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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato, assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Busto
Arsizio, Via Dante, n. 18, giusta procura in atti,
RICORRENTE
contro
C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente, ha esposto di essere stato dipendente della (C.F. e P. Iva ) - con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Legnano (MI) P.zza Redentore, n. 15/a - con qualifica di operaio e mansioni di muratore full-time dal 09.06.2023 sino al 13.09.2024, con contratto a tempo determinato, convertito, con decorrenza 01.09.2023, in contratto a tempo indeterminato (doc. 02, lettera di assunzione del 09.06.2023; doc. 03, lettera trasformazione contratto di lavoro
01.09.2023).
Il rapporto di lavoro è stato regolato dal CCNL Edilizia Industria sino al 28.02.2024 (doc. 02
e 04, CCNL Edili Industria) e, a far data dal 01.03.2024, dal CCNL Metalmeccanici Industria
(doc. 05, CCNL Metalmeccanici Industria) e il ricorrente è passato dal livello di inquadramento 2L CCNL Edili al livello D2 CCNL Metalmeccanici, come risulta dalla comunicazione di del 01.03.2024 e dai cedolini paga (doc. 06, lettera di Controparte_1 variazione CCNL 01.03.2024; doc. 07, buste paga).
Il rapporto di lavoro è cessato in data 13 settembre 2024 (doc. 10, Modulo Recesso rapporto di lavoro) per dimissioni per giusta causa.
Per l'attività lavorativa svolta la resistente ha consegnato al lavoratore le buste paga soltanto fino al mese di maggio 2024 ed ha omesso di consegnare quelle successive, ossia da giugno a settembre 2024.
Come si evince dai bonifici dei pagamenti ricevuti, l'ultimo dei quali in data 29.07.2024 con causale “Saldo stipendio giugno”, la resistente non ha corrisposto le retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 (doc. 12, bonifici retribuzioni pagate).
Alla cessazione del rapporto di lavoro, la resistente non ha corrisposto al lavoratore neppure le competenze di fine rapporto e il TFR, né gli ha consegnato i relativi cedolini paga.
Con missiva del 13.09.2024, inviata per il tramite della FIM-CISL, il ricorrente ha richiesto il pagamento delle mensilità non pagate e la consegna delle relative buste paga (doc. 11, missiva CISL). Con comunicazione del 16.09.2024, inviata in riscontro alla pec 13.09.2024 della Fim-Cisl (doc. 12), la resistente ha riconosciuto il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio e agosto 2024 e del TFR dovuto al ricorrente, senza tuttavia dar seguito ai versamenti nelle date ivi prospettate (doc. 13, lettera . Anche le Controparte_1 successive diffide di pagamento inoltrate in data 11.11.2024 dal sindacato di appartenenza del lavoratore e in data 24.01.2025 dal legale del ricorrente non hanno avuto riscontro.
Il ricorrente ha dunque dedotto di vantare un credito complessivo (al netto delle trattenute previdenziali ed al lordo di quelle fiscali), pari alla somma complessiva lorda di Euro
8.865,43, di cui Euro 6.554,18 per retribuzioni da luglio a settembre 2024 e ratei 13^ ed
Euro 2.311,25 per TFR.
Deducendo quanto sopra, il ricorrente ha chiesto di: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni e competenze, anche di fine rapporto, relative ai mesi di Luglio 2024, Agosto 2024 e Settembre 2024, nonché al pagamento del TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro e 2. per l'effetto, condannare la resistente
[...] (C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, l'importo lordo di complessivi € 8.865,43 di cui lordi
€ 6.554,18 a saldo retribuzioni da Luglio 2024 al 13 Settembre 2024 e competenze fine rapporto diverse dal TFR, € 1.577,18 quale TFR maturato sulla base del CCNL Edili Ind. dal
09/06/2023 al 28/02/2024 e € 734,07 quale TFR maturato sulla base del CCNL
Metalmeccanci dal 01/03/2024 al 13/09/2024, ovvero quei diversi importi, maggiori o minori, che risulteranno dovuti per i titoli suindicati ad esito del giudizio e/o che saranno ritenuti di equità e/o di giustizia. In ogni caso:
4. Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nessuno si è costituito per la resistente, ritualmente citata (giusta pec consegnata all'indirizzo risultante sul registro INI-pec in data 18.07.2025) ma non comparsa e dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza del 30.09.2025, esaurita la discussione con modalità da remoto, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con i livelli e la qualifica emergente dal contratto (cfr. docc. da 02 a 07 di parte ricorrente). La cessazione del rapporto è altresì documentata dal modulo di recesso per dimissioni volontarie con la decorrenza sopra indicata (cfr. doc. 10 parte ricorrente).
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
In merito al corrispettivo dovuto, parte ricorrente ha depositato i conteggi elaborati dal sindacato di appartenenza del lavoratore sulla base dei cedolini paga, dei CCNL applicati, della CU 2024 (doc. 17: CU 2024; doc. 18: Prospetto conteggio CISL retribuzioni luglio- agosto e settembre 2024; doc. 19: prospetto conteggio TFR CCNL Edili;
doc. 20: prospetto conteggio TFR CCNL Metalmeccanici).
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente oltre che in linea con i corrispettivi risultanti dalle buste paga in atti. Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste. La società convenuta deve essere conseguentemente condannata al pagamento, nei confronti del ricorrente per le retribuzioni non corrisposte, le competenze di fine rapporto e per il TFR per l'ammontare complessivo lordo di Euro 8.865,43, di cui lordi Euro 6.554,18 a saldo retribuzioni da luglio 2024 al 13 settembre 2024 e competenze fine rapporto diverse dal TFR, Euro 1.577,18 quale TFR maturato sulla base del CCNL Edili Ind. dal 09.06.2023 al 28.02.2024 ed Euro 734,07 quale TFR maturato sulla base del CCNL Metalmeccanci dal
01.03.2024 al 13.09.2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in euro 2100,00 per compenso oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi nello scaglione di riferimento per la natura contumaciale, omessa la fase istruttoria), oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- condanna al versamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 complessiva lorda di Euro 8.865,43, di cui lordi Euro 6.554,18 a saldo retribuzioni da luglio
2024 al 13 settembre 2024 e competenze fine rapporto diverse dal TFR, Euro 1.577,18 quale TFR maturato sulla base del CCNL Edili Ind. dal 09.06.2023 al 28.02.2024 ed Euro
734,07 quale TFR maturato sulla base del CCNL Metalmeccanici dal 01.03.2024 al
13.09.2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Busto Arsizio, 30 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato, assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Busto
Arsizio, Via Dante, n. 18, giusta procura in atti,
RICORRENTE
contro
C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente, ha esposto di essere stato dipendente della (C.F. e P. Iva ) - con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Legnano (MI) P.zza Redentore, n. 15/a - con qualifica di operaio e mansioni di muratore full-time dal 09.06.2023 sino al 13.09.2024, con contratto a tempo determinato, convertito, con decorrenza 01.09.2023, in contratto a tempo indeterminato (doc. 02, lettera di assunzione del 09.06.2023; doc. 03, lettera trasformazione contratto di lavoro
01.09.2023).
Il rapporto di lavoro è stato regolato dal CCNL Edilizia Industria sino al 28.02.2024 (doc. 02
e 04, CCNL Edili Industria) e, a far data dal 01.03.2024, dal CCNL Metalmeccanici Industria
(doc. 05, CCNL Metalmeccanici Industria) e il ricorrente è passato dal livello di inquadramento 2L CCNL Edili al livello D2 CCNL Metalmeccanici, come risulta dalla comunicazione di del 01.03.2024 e dai cedolini paga (doc. 06, lettera di Controparte_1 variazione CCNL 01.03.2024; doc. 07, buste paga).
Il rapporto di lavoro è cessato in data 13 settembre 2024 (doc. 10, Modulo Recesso rapporto di lavoro) per dimissioni per giusta causa.
Per l'attività lavorativa svolta la resistente ha consegnato al lavoratore le buste paga soltanto fino al mese di maggio 2024 ed ha omesso di consegnare quelle successive, ossia da giugno a settembre 2024.
Come si evince dai bonifici dei pagamenti ricevuti, l'ultimo dei quali in data 29.07.2024 con causale “Saldo stipendio giugno”, la resistente non ha corrisposto le retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 (doc. 12, bonifici retribuzioni pagate).
Alla cessazione del rapporto di lavoro, la resistente non ha corrisposto al lavoratore neppure le competenze di fine rapporto e il TFR, né gli ha consegnato i relativi cedolini paga.
Con missiva del 13.09.2024, inviata per il tramite della FIM-CISL, il ricorrente ha richiesto il pagamento delle mensilità non pagate e la consegna delle relative buste paga (doc. 11, missiva CISL). Con comunicazione del 16.09.2024, inviata in riscontro alla pec 13.09.2024 della Fim-Cisl (doc. 12), la resistente ha riconosciuto il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio e agosto 2024 e del TFR dovuto al ricorrente, senza tuttavia dar seguito ai versamenti nelle date ivi prospettate (doc. 13, lettera . Anche le Controparte_1 successive diffide di pagamento inoltrate in data 11.11.2024 dal sindacato di appartenenza del lavoratore e in data 24.01.2025 dal legale del ricorrente non hanno avuto riscontro.
Il ricorrente ha dunque dedotto di vantare un credito complessivo (al netto delle trattenute previdenziali ed al lordo di quelle fiscali), pari alla somma complessiva lorda di Euro
8.865,43, di cui Euro 6.554,18 per retribuzioni da luglio a settembre 2024 e ratei 13^ ed
Euro 2.311,25 per TFR.
Deducendo quanto sopra, il ricorrente ha chiesto di: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni e competenze, anche di fine rapporto, relative ai mesi di Luglio 2024, Agosto 2024 e Settembre 2024, nonché al pagamento del TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro e 2. per l'effetto, condannare la resistente
[...] (C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, l'importo lordo di complessivi € 8.865,43 di cui lordi
€ 6.554,18 a saldo retribuzioni da Luglio 2024 al 13 Settembre 2024 e competenze fine rapporto diverse dal TFR, € 1.577,18 quale TFR maturato sulla base del CCNL Edili Ind. dal
09/06/2023 al 28/02/2024 e € 734,07 quale TFR maturato sulla base del CCNL
Metalmeccanci dal 01/03/2024 al 13/09/2024, ovvero quei diversi importi, maggiori o minori, che risulteranno dovuti per i titoli suindicati ad esito del giudizio e/o che saranno ritenuti di equità e/o di giustizia. In ogni caso:
4. Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nessuno si è costituito per la resistente, ritualmente citata (giusta pec consegnata all'indirizzo risultante sul registro INI-pec in data 18.07.2025) ma non comparsa e dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza del 30.09.2025, esaurita la discussione con modalità da remoto, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con i livelli e la qualifica emergente dal contratto (cfr. docc. da 02 a 07 di parte ricorrente). La cessazione del rapporto è altresì documentata dal modulo di recesso per dimissioni volontarie con la decorrenza sopra indicata (cfr. doc. 10 parte ricorrente).
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
In merito al corrispettivo dovuto, parte ricorrente ha depositato i conteggi elaborati dal sindacato di appartenenza del lavoratore sulla base dei cedolini paga, dei CCNL applicati, della CU 2024 (doc. 17: CU 2024; doc. 18: Prospetto conteggio CISL retribuzioni luglio- agosto e settembre 2024; doc. 19: prospetto conteggio TFR CCNL Edili;
doc. 20: prospetto conteggio TFR CCNL Metalmeccanici).
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente oltre che in linea con i corrispettivi risultanti dalle buste paga in atti. Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste. La società convenuta deve essere conseguentemente condannata al pagamento, nei confronti del ricorrente per le retribuzioni non corrisposte, le competenze di fine rapporto e per il TFR per l'ammontare complessivo lordo di Euro 8.865,43, di cui lordi Euro 6.554,18 a saldo retribuzioni da luglio 2024 al 13 settembre 2024 e competenze fine rapporto diverse dal TFR, Euro 1.577,18 quale TFR maturato sulla base del CCNL Edili Ind. dal 09.06.2023 al 28.02.2024 ed Euro 734,07 quale TFR maturato sulla base del CCNL Metalmeccanci dal
01.03.2024 al 13.09.2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in euro 2100,00 per compenso oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi nello scaglione di riferimento per la natura contumaciale, omessa la fase istruttoria), oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- condanna al versamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 complessiva lorda di Euro 8.865,43, di cui lordi Euro 6.554,18 a saldo retribuzioni da luglio
2024 al 13 settembre 2024 e competenze fine rapporto diverse dal TFR, Euro 1.577,18 quale TFR maturato sulla base del CCNL Edili Ind. dal 09.06.2023 al 28.02.2024 ed Euro
734,07 quale TFR maturato sulla base del CCNL Metalmeccanici dal 01.03.2024 al
13.09.2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Busto Arsizio, 30 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele