TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 918 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.08.1961, con il patrocinio dell'avv. Rita Colleluori, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Marco Serra, con elezione di domicilio presso il difensore
(Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 20.04.1997, che dall'unione erano nati i figli
(Roma, 09.08.1996), maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed Per_1
(Roma, 02.02.2002), maggiorenne ma non autonomo economicamente, Per_2 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) disporre che il figlio maggiorenne economicamente non autonomo risieda con il di lui Persona_3 padre in Roma Via Sante Danti 61, con diritto della madre di stare con lui con libertà di accordi diretti tra madre e figlio;
2) dichiarare che la casa familiare sita
a Roma Via Bruno Rizzieri 56, ivi comprese le pertinenze restino assegnate alla moglie sig.ra che ne è esclusiva proprietaria, il Sig. Parte_1 CP_1 se ne è già allontanato. 3) dichiarare che il Sig. provvederà in via CP_1 esclusiva al mantenimento diretto del figlio con lui convivente Persona_3 assumendosi il 100% delle spese straordinarie;
4) disporre che la Sig.ra Pt_1
contribuisca al mantenimento del figlio ancora non autonomo nella
[...] misura di € 100,00 da versarsi direttamente allo stesso. 5) Dichiarare che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dai coniugi.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
918/2025:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 20.04.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00186, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 18.11.2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 918 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.08.1961, con il patrocinio dell'avv. Rita Colleluori, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Marco Serra, con elezione di domicilio presso il difensore
(Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 20.04.1997, che dall'unione erano nati i figli
(Roma, 09.08.1996), maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed Per_1
(Roma, 02.02.2002), maggiorenne ma non autonomo economicamente, Per_2 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) disporre che il figlio maggiorenne economicamente non autonomo risieda con il di lui Persona_3 padre in Roma Via Sante Danti 61, con diritto della madre di stare con lui con libertà di accordi diretti tra madre e figlio;
2) dichiarare che la casa familiare sita
a Roma Via Bruno Rizzieri 56, ivi comprese le pertinenze restino assegnate alla moglie sig.ra che ne è esclusiva proprietaria, il Sig. Parte_1 CP_1 se ne è già allontanato. 3) dichiarare che il Sig. provvederà in via CP_1 esclusiva al mantenimento diretto del figlio con lui convivente Persona_3 assumendosi il 100% delle spese straordinarie;
4) disporre che la Sig.ra Pt_1
contribuisca al mantenimento del figlio ancora non autonomo nella
[...] misura di € 100,00 da versarsi direttamente allo stesso. 5) Dichiarare che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dai coniugi.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
918/2025:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 20.04.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00186, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 18.11.2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi