Art. 2.
All'onere di lire 25 milioni comportato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 25 milioni comportato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.