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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza del 6.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 162 R.G.A.C. per l'anno 2022, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Pezone, presso il cui studio in Sant'Antimo (NA), via Dei Gabbiani n. 6, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Di
Lorenzo e Antonio Attore, presso il cui studio in Sant'Antimo (NA), via A. Gramsci n. 8, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 3435/2021, pubblicata in data 30.11.2021, notificata il 14.12.2021.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 3.10.2018, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, , onde sentir dichiarare Controparte_1 la nullità e/o l'inefficacia del contratto di locazione stipulato verbalmente tra la defunta e la resistente e, Parte_2 CP_1 conseguentemente, dichiarare l'occupazione senza titolo da parte di quest'ultima, con condanna della medesima al pagamento dell'indennità di occupazione (fino alla data di rilascio dell'immobile)
1 e del consequenziale risarcimento del danno (in re ipsa), oltre interessi legali;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato riconoscimento del danno in re ipsa, condannare la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo ed al risarcimento del danno in ogni caso provato per tabulas e presunzioni;
in via ancor più gradata, laddove ritenuto valido il contratto di locazione orale intercorso tra
[...]
e , condannare la resistente al pagamento Pt_2 Controparte_1 dei canoni di locazione dal mese di novembre 2008 al mese di maggio
2016, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali. Con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
A sostegno della domanda, il ricorrente assumeva che l'immobile sito in Sant'Antimo (NA), alla via Roma n. 34, piano terra, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Sant'Antimo al foglio 6, particella 89, sub. 2, oggetto di locazione ad uso diverso, era in comproprietà del padre e delle germane di quest'ultimo (zie dell'istante), Persona_1
e ; che, deceduto il padre Francesco, la Per_2 Parte_2 quota a lui spettante su detto immobile si trasferiva pro quota alla moglie (madre dell'istante) e ai figli CP_2 Parte_1
(istante), e;
che deceduta anche la Controparte_3 Controparte_4 zia , la relativa quota di spettanza sull'anzidetto Persona_3 immobile si trasferiva in parte all'altra zia ed in parte Parte_2 ai nipoti e , oltre che a , Pt_1 CP_3 Controparte_4 CP_2 quali eredi di;
che questi ultimi delegavano Persona_1
l'amministrazione dell'immobile alla zia che, nel secondo Pt_2 semestre del 1999, lo concedeva in locazione, ad uso diverso, a
, con contratto in forma orale, non registrato;
che a Controparte_1 seguito del decesso di , in data 18.6.2004, l'istante, Parte_2 unitamente ai germani ed alla madre, diventavano unici proprietari dell'immobile, per il quale non avevano mai stipulato con la resistente alcun contratto di locazione ad uso diverso in forma scritta, né tantomeno registrato;
che la , dopo la morte di CP_1 [...]
, risolveva il contratto di locazione con essa stipulato, come Pt_2 comprovato dalla missiva dell'agosto 2014, con la quale comunicava che avrebbe pagato a titolo di indennità di occupazione senza titolo; che l'immobile veniva rilasciato in data 31.5.2016, nel corso del giudizio instaurato dall'istante con ricorso ex art. 702 bis cpc per il rilascio del bene (con riserva di chiedere in separato giudizio il pagamento delle indennità); che la resistente provvedeva al pagamento dei canoni di locazione e successivamente dell'indennità di occupazione (£. 600.000, pari ad € 310,00) fino al mese di ottobre
2008, rendendosi pertanto morosa nel pagamento delle indennità dal novembre 2008 al rilascio;
che la mediazione obbligatoria aveva esito negativo, come da verbale che allegava.
2 Chiedeva, pertanto, il versamento dell'indennità di occupazione dal mese di novembre 2008 al 31.5.2016, oltre al risarcimento del maggior danno subito. In via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'importo dell'indennità di occupazione dell'immobile, mediante confronto dei canoni pagati nella stessa zona (…) ed il risarcimento danni subiti dall'esponente in seguito sia alla mancata restituzione dell'immobile, sia al mancato pagamento dell'indennità.
Radicata la lite, con comparsa del 4.2.2019, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversa incompleta ricostruzione Controparte_1 dei fatti, deducendo che, nel giugno 1999, l'immobile oggetto di causa le era stato concesso in locazione ad uso diverso da , Parte_2 con contratto stipulato in forma orale, per la durata di sei anni, rinnovabili automaticamente in assenza di disdetta;
che, in data
1.11.2001, era stato redatto contratto di locazione scritto, non registrato dalla nonostante gli accordi in tal senso intercorsi, Pt_2 per la durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, a fronte del versamento di un canone mensile di £. 350.000; che, tuttavia, da tale data, era stato corrisposto il maggior canone di £. 600.000, pari ad €
310,00, versato in contanti alla locatrice fino alla data della sua morte
(18.6.2004) e di poi al ricorrente , senza che fosse Parte_1 rilasciata alcuna ricevuta;
che alla morte di , il Parte_2 rapporto locativo, in assenza di disdetta da parte degli eredi, era proseguito, con corresponsione del canone al ricorrente , Parte_1
a mezzo assegni bancari, modalità consentitale fino al mese di ottobre
2008, momento dal quale era costretta al pagamento in contanti;
che a fronte della richiesta di regolarizzare il rapporto, anche per ragioni fiscali, mediante stipula di un nuovo contratto che coinvolgesse tutti gli eredi, le aveva contestato l'occupazione senza titolo Parte_1 dell'immobile, con missiva del 15.7.2013, riscontrata con missiva dell'agosto 2014, a firma dell'avv. Meles, con cui si era ribadita la richiesta di regolarizzare il rapporto;
che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente, facendo leva sulla nullità del contratto di locazione per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, L. 311/2004, aveva chiesto accertarsi l'occupazione senza titolo del bene onde ottenerne il rilascio;
che pur deducendo l'esistenza di un contratto scritto, la aveva preferito rilasciare l'immobile, in data 31.5.12016, CP_1 tant'è che la procedura si era chiusa con la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che non aveva mai inteso risolvere il rapporto, come comprovato dalla circostanza che fino alla data di consegna del locale aveva sempre corrisposto il canone mensile di €
310,00, pagato fino al mese di ottobre 2008 anche con assegni e, successivamente, su richiesta di , sempre e solo in Parte_1 contanti.
3 Tanto premesso in fatto, la eccepiva: 1) il difetto di CP_1 legittimazione (rectius titolarità) attiva del ricorrente, per carenza di prova dell'assunta proprietà dell'immobile per cui è causa;
2) l'infondatezza della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo, stante l'esistenza del contratto di locazione scritto, stipulato con in data 1.11.2001, valido ed efficace perché mai Parte_2 disdettato dai suoi eredi né risolto, dunque rinnovatosi tacitamente alla scadenza (1.11.2007) e, successivamente, sino alla data di rilascio del bene (31.5.2016), tardivamente registrato dalla in data CP_1
30.1.2019 (per il periodo dall'1.11.2001 al 31.5.216); 3)
l'inammissibilità della domanda subordinata di pagamento dei canoni di locazione da novembre 2008 al rilascio dell'immobile per il mancato esperimento sul punto del tentativo obbligatorio di mediazione (attivata solo con riguardo al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo); 4) in via gradata, la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni di locazione ex art. 2948, comma 1, n. 3, c.c.; 5) in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata del ricorrente, per aver la pagato il canone di locazione fino alla CP_1 data di rilascio (31.5.2016), peraltro in misura maggiore (£. 600.000 mensili, pari ad € 310,00) rispetto a quella indicata nel contratto scritto (£. 350.000 mensili, pari ad € 180,76).
Nel ribadire la validità ed efficacia del contratto scritto di locazione dell'1.11.2001, assumeva, altresì, di aver diritto alla ripetizione delle maggiori somme indebitamente pagate nel corso degli anni rispetto ai canoni dovuti, all'indennità per la perdita di avviamento commerciale, in forza del recesso contrattuale operato dal ricorrente , Parte_1 ed alla metà dell'esborso (pari a complessivi € 681,00) sostenuto per la registrazione tardiva del contratto di locazione, somme che - nella denegata ipotesi di condanna al pagamento di canoni di locazione/indennità di occupazione in favore dell'istante - offriva in compensazione, riservandosi in ogni caso il diritto di agire nei confronti del ricorrente in separato giudizio per il recupero delle somme e delle indennità oltre la soglia della compensazione giudiziale che saranno determinate dal tribunale in favore della
. CP_1
Sollevava, infine, in via riconvenzionale, eccezione di compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al ricorrente delle somme a lei dovute per migliorie e addizioni apportate all'immobile locato e autorizzate dai proprietari, ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c.
Alla prima udienza del 12.2.2019, il ricorrente, quale erede di
[...]
, prendeva specifica posizione su tutte le eccezioni sollevate Pt_2 da controparte, dichiarando, in particolare, ai sensi dell'art. 214 cpc, di non conoscere il contratto di locazione depositato e di disconoscere sia il contenuto del contratto sia la sottoscrizione della sig.ra Parte_3
[...
[...] [...]
, atteso che la firma non è sua, riservandosi di agire in sede
[...] penale, facendo altresì rilevare che lo stesso contratto è stato registrato in data 30.1.2019, allorquando la locatrice proprietaria
era già deceduta. Parte_2
Proposta istanza di verificazione ex art. 216 cpc dalla resistente
, il tribunale, nel rilevare che l'immobile era stato già CP_1 rilasciato e che il contratto di locazione risultava registrato solo nel gennaio 2019, dopo il deposito del ricorso, riteneva che l'efficacia del contratto in questione non è rilevante ai fini del decidere, considerando pertanto superfluo l'accertamento circa l'autenticità della sottoscrizione, nondimeno ammettendo la prova testimoniale articolata dalla resistente, che tuttavia non veniva espletata per decesso dell'unico teste indicato.
