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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 P.IVA_1
TALE 554, KM 11,700 SNC QUARTUCCIU Difeso dall'avv. DEL PESCE UMBERTO (c.f.
) con studio in VIA N. BIXIO, 1 POMI- C.F._1
GLIANO D'ARCO
– Parte principale –
Parte_2
(c.f. ), residente in [...], 10
[...] P.IVA_2
ARBOREA Difeso dall'avv. FRESI ANDREA (c.f. , con C.F._2 studio in VIA XX SETTEMBRE, 31 09170 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 280/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
Parte_1
— 1 — — Accertare e dichiarare che la banca convenuta ha apposto ille- gittimamente una condizione al diritto del ricorrente di ottenere la re- strizione dell'ipoteca senza condizioni in violazione dell'art. 39 TUB 5 comma imponendo il pagamento della somma di € 125.000,00;
— Per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione di quanto illegittimamente corrisposto a titolo di decurtazione del capitale residuo del mutuo pari a € 106.003,00 oltre la refusione delle spese di mediazione e legali sin qui corrisposte pari rispettivamente ad € 273,28 e € 1.794,00 per un importo complessivo pari a € 108.070,28 con gl'in- teressi come per legge;
— Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
REDITO Pt_2 Controparte_1
A:
[...]
A) Rigettare ogni avversa domanda ed istanza, in quanto infon- data in fatto ed in diritto;
B) Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 5 febbraio 2019 e Pt_1 Parte_2 hanno concluso un mutuo per 305.000 €, da rimborsare in quin-
[...] dici anni, con concessione di ipoteca per il doppio dell'importo su un complesso industriale e relativi terreni a UA (Catasto Cagliari, foglio 5, particelle da 2296 a 2302), del valore stimato di 443.650 €.
Nel periodo successivo, avrebbe fatto realizzare impor- Pt_1 tanti lavori di ristrutturazione del complesso, che avrebbero incremen- tato il suo valore a 730.000 €, e deciso di venderne una parte per un importo pari a 375.000 €. Gli interventi hanno reso inoltre necessari alcuni interventi catastali, che hanno modificato la consistenza e la nu- merazione delle particelle.
Il 31 marzo 2023, ha concluso un preliminare per ven- Pt_1 dere tale parte del complesso industriale a tale alle condi- Persona_1 zioni sopra riportate, fissando il 30 giugno 2023 per la conclusione del
— 2 — contratto definitivo. In tale sede, inoltre, si è obbligata a estin- Pt_1 guere l'ipoteca volontaria, limitatamente alla parte del complesso pro- messo in vendita, in tempo utile per la conclusione del contratto defini- tivo. Il complesso è quindi stato frazionato in due distinti beni: capan- none 1 (particelle 2296, 2411, 2412, 2414 e 2421), venduto al sig.
, e capannone 2 (particelle 2302, 2410, 2415, 2417 e 2418), trat- Per_1 tenuto da , con costituzione di una servitù a vantaggio del Pt_1 primo sul secondo per l'accesso alla via pubblica. ha quindi presentato alla una domanda Pt_1 Parte_2 di restrizione dell'ipoteca al solo capannone 2 che, secondo l'elaborato di un tecnico della società, avrebbe acquisito da solo il valore di 670.000 €, coprendo così più che ampiamente il valore dell'ipoteca, a suo tempo concessa per il minor importo di 610.000 €. Tuttavia, commissionato a propria volta un ela- Parte_2 borato tecnico, ha ritenuto che capannone 1 avrebbe acquisito il valore di 530.210 € e capannone 2 quello di 369.790 €, e, equivocando i con- tratti, ha ritenuto che oggetto della vendita fosse capannone 2, con preoccupazione in ordine al fatto che per esso fosse necessario costi- tuire una servitù, ed esigendo così, ai fini della restrizione dell'ipoteca, il rimborso parziale: 100.000 €, relativamente al mutuo ipotecario;
15.000 €, relativamente a una transazione raggiunta da con Pt_1
[... Banco di Sardegna;
10.000 €, relativamente a un finanziamento con Così ha fatto, giungendo così a stipulare il contratto de- Pt_3 Pt_1 finitivo con l'immobile libero da ipoteche.
Sostiene, tuttavia, che tale pretesa della banca fosse il- Pt_1 legittima e che, a causa di questo, essa abbia dovuto eseguire un rim- borso anticipato non dovuto di cui ora chiede la restituzione.
2. Il diritto alla restrizione dell'ipoteca.
invoca l'art. 39 comma 5 periodo 2 t.u.b., a mente del Pt_1 quale quando l'ipoteca ha a oggetto più immobili il debitore ha diritto alla liberazione di quelli il cui valore non è necessario a garantire la somma iscritta. Sostiene inoltre che se la banca non fosse caduta nell'equivoco sull'oggetto del contratto di vendita, non avrebbe avuto motivo di sollevare preoccupazioni in ordine al fatto che il capannone rimanesse privo di accesso sulla pubblica via. Lamenta, infine, di essere stata costretta a rimborsare crediti verso terzi che nulla avevano a che
— 3 — vedere con la vicenda in questione.
Sostiene che le parti abbiano convenuto la ridu- Parte_2 zione di comune accordo a tali condizioni, non ai sensi all'art. 39. So- stiene infatti che, a mente della giurisprudenza di legittimità, i due pe- riodi del comma 5 debbano essere letti congiuntamente;
in particolare, dal fatto che il periodo 2 parli di «somme ancora dovute» si deduce un collegamento diretto con il requisito richiesto dal periodo 1 per la ridu- zione della somma iscritta, ossia l'avvenuto rimborso di almeno un quinto del debito originario;
ebbene, al giorno della domanda di ridu- zione, su un debito originario di 305.000 €, aveva rimborsato Pt_1 43.680,18 €, pari a circa un settimo del debito totale. Visti i fatti dedotti dalle parti, esiste una ragione assorbente per ritenere inapplicabile l'art. 39 comma 5 periodo 2 t.u.b. al caso di spe- cie, che porta al rigetto della domanda senza dover prendere una posi- zione su comma tale disposizione debba essere interpretata, e senza quindi dover valutare la necessità o meno dell'esistenza del requisito dell'avvenuto rimborso del quinto del debito originario, questione quantomeno dubbia in diritto.
infatti, non ha mai contestato l'assunto di base per il Pt_1 quale le singole frazioni del capannone erano di valore insufficiente a coprire la somma iscritta, ossia 610.000 €. Si richiama, infatti, che se- condo il perito della banca capannone 1 avrebbe acquisito un valore di 530.210 € e capannone 2 quello di 369.790 €. Ebbene, tali stime non sono mai state contestate in questa sede, pertanto non è dato capire in base a quale meccanismo potesse pretendere la riduzione Pt_1 dell'ipoteca a capannone 2 senza rimborsare una parte rilevante del de- bito.
3. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è di valore pari a 108.070,28 €, di com- plessità minima.
Dispositivo
Il Tribunale:
— 4 — 1. rigetta la domanda principale
2. condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in 7.052 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
23 gennaio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —