Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1429/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-8.1.25
promossa da
difeso e rappresentato dall'avv. Umberto Rossi e presso Parte_1 il di lui studio elettivamente domiciliato in Roma Via Pomponio Leto 2 come da mandato in atti
-appellante-
contro
difesa e rappresentata dall'avv. Alessandro Tarducci Controparte_1
e presso il di lui studio elettivamente domiciliata in Firenze, Via G. Pico della Mirandola 9 come da mandato in atti -appellata-
Appello avverso la sentenza n. 494/22 emessa il 1.3.22 dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
conveniva in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro avvenuto il 10 giugno 2020 in località Camugnano allorchè, mentre camminava col figlio, il fratello ed il suocero, all'altezza del civico 56 di via Roma, cadeva a terra per lo sgretolamento improvviso del terreno sottostante riportando una grave frattura alla caviglia destra.
Non vi sarebbe stata alcuna responsabilità dell'attore poiché trattavasi di evento improvviso ed imprevedibile essendosi creata la buca successivamente alla caduta e non preesistente. Vi sarebbero stati due strati di asfalto sovrapposti, come tali instabili. A suo dire se la convenuta avesse verificato i lavori di rifacimento del manto stradale si sarebbe accorta della loro cattiva fattura, forieri di pericoli poiché il manto nuovo si rivelava friabile e pericoloso.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo la reiezione della domanda.
La causa veniva istruita solo documentalmente, respinte le istanze istruttorie, e all'esito il Tribunale accertava l'esclusiva responsabilità della condotta dell'agente nella causazione del sinistro e respingeva la domanda condannandolo alle spese.
Appellava la sentenza il soccombente chiedendo la riforma della sentenza, con istanza di ammissione di prove orali e CTU medico legale;
si costituiva in giudizio la convenuta chiedendone la conferma.
La Corte ammetteva le prove orali richieste e la CTU, espletate le quali, con ordinanza del 7-8.1.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta mancata assunzione dei mezzi probatori, doglianza superata,
e che se anche vi fosse stata cartellonistica attestante il pericolo di strada dissestata ciò sarebbe irrilevante, poiché l'evento non si sarebbe verificato a causa del dissesto del manto stradale, ma a causa del disgregarsi del medesimo al di sotto dei piedi dell'appellante (pag. X appello). Egli doveva transitare in quel punto “nel quale è caduto per varcare il cancello dell'abitazione” (pag. X appello) e la disgregazione dell'asfalto doveva essere stata determinata dalla cattiva posa del medesimo e dalla sovrapposizione di asfalto nuovo sul vecchio senza le necessarie opere di sottofondo. Neppure corrisponderebbe a verità, tantomeno a fatto notorio, che ai lati delle strade l'asfalto sia più fragile come accertato dal Tribunale.
In conseguenza di quanto sopra lamentava violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 codice civile essendosi la convenuta limitata ad apporre un cartello di pericolo, per il quale non era stata data neppure prova in merito all'esistenza al momento del sinistro.
L'appello è infondato.
A seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria i testimoni hanno reso dichiarazioni per niente precise ed univoche e, pertanto, è del tutto carente la prova di come l'evento sia avvenuto. Nell'atto di citazione del giudizio di primo grado genericamente viene affermato che mentre percorreva Via
Roma all'altezza del civico 56 “l'attore, all'improvviso, cadeva rovinosamente a terra a causa delle condizioni del manto stradale, nello specifico, quest'ultimo si sgretolava sotto il piede sinistro del
Sig. facendolo scivolare e, di conseguenza, si fratturava la caviglia destra a causa del Pt_1 peso gravato sulla stessa” (pag. 1 citazione). Il teste rende una versione che induce a ritener correttamente Testimone_1 accertata, come meglio esplicheremo, la mancata diligenza dell'attore nella percorrenza della strada. Egli invero afferma: “confermo che l'asfalto si presentava uniforme ed era di recente fattura in quanto affondato (rectius affondavo n. d. R.)…. Io camminavo dietro all'attore. Ho visto a un certo punto che cadeva. Ho visto il piede che affondava, l'asfalto che si sgretolava e il suo piede finire sotto il corpo”. Il teste conferma che “era stato appena asfaltato, tanto che c'erano delle bricioline di Tes_2 catrame in giro ADR posso dire che credo che l'asfalto fosse stato fatto qualche ora prima”. A differenza dell'altro teste non narra di episodi di sgretolamento dell'asfalto ma bensì che “è scivolato e ho visto il piede che si storceva. Ciò è avvenuto sul bordo della strada. Preciso che ai due lati l'asfalto presenta una rotondità dove finisce…ADR è scivolato, il piede sinistro si è girato in lui è caduto su se stesso”….”.
