Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2006, n. 13653
CASS
Sentenza 13 giugno 2006

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In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, ed in particolare per il maggior danno, di cui all'art. 1591 cod. civ., la specifica e seria proposta di nuova locazione che il giudice può valutare come prova idonea dell'effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato per il tempo di ritardata restituzione dell'immobile, è anche quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, relativa alla locazione di immobile adibito a caserma della Polizia di Stato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur dando atto che il Ministero competente per evitare il rilascio aveva dichiarato la disponibilità a rinnovare la locazione a canone maggiore, non aveva inteso valorizzare detta circostanza, quale specifica proposta di nuova locazione, affermando che l'offerta era stata rifiutata e che non si trattava di offerta libera in quanto proveniente dal conduttore esecutato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2006, n. 13653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13653
Data del deposito : 13 giugno 2006

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