Disattesa anche la richiesta di CTU, la lite veniva definita con sentenza n. 3435/2021, pubblicata in data 30.11.2021, con cui il
Tribunale di Napoli Nord, così decideva: “- rigetta la domanda;
- condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 3972,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
Contro tale sentenza, notificata il 14.12.2021, con ricorso depositato in data 13.1.2022 (ritualmente notificato a controparte in data
1.4.2022, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione), proponeva appello , contestando al Parte_1 tribunale di aver errato sia nell'interpretazione dei fatti storici di causa sia nella qualificazione giuridica degli stessi, lamentando in particolare: a) erroneo mancato riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione nella misura corrispondente al canone di locazione, per il periodo da novembre 2008 al 31 maggio 2016, in assenza di prova dell'eccepito pagamento;
b) errata applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio in materia di occupazione sine titulo, dovendo ritenersi in re ipsa, perché oggetto di una presunzione relativa, il danno subito dal proprietario usurpato, con conseguente onere dell'occupante, nella specie non assolto dalla , di CP_1 fornire la prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile; c) conseguente erroneo mancato riconoscimento del danno, da quantificare anche facendo riferimento al danno “figurativo”, ossia al valore locativo dell'immobile occupato;
c) errata condanna al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di:
1) accertare e dichiarare che l'appellata ha detenuto l'immobile specificato in narrativa a titolo di occupazione senza titolo e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo e del consequenziale risarcimento danni, da valutarsi a mezzo consulenza tecnica
5 d'ufficio che si richiede espressamente;
sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi maturati; 2) nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere non sussistente il danno in re ipsa, a seguito dell'occupazione senza titolo, condannare l'appellata al pagamento delle indennità di occupazione senza titolo e al risarcimento del danno nel senso atteso che è provata l'occupazione abusiva ed il conseguente danno, oltre che per tabulas anche per presunzioni, danno che consiste nell'utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato dall'appellata; anche in questo caso si reitera la richiesta di nomina di un consulente tecnico per accertare sia l'indennità di occupazione dovuta, sia l'importo del risarcimento danni;
sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali maturati; 3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con memoria del
30.4.2022, l'appellata , concludendo, in via Controparte_1 principale, per il rigetto del gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342, oltre che infondato nel merito, con vittoria delle spese e condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, riproponeva tutte le eccezioni avanzate in primo grado e ritenute assorbite dalla pronuncia impugnata, in ordine alla “estinzione di qualsivoglia obbligazione per effetto dell'avvenuto pagamento di tutti gli importi fino alla data del rilascio del bene – avvenuta prescrizione
– eventuale compensazione giudiziale con le somme indebitamente pagate - riserva di agire in separato giudizio per il recupero di eventuali somme corrisposte indebitamente e/o spettanti a titolo di indennità di avviamento e spese - riproposizione dell'eccezione di compensazione per le migliorie e le addizioni ai locali commerciali ex art. 1592 e 1593 c.c.”. Chiedeva, conseguentemente, alla corte di:
“ridurre le somme che saranno eventualmente riconosciute all'appellante con quelle già pagate ed offerte in compensazione nel corso del giudizio di primo grado, oltre a quelle che saranno eventualmente riconosciute per migliorie e addizioni apportate all'immobile e/o per le spese indebite effettuate ai locali, come da documentazione in atti;
in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande in appello, ridurre, in ogni caso, la misura del risarcimento richiesto, anche in applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., in considerazione della condotta tenuta dal sig. contraria ai principi generali di Parte_1 correttezza e buona fede, con la quale ha contribuito in modo determinante alla produzione del presunto danno richiesto”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, fallito il tentativo di comporre bonariamente la controversia, disposta ed espletata
6 consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore locativo dell'immobile oggetto di lite nel periodo decorrente dal novembre
2008 al maggio 2016, all'udienza del 6.3.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
*******
I. Va preliminarmente osservato, in rito, che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass. S.U. n. 27199/2017; da ultimo Cass. S.U.
36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
II. Nel merito, l'appello va accolto nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con i primi tre articolati motivi di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, l'appellante lamenta, rispettivamente, il mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione (ex art. 1591 c.c.), in misura pari al corrispettivo convenuto, per il periodo compreso tra novembre 2008 e il 31 maggio
2016, l'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio in materia di occupazione sine titulo ed il mancato
7 riconoscimento del maggior danno subito dal proprietario del bene oggetto dell'occupazione illegittima.
Orbene, giova premettere che il ricorrente/odierno appellante - sull'assunto che il contratto di locazione intercorso tra Parte_2
e nel secondo semestre dell'anno 1999 fosse nullo Controparte_1
e/o inefficace perché redatto in forma orale e mai registrato, o comunque perché, anche ove ritenuto valido, si sarebbe in ogni caso risolto, come poteva evincersi dalla missiva della del CP_1
25.8.2014 -, chiedeva la condanna della resistente/odierna appellata al pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna del bene, ovvero l'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., quale conseguenza del ritardo nella consegna del bene locato, a titolo di risarcimento minimo, previsto dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal locatore, in quanto danno emergente in re ipsa (pagg.
4-5 del ricorso in prime cure), nonché l'ulteriore danno subito.
Deduceva, al riguardo, che in tali casi il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, perché “si ricollega alla mera perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e alla impossibilità per costui di conseguire utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso”, di talché per la relativa determinazione ben poteva farsi riferimento ad elementi presuntivi semplici (c.d. danno figurativo), con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
Evidenziava, altresì, che il perdurare dell'occupazione illegittima impediva di trarre utilità dal bene, che ben poteva essere concesso in locazione avendone egli la disponibilità e che, ferma la possibilità dell'utilità economica derivante anche dall'uso diretto dell'unità immobiliare, viveva da anni a Roma per cui non aveva alcun interesse ad occupare personalmente l'immobile (locale commerciale), ma solo ad un suo sfruttamento economico mediante locazione o vendita, trattandosi di immobile ubicato in zona centrale del comune di
Sant'Antimo (NA), all'uopo producendo valutazione commerciale da parte dell'agenzia che, interpellata nel 2008, individuava CP_5 un potenziale canone di locazione pari ad € 500,00.
Tanto premesso, il tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dalla resistente, rigettava la domanda attorea così argomentando: < […] la domanda nel merito va rigettata. Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, va osservato che il contratto orale che, secondo l'istante, sarebbe stato stipulato nel 1999 con
è rimasto sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio. Controparte_1
Quanto poi al contratto di locazione ad uso diverso o che, secondo sarebbe stato stipulato per iscritto con e in un CP_1 Parte_2 primo momento non registrato, questo deve ritenersi consensualmente
8 risolto alla luce della missiva inviata dal procuratore della resistente al signor In particolare in tale missiva si fa riferimento ad un Parte_1 contratto stipulato per iscritto con poi deceduta, e della Parte_2 volontà della di corrispondere alla morte di quest'ultima CP_1 unicamente l'indennità di occupazione e non anche il canone di locazione:
“La mia assistita occupa il locale commerciale di cui all'oggetto sin dal
1999 avendo sottoscritto contratto con la defunta signora . Parte_2
Alla morte di sua zia, la signora ha continuato a corrispondere CP_1 l'indennità di occupazione (che funge da parametro rispetto all'invalido canone di locazione mensile) nelle sue proprie mani in quanto Lei si è dichiarato erede unitamente ad altri e da questi incaricato ad ottenere il pagamento. Nonostante continue richieste verbali (rivolte costantemente ad ogni discussione dell'indennità dì occupazione) ed espressa volontà della
di procedere alla stipula e successiva registrazione di regolare CP_1 contratto di locazione, lei non ha mai ottemperato a detto invito, continuando a percepire somme, senza rilascio di alcuna ricevuta. É doveroso a tal punto invitarla, unitamente ai suoi eredi, a prendere contatti con lo scrivente studio legale, al fine di concordare i tempi e modalità per procedere alla redazione e stipula del contratto di locazione in questione. A tal uopo sarei grato poi di conoscere, con la massima urgenza, il nominativo degli altri comproprietari del locale al fine di consentire alla mia cliente di effettuare il pagamento dell'indennità di occupazione con equa ripartizione nei confronti di tutti i legittimi proprietari. Resto in attesa di un suo cortese riscontro avvertendola però che in mancanza adirò senz'altro avviso le opportune sedi al fine di tutelare ogni diritto di interesse della mia patrocinata, alla quale nulla potrà essere addebitato, anche ai fini fiscali.”
Tale missiva, inviata a mezzo fax il 25.8.2014 a fa ritenere Parte_1 quindi risolto ogni accordo precedentemente stipulato tra e Parte_2
essendo incompatibile la volontà di pagare l'indennità Controparte_1 di occupazione con quella di pagare un canone sulla base di un contratto di locazione pienamente efficace tra le stesse parti.
Ciò posto, essendo non contestato che dal 2008 sino alla data di rilascio del bene avvenuta nel mese di maggio 2016, parte resistente abbia occupato l'immobile, era onere della parte attrice dimostrare il danno subito a causa dell'asserita occupazione sine titulo, ritenendo in linea di principio questo giudice che l'occupazione sine titulo non comporti per il proprietario del bene un danno in re ipsa (in tal senso sentenza della Cassazione del 25 maggio 2018, n. 13071). Alla luce di (tale) generale premessa, parte istante non ha invece dimostrato in alcun modo che nell'arco di tempo durato circa
8 anni prima del rilascio la concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile in questione, ad esempio locandolo a terzi. Ne consegue che la domanda di risarcimento danni va rigettata. […]>>. Assume in contrario l'appellante che, pacifico che la CP_1 entrava nella disponibilità dell'immobile in forza di un contratto di locazione ad uso diverso - e più precisamente, diversamente da quanto rilevato dal tribunale, in virtù di un contratto non registrato, redatto in forma orale nel secondo semestre del 1999, trattandosi di circostanza
9 non contestata ed anzi espressamente riconosciuta dalla resistente all'atto della costituzione in prime cure -, una volta accertata l'avvenuta risoluzione consensuale di ogni accordo precedentemente stipulato tra e , comprovata dalla Parte_2 Controparte_1 missiva del 25.8.2014, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere al l'indennità di occupazione, in misura pari al corrispettivo Pt_2 convenuto, dal mese di novembre 2008 al 31 maggio 2016, data di riconsegna dell'immobile, non avendo la resistente fornito la benché minima prova del relativo pagamento.
L'assunto è fondato.
Premesso, infatti, che è ormai coperta da giudicato (in assenza di impugnazione da parte dell'appellata) la statuizione relativa all'avvenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso intercorso tra e inizialmente Parte_2 Controparte_1 redatto in forma orale, nel giugno 1999, come riconosciuto dalla stessa resistente in prime cure (cfr. relativa memoria di costituzione, ove si legge a pag. 4: “l'immobile …come afferma controparte…, effettivamente veniva concesso in locazione, ad uso diverso, dalla sig.ra Parte_2 alla resistente, …, a far data dal mese di giugno del 1999”, e a pag. 11: “… come descritto nella premessa in fatto, la resistente si è trovata nella disponibilità del locale in forza di un contratto di locazione ad uso diverso stipulato prima in forma orale e poi per iscritto…”), è evidente che, venuto meno il titolo contrattuale che legittimava la detenzione del bene, la avrebbe dovuto essere condannata (quanto meno) al CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione (fino ad allora pacificamente corrisposta nella misura di € 310,00 mensili) dal novembre 2008 sino al maggio 2016 (allorché avveniva la riconsegna del locale), in assenza di prova (che spettava alla resistente occupante fornire) della corresponsione dell'indennità in tale arco temporale, così come del rifiuto del di rilasciare ricevute. Pt_2
Né rileva in senso contrario il contenuto della richiamata missiva dell'avv. Meles del 25.8.2014 (sottoscritta dalla ), inviata a CP_1
nella quale si legge esclusivamente che “alla morte di Parte_1 sua zia la signora ha continuato a corrispondere CP_1
l'indennità di occupazione”. Il che se da una parte corrisponde al vero, essendo pacifico che detto pagamento continuava anche dopo il decesso di (avvenuto in data 18.6.2004) e fino Parte_2 all'ottobre 2008, dall'altra, non prova affatto che il pagamento sia continuato anche dopo l'ottobre 2008 e quantomeno fino alla data di detta missiva, in mancanza, come si è detto, di qualsivoglia documentazione a comprova della corresponsione in contanti dell'indennità di occupazione, peraltro già contestata dal ricorrente, in epoca antecedente alla missiva del 25.8.2014, con propria missiva del
15.7.2013 (in atti), con cui si contestava l'occupazione senza titolo del
10 bene ed il mancato pagamento dell'indennità, come poi ribadito nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. ricorso del 5.10.2015, allegato in atti).
Orbene, com'è noto, “l'art. 1591 c.c. prevede che, al ritardo nella restituzione della cosa, il conduttore è tenuto a corrispondere "il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna". Ciò posto, è lo stesso legislatore che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata il locatore subisca un danno che è pari
(quanto meno) all'ammontare del canone. In questo caso, il locatore non è tenuto a provare altro, in particolare la quantificazione del danno è predeterminata per legge. Solo se egli assuma di aver subito un maggior danno (che può essere conseguente alla necessità di effettuare una rimessione in pristino, o alla perdita di occasioni di sfruttamento della cosa economicamente più vantaggiose), sarà soggetto al normale onere probatorio relativo alla sussistenza e all'ammontare del maggior danno” (Cass. 9256/2021). In altri termini, l'art. 1591 c.c. pone a carico del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata un duplice obbligo: quello, sempre sussistente, di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, e quello, eventuale, di risarcire il maggior danno patito, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, ha natura di debito di valore.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto.
Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno” (Cass. 38588/2021; nello stesso senso, Cass.
3183/2006, Cass. 22592/2013, Cass. 19222/2015, Cass. 15146/2017 e
Cass. 38970/2021, che ribadisce: “il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, si
11 prescrive nell'ordinario termine decennale. Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto è infatti tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art.
1591 c.c., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata”).
Peraltro, si è chiarito che: “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente -
l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile” (Cass. 10926/2018).
Restano, pertanto, superate tutte le contrarie argomentazioni svolte sul punto dalla , che, in particolare, erra nel ritenere che sia stato CP_1 accertato dal tribunale l'avvenuto pagamento dell'indennità di occupazione nel contestato arco temporale dal 2008 al rilascio (cfr. pag. 6 della comparsa in appello), mostrando di attribuire alla missiva del 25.8.2014 un significato ben più ampio di quello dato dal giudice di prime cure, che la richiamava al solo fine di ritenere risolto ogni accordo precedentemente stipulato tra e Parte_2 CP_1
, essendo incompatibile la volontà di pagare l'indennità di
[...] occupazione con quella di pagare un canone sulla base di un contratto di locazione pienamente efficace tra le stesse parti.
Pacifico, peraltro, che la abbia pagato un canone di CP_1 locazione, poi divenuto indennità di occupazione, per un importo pari ad € 310,00 fino al mese di ottobre 2008, in tale misura va riconosciuta l'indennità per le mensilità successive, dal novembre
2008 fino alla riconsegna, nel maggio 2016 (cfr. verbale di consegna in atti), senza che possa rilevare in senso contrario il diverso minor importo (di £. 350.000) indicato nel contratto scritto dell'1.11.2001, inutilizzabile ai fini decisori (cfr. Cass. 33769/2019 e Cass.
2397/2022), perché espressamente disconosciuto (nel contenuto e nella sottoscrizione) dal ricorrente, quale erede di , ex Parte_2 art. 214, comma 2, cpc, alla prima udienza del 12.2.2019 (cfr. relativo verbale), senza che la abbia riproposto istanza di CP_1 verificazione ex art. 216 cpc, già disattesa dal tribunale con ordinanza del 7.11.2019, mai contestata, con la quale si riteneva superfluo ai fini decisori l'accertamento circa la autenticità della sottoscrizione, apparentemente riconducile a , apposta in calce Parte_2 all'anzidetto contratto.
Resta, pertanto, preclusa in radice una eventuale compensazione giudiziale delle somme a dire della indebitamente CP_1
12 corrisposte (eccedenti quelle indicate nel contratto dell'1.11.2001) con le somme dovute al ricorrente/odierno appellante a titolo di indennità di occupazione.
Né, infine, la , che ne aveva l'onere, ha dato prova di aver CP_1 ottenuto il consenso del locatore (espressamente contestato da
[...]
; cfr. verb. ud. del 12.2.2019) all'esecuzione dei dedotti Pt_1 miglioramenti/addizioni sul bene locato ex artt. 1592-1593 c.c.
(essendo deceduto l'unico teste addotto dalla resistente sul punto,
, con conseguente mancato espletamento della Persona_4 prova orale articolata alle pagg. 24-25 della comparsa di costituzione in prime cure, già ammessa dal tribunale con ordinanza del
7.11.2019); né, peraltro, dalle (due) fatture allegate in atti (n. 04/2005 del 13.4.2005 e n. 6/2005 del 30.6.2005) emerge il dedotto rifacimento ex novo degli impianti idrici ed elettrico (risultando dette fatture emesse rispettivamente in acconto e a saldo di “lavori di ristrutturazione presso vs locale per realizzazione soppalco e tinteggiatura vs scelta”). Di talché va escluso che alla CP_1 spetti, per tale causale, qualsivoglia indennità da porsi in compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al ricorrente.
Invero, per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art.
1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo” (Cass.
2494/2009; nello stesso senso, Cass. 15317/2019, Cass. 6094/2006 e
Cass. 14/2017, che afferma: “Grava sul conduttore che chieda l'indennità ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti apportati alla cosa locata, l'onere di provare il consenso del locatore alla loro esecuzione, trattandosi di fatto costitutivo del preteso diritto”).
Resta, infine, esclusa la possibilità di operare la compensazione con l'indennità di avviamento commerciale, sicuramente non spettante alla per essersi il contratto di locazione ad uso diverso CP_1 intercorso con consensualmente risolto, come ritenuto Parte_2 dal tribunale con statuizione ormai coperta da giudicato.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, in parziale riforma della sentenza gravata, va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 28.210,00 (€ Parte_1
13 310,00 x 91 mensilità), a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dal novembre 2008 sino a maggio 2016, con gli interessi legali dalla domanda (3.10.2018) al soddisfo.
§. Quanto, invece, al risarcimento del c.d. maggior danno da ritardo nella restituzione del bene locato, pure richiesto dall'appellante e
(anch'esso) negato dal tribunale, si osserva, in linea generale, che la giurisprudenza di legittimità ha inizialmente affermato che il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato tempestivo rilascio dell'immobile locato, rinvenendo la sua fonte in una responsabilità ex contractu, richiede - da parte del locatore - una prova rigorosa della sua sussistenza e del suo concreto ammontare (Cass. n. 4864/2000; Cass. 1645/2000; Cass.
4968/1997), all'uopo evidenziando che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente in virtù dell'astratta utilizzabilità dell'immobile a fini locativi, ma va accertato in relazione alle concrete caratteristiche dell'immobile, onde verificare la sussistenza di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, ravvisabile nel caso in cui quest'ultimo dimostri di non averlo potuto locare o alienare a condizioni vantaggiose (tra le altre, Cass. 7499/2007, Cass. 20829/2006, Cass.
13653/2006, Cass. 2525/2006, Cass. 14753/2005, Cass. 268/2005 e
Cass. 14624/2004).
La stessa Suprema Corte, in altre pronunce, discostandosi da quanto sostenuto in precedenza (in Cass. 6359/1995), ha ritenuto non necessario, ai fini del raggiungimento della prova del maggior danno, quella di una "specifica" trattativa locativa ad un canone maggiore di quello percepito, ritenendo sufficiente la prova di una differenza fra il canone di mercato concretamente ottenibile e quello effettivamente percepito. Tale prova, si è sostenuto in alcuni casi, può essere data anche per presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall' art. 2729, comma 1 c.c.., e consentano di ritenere dimostrato il fatto ignoto, tenuto conto che le presunzioni sono da considerare gravi, precise e concordanti sia quando il fatto da provare segue quelli noti in modo necessario, secondo logica, sia quando accada nella normalità dei casi (Cass. 13653/2006, Cass. 1224/2006 e Cass.
14624/2004).
Si è anche ritenuto che, pur in assenza di una prova specifica e non essendo determinato il danno, è possibile una condanna generica del conduttore al risarcimento, atteso che il ritardo nella riconsegna della res locata, da parte del conduttore, costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore (Cass.
9160/2002, Cass. 6923/1998) e che di norma per la liquidazione del maggior danno si fa riferimento ad alcuni indici significativi, quali i valori di mercato (Cass. 10023/2004), la particolare dislocazione dell'immobile e così via (Cass. 1133/1999 e Cass. 1032/1996), o si
14 utilizza quale parametro per determinare la somma da corrispondersi a titolo di risarcimento la differenza tra il canone effettivamente corrisposto e quello che il locatore avrebbe potuto ottenere da un nuovo contratto di locazione (Cass. 3533/1991).
Non può, peraltro, sottacersi che, nel corso del presente giudizio di gravame, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 33645/2022, resa in fattispecie diversa da quella in esame (di occupazione ab origine abusiva di immobili), nel risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia, hanno affermato alcuni fondamentali principi di diritto, rilevanti anche ai fini della risoluzione della presente controversia, innanzitutto chiarendo, in motivazione, in linea generale, che: <…la mancata stipulazione di locazione è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato. La mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820 c.c., comma 3), è ascrivibile all'area del danno emergente perché pur sempre inerente al diritto di godere. La rilevanza del corrispettivo della locazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno derivante dall'impedito godimento del bene, discende proprio dal costituire l'equivalente economico del godimento ceduto nell'ambito del rapporto obbligatorio. Il canone di locazione è parametro privilegiato per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., proprio perché costituente il corrispettivo in un contratto che ha per oggetto il godimento dell'immobile. Dunque il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. Ecco perché la mancata locazione, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita e, per tale via, nella problematica del danno in re ipsa. Ove si ritenga che il danno sussista per la violazione in sè del diritto di godere, il risarcimento spetta, con l'eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto. Rientra invece nel mancato guadagno, e non può quindi in thesi costituire danno in re ipsa, la locazione per un canone superiore a quello di mercato: tale occasione persa, al pari della mancata alienazione del diritto per un prezzo maggiore di quello di mercato, deve essere oggetto di prova specifica, anche in via presuntiva>>.
Le Sezioni Unite, poi, al fine di delimitare l'ambito della propria indagine, incentrata sull'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo e che è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., hanno chiarito la differenza con la diversa ipotesi caratterizzata dall'originaria esistenza del titolo, precisando che:
15 disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale. L'art.
1591 c.c., in particolare, per ciò che concerne la locazione, prevede per la protrazione del godimento da parte del conduttore, a scapito di quello del proprietario, l'obbligo del pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno, nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno (occasioni perse di vendita o di locazione a condizione economiche più favorevoli), ma con il regime della responsabilità previsto dall'art. 1218 c.c. […]>>.
Con riferimento al mancato guadagno, hanno ulteriormente chiarito che: <se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall abusiva l di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse vendita a un prezzo pi conveniente rispetto quello mercato ma anche mancate locazioni canone superiore volta che quantifichi equitativamente godimento perduto con locativo corrispettivo una locazione ai correnti valori rientra come visto nelle perdite subite ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato probandi questo caso pu naturalmente essere assolto mediante nozioni rientrano nella comune esperienza o presunzioni semplici. generale rinviarsi alla costante giurisprudenza materia maggior danno sensi dell c.c. tante cass. febbraio n. novembre marzo>7499; 13 luglio 2005, n. 14753; 23 maggio 2002, n. 7546).
Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio
2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1, per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di "danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la
16 circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva>>.
In applicazione degli illustrati principi, e ribadito che nella specie l'occupazione conseguiva ad un rapporto di locazione poi risolto, osserva la corte che l'appellante non ha fornito adeguata prova, neanche presuntiva, del maggior danno asseritamente subito per la ritardata riconsegna del bene, non risultando dimostrata la perdita di concrete occasioni di sfruttamento della cosa economicamente più vantaggiose ovvero proposte di locazione più favorevoli, né tanto meno la possibilità di trarre dall'immobile un rendimento maggiore, non essendo emersa una significativa differenza fra il canone di mercato ottenibile e quello effettivamente concordato, non rilevando in senso contrario la “valutazione stima canone” di prodotta CP_5 dal ricorrente (cfr. all. sub 10 della produzione di parte di primo grado), all'evidenza generica e priva di qualsivoglia riferimento all'immobile di cui si discute.
Al riguardo, il CTU nominato dalla corte, previa accurata descrizione, anche fotografica, del locale per cui è causa, con motivate e condivise argomentazioni, evidenziava, anche in risposta ai rilievi critici operati dai rispettivi consulenti di parte (su cui prendeva posizione), come il valore concordato all'epoca dei fatti tra le parti (310//00 euro/mensili), corrisposto prima quale canone e poi quale indennità di occupazione, tenuto conto dell'ubicazione e delle specifiche caratteristiche dell'immobile, oltre che del concreto andamento del mercato immobiliare, fosse risultato congruo per l'intero periodo considerato (da novembre 2008 a maggio 216), precisando che restava ininfluente il lieve aumento di valore comunque riscontrato nell'arco temporale di riferimento tenuto conto della normale usura dello stesso locale nel tempo nonché in considerazione dei lavori da parte del conduttore (cfr. doc. agli atti con fatture lavori straordinari) ovvero non della proprietà (pag. 20 dell'elaborato).
Inciso, quest'ultimo, contestato dall'appellante sull'assunto che, nella stima, non doveva tenersi conto di eventuali migliorie, rimaste indimostrate, con conseguente richiesta di riconvocare il CTU per
(ulteriori) chiarimenti sul punto.
Chiarimenti che la corte ritiene ininfluenti ai fini decisori, ove sol si consideri che, anche a voler completamente prescindere dalle eventuali migliorie apportate all'immobile (non risultate autorizzate dalla proprietà, come sopra si è detto), la conclusione in ogni caso non muterebbe, non riscontrandosi una significativa differenza fra il canone di mercato ottenibile e quello effettivamente concordato, vieppiù in considerazione del minor valore locativo medio risultante dalle quotazioni OMI per gli anni 2008-2016, pari ad € 254,17 mensili
(ovvero con una riduzione di circa il 20% rispetto al valore
17 concordato tra le parti all'epoca dei fatti di euro/mensili 310/00; cfr. pag. 13-16 dell'elaborato), pure indicato, ma non sufficientemente valorizzato dal CTU, che nelle conclusioni faceva esclusivo riferimento al valore del canone locativo medio (€ 318,00) risultante dal libero mercato di zona omogenea (pagg. 17-18), al fine richiamando meri annunci pubblicitari di immobili similari a quello in esame.
Esclusa, dunque, ogni reale necessità di riconvocare il perito d'ufficio, nulla potrà essere riconosciuto all'appellante a titolo di maggior danno da ritardata consegna (c.d. mancato guadagno).
§. Resta assorbito l'esame dell'ultimo motivo di doglianza, inerente alla regolamentazione delle spese, da valutare alla luce dell'esito finale della lite, caratterizzato dalla soccombenza della CP_1
(sulla domanda attorea di riconoscimento dell'indennità di occupazione e sulle eccezioni proposte in via riconvenzionale, risultate infondate).
III. Quanto alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Tenuto, dunque, conto dell'esito finale complessivo della lite, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della resistente/odierna appellata e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Pezone, dichiaratosi antistatario. Restano, invece, definitivamente a carico dell'appellante le spese della
CTU espletata in sede di gravame (già liquidate dalla corte con decreto del 7-10.10.2024), funzionale alla prova del maggior danno ex art. 1591 c.c., come detto rivelatosi insussistente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 162
18 R.G.A.C. per l'anno 2022, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3435/2021, pubblicata in data 30.11.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , del
[...] Parte_1 complessivo importo di € 28.210,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna, altresì, al pagamento, in favore Controparte_1 di , delle spese del doppio grado di giudizio, da Parte_1 distrarre in favore dell'avv. Andrea Pezone, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, in assenza di notula, per il primo grado, in € 545,00 per esborsi ed € 3.450,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge,
e per il secondo grado, in assenza di esborsi documentati, in €
4.390,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante gli esborsi della
CTU espletata in sede di gravame.
Così deciso in Napoli, il 6.3.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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