Relativamente alla apposizione del cartello di pericolo non è stata mossa censura a quanto accertato in sentenza ovverosia alla tardività dell'eccezione di esistenza di detta segnaletica. Tantomeno è stata mossa censura all'accertata tardiva contestazione della documentazione tecnica prodotta dalla appellata nella quale si legge che “il tratto di strada in oggetto è coperto per tutta la sua estensione dalla segnaletica a pericolo di “strada deformata di cui all'art. 85 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”.
L'esistenza quindi della cartellonistica e di quanto affermato nella documentazione tecnica deve intendersi facente piena prova in questo processo.
Oltretutto è stato lo stesso appellante, che adesso confuta la circostanza, ad affermare nel proprio atto di citazione del giudizio di primo grado che “si trattasse di una strada oggetto di attenzione lo evidenzia il cartello di pericolo di strada deformata” (pag. 5 citazione).
Accertato quindi che il pedone ben sapeva dell'esistenza di una strada deformata, transitando egli su strada il cui asfalto era stato appena rifatto (teste ed in cui “si affondava” (teste , Tes_2 Tes_1 doveva tenere un atteggiamento particolarmente prudente nel percorrerla e, ove lo avesse tenuto,
l'evento non si sarebbe verificato.
Basta visionare le foto agli atti per rendersi ben conto della circostanza.
A pag. 92 del documento denominato “fascicoloprimogrado” depositato dall'appellante nella foto è stato espressamente indicato “asfalto sgretolato/materiale risulta asfalto sgretolato”, evidentemente trattandosi del punto di caduta. A pag. 90 si nota una mano il cui dito indica il punto ove l'asfalto avrebbe ceduto e di cui vi è panoramica sulla foto sopra a pag. 89.
Orbene il punto di sgretolamento è sull' estremo margine sinistro della carreggiata su cui, in presenza di asfalto nel quale si “affonda”, doveva essere accuratamente evitato il transito. E' evidente che in presenza di asfalto fresco, non concretizzato, transitare sul margine sinistro a confine con l'esterno non asfaltato non può che, quasi certamente, portare a cadere a causa di un cedimento.
Ma non solo.
Se si osservano le foto a pagina 69 e 70 benissimo si può osservare che sul punto di caduta (e lo si nota anche nelle foto alle pp. 89-92) vi è un notevole dislivello tra il piano stradale e la parte esterna della strada con presenza addirittura di due gradini sul margine destro della foto a pag. 70 e di un gran quantitativo di terreno tra il manto stradale e la zona cementificata.
Per sua stessa ammissione egli ben conosceva lo stato dei luoghi perché ivi risiedeva il di lui figlio
(pag. XI appello). Camminare quindi sul margine estremo della strada, nella zona ove l'asfalto è fresco e vi si affonda,
a confine col terreno, in prossimità di una pendenza e con cartellonistica indicante strada sconnessa, conoscendo anche i luoghi, è chiaro sintomo di mancata diligenza ed imprudenza, tale da escludere qualsivoglia responsabilità del custode.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ontro avverso la sentenza n. 494/22 emessa
[...] Controparte_1 il 1.3.22 dal Tribunale di Bologna
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, in € 9.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore