Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 768/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 768 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore (già , in qualità di procuratrice della Parte_2
(Cod. Fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Pugno ed ivi telematicamente domiciliata;
- APPELLANTE -
CONTRO 1
dall'avv. Bono Giovanna, elettivamente domiciliati presso il suo studio ad Ascoli
Piceno, Via Iannella 18;
- APPELLATO –
, (c.f. ) nata in [...] Controparte_3 C.F._2
(Svizzera) residente in [...], già contumace in primo grado;
- APPELLATA CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso il decreto n. 7082/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno depositato e pubblicato in data 18.8.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta la propria competenza, respinta
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma del decreto di rigetto
18.08.2023 (rectius, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) del Tribunale di Ascoli
Piceno (cron. 7082/2023 – rep. 884/2023 del 18.08.2023) pubblicato in pari data nell'ambito del procedimento di cui al NRG 1594/2022 della detta Autorità
Giudiziaria, in accoglimento del gravame, così giudicare:
- accertare che l'appellante ha diritto ad agire sui beni immobili confluiti nel
fondo patrimoniale costituito con atto notarile 31.03.2011 di cui al Rep.
6774/4640 a rogito Notaio con trascrizione in Persona_1
conservatoria di Ascoli Piceno in data 31.03.2011 di cui al Reg. Part. 1679 e Reg.
2 Gen. 2681 dai coniugi (Cod. Fisc. nato Controparte_2 C.F._1
a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.03.1966 e (Cod. Controparte_3
Fisc. ) nata in [...] entrambi residenti in C.F._2
63078 ET (AP) – Via Marconi, 80 e precisamente sui seguenti immobili:
- Piena proprietà di di unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_2
ET (AP) – Codice I912 – Via Guglielmo Marconi, n. 80, piano PT-1-2-3, identificato catastalmente al Foglio 2, Particella 89, Subalterno 6, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 10,5 vani, rendita catastale € 357,90;
- Piena proprietà di di unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_2
ET (AP) – Codice I912 – Via Guglielmo Marconi, n. 80, piano T, identificato
catastalmente al Foglio 2, Particella 89, Subalterno 4, Categoria C/6, Classe 5,
Consistenza 25 mq, rendita catastale € 52,94;
- Piena proprietà di di unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_2
ET (AP) – Codice I912 – Via Guglielmo Marconi, n. 80, piano T, identificato catastalmente al Foglio 2, Particella 89, Subalterno 5, Categoria C/3, Classe 2,
Consistenza 150 mq, rendita catastale € 232,41;
- 1/3 del diritto di proprietà di di unità immobiliare sita nel Controparte_2
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – Codice H769 – Via Silvio Pellico, n.
104, piano T, identificato catastalmente al Foglio 15, Particella 6, Subalterno 10,
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, rendita catastale € 369,27
o comunque che il vincolo di fondo patrimoniale sui predetti immobili è
inopponibile o comunque improduttivo di effetti nei confronti della Parte_1
(già e già in qualità di creditrice
[...] Parte_2 Controparte_4
del Signor in forza del contratto di locazione finanziaria Controparte_2
3 sottoscritto in data 21.06.2007 originariamente tra la e la Controparte_4
e, a seguito della cancellazione dal Controparte_5
R.I. in data 30.03.2011 della predetta Collettiva, e poi proseguito con il Signor
personalmente, quale titolare della ditta individuale Controparte_2
corrente in ET (AP) – Via Marconi, n. 80 ed in forza della CP_5
sentenza n. 1032/2020 del Tribunale di Teramo resa tra le parti, con ordine al
Conservatore di procedere alla relativa annotazione.
Con vittoria di competenze professionali e spese da liquidarsi ai sensi del DM
55/2014 per entrambi i gradi di giudizio, con aumento del 15% stante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
In via istruttoria, si richiamano le domande istruttorie proposte in primo grado nel ricorso introduttivo e richiamate in sede di discussione e si chiede di:
A - ammettere in prova diretta e in prova contraria interrogatorio formale dei convenuti e testi sulle circostanze di narrativa che venissero contestate, ed in particolare su quelle capitolate ai paragrafi:
1-10 del ricorso introduttivo, premessa la formula di rito “vero è che…” (con richiesta di espunzione di
eventuali espressioni ritenute costituire valutazioni o giudizi e rammostrando alla persona escussa i documenti richiamati). Si indicano a testi su tutti i capi e, fin
d'ora, in prova contraria i Signori: - , Testimone_1 Testimone_2
dom.ti presso la in Torino – Via Giolitti, n. 15. Parte_1
B – si chiede, fin d'ora, di essere ammessi alla prova contraria.
C – si chiede ordinare ai convenuti ex art. 210 c.p.c. o, in subordine, all'Agenzia delle Entrate competente, l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi
4 dei due coniugi relative agli anni successivi al 2008 (anno d'imposta 2007) e comunque le ultime 10 dichiarazioni dei redditi.
Per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Ancona rigettare l'appello confermando il
decreto impugnato con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno con pronuncia del 18.08.2023 pubblicato in pari data, rigettava le domande proposte da già Parte_1 Controparte_4
in qualità di procuratrice della con cui quest'ultima Controparte_1
aveva chiesto l'accertamento del suo diritto ad agire sui beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e Controparte_2 Controparte_3
, in forza del credito vantato nei confronti di .
[...] Controparte_2
Il giudice di primo grado, ritenuto pacifico che il credito presupposto derivasse da un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di beni strumentali,
concluso con la e la di cui il sig. Controparte_4 Controparte_6 CP_2
era socio e legale rappresentante, ha affermato che l'obbligazione
[...]
assunta non poteva ritenersi connessa in modo diretto e immediato al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.
Il primo giudice ha altresì ritenuto sussistente il presupposto di natura soggettiva, della consapevolezza del creditore in ordine alla estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.
5 Il tribunale ha concluso che il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale di quest'ultimo, ed ha pertanto escluso la possibilità per il ricorrente di soddisfarsi sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Avverso detta ordinanza propone appello , in qualità di procuratrice di Parte_1
deducendo la violazione degli artt. 2699 e 2727 Controparte_1
c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle prove.
Si costituisce in giudizio il sig. il quale chiede il rigetto dell'appello e CP_2
l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con i motivi di gravame, l'appellante contesta la statuizione secondo cui il credito oggetto di causa sia sorto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
1.1.Essa rileva che il credito presupposto deriva dalla concessione in leasing alla di un sistema di copia/fotocopiatrice; tale società, secondo la CP_5
prospettazione dell'appellante, era sostanzialmente una ditta individuale, in quanto l'intero capitale sociale era stato sottoscritto dal mentre la CP_2
madre, socia accomandante, aveva una veste meramente Persona_2
formale: di conseguenza, quando venne concluso il contratto di leasing la concedente era ben consapevole che detto bene sarebbe stato utilizzato dal per la sua attività di tipografo. CP_2
1.2.Da tale attività il e la moglie traevano il proprio CP_2 Controparte_7
sostentamento, circostanza desumibile dalla dichiarazione dei redditi prodotta e del resto non contestata dall'appellato:il contratto tra la Tearleasing S.p.a. e la
6 società era stato concluso per consentire al che ha Controparte_5 CP_2
sempre usato il bene concesso in leasing, di acquisire gli strumenti necessari per esercitare la propria attività professionale e conseguentemente fornire alla famiglia i mezzi necessari per il proprio sostentamento.
1.3. L'appellante aggiunge che in ogni caso il dopo la cancellazione dal CP_2
registro delle imprese della in data 28.03.2011, aveva proseguito Controparte_5
l'attività quale titolare della ditta individuale utilizzando il bene già CP_5
oggetto del contratto di leasing, in violazione dell'art. 8 del contratto - che vietava espressamente la sublocazione o la cessione del contratto senza il preventivo consenso scritto della Parte_3
sostiene dunque, anche sotto tale profilo, l'insussistenza dei requisiti
[...]
di esenzione previsti dall'art. 170 c.p.c. , in quanto l'utilizzo del bene successivo alla cancellazione della dal Registro delle Imprese senza alcuna Controparte_5
autorizzazione della concedente costituisce fatto nuovo generatore del credito, in chiara correlazione con i bisogni della famiglia del CP_2
2. Parte appellante deduce inoltre che il giudice di primo grado ha travisato i fatti successivi alla cancellazione della : la domanda proposta in Controparte_5
primo grado si fonda sia sul contratto di leasing, che sul fatto illecito commesso dal sig. il quale si era appropriato del bene strumentale: ove non si CP_2
riconosca che il contratto di leasing era essenziale all'attività svolta personalmente dal sig. in ogni caso questi dovrebbe comunque CP_2
rispondere ex art. 2043 c.c. per essersi appropriato del bene oggetto del rapporto di leasing per proseguire la sua attività di tipografo da cui proviene, tuttora, il sostentamento della famiglia.
7 3. L' appellante lamenta infine la violazione e la falsa applicazione degli artt.
2699 e 2727 c.c., 112 e 115 c.p.c., per non avere il primo giudice correttamente considerato le prove fornite riguardo alla circostanza che la era, Controparte_5
di fatto, una ditta individuale e che gli utili dell'attività rappresentavano l'unico reddito della famiglia.
4. L'appello è fondato.
La Corte di cassazione ha anche di recente ribadito che in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo ed al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge.
(Sent. n. 32146 del 12/12/2024).
4.1. Ed invero, come chiarito dalla S.C., la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29
Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144
8 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.
5. Nel caso di specie il non ha, ad avviso del Collegio, assolto all'onere CP_2
di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore dell' estraneità del credito ai bisogni della famiglia.
5.1.Il contratto da cui è sorto il credito presupposto risulta infatti strettamente connesso all'attività professionale svolta dal il quale era dapprima socio CP_2
illimitatamente responsabile della e successivamente titolare della CP_5
ditta individuale che ne ha pacificamente proseguito l'attività dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
5.2. Considerata la natura della società (società di persone), la qualità di socio illimitatamente responsabile e le concrete caratteristiche della società, composto da soli due soci, vale a dire, oltre al debitore, la madre dello stesso quale accomandante, deve ritenersi ravvisabile la riconducibilità al ell'attività CP_2
svolta dalla CP_5
I proventi di tale attività d'impresa erano quindi percepiti dal ed erano CP_2
da destinarsi, seppure indirettamente, al mantenimento della propria famiglia.
Il sig. non ha al riguardo ritualmente dedotto, né tanto meno provato, CP_2
circostanze attestanti l'esistenza di un diverso regime familiare di ripartizione delle spese tra i coniugi.
Dall' assenza di un accordo ex art. 144 c.c. di regolazione delle spese per l'indirizzo della vita familiare, si deve dedurre che i redditi della famiglia
9 derivavano essenzialmente, al tempo della sottoscrizione del contratto di leasing, dalla sua qualità di socio della Mitograf s.n.c.
5.3. Di rilievo al riguardo è la mancata produzione in giudizio delle denunce dei redditi dei due coniugi relative agli anni successivi al 2008 (anno d'imposta
2007), al fine di dimostrare l'esistenza di altri redditi per il sostentamento della famiglia, diversi ed ulteriori rispetto ai proventi derivanti al alla qualità CP_2
di socio della . CP_5
Anche la non contestata circostanza che il abbia proseguito, senza CP_2
soluzione di continuità, la medesima attività imprenditoriale svolta tramite la quale titolare impresa individuale, utilizzando il bene oggetto del CP_5
finanziamento senza nulla comunicare dell'intervenuto mutamento del soggetto contraente conferma che il finanziamento sia stata contratto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'appellato, funzionale alle esigenze di sostentamento proprio e della propria famiglia.
Dalla natura “strumentale” del bene rispetto all'esercizio dell'attività d'impresa,
e dal carattere fortemente personalizzato di detta attività, unicamente riconducibile al discende, in assenza di alcuna prova contraria da parte CP_2
dell'appellato, la consapevolezza, comune ad entrambi i contraenti, che il credito era funzionale allo svolgimento della vita familiare del CP_2
5.4. In forza di ciò deve ritenersi che l'appellante, possa agire Parte_1
esecutivamente sui beni oggetto del fondo patrimoniale, costituito con atto notarile del 31.3.2011 a rogito notaio (rep. 6774/4640) con Persona_1
trascrizione in data 31.03.2011 (di cui al Reg. Part. 1679 e Reg. Gen. 2681) per il credito in oggetto, stante la natura dell'obbligazione.
10 6. L'accoglimento del gravame impone di procedere alla nuova regolazione delle spese di lite, che, considerata la peculiarità della vicenda e la controvertibilità della questione relativa alla nozione di “ scopi estranei ai bisogni della famiglia” ex art. 170 c.c. vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di procuratrice della Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno n. 7082/2023 del
[...]
18.08.2023., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- In riforma dell'impugnata sentenza accerta che in qualità Parte_1
di procuratrice della ha diritto ad agire Controparte_1
sui beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e con atto notarile del Controparte_2 Controparte_3
31.3.2011, a rogito notaio con trascrizione in Persona_1
conservatoria di Ascoli Piceno in data 31.03.2011 di cui al Reg. Part. 1679
e Reg. Gen. 2681.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15.3.2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
11