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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2024, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2836 del R.G. 2024 avente ad oggetto: “Divorzio
contenzioso – Cessazione degli effetti civili”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Casiello Maria, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Taranto ,il 10.09.1994 ,con , che dalla predetta unione nascevano due figli, Controparte_1
il 15.12.1989 ed il 25.09.1999, e che in data 20.02.2018 il Tribunale di Taranto, con Per_1 Per_2
decreto n. 3787/2018 nella procedura di cui al n. 6809/2017 R.G., omologava la loro separazione personale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che fosse disposto che il sig. versasse alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1 concorso al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di euro 100,00; con Per_2
vittoria di spese ed onorari di lite.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 13.12.2024 la ricorrente si riportava al ricorso, dichiarando di rinunciare alla domanda di mantenimento della figlia maggiorenne e rinunciava ai termini di legge per il Per_2
deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del tribunale n.
3787/2018 emesso in data 20.02.2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dalla ricorrente,stante la contumacia del resistente , sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
20.06.2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.09.1994 in Taranto da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1 Parte_1
22.01.1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n. 228, p. II^, serie A, anno 1994;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Giulia Rondinelli, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2836 del R.G. 2024 avente ad oggetto: “Divorzio
contenzioso – Cessazione degli effetti civili”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Casiello Maria, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Taranto ,il 10.09.1994 ,con , che dalla predetta unione nascevano due figli, Controparte_1
il 15.12.1989 ed il 25.09.1999, e che in data 20.02.2018 il Tribunale di Taranto, con Per_1 Per_2
decreto n. 3787/2018 nella procedura di cui al n. 6809/2017 R.G., omologava la loro separazione personale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che fosse disposto che il sig. versasse alla signora , a titolo di CP_1 Pt_1 concorso al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di euro 100,00; con Per_2
vittoria di spese ed onorari di lite.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 13.12.2024 la ricorrente si riportava al ricorso, dichiarando di rinunciare alla domanda di mantenimento della figlia maggiorenne e rinunciava ai termini di legge per il Per_2
deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del tribunale n.
3787/2018 emesso in data 20.02.2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dalla ricorrente,stante la contumacia del resistente , sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
20.06.2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.09.1994 in Taranto da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1 Parte_1
22.01.1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n. 228, p. II^, serie A, anno 1994;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Giulia Rondinelli, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..