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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3778/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3778/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
SI (RA), via Runzi n.117 (avv. Ilaria Giambuzzi)
e
, C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
SI (RA), via Runzi n.117 (avv. Ilaria Giambuzzi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 18/08/2012 in SI (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 9, p. I, anno 2012;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
SI (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita a SI (Ra) in via Runzi n.117 è di proprietà di entrambi i coniugi e l'immobile verrà assegnato alla sig.ra ivi abiterà unitamente alla figlia;
Pt_1
2) Il sig. provvederà, mediante l'utilizzo di denaro proveniente da beni personali, ad Pt_2 acquistare un'immobile che diventerà di sua esclusiva proprietà ed ove trasferirà la propria residenza;
3) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa Per_1 presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
4) Altresì, per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita di , salvo diverse Per_1 modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle rispettive esigenze lavorative, il padre potrà vedere e tenere con se : nei week- Per_1 end a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino al mattino seguente nella settimana che si conclude con il week- end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se ad anni Per_1 alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Altresì, si seguirà il criterio dell'alternanza nelle vacanze Pasquali, difatti, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Inoltre, nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da Per_1 stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per tutte le visite concordate, resta inteso fra i coniugi, che le giornate, gli orari e /o i periodi potranno essere oggetto di modifica per mutamenti organizzativi derivanti dal lavoro dei genitori e/o a causa di impegni loro e /o della figlia, da comunicarsi non appena essi si verifichino. Si specifica che ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli interessi della figlia.
5) Il sig. orrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di importo pari ad euro 400,00 Pt_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia , rivalutabile, annualmente, secondo l'indice Per_1
ISTAT, entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la propria figlia.
9) L'assegno unico e gli altri eventuali benefici previdenziali/assistenziali saranno riscossi dalla sig.ra ” Pt_1
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3778/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
SI (RA), via Runzi n.117 (avv. Ilaria Giambuzzi)
e
, C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
SI (RA), via Runzi n.117 (avv. Ilaria Giambuzzi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 18/08/2012 in SI (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 9, p. I, anno 2012;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
SI (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita a SI (Ra) in via Runzi n.117 è di proprietà di entrambi i coniugi e l'immobile verrà assegnato alla sig.ra ivi abiterà unitamente alla figlia;
Pt_1
2) Il sig. provvederà, mediante l'utilizzo di denaro proveniente da beni personali, ad Pt_2 acquistare un'immobile che diventerà di sua esclusiva proprietà ed ove trasferirà la propria residenza;
3) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa Per_1 presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
4) Altresì, per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita di , salvo diverse Per_1 modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle rispettive esigenze lavorative, il padre potrà vedere e tenere con se : nei week- Per_1 end a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino al mattino seguente nella settimana che si conclude con il week- end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se ad anni Per_1 alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Altresì, si seguirà il criterio dell'alternanza nelle vacanze Pasquali, difatti, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Inoltre, nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da Per_1 stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per tutte le visite concordate, resta inteso fra i coniugi, che le giornate, gli orari e /o i periodi potranno essere oggetto di modifica per mutamenti organizzativi derivanti dal lavoro dei genitori e/o a causa di impegni loro e /o della figlia, da comunicarsi non appena essi si verifichino. Si specifica che ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli interessi della figlia.
5) Il sig. orrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di importo pari ad euro 400,00 Pt_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia , rivalutabile, annualmente, secondo l'indice Per_1
ISTAT, entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la propria figlia.
9) L'assegno unico e gli altri eventuali benefici previdenziali/assistenziali saranno riscossi dalla sig.ra ” Pt_1
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè