Sentenza 14 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Decreto decisorio 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, decreto decisorio 28/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2025 REG.PROV.PRES.
N. 09848/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9848 del 2021, proposto dalla Soc. La Mase S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fulvia Squadroni in Verona, piazza Brà 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01091/2021, resa tra le parti, concernente il procedimento comunale per obbligo di bonifica e ripristino ambientale a seguito di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la matrice suolo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. a), 80, commi 2 e 3, 85, comma 1 e 38 del cod. proc. amm. ;
Vista l’ordinanza collegiale n. 6160/2024 del 10 luglio 2024, con la quale è stata dichiarata l’interruzione del processo in quanto nelle more del giudizio la società appellante è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona n. 129 del 7 novembre 2022;
Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare al Comune resistente la suindicata ordinanza, con avviso di deposito che risulta spedito e ricevuto il successivo 20 novembre 2024;
Considerato che il presente giudizio non è stato proseguito ai sensi dell’art. 80, comma 2, cod. proc. amm., né riassunto, ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. a) cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, in considerazione di tutti gli elementi processuali, che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio n. 9848/2021 estinto per mancata prosecuzione e/o riassunzione.
Spese del giudizio compensate tra le parti costituite.
La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 26 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO