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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/09/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1367/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Jingxia Li Parte_1
-Appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Rogai Controparte_1
-Appellato-
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al il Giudice di Pace, propose opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Controparte_2
, del 22 Ottobre 2021 con la quale le era stata
[...]
contestata la violazione di cui all'art. 12 co 1 LR Toscana n. 28/2004 per aver esercitato l'attività di estetica presso il 'Centro Massaggi Relax di Wang Yulia' senza la SCIA al SUAF di competenza e le era tata comminata Parte_2
la sanzione pecuniaria di € 4800, oltre spese.
Sostenne parte ricorrente, a fondamento della propria opposizione, di essere dipendente dalla Centro Massaggi Relax che, di conseguenza, doveva ritenersi l'unica responsabile della violazione contestata.
Resistette il Controparte_1
Il Giudice di pace di con sentenza n. 942/2022, rigettò l'opposizione CP_1
e condannò parte ricorrente alla rifusione, in favore del Controparte_1
delle spese processuali.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che dagli atti di causa era emerso che la esercitava l'attività di estetica come dipendente del Centro Massaggi Relax ma che il rapporto di dipendenza non escludeva la sua responsabilità atteso che la norma contesta di cui all'art. 12 LR Toscana sanziona «chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA».
Evidenziò che la predetta disposizione di legge è posta a tutela della salute e della integrità del corpo umano per cui è prevista l'adozione di cautele anche di natura amministrativa, sì che la ricorrente, stante l'omessa comunicazione della
SCIA alla PA competente, non era autorizzata, anche se dipendente, a svolgere attività estetica, e quindi la procedura sanzionatorie risultava corretta.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , affidando le Pt_3
proprie doglianze al seguente motivo di censura:
pagina 2 di 5 1) La norma contestata, sebbene contenga il pronome «chiunque», non poteva estendersi ai lavoratori subordinati in presenza di un'impresa organizzata e regolarmente iscritta, come nel caso di specie, alla Camera di Commercio.
L'obbligo di presentazione della doveva gravare esclusivamente CP_3
sull'imprenditore e non certo sul dipendente.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di e il conseguente accoglimento dell'opposizione per CP_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo la correttezza della sentenza resa dal primo giudice.
La causa veniva decisa all'udienza dell'8.5.2025, dopo discussione delle parti e lettura del dispositivo in udienza in loro assenza, avendo le stesse rinunciato espressamente a presenziarvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, l'art. 12 co 1 LR Toscana n. 28/2004 testualmente prevede che
«Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro
2.000,00 a euro 10.000,00».
Ora, non si ritiene che con il pronome «chiunque» la legge possa aver imposto un obbligo di presentazione della SCIA anche al semplice dipendente di chi esercita l'attività di estetica, posto che l'esercente l'attività di estetica non può che essere individuato nell'imprenditore, secondo la definizione di cui all'art. 2082 cc a mente del quale «E' imprenditore chi esercita professionalmente una
pagina 3 di 5 attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».
Tale interpretazione trova risconto nell'art. 8 della citata LR Toscana che, difatti, prevede che «Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per
l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane».
Trattasi, all'evidenza, di obbligo- quello di iscriversi all'albo delle imprese- gravante sull'imprenditore e che come tale è stato assolto dalla ditta individuale
'Centro Massaggi Relax di Wang Yulia'- di cui, lo si ripete, l'odierna appellante era dipendente- con iscrizione alla Camera di Commercio di a far data CP_1
dal 23 Ottobre 2017(v. visura camerale).
Ed ancora, che l'impianto normativo si riferisca- quanto agli adempimenti burocratici- a chi pratica in modo imprenditoriale l'attività di estetica(oltre alle altre attività previste dall'art. 1) lo si evince anche dagli articoli 5 e 6 che prevedono l'emanazione da parte della Regione di regolamenti, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cui i regolamenti comunali avrebbero dovuto conformarsi nei successivi sei mesi dall'emanazione del regolamento regionale, aventi ad oggetto, tra l'altro, la disciplina de «i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1»: requisiti, quindi, relativi ad obblighi di controllo sull'igiene, sulla salubrità e sulla sicurezza dei locali connessi all'attività gestionale che incombono esclusivamente al titolare dell'attività di impresa, ovverosia su colui che può e deve essere in possesso delle relative informazioni, estranee alla conoscenza del soggetto alla semplice dipendenza del titolare.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.000,01 ed € 5.200, ed operata una decurtazione del 50% sulla fase decisionale consistita nella sola discussione orale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del , ed in Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 942 resa dal Giudice di pace di in data CP_1
20.4.2022, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 715 del 22.102021 oggetto di opposizione in primo grado;
condanna parte appellata alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 174 per esborsi, € 2.547 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 14.IX.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 5
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1367/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Jingxia Li Parte_1
-Appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Rogai Controparte_1
-Appellato-
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al il Giudice di Pace, propose opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Controparte_2
, del 22 Ottobre 2021 con la quale le era stata
[...]
contestata la violazione di cui all'art. 12 co 1 LR Toscana n. 28/2004 per aver esercitato l'attività di estetica presso il 'Centro Massaggi Relax di Wang Yulia' senza la SCIA al SUAF di competenza e le era tata comminata Parte_2
la sanzione pecuniaria di € 4800, oltre spese.
