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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2894/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029819342 TASSA AUTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7877/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.19504/2024, depositata il 31-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento, per l'importo di € 875,76, per omesso versamento della tassa automobilistica (nonché di sanzioni ed interessi) per l'anno 2018 per veicoli di sua proprietà, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla iscrizione a ruolo ed alla cartella opposta nonché, per effetto di ciò, l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione.
Aveva, quindi rigettato il ricorso osservando che la parte resistente Regione PA aveva depositato la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, consegnato il 15-9-2021 a mani del destinatario;
era irrilevante il luogo ove era avvenuta la consegna del plico e il disconoscimento della sottoscrizione non proposta nelle forme del ricorso per querela di falso. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte resistente costituita, liquidate in € 250,00.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Conte lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione, privava la relata di notifica di qualsiasi efficacia probatoria con preclusione al giudice di valutarla;
l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato la prescrizione della pretesa tributaria. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Le parti appellate Regione PA e Agenzia delle Entrate IO non si erano costituite.
Il ricorrente aveva depositato memorie di udienza nella quali aveva ribadito i motivi di gravame.
All'odierna udienza è comparso l'appellante -difensore di sé stesso- che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Come già osservato dal giudicante di primo grado è pacifico in giurisprudenza (ma appare una regola di buon senso, prima ancora che di diritto) che la notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138
c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l'atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario (in tali esatti termini, Sez. 2 - , Ordinanza n.9527 del 18/04/2018; Rv. 648089 - 01).
La ricevuta di ritorno di una raccomandata è atto pubblico che fa fede di quanto attesta dall'ufficiale postale fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta. Il mero disconoscimento della sottoscrizione è attività assolutamente irrilevante al fine di inficiarne la riferibilità a colui che appare il sottoscrittore.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituite le parti appellate risultate vincitrici.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2894/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029819342 TASSA AUTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7877/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.19504/2024, depositata il 31-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento, per l'importo di € 875,76, per omesso versamento della tassa automobilistica (nonché di sanzioni ed interessi) per l'anno 2018 per veicoli di sua proprietà, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla iscrizione a ruolo ed alla cartella opposta nonché, per effetto di ciò, l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione.
Aveva, quindi rigettato il ricorso osservando che la parte resistente Regione PA aveva depositato la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, consegnato il 15-9-2021 a mani del destinatario;
era irrilevante il luogo ove era avvenuta la consegna del plico e il disconoscimento della sottoscrizione non proposta nelle forme del ricorso per querela di falso. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte resistente costituita, liquidate in € 250,00.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Conte lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione, privava la relata di notifica di qualsiasi efficacia probatoria con preclusione al giudice di valutarla;
l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato la prescrizione della pretesa tributaria. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Le parti appellate Regione PA e Agenzia delle Entrate IO non si erano costituite.
Il ricorrente aveva depositato memorie di udienza nella quali aveva ribadito i motivi di gravame.
All'odierna udienza è comparso l'appellante -difensore di sé stesso- che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Come già osservato dal giudicante di primo grado è pacifico in giurisprudenza (ma appare una regola di buon senso, prima ancora che di diritto) che la notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138
c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l'atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario (in tali esatti termini, Sez. 2 - , Ordinanza n.9527 del 18/04/2018; Rv. 648089 - 01).
La ricevuta di ritorno di una raccomandata è atto pubblico che fa fede di quanto attesta dall'ufficiale postale fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta. Il mero disconoscimento della sottoscrizione è attività assolutamente irrilevante al fine di inficiarne la riferibilità a colui che appare il sottoscrittore.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituite le parti appellate risultate vincitrici.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.