Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1963, n. 378
Articolo 1
Versione
18 aprile 1963
Art. 2.
All'onere di lire 25 milioni comportato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 aprile 1963