Sostenne parte ricorrente, a fondamento della propria opposizione, di essere dipendente dalla Centro Massaggi Relax che, di conseguenza, doveva ritenersi l'unica responsabile della violazione contestata.
Resistette il Controparte_1
Il Giudice di pace di con sentenza n. 942/2022, rigettò l'opposizione CP_1
e condannò parte ricorrente alla rifusione, in favore del Controparte_1
delle spese processuali.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che dagli atti di causa era emerso che la esercitava l'attività di estetica come dipendente del Centro Massaggi Relax ma che il rapporto di dipendenza non escludeva la sua responsabilità atteso che la norma contesta di cui all'art. 12 LR Toscana sanziona «chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA».
Evidenziò che la predetta disposizione di legge è posta a tutela della salute e della integrità del corpo umano per cui è prevista l'adozione di cautele anche di natura amministrativa, sì che la ricorrente, stante l'omessa comunicazione della
SCIA alla PA competente, non era autorizzata, anche se dipendente, a svolgere attività estetica, e quindi la procedura sanzionatorie risultava corretta.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , affidando le Pt_3
proprie doglianze al seguente motivo di censura:
pagina 2 di 5 1) La norma contestata, sebbene contenga il pronome «chiunque», non poteva estendersi ai lavoratori subordinati in presenza di un'impresa organizzata e regolarmente iscritta, come nel caso di specie, alla Camera di Commercio.
L'obbligo di presentazione della doveva gravare esclusivamente CP_3
sull'imprenditore e non certo sul dipendente.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di e il conseguente accoglimento dell'opposizione per CP_1
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo la correttezza della sentenza resa dal primo giudice.
La causa veniva decisa all'udienza dell'8.5.2025, dopo discussione delle parti e lettura del dispositivo in udienza in loro assenza, avendo le stesse rinunciato espressamente a presenziarvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, l'art. 12 co 1 LR Toscana n. 28/2004 testualmente prevede che
«Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro
2.000,00 a euro 10.000,00».
Ora, non si ritiene che con il pronome «chiunque» la legge possa aver imposto un obbligo di presentazione della SCIA anche al semplice dipendente di chi esercita l'attività di estetica, posto che l'esercente l'attività di estetica non può che essere individuato nell'imprenditore, secondo la definizione di cui all'art. 2082 cc a mente del quale «E' imprenditore chi esercita professionalmente una
pagina 3 di 5 attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».
Tale interpretazione trova risconto nell'art. 8 della citata LR Toscana che, difatti, prevede che «Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per
l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane».
Trattasi, all'evidenza, di obbligo- quello di iscriversi all'albo delle imprese- gravante sull'imprenditore e che come tale è stato assolto dalla ditta individuale
'Centro Massaggi Relax di Wang Yulia'- di cui, lo si ripete, l'odierna appellante era dipendente- con iscrizione alla Camera di Commercio di a far data CP_1
dal 23 Ottobre 2017(v. visura camerale).
Ed ancora, che l'impianto normativo si riferisca- quanto agli adempimenti burocratici- a chi pratica in modo imprenditoriale l'attività di estetica(oltre alle altre attività previste dall'art. 1) lo si evince anche dagli articoli 5 e 6 che prevedono l'emanazione da parte della Regione di regolamenti, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cui i regolamenti comunali avrebbero dovuto conformarsi nei successivi sei mesi dall'emanazione del regolamento regionale, aventi ad oggetto, tra l'altro, la disciplina de «i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1»: requisiti, quindi, relativi ad obblighi di controllo sull'igiene, sulla salubrità e sulla sicurezza dei locali connessi all'attività gestionale che incombono esclusivamente al titolare dell'attività di impresa, ovverosia su colui che può e deve essere in possesso delle relative informazioni, estranee alla conoscenza del soggetto alla semplice dipendenza del titolare.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.000,01 ed € 5.200, ed operata una decurtazione del 50% sulla fase decisionale consistita nella sola discussione orale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del , ed in Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 942 resa dal Giudice di pace di in data CP_1
20.4.2022, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 715 del 22.102021 oggetto di opposizione in primo grado;
condanna parte appellata alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 174 per esborsi, € 2.547 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 14.IX.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 5