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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2019 RGAC vertente
TRA
L'istituto , in persona del dott. Carlo Ponte, Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in AS all'ON alla via
Indipendenza n. 4 , cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Lombardi ( C.F. ) nello studio del quale in AS all'ionio, alla via C.F._1
Luigi Praino n. 2, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
cf. ), in persona del l.r. pro – tempore On.le Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, giusto Decreto di incarico, nonché in virtù di procura
[...]
generale alle liti per Notar del 2.4.2015, 153.618 Rep. e 31.846 Racc., Per_1
dall'Avvocato Giuseppe NAIMO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale CodiceFiscale_2
(Posta Elettronica Certificata avvocato8. egione.calabria.it), ed elettivamente Emai_1
1 domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale – Loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;
APPELLATO
ALesito dell'udienza del 04.02.2025 la causa era posta in decisione in data 04.03.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : << Voglia l'On.le Corte d'Appello, in Parte_1
accoglimento del presente gravame e disattesa ogni eventuale contraria deduzione, eccezione,
produzione, richiesta e conclusione , riformare la Sentenza n. 1070/2019 emessa in data 07.06.2019
dal Tribunale di Catanzaro, in persona della dott.ssa Wanda Romanò, depositata l'11.06.2019 nel
procedimento n. 596/2017 R.G.A.C. , e, per l'effetto, rigettare l'opposizione formulata dalla CP_1
perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, o per qualsivoglia altro motivo, con
[...]
conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1071/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro. >>;
Per la : < Pertanto, si chiede che l'adìta Corte di Appello di Controparte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile o respingere l'impugnazione proposta, e, per l'effetto, confermare la pronuncia di 1° grado, o riformarla, anche previa valutazione delle questioni assorbite e riproposte col presente atto. >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.1071/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 28.12.2016 e notificato il 10.01.2017, con il quale
veniva ingiunto il pagamento in favore dell' della somma Parte_2
di € 324.573,96 oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio, per le
prestazioni socio-assistenziali rese negli anni 2012,2013 e 2014 in favore degli ospiti ricoverati in
Casa protetta.
A fondamento dell'opposizione deduceva, in particolare, la mancanza di idoneo contratto
scritto in grado di produrre effetti obbligatori nei confronti dell'ente pubblico.
Si costituiva in giudizio l eccependo l'infondatezza Parte_2
2 dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
Ciò posto, ritiene il giudicante che l'opposizione sia fondata e che, pertanto, possa trovare
accoglimento.”
In data 07.06.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 596/2017, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 1070/2019, pubblicata il 11.06.2019 e notificata, con la quale così provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione, così provvede:
1) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa integralmente le spese di lite”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva l'erroneità della sentenza, oggi dalla stessa impugnata, nella parte in cui richiamava le pronunce della Suprema
Corte di cassazione, estranee al caso de quo.
- con il secondo motivo d'appello lamentava l'erronea applicazione della
Legge Regionale n.7 del 13 Maggio 1996 e del dgr n. 685/2002 nonché l'erronea applicazione di quanto sancito dall'art. 2697 c.c.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per acquisizione del fascicolo di primo grado e per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'13.12.2022.
A tale udienza le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 26.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 23.09.2025 per il medesimo incombente.
L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio alla data del 04.02.2025.
3 A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 04.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla ai sensi dell' art. 348 bis cod. civ. Controparte_1
Ed invero, la disposizione di cui all'art.348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata ipotesi applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali,
inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevanti ex art. 348
bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la deliberazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità deve ritenersi insussistente.
Passando ora ad esaminare il merito dell'appello proposto dall' Parte_2
, ritiene questa Corte lo stesso infondato, per le ragioni di seguito
[...]
esposte.
Con riguardo al primo motivo d'appello parte appellante eccepisce da parte del giudice di prime cure l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo stesso richiama le pronunce della Suprema Corte, concernenti la diretta riferibilità alla degli Controparte_1
effetti degli atti posti in essere dalle nell'esercizio delle Controparte_3
rispettive funzioni.
In particolare, l'appellante lamenta come il giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione come il caso di specie si differenzia notevolmente rispetto ai casi da cui
4 hanno tratto origine le pronunce della Suprema Corte richiamate dallo stesso in sentenza,
in quanto il rapporto di cui oggi si discute, si è instaurato non tra l' e la CP_4
struttura in questione, bensì tra quest'ultima e la stessa;
inoltre, parte Controparte_1
appellante lamenta, anche, come il giudice di primo grado non ha considerato che nel caso
de quo entrambe le parti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di conseguenza la fonte negoziale che regola ogni loro rapporto è da ravvisarsi oltre che nel predetto contratto anche nello Statuto dell' che si pone quale lex specialis. Pt_2
Tale motivo è del tutto infondato.
Occorre anzitutto evidenziare come quanto eccepito da parte appellante risulta privo di qualsivoglia fondamento giuridico, in quanto l' , oggi parte appellante, esercita - Pt_2
come dallo stesso affermato - le proprie prestazioni sanitarie nel distretto dell' di CP_4
in regime di accreditamento. CP_4
Ebbene, in virtù di quanto previsto all'art. 13 comma 2 della Legge regionale 18 luglio
2008, n. 24. (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) : “Le definiscono gli Controparte_3
accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di
prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione
regionale”.
Ordunque, dalla normativa suddetta alcuna distinzione, con riguardo alla conclusione degli accordi viene attuata tra soggetti di diritto pubblico e di diritto privato,
prevedendo come la funzione di definire e stipulare accordi con strutture pubbliche e private accreditate sia svolta dalle . Controparte_3
Inoltre, da un'attenta analisi della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio si evince - contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante - come gli accordi contrattuali dell'11/09/2012, la convenzione 16.05.2013 ed in ultimo l'addenda contrattuale n. rep. n. 807 del 10.06.2014 risultano esser stati stipulati tra l e CP_4
l'istituto, oggi parte appellante;
difatti, nell'addenda n. rep. n. 807 del 10.06.2014 a pag. 1 è
dato leggersi ““lastruttura sociosanitaria “ ” ha stipulato in Controparte_5
5 data 11.06.2013, con l' , l'Accordo Contrattuale per l'acquisto di prestazioni CP_4
sociosanitarie per l'anno 2013;”.
Orbene, assodato come gli accordi risultano esser stati stipulati tra l'appellante e l' può ritenersi come la questione qui al vaglio del Collegio è CP_4
sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla delle obbligazioni nascenti Controparte_1
dalle convenzioni stipulate da strutture che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende
sanitarie locali nella Regione Calabria remunerate in parte con somme provenienti dal
Fondo sociale regionale, a quelle già decise in più occasioni dalla Suprema Corte.
In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 3428/2023 ha stabilito il principio secondo cui :” Si è in particolare ritenuto, dando continuità all'orientamento espresso nella n.
18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle (o CP_6
) ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa CP_4
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le
relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla i soli compiti di CP_1
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le CP_6
delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi
che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla attrice in favore degli assistiti abbia potuto CP_7
far sorgere obbligazioni a carico della essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della CP_1
convenzione con l' e priva di ogni competenza al riguardo;
né rilevava in Controparte_8
contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale
una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad
essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una
responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata CP_1
ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti Numero di raccolta generale
34287/2023 finanziari tra la e l' competente per territorio” (Cass. Data pubblicazione CP_1 CP_6
07/12/2023 n. 11924/2017) -Cass.n.38187/2021”.
In virtù delle argomentazioni suddette questa Corte rigetta il motivo appena scrutinato.
6 Con riguardo poi, al secondo motivo d'appello l'appellante deduce due aspetti, di cui il primo concernete la violazione da parte del giudice di primo grado della Legge
Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e del DGR n. 685/2002 ed il secondo riguardante l'erronea applicazione da parte dello stesso di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c..
In merito al primo aspetto parte appellante lamenta come il giudice di prime cure abbia errato nel considerare non validi gli accordi negoziali suddetti perché sottoscritti da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza dell'Ente.
In particolare, parte appellante sostiene come, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, gli accordi suddetti essendo stati tutti sottoscritti dal Dirigente del
Settore debbano necessariamente essere ritenuti validi e ciò in base a quanto prescritto dall'art.30, lettera d) della L.R. n.7 del 13 maggio 1996 rubricato “Il Dirigente Responsabile
del Settore” il quale prevede : “Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze
della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: d) procede all'acquisto di beni e servizi;
stipula
i contratti e le relative convenzioni;
promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla
responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
”.
Ebbene, questa Corte ritiene quanto dedotto da parte appellata in merito a tale aspetto del tutto infondato.
Occorre ribadire, anche nell'odierna sede di giudizio, come gli accordi intercorsi tra l'istituto appellante e la , al fine di essere ritenuti validi ed efficaci tra i Controparte_1
contraenti avrebbero dovuto essere stati stipulati da chi può impegnare la in CP_1
materia, che può essere solo il Dirigente Generale del Dipartimento competente, anche in forza di quanto previsto dal D.G.R. 685/02, a mente del quale “ in possesso Parte_3
della prescritta autorizzazione e dell'accreditamento, possono stipulare accordi contrattuali con le
e con il Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" del 15° Dipartimento Controparte_3
della Regione Calabria. Non saranno riconosciuti validi accordi contrattuali che non rechino
contestualmente la firma del legale rappresentante della struttura che eroga il servizio, la firma del
Direttore Generale, o suo delegato, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, la firma del
Dirigente Generale, o suo delegato, del 15° Dipartimento della Regione Calabria.”.
7 La Suprema Corte su tale aspetto ha avuto più volte occasione di pronunciarsi ribadendo come la rappresentanza regionale è stata individuata esclusivamente in capo al
Direttore Generale del Dipartimento competente, con competenza neanche delegabile.
Ordunque, alla luce delle suddette argomentazioni, questa Corte non può che condividere quando deciso dal giudice di prime cure, laddove lo stesso ha ritenuto gli accordi suddetti non validi in quanto sottoscritti da un soggetto privo del potere di rappresentanza dell'Ente e, ciò in considerazione del fatto che nel caso de quo tutti gli atti negoziali sopra indicati recano la sola sottoscrizione del solo Dirigente del Settore delle
Politiche, quale soggetto firmatario in proprio e non quale delegato del D.G..
Con riguardo poi, al secondo aspetto l'appellante lamenta da parte del giudice di prime cure la violazione di quanto prescritto dall'art. 2697 c.c. in quanto lo stesso ha erroneamente ritenuto non sufficiente la sola allegazione dei contratti, dei decreti di liquidazione degli acconti e della misura complessivamente poste a disposizione delle strutture erogatrici della . Controparte_1
Anche con riguardo a tale secondo aspetto questa Corte non può che ritenerlo infondato.
Ebbene, da come si evince dall'Addenda n. rep. n. 807 del 10.06.2014 , le parti
(Regione Calabria Dip 10 e Struttura erogatrice) hanno dichiarano di << prendere atto dell'accordo Contrattale stipulato nei termini di cui sopra che qui si intende integralmente richiamato ed in data 11/6/2013 tra l' e la struttura residenziale socio- CP_4
sanitaria C.P. per anziani denominata “ ” con sede in Parte_1
AS ALON (CS), ritenendolo applicabile anche per i rapporti giuridici ed economici tra la suddetta struttura ed il Settore Regionale alle Politiche Sociali ed a seguito delle convenute e seguenti clausole: a) il regime di prorogatio previsto dall'art. 9 dell'accordo
Contr stipulato con la competente per l'annualità 2013 produce effetti anche per la CP_1
sino alla sottoscrizione del contratto 2014; b) Le parti, di comune accordo
[...]
convengono, in attesa della copertura finanziaria necessaria a garantire l'intero fabbisogno finanziario per l'annualità 2014, che il Dipartimento 10 - Settore Politiche Sociali - trasferirà
alle strutture socio-sanitarie le risorse, sino alla loro concorrenza, per le sole prestazioni per
8 le quali ad oggi esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di Bilancio che è pari ad €
15.000.000,00; c) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Orbene, per come costruita, la pattuizione pare evocare un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva, segnato dalla eventuale legittima pretesa di pagamenti a condizione che l'importo reclamato fosse comunque ricompreso nel plafond a disposizione.
L'analisi della fattispecie rende evidente la previsione di un evento futuro ed incerto relativo al verificarsi della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale allo scopo. È agevole rinvenire, in quest'ultimo caso, la ricorrenza di una vera e propria
"condizione", ossia di un elemento accidentale del contratto, generativo dell'obbligazione di pagamento.
Sulla base di quanto precede, la fonte dell'obbligazione dovrebbe allora essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto tra le parti, ma anche nella verificata sostenibilità dell'obbligazione di pagamento alla luce dei vincoli di bilancio previsti.
Si è al cospetto di conclusione necessitata ai sensi della costante interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza del dettato dell'articolo 2697 c.c., in ordine al quale l'oggetto della prova viene individuato nei fatti giuridici che, nelle affermazioni dell'attore, costituiscono il fondamento del diritto azionato: spetta al soggetto che invoca l'adempimento dell'obbligazione la compiuta allegazione e dimostrazione degli elementi che possiedono la natura necessariamente costitutiva del suo diritto.
Sulla base delle premesse poste, e con riguardo alla concreta fattispecie in esame, non si può non condividere quanto deciso dal giudice di prime cure, con riguardo alla non sufficienza della sola allegazione del contratto, dei decreti di liquidazione, degli acconti e della misura delle somme – complessivamente – poste a disposizione di tutte le strutture erogatrici nella , rendendosi necessaria la dimostrazione della esistenza Controparte_1
della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento
9 delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti, prova che nella specie è prodotta da parte appellante.
Anche, con riguardo all'accordo contrattuale dell'11.09.2012- come già rilevato dal giudice di prime cure – al momento della stipula dello stesso non risultava provata la capienza dei fondi in bilancio.
In conclusione, deve ritenersi che nessuno degli accordi negoziali intercorsi tra l'odierno appellante e la risulta idoneo a produrre effetti obbligatori nei Controparte_1
confronti dell'ente pubblico.
Per le ragioni suddette, questa Corte rigetta anche tale motivo di appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti della odierna appellata, avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
1070/2019 pubblicata il 11.06.2019 notificata, emessa dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 596/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1070/2019 del Tribunale di Catanzaro.
2) condanna l' in favore dell'appellato delle Parte_2
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 20.119,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dall
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
10 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 04.6.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
11
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2019 RGAC vertente
TRA
L'istituto , in persona del dott. Carlo Ponte, Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in AS all'ON alla via
Indipendenza n. 4 , cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Lombardi ( C.F. ) nello studio del quale in AS all'ionio, alla via C.F._1
Luigi Praino n. 2, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
cf. ), in persona del l.r. pro – tempore On.le Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, giusto Decreto di incarico, nonché in virtù di procura
[...]
generale alle liti per Notar del 2.4.2015, 153.618 Rep. e 31.846 Racc., Per_1
dall'Avvocato Giuseppe NAIMO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale CodiceFiscale_2
(Posta Elettronica Certificata avvocato8. egione.calabria.it), ed elettivamente Emai_1
1 domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale – Loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;
APPELLATO
ALesito dell'udienza del 04.02.2025 la causa era posta in decisione in data 04.03.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : << Voglia l'On.le Corte d'Appello, in Parte_1
accoglimento del presente gravame e disattesa ogni eventuale contraria deduzione, eccezione,
produzione, richiesta e conclusione , riformare la Sentenza n. 1070/2019 emessa in data 07.06.2019
dal Tribunale di Catanzaro, in persona della dott.ssa Wanda Romanò, depositata l'11.06.2019 nel
procedimento n. 596/2017 R.G.A.C. , e, per l'effetto, rigettare l'opposizione formulata dalla CP_1
perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, o per qualsivoglia altro motivo, con
[...]
conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1071/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro. >>;
Per la : < Pertanto, si chiede che l'adìta Corte di Appello di Controparte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile o respingere l'impugnazione proposta, e, per l'effetto, confermare la pronuncia di 1° grado, o riformarla, anche previa valutazione delle questioni assorbite e riproposte col presente atto. >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.1071/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 28.12.2016 e notificato il 10.01.2017, con il quale
veniva ingiunto il pagamento in favore dell' della somma Parte_2
di € 324.573,96 oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio, per le
prestazioni socio-assistenziali rese negli anni 2012,2013 e 2014 in favore degli ospiti ricoverati in
Casa protetta.
A fondamento dell'opposizione deduceva, in particolare, la mancanza di idoneo contratto
scritto in grado di produrre effetti obbligatori nei confronti dell'ente pubblico.
Si costituiva in giudizio l eccependo l'infondatezza Parte_2
2 dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
Ciò posto, ritiene il giudicante che l'opposizione sia fondata e che, pertanto, possa trovare
accoglimento.”
In data 07.06.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 596/2017, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 1070/2019, pubblicata il 11.06.2019 e notificata, con la quale così provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione, così provvede:
1) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa integralmente le spese di lite”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva l'erroneità della sentenza, oggi dalla stessa impugnata, nella parte in cui richiamava le pronunce della Suprema
Corte di cassazione, estranee al caso de quo.
- con il secondo motivo d'appello lamentava l'erronea applicazione della
Legge Regionale n.7 del 13 Maggio 1996 e del dgr n. 685/2002 nonché l'erronea applicazione di quanto sancito dall'art. 2697 c.c.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per acquisizione del fascicolo di primo grado e per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'13.12.2022.
A tale udienza le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 26.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 23.09.2025 per il medesimo incombente.
L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio alla data del 04.02.2025.
3 A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 04.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla ai sensi dell' art. 348 bis cod. civ. Controparte_1
Ed invero, la disposizione di cui all'art.348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata ipotesi applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali,
inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevanti ex art. 348
bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la deliberazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità deve ritenersi insussistente.
Passando ora ad esaminare il merito dell'appello proposto dall' Parte_2
, ritiene questa Corte lo stesso infondato, per le ragioni di seguito
[...]
esposte.
Con riguardo al primo motivo d'appello parte appellante eccepisce da parte del giudice di prime cure l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo stesso richiama le pronunce della Suprema Corte, concernenti la diretta riferibilità alla degli Controparte_1
effetti degli atti posti in essere dalle nell'esercizio delle Controparte_3
rispettive funzioni.
In particolare, l'appellante lamenta come il giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione come il caso di specie si differenzia notevolmente rispetto ai casi da cui
4 hanno tratto origine le pronunce della Suprema Corte richiamate dallo stesso in sentenza,
in quanto il rapporto di cui oggi si discute, si è instaurato non tra l' e la CP_4
struttura in questione, bensì tra quest'ultima e la stessa;
inoltre, parte Controparte_1
appellante lamenta, anche, come il giudice di primo grado non ha considerato che nel caso
de quo entrambe le parti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di conseguenza la fonte negoziale che regola ogni loro rapporto è da ravvisarsi oltre che nel predetto contratto anche nello Statuto dell' che si pone quale lex specialis. Pt_2
Tale motivo è del tutto infondato.
Occorre anzitutto evidenziare come quanto eccepito da parte appellante risulta privo di qualsivoglia fondamento giuridico, in quanto l' , oggi parte appellante, esercita - Pt_2
come dallo stesso affermato - le proprie prestazioni sanitarie nel distretto dell' di CP_4
in regime di accreditamento. CP_4
Ebbene, in virtù di quanto previsto all'art. 13 comma 2 della Legge regionale 18 luglio
2008, n. 24. (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) : “Le definiscono gli Controparte_3
accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di
prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione
regionale”.
Ordunque, dalla normativa suddetta alcuna distinzione, con riguardo alla conclusione degli accordi viene attuata tra soggetti di diritto pubblico e di diritto privato,
prevedendo come la funzione di definire e stipulare accordi con strutture pubbliche e private accreditate sia svolta dalle . Controparte_3
Inoltre, da un'attenta analisi della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio si evince - contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante - come gli accordi contrattuali dell'11/09/2012, la convenzione 16.05.2013 ed in ultimo l'addenda contrattuale n. rep. n. 807 del 10.06.2014 risultano esser stati stipulati tra l e CP_4
l'istituto, oggi parte appellante;
difatti, nell'addenda n. rep. n. 807 del 10.06.2014 a pag. 1 è
dato leggersi ““lastruttura sociosanitaria “ ” ha stipulato in Controparte_5
5 data 11.06.2013, con l' , l'Accordo Contrattuale per l'acquisto di prestazioni CP_4
sociosanitarie per l'anno 2013;”.
Orbene, assodato come gli accordi risultano esser stati stipulati tra l'appellante e l' può ritenersi come la questione qui al vaglio del Collegio è CP_4
sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla delle obbligazioni nascenti Controparte_1
dalle convenzioni stipulate da strutture che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende
sanitarie locali nella Regione Calabria remunerate in parte con somme provenienti dal
Fondo sociale regionale, a quelle già decise in più occasioni dalla Suprema Corte.
In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 3428/2023 ha stabilito il principio secondo cui :” Si è in particolare ritenuto, dando continuità all'orientamento espresso nella n.
18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle (o CP_6
) ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa CP_4
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le
relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla i soli compiti di CP_1
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le CP_6
delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi
che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla attrice in favore degli assistiti abbia potuto CP_7
far sorgere obbligazioni a carico della essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della CP_1
convenzione con l' e priva di ogni competenza al riguardo;
né rilevava in Controparte_8
contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale
una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad
essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una
responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata CP_1
ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti Numero di raccolta generale
34287/2023 finanziari tra la e l' competente per territorio” (Cass. Data pubblicazione CP_1 CP_6
07/12/2023 n. 11924/2017) -Cass.n.38187/2021”.
In virtù delle argomentazioni suddette questa Corte rigetta il motivo appena scrutinato.
6 Con riguardo poi, al secondo motivo d'appello l'appellante deduce due aspetti, di cui il primo concernete la violazione da parte del giudice di primo grado della Legge
Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e del DGR n. 685/2002 ed il secondo riguardante l'erronea applicazione da parte dello stesso di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c..
In merito al primo aspetto parte appellante lamenta come il giudice di prime cure abbia errato nel considerare non validi gli accordi negoziali suddetti perché sottoscritti da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza dell'Ente.
In particolare, parte appellante sostiene come, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, gli accordi suddetti essendo stati tutti sottoscritti dal Dirigente del
Settore debbano necessariamente essere ritenuti validi e ciò in base a quanto prescritto dall'art.30, lettera d) della L.R. n.7 del 13 maggio 1996 rubricato “Il Dirigente Responsabile
del Settore” il quale prevede : “Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze
della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: d) procede all'acquisto di beni e servizi;
stipula
i contratti e le relative convenzioni;
promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla
responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
”.
Ebbene, questa Corte ritiene quanto dedotto da parte appellata in merito a tale aspetto del tutto infondato.
Occorre ribadire, anche nell'odierna sede di giudizio, come gli accordi intercorsi tra l'istituto appellante e la , al fine di essere ritenuti validi ed efficaci tra i Controparte_1
contraenti avrebbero dovuto essere stati stipulati da chi può impegnare la in CP_1
materia, che può essere solo il Dirigente Generale del Dipartimento competente, anche in forza di quanto previsto dal D.G.R. 685/02, a mente del quale “ in possesso Parte_3
della prescritta autorizzazione e dell'accreditamento, possono stipulare accordi contrattuali con le
e con il Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" del 15° Dipartimento Controparte_3
della Regione Calabria. Non saranno riconosciuti validi accordi contrattuali che non rechino
contestualmente la firma del legale rappresentante della struttura che eroga il servizio, la firma del
Direttore Generale, o suo delegato, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, la firma del
Dirigente Generale, o suo delegato, del 15° Dipartimento della Regione Calabria.”.
7 La Suprema Corte su tale aspetto ha avuto più volte occasione di pronunciarsi ribadendo come la rappresentanza regionale è stata individuata esclusivamente in capo al
Direttore Generale del Dipartimento competente, con competenza neanche delegabile.
Ordunque, alla luce delle suddette argomentazioni, questa Corte non può che condividere quando deciso dal giudice di prime cure, laddove lo stesso ha ritenuto gli accordi suddetti non validi in quanto sottoscritti da un soggetto privo del potere di rappresentanza dell'Ente e, ciò in considerazione del fatto che nel caso de quo tutti gli atti negoziali sopra indicati recano la sola sottoscrizione del solo Dirigente del Settore delle
Politiche, quale soggetto firmatario in proprio e non quale delegato del D.G..
Con riguardo poi, al secondo aspetto l'appellante lamenta da parte del giudice di prime cure la violazione di quanto prescritto dall'art. 2697 c.c. in quanto lo stesso ha erroneamente ritenuto non sufficiente la sola allegazione dei contratti, dei decreti di liquidazione degli acconti e della misura complessivamente poste a disposizione delle strutture erogatrici della . Controparte_1
Anche con riguardo a tale secondo aspetto questa Corte non può che ritenerlo infondato.
Ebbene, da come si evince dall'Addenda n. rep. n. 807 del 10.06.2014 , le parti
(Regione Calabria Dip 10 e Struttura erogatrice) hanno dichiarano di << prendere atto dell'accordo Contrattale stipulato nei termini di cui sopra che qui si intende integralmente richiamato ed in data 11/6/2013 tra l' e la struttura residenziale socio- CP_4
sanitaria C.P. per anziani denominata “ ” con sede in Parte_1
AS ALON (CS), ritenendolo applicabile anche per i rapporti giuridici ed economici tra la suddetta struttura ed il Settore Regionale alle Politiche Sociali ed a seguito delle convenute e seguenti clausole: a) il regime di prorogatio previsto dall'art. 9 dell'accordo
Contr stipulato con la competente per l'annualità 2013 produce effetti anche per la CP_1
sino alla sottoscrizione del contratto 2014; b) Le parti, di comune accordo
[...]
convengono, in attesa della copertura finanziaria necessaria a garantire l'intero fabbisogno finanziario per l'annualità 2014, che il Dipartimento 10 - Settore Politiche Sociali - trasferirà
alle strutture socio-sanitarie le risorse, sino alla loro concorrenza, per le sole prestazioni per
8 le quali ad oggi esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di Bilancio che è pari ad €
15.000.000,00; c) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Orbene, per come costruita, la pattuizione pare evocare un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva, segnato dalla eventuale legittima pretesa di pagamenti a condizione che l'importo reclamato fosse comunque ricompreso nel plafond a disposizione.
L'analisi della fattispecie rende evidente la previsione di un evento futuro ed incerto relativo al verificarsi della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale allo scopo. È agevole rinvenire, in quest'ultimo caso, la ricorrenza di una vera e propria
"condizione", ossia di un elemento accidentale del contratto, generativo dell'obbligazione di pagamento.
Sulla base di quanto precede, la fonte dell'obbligazione dovrebbe allora essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto tra le parti, ma anche nella verificata sostenibilità dell'obbligazione di pagamento alla luce dei vincoli di bilancio previsti.
Si è al cospetto di conclusione necessitata ai sensi della costante interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza del dettato dell'articolo 2697 c.c., in ordine al quale l'oggetto della prova viene individuato nei fatti giuridici che, nelle affermazioni dell'attore, costituiscono il fondamento del diritto azionato: spetta al soggetto che invoca l'adempimento dell'obbligazione la compiuta allegazione e dimostrazione degli elementi che possiedono la natura necessariamente costitutiva del suo diritto.
Sulla base delle premesse poste, e con riguardo alla concreta fattispecie in esame, non si può non condividere quanto deciso dal giudice di prime cure, con riguardo alla non sufficienza della sola allegazione del contratto, dei decreti di liquidazione, degli acconti e della misura delle somme – complessivamente – poste a disposizione di tutte le strutture erogatrici nella , rendendosi necessaria la dimostrazione della esistenza Controparte_1
della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento
9 delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti, prova che nella specie è prodotta da parte appellante.
Anche, con riguardo all'accordo contrattuale dell'11.09.2012- come già rilevato dal giudice di prime cure – al momento della stipula dello stesso non risultava provata la capienza dei fondi in bilancio.
In conclusione, deve ritenersi che nessuno degli accordi negoziali intercorsi tra l'odierno appellante e la risulta idoneo a produrre effetti obbligatori nei Controparte_1
confronti dell'ente pubblico.
Per le ragioni suddette, questa Corte rigetta anche tale motivo di appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti della odierna appellata, avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
1070/2019 pubblicata il 11.06.2019 notificata, emessa dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 596/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1070/2019 del Tribunale di Catanzaro.
2) condanna l' in favore dell'appellato delle Parte_2
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 20.119,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dall
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
10 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 04.6.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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