Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04080/2025REG.PROV.COLL.
N. 01277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RA RI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 543/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA RI AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con nota prot. n. 16691-P del 3 dicembre 2019 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti ha reso noto che, a seguito della nota prot. n. 15659 del 14 novembre 2019, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio- Servizio II del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, competente per l’istruttoria, ha respinto la domanda presentata da RA RI AR ai sensi degli artt. 90 e ss. del D.lgs. n. 42/2004 volta al riconoscimento del premio di rinvenimento per aver trovato un capitello nell’arenile della spiaggia di Sperlonga in località Grotta di Tiberio.
2.Con ricorso notificato in data 1 febbraio 2020 e depositato in data 25 febbraio 2020, RA RI AR ha impugnato i menzionati atti dinnanzi il T.A.R. per il Lazio, sezione distaccata di Latina, Sezione Prima, chiedendone l’annullamento.
A sostegno del ricorso introduttivo hanno dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria ;
2) Violazione dell’articolo 10 bis della Legge 241 del 1990 .
3. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per il Lazio, sezione distaccata di Latina, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
4.Con ricorso notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il 15 febbraio 2024, il Ministero della Cultura ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia esecutiva.
5.In data 5 marzo 2024 si è costituito RA RI AR chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 7 marzo 2024 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 838 del 2024, “ritenuto che non pare sussistere il presupposto del periculum in mora posto che il pregiudizio prospettato da parte appellante (legato alla necessità per l’amministrazione di rinnovare, in ottemperanza al dictum della sentenza impugnata, il procedimento) risulta privo degli attributi sia della gravità che della irreparabilità; ritenuto che sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare” ha respinto la domanda cautelare proposta da parte appellante.
7. In data 27 marzo 2025 la difesa di RA RI AR ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per la reiezione del gravame.
8. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2.Con un unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata sotto vari profili.
Preliminarmente la pronuncia sarebbe erronea laddove ritiene che la scoperta del capitello sia stata tempestivamente e correttamente denunciata dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 42/2004.
Osserva parte appellante che non risulterebbe dagli atti di causa alcuna formale denuncia del rinvenimento del capitello che il sig. AR avrebbe fatto all’amministrazione ex art. 90 d.lgs. n. 42/2004. Il T.A.R. infatti avrebbe erroneamente fatto riferimento ad una relazione, rilasciata dall’allora Assessore all’Assetto del Territorio e Beni Culturali del Comune di Sperlonga in cui si darebbe soltanto riscontro ad un’istanza di “accesso agli atti relativamente al ritrovamento del Capitello corinzio a Kalathos in marmo lunense” avanzata dal legale del Sig. AR, dalla quale emerge che quest’ultimo in data 9 marzo 2018 avrebbe comunicato telefonicamente il ritrovamento del capitello all’assessore e non al sindaco, così come richiesto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Continua parte appellante nell’osservare che l’unica dichiarazione da cui emergerebbe una denuncia di rinvenimento non sarebbe riferibile al sig. AR bensì al dott. Mario Mazzoli, Direttore Generale della “A.S.S.O. Onlus”, che in data 8 marzo 2018 veniva informato del rinvenimento da parte del funzionario della Soprintendenza, dott. RA di Mario.
Infine, dall’annotazione di servizio dei Carabinieri della stazione di Sperlonga emergerebbe che gli stessi sono stati notiziati del rinvenimento di un capitello corinzio sul posto, procedendo all’acquisizione delle informazioni che dunque non sarebbero pervenute da una denuncia di ritrovamento del Sig. AR ex art. 90 d.lgs. n. 42/2004.
2.1 Sotto un ulteriore piano si ritiene la sentenza erronea laddove stabilisce che l’amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 in quanto, in presenza di preavviso, il richiedente avrebbe potuto contestare le valutazioni dell’amministrazione sui depositi di malta moderna inseriti nei solchi della decorazione marmorea, che avevano rivelato che il reperto archeologico era stato già rinvenuto in precedenza.
Secondo l’amministrazione appellante il provvedimento avrebbe avuto natura vincolata in quanto sarebbe inoppugnabile in fatto che il capitello sia stato riutilizzato in epoca moderna e, quindi, già scoperto in precedenza. In particolare, risulterebbe incontestato che quando il capitello di che trattasi è stato rinvenuto nell’arenile della spiaggia in località “Grotta di Tiberio” in Sperlonga presentava depositi di malta “moderna” inserita nei solchi della decorazione marmorea (così come da “Relazione tecnica” della Soprintendenza e successiva “Scheda di valutazione” del reperto).
Tale evidenza escluderebbe dunque il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento del premio di cui agli artt. 90-93 del d.lgs. n. 42 del 2004, a ciò aggiungendosi la circostanza che lo stesso sig. AR, in occasione di un’intervista rilasciata nel programma “ Linea Blu” trasmesso su Raiuno, avrebbe disconosciuto indirettamente il rinvenimento affermando che tali depositi di malta moderna erano relativi a muri di contenimento innalzati negli anni ’50 e nella cui struttura il capitello sarebbe stato inserito.
Ne consegue, secondo la tesi di parte appellante, che il T.A.R. avrebbe dovuto escludere la rilevanza viziante del mancato preavviso ex art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241 del 1990.
2.2 Infine si censura la sentenza nella parte in cui ha incidentalmente rilevato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Ritiene parte appellante che il provvedimento di diniego conteneva un chiaro rinvio alla relazione tecnica che menzionava le circostanze relative alla intempestiva denuncia e all’insussistenza di una nuova scoperta del capitello, già utilizzato in precedenza.
3. Le suddette censure non colgono nel segno.
Quanto al primo profilo di doglianza è sufficiente osservare che l’art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 2004 prevede che: “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse”.
Ebbene, la suddetta disposizione, di cui va offerta una lettura sostanzialistica anche in considerazione dello stringatissimo termine di 24 ore previsto per la sua presentazione e della ratio incentivante della disciplina, non richiede che la denuncia sia effettuata dallo scopritore fortuito con l’osservanza di formalità specifiche. È, per converso, sufficiente che la notizia del rinvenimento sia portata tempestivamente a conoscenza, con qualsiasi mezzo, dell’Autorità competente.
Nel caso di specie, come osservato dal giudice di prime cure, l’istante ha contattato, anche se non direttamente, il Sindaco di Sperlonga e in ogni caso la notizia del rinvenimento è comunque pervenuta, pur se tramite delegato (il presidente dell’Associazione A.S.S.O. dott. Mario Mazzoli – vd. anche pag. 1 delle Relazione Tecnica della Soprintendenza – doc. 4 della produzione documentale in primo grado del Ministero in data 11 marzo 2020), al Soprintendente.
Di ciò vi è, in particolare, evidenza nella relazione a firma dell’Assessore all’Assetto del Territorio e Beni Culturali del Comune di Sperlonga dell’8 gennaio 2020 n. prot. 00004400 dell’8 gennaio 2020 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure) il quale trova conferma anche nell’annotazione di servizio dei Carabinieri di Sperlonga del 9 marzo del 2018 (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure ove si legge che “Giunti sul posto vi era personale della Soprintendenza di Roma che coadiuvati dal responsabile Dott. DI MARIO RA stavano procedendo nelle operazioni di recupero del predetto reperto archeologico. Da informazioni acquisite sul posto, è merso che il IT NZ era stato precedentemente rinvenuto dal Sig. RE RA, nato a [...] il [...], residente a [...], il quale immediatamente notiziava personale del Comune di Sperlonga, nella persona dell’Assessore D’ARCANGELO Stefano, il quale giungeva sul posto, unitamente al suddetto personale della Soprintendenza”).
3.1 Parimenti privo di pregio è il secondo profilo di doglianza.
A nulla vale osservare che il potere amministrativo speso nella vicenda che occupa abbia natura vincolata atteso che, anche a fronte di potestà tout court vincolate possono permanere profili di fatto (quali, nel caso di specie, l’effettivo verificarsi di un ritrovamento fortuito) in relazione al cui accertamento può rivelarsi dirimente l’apporto collaborativo offerto dal privato anche in sede di osservazioni conseguenti ad un preavviso di diniego.
In particolare, nel caso di specie, non appare “palese”, come invece espressamente richiesto dal meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo alinea, l. n. 241 del 1990 che il contenuto dispositivo del provvedimento gravato in prime cure “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. E, infatti, la circostanza che il reperto presentasse malta inserita nei solchi della decorazione marmorea non vale a dimostrare, da sé, che lo stesso sia stato riutilizzato in epoca recente né esclude, comunque, che possa essere stato ugualmente oggetto di nuovo rinvenimento da parte del sig. AR. In proposito, preme del resto rilevare che la stessa Soprintendenza si è limitata ad affermare, genericamente, che “Al momento del rinvenimento, il capitello presentava tracce di malta non coesa, pertinente a un suo reimpiego e al suo alloggio in una struttura in muratura” - pag. 1 delle Relazione Tecnica della Soprintendenza – doc. 4 della produzione documentale in primo grado del Ministero in data 11 marzo 2020), senza svolgere alcuna ulteriore considerazione in ordine alla provenienza del reperto. Deve aggiungersi, infine, che come si legge nella nota del 13 novembre 2019 n. prot. 0032914-P (doc. 6 della produzione documentale in primo grado del Ministero in data 11 marzo 2020), anche il Responsabile dell’Istruttoria, nel menzionare l’intervista rilasciata dall’istante al programma televisivo Linea Blu circa le modalità di rinvenimento del reperto, si è espresso in termini meramente dubitativi (“Qualora l’affermazione si rivelasse attendibile”) in ordine alla possibilità che lo stesso fosse effettivamente inserito nei “muri di contenimento innalzati negli anni ’50 del secolo scorso in prossimità della Grotta di Tiberio”.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di RA RI AR, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO