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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4518/2022 R.G.
E' comparso, per parte attrice/opponente, Avv. Cambria che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta/opposta – Corte di Controparte_1
Appello di Messina – Ufficio Recupero Crediti il Procuratore dello Stato Per_1 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e
[...] rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4518 dell'anno 2022 R.G.A.C. vertente
TRA
La (C.F. ), corrente Parte_1 P.IVA_1 in via Ingegnere Giuseppe Franza 68, in persona dei suoi liquidatori Pt_1 dott. ing. e dott. , elettivamente domiciliata Parte_2 Parte_3 per questa causa in via N. Fabrizi is. 191 n. 87 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giovanni Cambria (c.f.: ; p.e.c.: C.F._1
fax: 090/6010054) che la rappresenta e Email_1 difende giusta separata procura ad litem, materialmente unita in calce
-attore-
CONTRO
Messina – Controparte_2 Controparte_3
C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_2 CP_4
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di C.F. Pt_1
, presso i cui uffici, in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._2 domiciliato;
PEC: Email_2
C.F. (p.e.c.: Controparte_5 P.IVA_3
in persona del suo legale Email_3 rappresentante pro tempore, corrente in 00147 Roma Viale di Tor Marancia n.
4 (in nome e per conto del , in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore - Tribunale di Messina – Ufficio Recupero Crediti) anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF ; P.IVA_4
sede di , Via dei Mille, isol. 221 n. Email_2 Pt_1
65;
, prov. di , Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 corrente in 98123 Via U. Bassi 126 is. 137 Pt_1
( t); Email_4
- convenuti -
Conclusioni delle parti all'odierna udienza di discussione orale i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la
[...]
impugnava la cartella di pagamento indicata in Parte_1 epigrafe emessa per il recupero di spese processuali, deducendo:
1) l'intervenuta decadenza del diritto di riscuotere le spese di giustizia per violazione dell'art 25 dpr 602/73;
2) il difetto di motivazione sia in ordine alla mancata indicazione dei termini e degli organi cui proporre impugnazione che in ordine alla mancata indicazione di qualsivoglia elemento da cui potersi evincere le ragioni della pretesa in contestazione;
3) l'insussistenza di alcun diritto di procedere ad esecuzione forzata per pendenza di procedura concordataria e dei limiti di cui ad art. 51 l.f.; e correlata illegittimità e invalidità della cartella opposta;
4) l'illegittimità, irregolarità ed invalidità della cartella di pagamento per erronea quantificazione e indeterminatezza degli importi intimati;
carenza di prova del quantum; mancanza di indicazioni di eventuali riferimenti che la pongano in correlazione a fatture o decreti di liquidazione endoprocessuali o altro titolo e correlato vizio di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio del – Corte di Appello di Controparte_1
Messina – ed che evidenziavano Controparte_3 Controparte_5 la legittimità del proprio operato e concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di che evidenziava, preliminarmente, profili CP_8 di inammissibilità della domanda e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Sospesa l'esecutività della cartella di pagamento impugnata con provvedimento del 16.11.2023, all'odierna udienza fissata per la discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità della domanda formulate da (attinenti alla nullità/inesistenza della notifica CP_8 dell'atto di opposizione in quanto non effettuata al domicilio digitale di CP_8 anche in ragione del principio del raggiungimento dello scopo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. Cass. 11458/2018 e 363/2019.
Nel caso in esame ritiene il Giudicante che sussista il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata.
A fronte della contestazione del vizio di motivazione le controparti ( , CP_1
e si limitavano ad evidenziare come la cartella di Controparte_5 CP_8 pagamento rispettasse il modello ministeriale, senza fornire alcun elemento di segno contrario.
La cartella di pagamento impugnata risulta motivata esclusivamente nei termini di seguito indicati “provvedimento numero 73 tipo sentenza emesso in data 19.1.2010- ufficio recupero crediti riferimento partita di credito n.
001007/2019”.
Nel caso che ci occupa la cartella di pagamento è il primo atto con cui veniva avanzata la pretesa in contestazione, non risultando la notifica di un atto prodromico.
La Suprema Corte, in tali ipotesi, già in passato ha avuto modo di precisare come “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l.n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso). Cass. 9799/2017.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia il primo atto con cui viene avanzata una pretesa la Suprema Corte, pertanto, richiede una motivazione rafforzata.
Ancora, “L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata. Cass. 960/2015
In materia, infine, la Suprema Corte, ha evidenziato “Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo
"per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati. Cass. 560/2025
Alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte appena evidenziato deve, pertanto, rilevarsi il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con conseguente accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (in considerazione dello scaglione di riferimento con applicazione dei parametri tra i minimi ed i medi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e della semplicità della controversia ed esclusione della fase istruttoria in concreto mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per le causali di cui in parte motiva e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 29520210067373567000;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte attrice, nella misura complessiva di Euro
5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina l'8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4518/2022 R.G.
E' comparso, per parte attrice/opponente, Avv. Cambria che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta/opposta – Corte di Controparte_1
Appello di Messina – Ufficio Recupero Crediti il Procuratore dello Stato Per_1 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e
[...] rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4518 dell'anno 2022 R.G.A.C. vertente
TRA
La (C.F. ), corrente Parte_1 P.IVA_1 in via Ingegnere Giuseppe Franza 68, in persona dei suoi liquidatori Pt_1 dott. ing. e dott. , elettivamente domiciliata Parte_2 Parte_3 per questa causa in via N. Fabrizi is. 191 n. 87 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Giovanni Cambria (c.f.: ; p.e.c.: C.F._1
fax: 090/6010054) che la rappresenta e Email_1 difende giusta separata procura ad litem, materialmente unita in calce
-attore-
CONTRO
Messina – Controparte_2 Controparte_3
C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_2 CP_4
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di C.F. Pt_1
, presso i cui uffici, in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._2 domiciliato;
PEC: Email_2
C.F. (p.e.c.: Controparte_5 P.IVA_3
in persona del suo legale Email_3 rappresentante pro tempore, corrente in 00147 Roma Viale di Tor Marancia n.
4 (in nome e per conto del , in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore - Tribunale di Messina – Ufficio Recupero Crediti) anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF ; P.IVA_4
sede di , Via dei Mille, isol. 221 n. Email_2 Pt_1
65;
, prov. di , Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 corrente in 98123 Via U. Bassi 126 is. 137 Pt_1
( t); Email_4
- convenuti -
Conclusioni delle parti all'odierna udienza di discussione orale i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la
[...]
impugnava la cartella di pagamento indicata in Parte_1 epigrafe emessa per il recupero di spese processuali, deducendo:
1) l'intervenuta decadenza del diritto di riscuotere le spese di giustizia per violazione dell'art 25 dpr 602/73;
2) il difetto di motivazione sia in ordine alla mancata indicazione dei termini e degli organi cui proporre impugnazione che in ordine alla mancata indicazione di qualsivoglia elemento da cui potersi evincere le ragioni della pretesa in contestazione;
3) l'insussistenza di alcun diritto di procedere ad esecuzione forzata per pendenza di procedura concordataria e dei limiti di cui ad art. 51 l.f.; e correlata illegittimità e invalidità della cartella opposta;
4) l'illegittimità, irregolarità ed invalidità della cartella di pagamento per erronea quantificazione e indeterminatezza degli importi intimati;
carenza di prova del quantum; mancanza di indicazioni di eventuali riferimenti che la pongano in correlazione a fatture o decreti di liquidazione endoprocessuali o altro titolo e correlato vizio di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio del – Corte di Appello di Controparte_1
Messina – ed che evidenziavano Controparte_3 Controparte_5 la legittimità del proprio operato e concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di che evidenziava, preliminarmente, profili CP_8 di inammissibilità della domanda e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Sospesa l'esecutività della cartella di pagamento impugnata con provvedimento del 16.11.2023, all'odierna udienza fissata per la discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità della domanda formulate da (attinenti alla nullità/inesistenza della notifica CP_8 dell'atto di opposizione in quanto non effettuata al domicilio digitale di CP_8 anche in ragione del principio del raggiungimento dello scopo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. Cass. 11458/2018 e 363/2019.
Nel caso in esame ritiene il Giudicante che sussista il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata.
A fronte della contestazione del vizio di motivazione le controparti ( , CP_1
e si limitavano ad evidenziare come la cartella di Controparte_5 CP_8 pagamento rispettasse il modello ministeriale, senza fornire alcun elemento di segno contrario.
La cartella di pagamento impugnata risulta motivata esclusivamente nei termini di seguito indicati “provvedimento numero 73 tipo sentenza emesso in data 19.1.2010- ufficio recupero crediti riferimento partita di credito n.
001007/2019”.
Nel caso che ci occupa la cartella di pagamento è il primo atto con cui veniva avanzata la pretesa in contestazione, non risultando la notifica di un atto prodromico.
La Suprema Corte, in tali ipotesi, già in passato ha avuto modo di precisare come “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l.n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso). Cass. 9799/2017.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia il primo atto con cui viene avanzata una pretesa la Suprema Corte, pertanto, richiede una motivazione rafforzata.
Ancora, “L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata. Cass. 960/2015
In materia, infine, la Suprema Corte, ha evidenziato “Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo
"per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati. Cass. 560/2025
Alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte appena evidenziato deve, pertanto, rilevarsi il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con conseguente accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (in considerazione dello scaglione di riferimento con applicazione dei parametri tra i minimi ed i medi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e della semplicità della controversia ed esclusione della fase istruttoria in concreto mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per le causali di cui in parte motiva e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 29520210067373567000;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte attrice, nella misura complessiva di Euro
5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina l'8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo