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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 412 / 2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Alighieri n. 21, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Simona Baù, con elezione di CodiceFiscale_1
domicilio in Biella, Via Pietro Micca 15; contro
, in persona del legale rappresentante, corrente in Viverone (BI), Via Lungo Controparte_1
Lago 4, non costituita;
P.IVA_1
Oggetto: lavoro subordinato – pagamento retribuzione
Conclusioni: per la ricorrente
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: ✓ Accerti in capo alla sig.ra l'irregolarità dei Parte_1 contratti susseguitesi nel tempo e la giusta retribuzione e, per l'effetto, condanni Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, con sede in Viverone (BI), Via Lungo Lago n. P.IVA_1
4, al pagamento della giusta retribuzione e dei relativi contributi, così come stabilito dal CCNL di categoria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 cc, 2099 cc e 36 Cost. e come argomentato in ricorso, nella misura di €. 18.596,16 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo. IN OGNI CASO: col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successive occorrende e rimborso forfettario, oltre CPA e IVA come per legge. per la resistente
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto pagina 1 di 4 Con ricorso del 20 novembre 2023 la ricorrente esponeva di aver lavorato per la dal Controparte_1
2017 al 2022 come aiuto cuoca per i seguenti periodi:
1. da aprile a settembre 2017, senza contratto;
2. dal 21 aprile 2018 al 30 settembre 2018, in forza di contratto a tempo pieno e determinato, trasformato il 9 maggio 2018 in contratto a tempo indeterminato, con livello 6 CCNL pubblici servizi;
3. dal 23 maggio 2020 al 30 settembre 2020, in forza di contratto a tempo parziale e determinato, con livello 4 CCNL pubblici servizi;
4. dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, in forza di contratto a tempo parziale (orario 40h) e determinato, con livello 4 CCNL pubblici servizi;
5. dal 5 luglio 2022 al 30 settembre 2022, in forza di contratto di lavoro intermittente e determinato, con livello 5 CCNL pubblici servizi, per i giorni 8.04.2022, 11.04.2022, 25.04.2022, 8.05.2022, 16.05.2022,
23.05.2022, 29.05.2022, 5.06.2022, 12.06.2022, 19.06.2022, 26.06.2022, 3.07.2022, 10.07.2022,
17.07.2022, 24.07.2022, 1.08.2022, 5.08.2022, 7.08.2022, 15.08.2022, 21.08.2022, 28.08.2022 e
4.09.2022; osservava di aver lavorato per periodi superiori a quelli indicati nei contratti di lavoro e nelle buste paga,
e specificamente di avere sempre svolto dieci ore di lavoro al giorno per sei giorni di lavoro alla settimana e di avere sempre lavorato anche il sabato e la domenica;
precisava di essere stata malata nell'agosto
2021, ma che il datore di lavoro non le aveva versato alcun emolumento in relazione a detto periodo;
osservava di aver maturato un consistente credito retributivo in relazione al secondo, al quarto e al quinto rapporto di lavoro.
Seppur regolarmente notificata, la resistente non si costituiva nel procedimento. All'udienza del 12 novembre 2024 la giudice dichiarava la contumacia della resistente e ammetteva la prova per interpello e per testimoni. Seppur regolarmente notificata, la resistente non si presentava per rendere l'interrogatorio formale. All'udienza del 19 marzo 2025 la giudice esaminava i testimoni. All'udienza del 22 maggio 2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 2094 c.c. individua nella retribuzione del lavoratore un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato. L'art. 2099 c.c. prevede che l'ammontare della retribuzione venga stabilito dai contratti collettivi, dagli accordi individuali o, in caso di mancata determinazione collettiva o negoziale, dal giudice. L'art. 36 Cost. dispone in ogni caso che la retribuzione del lavoratore sia “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”
Nel caso in esame, la lavoratrice ha fornito prova documentale dei rapporti intercorsi e degli emolumenti percepiti (cfr. contratti di lavoro e buste paga in atti).
Ella ha inoltre fornito prova testimoniale di aver lavorato per periodi notevolmente superiori da quelli ufficialmente risultanti, nonché di non essere stata pagata durante la malattia;
il figlio ed ex collega della lavoratrice ha così dichiarato: “Mia madre ha lavorato per la Persona_1 CP_1 dal 2017 al 2022. È stata lavapiatti e aiuto cuoca. Lavoravamo dalle 10.00 al pomeriggio, in teoria alle
15.00, in pratica potevano essere anche le 15.30, anche le 17.00; poi lavoravamo dalle 18.00 alla notte, in teoria alle 11.00, in pratica poteva essere anche l'1.00; è corretto dire che lavorava per due turni per circa dieci ore al giorno. Lavoravamo sei giorni su sette;
il giorno di riposo era collocato tra lunedì e giovedì; mia mamma lavorava anche il sabato e la domenica. Mi ricordo che ad agosto 2021 mia mamma pagina 2 di 4 si è ammalata e che il datore di lavoro le ha detto di non rientrare più a lavorare dopo la malattia perché sarebbe stata messa in cassa integrazione;
aveva fatto due settimane di malattia, aveva mal di piedi, dopo Ferragosto il lavoro calava e quindi le aveva detto di stare a casa fino alla scadenza del contratto
e che avrebbe chiesto la CIG. Non so dire se nel 2022 mia mamma lavorasse irregolarmente;
comunque, lavorava, io avevo fatto alcuni servizi quell'anno e c'era anche lei;
lavorava sempre agli stessi orari che ho detto. Posso dire che anche la mia posizione era poco regolare, non si segnavano le ore, lavoravo il sabato e la domenica e non risultava. Per tutti i periodi lavorati mia madre ha lavorato anche il sabato
e la domenica, erano i giorni in cui si lavorava di più.”; l'ex collega ha così dichiarato: CP_2
“Io ho lavorato per la da maggio a settembre del 2019 e da maggio a giugno del 2020. In CP_1 quei periodi ho visto la ricorrente. La signora lavorava su due turni giornalieri dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana;
facevo più o meno le stesse ore quindi la vedevo. Nel 2019 lavoravo su un turno di otto ore dalla mattina al pomeriggio. Nel 2020 lavoravo anche io su due turni per pranzo e per cena.
Nel week-end gli orari erano più prolungati. La signora lavorava sempre anche il sabato e la domenica.
Non so riferire se il contratto della signora nel 2022 fosse regolare. Non so riferire se la signora nel
2021 sia stata in malattia e se il datore di lavoro le abbia promesso di metterla in cassa integrazione, però posso riferire che a giugno 2020 mi sono dovuta ricoverare e sono andata in malattia, non potevo camminare, il datore di lavoro mi ha detto che potevo stare a casa non pagata ma che avrebbe fatto domanda di cassa integrazione;
questo non è mai avvenuto;
non sono più rientrata a lavorare in quella stagione.”; infine, l'ex collega ha così dichiarato: “Ho lavorato per la Persona_2 CP_1 come cameriera da giugno a settembre 2019 e da giugno a settembre 2020 e era una Parte_1 mia collega. [...] Posso confermare che la signora lavorava dieci ore al giorno sei giorni alla settimana;
a volte le ore erano di più in base alle necessità; lo affermo perché facevo gli stessi orari;
lavoravamo su due turni (pranzo e cena) che erano molto lunghi;
la signora lavorava sempre il sabato e la domenica, il giorno di riposo era infrasettimanale;
la signora mi ha detto che nel 2021 è andata in malattia, che il datore di lavoro non l'ha pagata, le ha promesso di metterla in cassa integrazione ma non l'ha fatto;
so che aveva dei problemi ai piedi, quando stavamo in servizio insieme lei piangeva dal dolore ed PE era affaticata all'idea di ricominciare il turno serale;
lei chiedeva al datore. lavoro di ridurle l'orario ma questo non è mai avvenuto, le necessità dei dipendenti non venivano ascoltate;
lei veniva comunque
a lavorare e non si metteva in malattia per un senso di responsabilità; se mancava qualcuno, dovevano sopperire i pochi altri che c'erano; il lavoro era tanto per i pochi che eravamo. Non so se nel 2022 la posizione della signora fosse regolare o meno. Io ho iniziato con contratto a chiamata con scadenza a settembre 2019 nonostante facessi un tempo pieno per una questione fiscale;
il contratto mi è stato prorogato fino a settembre 2020. Fra ottobre 2019 e maggio 2020 ho preso la Naspi.” Le testimonianze risultano dettagliate e coerenti e devono ritenersi attendibili.
L'effettuazione di lavoro nei giorni di sabato e di domenica risulta inoltre dai numerosi messaggi istantanei scambiati nel corso del 2022 con il datore di lavoro, contenenti le tabelle con i turni (cfr. screen shot dei messaggi in atti).
Ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.c., le predette circostanze trovano un'ulteriore conferma nel rifiuto del datore di lavoro di rendere l'interrogatorio formale sul punto.
Il datore di lavoro, non costituendosi, non ha invece potuto fornire prova della non spettanza o dell'intervenuto pagamento degli emolumenti richiesti. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. risulta dunque accertato il diritto della lavoratrice a percepire le integrazioni retributive per le ore di lavoro svolte ma non pagate dal datore di lavoro. pagina 3 di 4 Dette integrazioni, tenuto conto delle retribuzioni tabellari previste dalla contrattazione collettiva, si quantificano in € 15.274,59 per differenze retributive e ratei TFR;
ai sensi dell'art. 429 c.c., su di esse dovranno calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. non risulta invece provata la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del c.d. danno contributivo.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive integrazioni, le spese di lite, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge;
ai sensi dell'art. 91
c.p.c. il datore di lavoro dovrà rifondere dette spese di lite alla lavoratrice.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
1. condanna a versare a l'importo di € 15.274,59 a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze retributive e ratei TFR, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condanna a versare a l'importo di € 3.500,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1 spese di lite, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 22 maggio 2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 412 / 2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Alighieri n. 21, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Simona Baù, con elezione di CodiceFiscale_1
domicilio in Biella, Via Pietro Micca 15; contro
, in persona del legale rappresentante, corrente in Viverone (BI), Via Lungo Controparte_1
Lago 4, non costituita;
P.IVA_1
Oggetto: lavoro subordinato – pagamento retribuzione
Conclusioni: per la ricorrente
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: ✓ Accerti in capo alla sig.ra l'irregolarità dei Parte_1 contratti susseguitesi nel tempo e la giusta retribuzione e, per l'effetto, condanni Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, con sede in Viverone (BI), Via Lungo Lago n. P.IVA_1
4, al pagamento della giusta retribuzione e dei relativi contributi, così come stabilito dal CCNL di categoria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 cc, 2099 cc e 36 Cost. e come argomentato in ricorso, nella misura di €. 18.596,16 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo. IN OGNI CASO: col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successive occorrende e rimborso forfettario, oltre CPA e IVA come per legge. per la resistente
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto pagina 1 di 4 Con ricorso del 20 novembre 2023 la ricorrente esponeva di aver lavorato per la dal Controparte_1
2017 al 2022 come aiuto cuoca per i seguenti periodi:
1. da aprile a settembre 2017, senza contratto;
2. dal 21 aprile 2018 al 30 settembre 2018, in forza di contratto a tempo pieno e determinato, trasformato il 9 maggio 2018 in contratto a tempo indeterminato, con livello 6 CCNL pubblici servizi;
3. dal 23 maggio 2020 al 30 settembre 2020, in forza di contratto a tempo parziale e determinato, con livello 4 CCNL pubblici servizi;
4. dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, in forza di contratto a tempo parziale (orario 40h) e determinato, con livello 4 CCNL pubblici servizi;
5. dal 5 luglio 2022 al 30 settembre 2022, in forza di contratto di lavoro intermittente e determinato, con livello 5 CCNL pubblici servizi, per i giorni 8.04.2022, 11.04.2022, 25.04.2022, 8.05.2022, 16.05.2022,
23.05.2022, 29.05.2022, 5.06.2022, 12.06.2022, 19.06.2022, 26.06.2022, 3.07.2022, 10.07.2022,
17.07.2022, 24.07.2022, 1.08.2022, 5.08.2022, 7.08.2022, 15.08.2022, 21.08.2022, 28.08.2022 e
4.09.2022; osservava di aver lavorato per periodi superiori a quelli indicati nei contratti di lavoro e nelle buste paga,
e specificamente di avere sempre svolto dieci ore di lavoro al giorno per sei giorni di lavoro alla settimana e di avere sempre lavorato anche il sabato e la domenica;
precisava di essere stata malata nell'agosto
2021, ma che il datore di lavoro non le aveva versato alcun emolumento in relazione a detto periodo;
osservava di aver maturato un consistente credito retributivo in relazione al secondo, al quarto e al quinto rapporto di lavoro.
Seppur regolarmente notificata, la resistente non si costituiva nel procedimento. All'udienza del 12 novembre 2024 la giudice dichiarava la contumacia della resistente e ammetteva la prova per interpello e per testimoni. Seppur regolarmente notificata, la resistente non si presentava per rendere l'interrogatorio formale. All'udienza del 19 marzo 2025 la giudice esaminava i testimoni. All'udienza del 22 maggio 2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 2094 c.c. individua nella retribuzione del lavoratore un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato. L'art. 2099 c.c. prevede che l'ammontare della retribuzione venga stabilito dai contratti collettivi, dagli accordi individuali o, in caso di mancata determinazione collettiva o negoziale, dal giudice. L'art. 36 Cost. dispone in ogni caso che la retribuzione del lavoratore sia “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”
Nel caso in esame, la lavoratrice ha fornito prova documentale dei rapporti intercorsi e degli emolumenti percepiti (cfr. contratti di lavoro e buste paga in atti).
Ella ha inoltre fornito prova testimoniale di aver lavorato per periodi notevolmente superiori da quelli ufficialmente risultanti, nonché di non essere stata pagata durante la malattia;
il figlio ed ex collega della lavoratrice ha così dichiarato: “Mia madre ha lavorato per la Persona_1 CP_1 dal 2017 al 2022. È stata lavapiatti e aiuto cuoca. Lavoravamo dalle 10.00 al pomeriggio, in teoria alle
15.00, in pratica potevano essere anche le 15.30, anche le 17.00; poi lavoravamo dalle 18.00 alla notte, in teoria alle 11.00, in pratica poteva essere anche l'1.00; è corretto dire che lavorava per due turni per circa dieci ore al giorno. Lavoravamo sei giorni su sette;
il giorno di riposo era collocato tra lunedì e giovedì; mia mamma lavorava anche il sabato e la domenica. Mi ricordo che ad agosto 2021 mia mamma pagina 2 di 4 si è ammalata e che il datore di lavoro le ha detto di non rientrare più a lavorare dopo la malattia perché sarebbe stata messa in cassa integrazione;
aveva fatto due settimane di malattia, aveva mal di piedi, dopo Ferragosto il lavoro calava e quindi le aveva detto di stare a casa fino alla scadenza del contratto
e che avrebbe chiesto la CIG. Non so dire se nel 2022 mia mamma lavorasse irregolarmente;
comunque, lavorava, io avevo fatto alcuni servizi quell'anno e c'era anche lei;
lavorava sempre agli stessi orari che ho detto. Posso dire che anche la mia posizione era poco regolare, non si segnavano le ore, lavoravo il sabato e la domenica e non risultava. Per tutti i periodi lavorati mia madre ha lavorato anche il sabato
e la domenica, erano i giorni in cui si lavorava di più.”; l'ex collega ha così dichiarato: CP_2
“Io ho lavorato per la da maggio a settembre del 2019 e da maggio a giugno del 2020. In CP_1 quei periodi ho visto la ricorrente. La signora lavorava su due turni giornalieri dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana;
facevo più o meno le stesse ore quindi la vedevo. Nel 2019 lavoravo su un turno di otto ore dalla mattina al pomeriggio. Nel 2020 lavoravo anche io su due turni per pranzo e per cena.
Nel week-end gli orari erano più prolungati. La signora lavorava sempre anche il sabato e la domenica.
Non so riferire se il contratto della signora nel 2022 fosse regolare. Non so riferire se la signora nel
2021 sia stata in malattia e se il datore di lavoro le abbia promesso di metterla in cassa integrazione, però posso riferire che a giugno 2020 mi sono dovuta ricoverare e sono andata in malattia, non potevo camminare, il datore di lavoro mi ha detto che potevo stare a casa non pagata ma che avrebbe fatto domanda di cassa integrazione;
questo non è mai avvenuto;
non sono più rientrata a lavorare in quella stagione.”; infine, l'ex collega ha così dichiarato: “Ho lavorato per la Persona_2 CP_1 come cameriera da giugno a settembre 2019 e da giugno a settembre 2020 e era una Parte_1 mia collega. [...] Posso confermare che la signora lavorava dieci ore al giorno sei giorni alla settimana;
a volte le ore erano di più in base alle necessità; lo affermo perché facevo gli stessi orari;
lavoravamo su due turni (pranzo e cena) che erano molto lunghi;
la signora lavorava sempre il sabato e la domenica, il giorno di riposo era infrasettimanale;
la signora mi ha detto che nel 2021 è andata in malattia, che il datore di lavoro non l'ha pagata, le ha promesso di metterla in cassa integrazione ma non l'ha fatto;
so che aveva dei problemi ai piedi, quando stavamo in servizio insieme lei piangeva dal dolore ed PE era affaticata all'idea di ricominciare il turno serale;
lei chiedeva al datore. lavoro di ridurle l'orario ma questo non è mai avvenuto, le necessità dei dipendenti non venivano ascoltate;
lei veniva comunque
a lavorare e non si metteva in malattia per un senso di responsabilità; se mancava qualcuno, dovevano sopperire i pochi altri che c'erano; il lavoro era tanto per i pochi che eravamo. Non so se nel 2022 la posizione della signora fosse regolare o meno. Io ho iniziato con contratto a chiamata con scadenza a settembre 2019 nonostante facessi un tempo pieno per una questione fiscale;
il contratto mi è stato prorogato fino a settembre 2020. Fra ottobre 2019 e maggio 2020 ho preso la Naspi.” Le testimonianze risultano dettagliate e coerenti e devono ritenersi attendibili.
L'effettuazione di lavoro nei giorni di sabato e di domenica risulta inoltre dai numerosi messaggi istantanei scambiati nel corso del 2022 con il datore di lavoro, contenenti le tabelle con i turni (cfr. screen shot dei messaggi in atti).
Ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.c., le predette circostanze trovano un'ulteriore conferma nel rifiuto del datore di lavoro di rendere l'interrogatorio formale sul punto.
Il datore di lavoro, non costituendosi, non ha invece potuto fornire prova della non spettanza o dell'intervenuto pagamento degli emolumenti richiesti. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. risulta dunque accertato il diritto della lavoratrice a percepire le integrazioni retributive per le ore di lavoro svolte ma non pagate dal datore di lavoro. pagina 3 di 4 Dette integrazioni, tenuto conto delle retribuzioni tabellari previste dalla contrattazione collettiva, si quantificano in € 15.274,59 per differenze retributive e ratei TFR;
ai sensi dell'art. 429 c.c., su di esse dovranno calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. non risulta invece provata la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del c.d. danno contributivo.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive integrazioni, le spese di lite, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge;
ai sensi dell'art. 91
c.p.c. il datore di lavoro dovrà rifondere dette spese di lite alla lavoratrice.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
1. condanna a versare a l'importo di € 15.274,59 a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze retributive e ratei TFR, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condanna a versare a l'importo di € 3.500,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1 spese di lite, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 22 maggio 2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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