali già precedentemente depositato. Il Giudice ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio. Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite e superflue, irrilevanti, generiche, inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, condividendo le determinazioni istruttorie del Giudice con l'ordinanza sopra riportata.
Gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione depositata e le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed anche in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della prole minore.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori (nata il 11 Persona_3 dicembre del 2014) e (nato il 15 giugno del 2016), ritenendo l'ascolto Parte_2 degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole per la loro serenità, essendo gli stessi stati ampiamente sentita dagli operatori sociali incaricati, considerata anche l'età dei minori medesimi. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass.
Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento indiretto dei figli, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263,
Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore
e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
La domanda di separazione Tanto premesso sussistono le condizioni per la pronunzia della separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c. come richiesta dalla ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr.
Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta in tal senso, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c..
La domanda di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione chiesta dalla ricorrente nei confronti dell'altro coniuge, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio. Nel caso di specie, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, alla luce delle risultanze processuali in atti.
Nel caso di specie, ha lamentato l'assunzione da parte di Parte_1 [...]
di atteggiamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti, anche alla Controparte_1 presenza della prole minore, culminati in condotte gravemente lesive dell'integrità fisica della ricorrente medesima, a seguito dei quali ha più volte presentato formale denuncia-querela a carico del marito (cfr. docc. 5,6 e 13 di parte ricorrente).
Risulta inoltre dai documenti versati in atti che a seguito di tali denunce e delle successive sommarie informazioni rese dalla ricorrente nonché delle testimonianze rese nel corso del giudizio, il Tribunale di Monza ha pronunciato in data 5.03.2024 sentenza penale di condanna nei confronti di per i reati di maltrattamenti aggravati dalla Controparte_1 presenza dei figli minori, e per i reati di cui agli artt. 576 n.5 e 577 co.2n.2 c.p. e 609ter comma
1 n.5quater e 61 n.11 quinquies cp nell'arco temporale compreso tra il 2015 ed il 2018 (cfr. sentenza penale n.861/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 5.03.2024 pubblicata il
3.06.2024- cfr dep. 19.11.2024 di parte ricorrente).
Ne deriva come risultino acclarate rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio da parte di integranti un'ingiustificata aggressione a beni fondamentali Controparte_1 della persona, come l'onore, la dignità la tranquillità e ai valori della famiglia, e ciò in considerazione degli elementi probatori complessivamente emersi nel corso del giudizio sul punto (cfr. querele e sentenza penale n.861/2024 resa dal Tribunale di Monza), tenuto peraltro anche conto del comportamento processuale del resistente che nei rispettivi scritti difensivi non ha specificamente contestato i fatti e le condotte in esame.
Sul punto deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti dal dovere di accertare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunzie, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n.3925/2018; Cass. Civ. 22.3.2017 n. 7388; Cass. civ. 21.4.2015 n. 8094;
Cass. Civ 16.5.2013 n. 11981). A ciò occorre aggiungere che il Supremo Collegio ha altresì affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro possa fondarsi ove sia provato un unico episodio di percosse trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass, Civ.
22.3.2017 n. 7388; Cass. Civ. 14.1.2016 n. 433).
Alla luce di tali principi deve essere addebitata a la Controparte_1 separazione per gli episodi aggressivi e violenti posti a danno della moglie nel corso dell'unione coniugale come emersi nel corso del giudizio.
La responsabilità genitoriale
Quanto poi alla questione concernente la responsabilità genitoriale deve osservarsi che la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina, nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
L'affido esclusivo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent.
n. 24526/2010), quale deroga al principio della bigenitorialità è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie deve rilevarsi come con ordinanza presidenziale il Tribunale di Monza ha disposto l'affido dei figli all'Ente territorialmente competente con collocamento prevalente presso la madre.
Tanto premesso, alla luce della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Merate datata 21 novembre 2022 è emerso con riferimento alla madre che la stessa “mostra di essere un genitore attento alle esigenze e i bisogni dei suoi figli, diversi nella loro individualità ed età. Sembra essere un genitore che si è attivato adeguatamente e prontamente anche di fronte alle difficoltà di rispetto alla diagnosi di ADHD e per ogni supporto necessario. La signora ha Per_2 Pt_1 riferito di incontrare delle difficoltà di comunicazione con il padre dei minori, in particolare per le questioni che li riguardano. Per esempio, l'iscrizione al nuovo anno di scuola elementare del secondogenito: la signora avrebbe contattato il padre per le firme necessarie, ma l'ex marito sarebbe parso poco collaborativo comunicandole di rivolgersi al proprio avvocato … si è sempre detta favorevole rispetto all'opportunità per i suoi figli di ricostruire il legame con il loro padre. Tuttavia, ha espresso delle preoccupazioni proprio a partire dalle vicende pregresse che avrebbero determinato l'interruzione dei loro rapporti e in considerazione dei vissuti dei suoi bambini”. Quanto al padre è emerso che “il padre dei minori ha affermato di non aver più alcun contatto con la stessa e ha inoltre aggiunto che la signora avrebbe mosso nei suoi confronti diverse denunce, tra le quali una di stalking. Quando si mette a tema il suo rapporto con i figli e il tempo intercorso senza incontrarli, il signor tende a ripetere chela responsabilità CP_1 sarebbe della ex moglie, in quanto nel periodo antecedente all'interruzione dei rapporti con
e (avvenuta intorno al settembre 2021), sarebbe stato ingiustamente accusato Per_2 Per_1 dalla signora di “trattare male i bambini” o di non provvedere adeguatamente alle loro Pt_1 cure primarie, riportandoli a casa “sporchi” a conclusione dei fine settimana”.
Quanto al figlio gli operatori sociali hanno riferito che lo stesso “Attualmente è in Per_2 carico presso il centro MINDS di Merate (LC), con la dott.ssa (logopedista). Testimone_3
Nello stesso centro è stato effettuato anche un percorso di tipo psicologico con la dott.ssa
, che tuttavia si è concluso a giugno 2022. Rispetto alle difficoltà di la Persona_5 Per_2 signora riferisce di aver osservato nell'ultimo anno un importante miglioramento nel Pt_1 figlio, che risulta più tranquillo, più autonomo e più aderente alle regole proposte dall'adulto di riferimento. Riesce a stare con maggior facilità nei contesti e tale miglioramento è stato osservato anche dalle maestre della scuola dell'infanzia, secondo il riportato del genitore. In merito al tema del padre, inizialmente ha faticato molto a condividere i propri vissuti: Per_2 appariva ritirato, evitante e si attivava fisicamente, iniziando ad esplorare la stanza del colloquio con maggior impulso ed energia, o proponendo argomenti di discorso vari e differenti presumibilmente al fine di evitare il tema. Riconosciuta la difficoltà a soffermarsi sulla figura del papà, ha condiviso la propria fatica a parlare del genitore raccontando di non aver Per_2 ben compreso che cosa sia successo, ma di pensare che il papà sia lontano da lui a causa dei litigi tra gli adulti … Rassicurato in merito alla possibile presenza di un educatore e contestualizzando l'eventuale incontro dentro uno spazio protetto e già conosciuto dal minore, si è rasserenato mostrandosi desideroso di vedere il genitore”. Per_2
Quanto alla minore gli operatori sociali hanno riferito che “Rispetto al rapporto con il Per_6 padre, afferma in prima battuta di non sentire “niente” e solo successivamente afferma Per_1 di pensare talvolta al genitore e che questo la farebbe sentire triste e con la sensazione di “non capire più niente … Si è proceduto a lavorare con la minore sul proprio senso di inadeguatezza, sulla necessità che sia il genitore a riflettere sul proprio comportamento e non lei a fare dei cambiamenti”.
Gli operatori sociali hanno quindi indicato la necessità circa l'avvio di una frequentazione tra padre e figlio minore in Spazio Neutro oltre che l'avvio da parte del padre di un percorso di supporto alla genitorialità. Dalla successiva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Merate datata
29 maggio 2023 risulta la prosecuzione degli interventi già avviati (presso il centro “Minds”) da parte del figlio minore e l'avvio degli incontri in Spazio Neutro con il padre dai quali emerge come il minore “si relaziona positivamente al padre ed è contento di incontrarlo. Non sono stati rilevati elementi di pregiudizio”.
Quanto al padre gli operatori sociali hanno riferito che “il signor è parso non CP_1 comprendere il senso dello Spazio Neutro, affermando di attribuire l'interruzione dei rapporti con i figli alla responsabilità della , che per questioni meramente economiche Parte_4 avrebbe ostacolato il suo legame con i bambini”. Gli operatori sociali hanno inoltre indicato
l'opportunità, stante il buon andamento degli incontri in Spazio Neutro, circa l'avvio di
”incontri di secondo livello, nei quali padre e figlio possano trascorrere delle esperienze in autonomina, il tutto mediati dalla figura dell'operatore nella sola fase iniziale e finale”.
Quanto alla madre gli operatori sociali hanno riferito come la stessa rispetto a tale indicazione “si è detta favorevole e contenta”.
Dalla successiva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Merate del
4.10.2023 risulta che il padre ha manifestato l'impossibilità a presenziare agli incontri calendarizzati dai Servizi Sociali con i figli minori nel mese di giugno 2023 per ragioni lavorative evidenziando poi la mancata adesione dello stesso alle indicazioni dei Servizi Sociali quanto alle modalità di visita del padre con il figlio minore manifestando pertanto l'incapacità
“a sintonizzarsi sui possibili bisogni del figlio” risultando “centrato sui propri bisogni e desideri, in difficoltà invece nel focalizzarsi sui bisogni del figlio”.
Quanto alla madre emerge che “la signora è parsa molto dispiaciuta, dicendo di aver preferito che questi proseguissero gradualmente fino alla ripresa di una relazione normale tra i bambini ed il papà. Afferma di essere consapevole dell'importanza del padre nella loro vita”.
Dal mese di maggio 2023 risulta l'interruzione degli incontri tra padre e figlio minore e gli operatori sociali hanno pertanto concluso indicando l'assenza dei “presupposti per la ripresa di una relazione tra il padre ed li figlio, ritenendo che tale accompagnamento negli incontri debba essere prima di tutto caratterizzato da collaborazione, continuità e gradualità. … Si ritiene non sussistano le condizioni per la prosecuzione degli incontri tra papà e stante Per_2 il rifiuto del padre di aderire al progetto proposto e la richiesta di repentino riavvicinamento
a casa del figlio, che non sembra tenere conto dei tempi e dei bisogni del bambino”
Parimenti quanto alla figlia gli operatori sociali hanno riferito l'assenza delle condizioni Per_6 per l'avvio di un riavvicinamento al padre “prevalendo nei suoi confronti il timore di subire una delusione” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Merate dep. 5.10.2023). Ciò considerato, alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali in atti, ritiene il
Collegio che sia preminente interesse del minore e disporre la revoca del Per_2 Per_6 relativo affido all'Ente territorialmente competente con previsione di un affido esclusivo dei minori alla madre, atteso che la madre è risultata essere genitore adeguato, accudente e tutelante i figli minori, la quale si è sempre pacificamente e adeguatamente occupata dei figli minori, mentre il padre ha mostrato un atteggiamento recriminatorio nei confronti della madre e ha interrotto ogni collaborazione con i Servizi Sociali incaricati, non aderendo più ai progetti indicati a tutela dell'esclusivo interesse dei minori, mostrando di non comprendere i bisogni dei figli minori dando unicamente rilievo ai propri esclusivi bisogni e volontà.
Ritiene, pertanto, il Collegio del tutto corrispondente all'interesse dei minori disporre l'affido dei minori alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità adottando comportamenti pienamente tutelanti e protettivi nei confronti degli stessi, non avendo peraltro mai negato o ostacolato nel corso del giudizio l'accesso dei figli minori al padre aderendo alle indicazioni degli operatori sociali incaricati.
Il quadro emerso giustifica a parere del Collegio la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per il minore vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M.
Frangipane; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti).
Il collocamento dei minori deve essere mantenuto presso la madre in continuità alla situazione creatasi a seguito della separazione dei coniugi e in quanto conforme all'esclusivo interesse dei minori, tenuto anche conto delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali in atti.
Quanto, inoltre, alle visite dei minori con il padre, alla luce delle risultanze in particolare dell'ultima relazione dei Servizi Sociali del Comune di Merate, deve disporsi che le stesse potranno riprendere secondo i tempi e le modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, laddove il padre ne facesse richiesta e mostrasse serietà ed id impegno nel voler riprendere una relazione tra padre e figlio minore aderendo alle indicazioni dei Servizi Sociali.
Assegnazione della casa coniugale Nulla deve essere disposto sul punto atteso che la ricorrente e la prole minore non risulta più vivere da tempo presso la casa coniugale.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto del figlio, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Quanto alla situazione economica e reddituale delle parti si osserva quanto segue.
La ricorrente risulta svolgere attività lavorativa dipendente.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito nell'anno di imposta 2022 (CU
2023) redditi lordi annui di € 6.165,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 510,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU 2022) redditi lordi annui di € 5699,97 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 474,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (CU 2021) redditi lordi annui di € 4512,92 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 376,00 netti mensili. Ella risulta inoltre destinataria come per legge del 100% dell'assegno unico dovuto per i figli minori.
Ella risulta vivere unitamente ai figli minori, a sua madre ed alla sorella in un immobile condotto in locazione con canone trimestrale di 600 euro oltre spese condominiali.
Quanto al resistente, egli risulta svolgere attività lavorativa dipendente.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti egli risulta aver percepito nell'anno di imposta 2018 CU
(2019) redditi lordi di circa Euro 16.734,00 lordi, pari a Euro 2.118,00 mensili netti, su sette mensilità; nell'anno di imposta 2017 CU (2018) redditi lordi di circa Euro 25.543,00 lordi, pari a Euro 1929,00 mensili netti, su dodici mensilità.
Il resistente non risulta aver ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Giudice Istruttore;
non risultano pertanto prodotte le dichiarazioni dei redditi o comunque documentazione economica aggiornata allo stesso riferibile.
Egli risulta vivere unitamente alla propria compagna ed al figlio avuto dalla relazione con quest'ultima in un immobile rispetto al quale non risultano indicati gli oneri abitativi che in ogni caso devono ritenersi suddivisi con la rispettiva compagna.
Ritiene, pertanto, il Collegio alla luce di tali risultanze e in considerazione della capacità lavorativa e attitudine al lavoro delle parti come emersa, considerato l'aumento delle esigenze dei figli in relazione all'età e che l'assenza di una gestione diretta da parte del padre, in considerazione anche dell'interruzione dei rapporti del padre con i figli nel corso del presente giudizio, rasferisce sulla madre l'intero onere educativo ed economico degli stessi, di disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli minori e secondo quanto Per_2 Per_6 indicato in dispositivo, considerato l'aumento delle esigenze dei minori in relazione all'età, ferma la percezione integrale dell'assegno unico dovuto per i figli da parte della ricorrente.
Il contributo al mantenimento per la moglie
Per quanto concerne, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Ciò premesso, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti si richiama integralmente quanto già indicato e osservato.
Ritiene il Collegio che la ricorrente, tenuto conto del quadro come emerso, risultando la stessa svolgere attività lavorativa come collaboratrice familiare percependo una retribuzione netta mensile di circa 510.00 euro mensili, disponga di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento considerato anche che la stessa risulta convivere con il proprio attuale compagno.
Deve essere conseguentemente respinta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
Ordine di versamento diretto
La ricorrente ha allegato che il resistente si è reso parzialmente inadempiente dell'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore, fissato con ordinanza del 9 marzo
2021 e, in particolare, ha omesso l'integrale e puntuale versamento del contributo al mantenimento dovuto per i figli minori dalla pronuncia dei provvedimenti presidenziali.
Ai fini dell'emissione dell'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento è sufficiente il parziale inadempimento o anche il ritardo nell'adempimento dei propri obblighi in quanto diretto ad assicurare con regolarità e continuità il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento cui l'assegno è volto. Grava sul resistente l'onere di dimostrare il fatto positivo ed estintivo, rappresentato dal puntuale adempimento all'obbligo di versamento della somma mensile fissata con ordinanza del 29.10.2019 ed il resistente non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, non avendo offerto alcun elemento di prova atto a dimostrare il puntuale versamento del contributo al mantenimento dei figli. Ritiene quindi il Collegio che il non puntuale adempimento all'obbligo di mantenimento da parte del resistente consente di ritenere fondati i dubbi sulla tempestività ed integrità dei pagamenti futuri, con la conseguenza che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per emettere l'ordine richiesto.
* Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso, considerata anche l'inammissibilità nel presente giudizio delle ulteriori residue domande avanzate dalle parti.
Spese di lite
Considerata la prevalente soccombenza di con particolare Controparte_1 riferimento anche alla domanda di addebito della separazione, ritiene il Collegio di condannare il resistente alla rifusione alla ricorrente, con distrazione a favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3041/2019, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così provvede:
I. Pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1 nata in [...] in data [...] e nato in Ecuador in [...] Controparte_1
26.06.1987, che hanno contratto matrimonio in Milano presso il Consolato Generale dell'Ecuador in data 22.04.2016;
II. Addebita la separazione dei coniugi al marito;
Controparte_1
III. Revoca l'affido ai Servizi Sociali del Comune di Merate del minore e e per Per_2 Per_6
l'effetto
Affida i figli minori (in data 15 giugno del 2016) e (nata il [...]), in Per_2 Per_6 modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa prevalente presso tale genitore con la previsione che la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
IV. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo tempi e modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti (individuati nei Servizi Sociali del
Comune di Merate in ragione dell'attuale residenza dei minori, con facoltà di cambio delle attribuzioni in caso di trasferimento della residenza anagrafica dei minori) qualora il padre ne facesse richiesta e mostrasse serietà ed impegno nel voler riprendere una relazione stabile e duratore con i figli minori secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse e della situazione personale del minore;
V. Incarica i Servizi Sociali del Comune di Merate competenti territorialmente (in ragione dell'attuale residenza del minore, con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di cambio della residenza anagrafica del minore) di regolamentare tempi e modalità delle visite tra padre e figlio minore qualora il padre ne facesse richiesta e mostrasse serietà ed impegno nel voler riprendere una relazione stabile e duratura con i figli minori secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse e della situazione personale dei minori;
VI. Pone a carico di a decorrere dal mese di ottobre 2025 Controparte_1
(data della decisione) l'importo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione monetaria ottobre 2026 con riferimento ad ottobre 2025), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno.
VII. Pone altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative relative al figlio minore adeguatamente documentate;
VIII. Dispone che la percepisca il 100% dell'assegno unico dovuto Parte_1 per i figli minori;
IX. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sè avanzata dalla ricorrente;
X. Ordina a con sede AS (LC), in Via Controparte_4 Pt_3 degli Artigiani, 13, (C.F. P.IVA ) di versare mensilmente e direttamente a P.IVA_1 [...]
l'importo di Euro 600,00 per il mantenimento dei figli, per dodici mensilità Parte_1 all'anno, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da detrarre dal maggiore importo che tale società versa mensilmente a;
Controparte_1
XI. Condanna a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
, con distrazione a favore dell'Erario, le spese di lite che liquida in € 4500,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ad esclusione del capo I);
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Merate e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice est.
DA FA
AR EL