Articolo 58 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 57Articolo 59
Versione
13 luglio 1980
Art. 58. (Trasferimenti a domanda)

Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sara' previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , sara' previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980