Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1034/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catona di Reggio Calabria (RC), via B. Postorino trav. II n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonino Chirico che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Lazzaro, via M. Gucci n.16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Minniti che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti
-appellato-
NONCHÉ
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. San Francesco da Paola
-appellata-
oggetto: risarcimento danni - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 753/2019, pubblicata il 20.05.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 4.10.2024, il procuratore del così precisava le conclusioni: “l'Ecc.ma Controparte_1
Corte D'Appello adita, voglia accogliere tutte le richieste, eccezioni e difese formulate nell'interesse del in tutti i propri scritti difensivi, da intendersi qui per espressamente Controparte_3 riportati e trascritti, col rigetto di tutte le richieste, eccezioni e difese avversarie. Con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. Con il favore delle spese per entrambi i gradi di giudizio”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 5.10.2024, il procuratore dell' così precisava le conclusioni “lo scrivente difensore Controparte_4 dell' si riporta a quanto dedotto, esposto ed eccepito nel proprio atto costitutivo il cui Controparte_4 contenuto è da intendersi qui riportato e trascritto e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del fatto di Controparte_5 cui in premessa e, per l'effetto, condannarla, anche eventualmente in solido con l in Controparte_4 caso di chiamata in giudizio della stessa, al risarcimento di tutti i danni subiti che si quantificano complessivamente in €. 46.287,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo, o comunque nella maggiore o minore somma che il Giudicate vorrà ritenere di giustizia, anche alla luce della disponenda c.t.u. medico-legale. Il tutto con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 30.08.2012, alle ore 9.30 circa, mentre percorreva a piedi la via C.
Catalano di giunta a qualche metro dalla propria abitazione, Controparte_1 cadeva rovinosamente a terra a causa di un insidioso tombino sconnesso e mal posizionato sul manto stradale;
-che veniva immediatamente soccorsa e trasportata al P.S. dell'Ospedale di Melito P.S. ove le veniva diagnosticata “la frattura del femore sx” e, quindi, trasferita presso l'
[...] per essere sottoposta ad Controparte_6 intervento di riduzione ed osteosintesi del femore sx mediante “basic-nail lungo per frattura scomposta epifisi prossimale del femore a sx”;
-che, dalla relazione medico-legale di parte allegata in atti, emergeva che, a seguito della caduta in questione, aveva riportato un danno biologico pari al 14% oltre ad un'invalidità temporanea di 172 gg. complessivi;
-che la responsabilità dell'occorso era da attribuirsi al convenuto, ex art. 2051 CP_1
c.c., nella qualità di custode della strada, ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. per inosservanza del principio del neminem ledere;
-che nonostante i ripetuti solleciti a mezzo raccomandata, il non aveva inteso CP_1 risarcire i danni.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente, di condannarlo al pagamento della complessiva somma di €. 46.287,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese legali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum ed insistendo per l'integrale rigetto ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la – sulla scorta Controparte_7 della polizza n. 700079644 del 5.11.2004 - al fine di essere manlevato per l'ipotesi di eventuale accoglimento della pretesa azionata.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva l' già Controparte_4 [...]
rilevando l'infondatezza della domanda Controparte_7 attrice con richiesta di integrale rigetto ovvero, in subordine, insistendo per la riduzione del quantum richiesto a titolo di risarcimento.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
20.05.2019 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza 753/2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice condannando alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei Parte_1 convenuti oltre costi di consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano, ritualmente, il e la Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rilevando, in via Controparte_8 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019;
13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, nel merito l'appello deve essere, parzialmente, accolto per le ragioni che seguono.
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce “l'errata valutazione delle risultanze istruttorie” in ordine alla dinamica del sinistro;
- Con il secondo motivo di gravame “l'erronea qualificazione giuridica del fatto” da inquadrarsi nell'ipotesi contemplata dell'art. 2051 c.c.;
- Con il terzo motivo di gravame precisa di avere provato il quantum debeatur a titolo di risarcimento all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado. I tre motivi di gravame possono trattati unitariamente per la loro stretta connessione e sono parzialmente fondati.
E' ius receptum che, in caso di danni subiti dall'utente di strade pubbliche è applicabile,
a carico dell'Ente proprietario della strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
In particolare, Cass. Civ. 29.7.2016, n. 15761 (e successivamente Cass. Civ. Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856), ha ribadito che:
(i)- sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della pubblica amministrazione, misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii)- per le strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è configurabile la responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'ente pubblico proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii)- l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima circostanza integra il caso fortuito previsto quale scriminante della responsabilità del custode, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto;
(iv)- peraltro il comportamento colposo del danneggiato - quando non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso - può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Pacifico, poi, che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non dispensi il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Altrettanto pacifico è che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c.
(richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Infatti, sebbene un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva - nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni - per orientamento giurisprudenziale consolidato, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010n.
11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. - la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene questa Corte che, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, parte l'attrice abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 30.08.2012 e le condizioni (potenzialmente pericolose) del tombino posto lungo la via C. Catalano di che stata Controparte_1 percorrendo.
Ed invero, la , nell'atto introduttivo del giudizio ha allegato di essere caduta a Pt_1 causa di “un tombino sconnesso e mal posizionato rispetto al manto stradale” ed i testi, escussi in istruttoria, hanno confermato la dinamica dell'infortunio “… mentre la percorreva inciampava nel tombino, che era sollevato rispetto al livello della strada e cadeva a terra… il tombino creava una sorta di gradino rispetto al manto stradale alto un paio di cm … l'attrice percorreva il detto prolungamento in discesa” (teste ) “ho visto la IG.ra cadere … il tombino Testimone_1 sopra il quale era stesa la sig.ra si presentava leggermente scostato… la griglia di copertura era sollevata” (teste ). Infine, il teste medico intervenuto Testimone_2 Testimone_3 immediatamente dopo il sinistro per prestare i primi soccorsi, dichiarava di avere trovato l'attrice “con un arto in posizione extrarotata, in posizione supina… a quel punto ho posizione in asse l'arto inferiore ed ho atteso l'arrivo del 118…”.
Le sopra riportate dichiarazioni hanno, poi, trovato riscontro nelle fotografie, allegate in atti e riconosciute dai testi, dalle quali effettivamente emerge che il tombino in cui si
è verificata la rovinosa caduta della era rialzato, di circa 2 cm, rispetto al Pt_1 manto stradale e che, tale sconnessione, non era stata in alcun modo segnalata.
Dovendosi, quindi, ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta per cui è causa ed il tombino mal posizionato sul manto stradale, che comunque ha causato la caduta, incombeva sul convenuto l'onere, non assolto, di provare che il danno si fosse CP_1 verificato per caso fortuito, per tale intendendosi, come già argomentato, anche il comportamento colposo della danneggiata ove avesse costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Sul punto occorre precisare che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza (sotto il profilo della colpa generica) talché la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito (non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), può comportare, comunque, una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c..
Orbene, nella specie, alla luce delle prove raccolte non vi è dubbio che il comportamento della persona danneggiata non sia stato improntato a criteri di doverosa prudenza ed accortezza, tenuto conto delle condizioni di visibilità esistenti al momento del fatto (era piena mattina di un giorno d'estate) e del fatto che la Pt_1 procedeva a piedi e, quindi, ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità - con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) - di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento, quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio
2013n. 3662).
In proposito, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25460/2020 ha, di recente, ribadito il proprio, ormai costante, orientamento in materia di responsabilità da cose in custodia: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Tuttavia, nel valutare la condotta dell'attrice non si può non tenere in debita considerazione l'età della danneggiata (82 anni) al momento del sinistro poiché se è vero che un'attenzione ed un acume particolare è richiesto a una persona giovane o di media età, l'ordinamento deve avere una minor pretesa nei confronti di una persona anziana.
Sicché, la Corte, valutate tutte le circostanze e tenuto conto della dinamica del sinistro, della condotta tenuta dall'appellante e dello stato dei luoghi, ritiene equo e congruo valutare la percentuale di corresponsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento nella misura del 30%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, il Controparte_1 quale ente proprietario della strada teatro del sinistro, va condannato a
[...] risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della loro entità.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, le lesioni riportate in occasione della caduta del 30.08.2012 hanno provocato alla una inabilità Pt_1 temporanea assoluta di 80 giorni, una inabilità temporanea parziale di 50 giorni al 50% ed un inabilità temporanea parziale di 43 gg. al 25% nonché un danno biologico permanente pari al 12% dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni, che questa Corte ritiene condivisibili in toto.
Come precisato, poi, dalle sentenze gemelle della Corte di cassazione a sezioni unite
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - ex art. 185 c.p. - allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio - scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona - che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), compito del giudice è quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, questa Corte ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025, (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai consolidato da Cass. Civ., Ord.
19/12/2019 n. 33770, secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (82 anni), la somma complessiva di €. 26.363,53 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €. 2.912,56, da moltiplicare per il grado di invalidità (12%) e per il coefficiente (0,602) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione“ (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del
18/11/2014 Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513). Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presumere, né l'attrice ne ha dato prova, la presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che la tabella applicata già contempla, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva (nella specie, applicato nella misura del 30%).
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
C.T.U., si liquida ad equità - sempre sulla scorta della tabella sopra indicata - la somma di complessiva di €. 8.312.24 (ed ovvero € 5.744,96 per invalidità temporanea totale per
80 giorni €. 1.795,30 per invalidità temporanea al 50% per 50 giorni ed €. 771,98 per invalidità temporanea al 25% per 43 giorni).
La sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad €.34.675,77 costituisce - ad avviso di questa Corte - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Deve essere, inoltre, accordata, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 687,00 a titolo di spese documentate.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad €. 34.675,77 per il danno non patrimoniale e ad €. 687,00 per il danno di natura patrimoniale.
Ovviamente, per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme nella misura del 30% - in proporzione al grado di responsabilità della danneggiata come accertato - giungendosi così ad €. 24.273,00 a titolo di il danno non patrimoniale e ad €.480,90 a titolo di danno patrimoniale.
Su detti importi, poiché quantificati sulla scorta di valori monetari correnti, non si applica la rivalutazione monetaria. Spettano, invece, gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici ISTAT nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Con riferimento, invece, alla domanda di manleva proposta in primo grado dal convenuto nei confronti dell' la Compagnia, costituendosi in CP_1 CP_4 questa sede, ha giustamente rilevato che “… nel caso di specie, l'assicurato Controparte_1 ha correttamente e ritualmente avanzato la propria domanda di manleva in forza del
[...] contratto assicurativo nel corso del precedente giudizio di primo grado (punto 1.5 della presente comparsa di costituzione), purtuttavia si rileva ed eccepisce che la suddetta domanda non è stata ritualmente riproposta nel presente giudizio di appello” precisando che, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, la domanda di garanzia deve essere riproposta in appello nella forma dell'appello incidentale condizionato, non essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice. Ha, quindi, chiesto, a questa Corte, “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello” di dichiarare che “alcuna condanna in manleva e garanzia può essere disposta a carico di già per omessa e/o intempestiva Controparte_9 Controparte_10 impugnazione incidentale della sentenza di primo grado nella parte relativa all'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia”.
L'eccezione deve essere accolta nei termini che seguono.
Sul punto, occorre premettere che il convenuto nei rapporti con parte attrice CP_1 era stato vittorioso in primo grado. Infatti, il Tribunale non aveva pronunciato alcuna condanna nei suoi confronti stante il rigetto integrale della domanda di risarcimento.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio di diritto, secondo cui "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c." (così Cass. n. 14086/10; cfr. anche
Cass. n. 24021/10).
In mancanza, poi, di una norma specifica sulla forma con la quale l'appellante, che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.
Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese dinanzi al primo Giudice (così Cass. n. 10796/09, ma anche Cass.
S.U. n. 25246/08, C.C. n. 413/2017).
Il principio appena richiamato va inteso nel senso che, se è vero che la presunzione di rinuncia non è impedita da un richiamo agli atti del primo grado, qualora questo sia del tutto generico sì da tradursi in una mera formula di stile – come nella specie – la domanda deve intendersi come rinunciata.
Ed invero il appellato, costituendosi in questa sede, non ha affatto evidenziato CP_1 la sua volontà di mantenere, comunque, ferma la propria domanda di garanzia, sollecitando il Giudice di secondo grado a decidere in merito, essendosi limitato a chiedere il rigetto dell'appello “con l'accoglimento tutte le richieste, eccezioni e difese formulate nel corso del giudizio di primo grado da intendersi qui per espressamente ed integralmente riportate”.
Con l'ovvia conseguenza che su tale domanda questa Corte non può pronunciarsi dovendosi intendere come rinunciata.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate - parzialmente compensate nella misura del 30%, tra l'attrice ed il convenuto, in CP_1 considerazione del parziale accoglimento della domanda, e per intero tra il convenuto e CP_1
l' - per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri CP_4 di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022,
e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da
Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Importo ridotto per effetto della parziale compensazione €. 1.778,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00 Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Importo ridotto per effetto della parziale compensazione €. 2.034,20
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado devono essere poste, integralmente, a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
753/2019, pubblicata il 20.05.2019, così decide:
- accoglie, parzialmente, l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di della somma di €. 24.273,00 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di €. 480,90 per il danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale calcolati sulle somme complessive di cui sopra, devalutate alla data del sinistro ed annualmente rivalutate secondo indici ISTAT nonché interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore di quantificate per il primo grado di giudizio in €. 1.778,00 a titolo di Parte_1 compenso, oltre rimborso contributo, forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.034,20 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 quantificate per il primo grado di giudizio in €. 2.540,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica del giudizio di primo grado a carico del
Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)