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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2801/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065301695-2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Commissione provinciale di primo grado di Roma accoglieva il ricorso della società Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento n.TK3065301695/2022 riferito al periodo di imposta 2016 con il quale l'ufficio accertava una maggiore IVA per € 266.523,00 oltre sanzioni ed interessi in relazione ad una contestazione riferita alla omessa applicazione di IVA su fatture emesse in regime di esenzione di imposta nei confronti della CA s.p.a..
Tale accertamento nei confronti nella società ricorrente, rivenditore d'auto, scaturiva da un accertamento per gli anni 2016 2019 ed era collegato all'attività ispettiva eseguita nei confronti della CA.
L'ufficio contestava l'emissione di fatture in regime di esenzione IVA ai sensi dell' Art. 10 comma 1 punto
9 DPR n.633/1972 in quanto riteneva che nell'ambito di contratti di vendita auto il rapporto con la società CA non rientrava soltanto il rapporto di intermediazione finanziaria, che tra l'altro sarebbe stato esente IVA, ma anche il compenso pattuito laddove fosse stato applicato un extra sconto al cliente finale.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la società inseriva il compenso per “integrazione del prezzo di vendita” nelle fatture di intermediazione finanziaria esenti IVA.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso non avendo l'ufficio provato che le fatture non fossero per intermediazione finanziaria ( e quindi esenti IVA) ma per copertura del maggior sconto applicato al cliente
( che sarebbero dovute in tal caso essere con applicazione IVA). Compensava le spese del giudizio di primo grado.
Secondo la Corte di primo grado l'Agenzia non ha dimostrato che il maggior credito di IVA portato a detrazione fosse per errata applicazione della normativa .
Appella l'Agenzia per i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione art. 7 comma 5 bis D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 13 del DPR 633 /1972
I giudici hanno annullato erroneamente per mancanza di prova in ordine alla diversa natura delle operazioni poste in essere dalla società ricorrente con la CA .
Deduce che è il meccanismo combinato sconto/finanziamento che trasforma l'operazione da intermediazione finanziaria (esente IVA) ad integrazione di corrispettivo ( imponibile ex art. 13).
Il contributo collegato allo sconto si inserisce in un rapporto sinallagmatico tra il dealer e CA con conseguente rilevanza ai fini IVA del rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3 .
Controdeduce la società ricorrente e fa appello incidentale per la riforma della sentenza in relazione alle spese di lite.
Deposita sentenze favorevoli alla società in relazione agli accertamenti 2018 della nostra Corte di secondo grado e per l'anno 2019 della Corte di primo grado.
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i contributi che il concessionario di autoveicoli riceve dalla finanziaria del gruppo ove rappresentino il corrispettivo dell'attività di promozione ed intermediazione dei servizi finanziari, sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9 del DPR 633/1972. Quando invece i contributi assumono la natura di integrazione del prezzo di vendita, in quanto compensano il ricavo del rivenditore a fronte dello sconto operato sono invece imponibili.
Pertanto la soluzione del merito va riposta nella verifica dell'onere della prova fornita dall'ente impositore.
Nel caso in specie non risulta a questa Corte che l'Ente impositore abbia adempiuto a tale onere.
L' avviso di accertamento impugnato recupera a tassazione IVA gli importi ivi indicati richiamando una serie di elementi non univocamente indicativi dell'esistenza di un contributo in luogo della provvigione per l'intermediazione di servizi finanziari.
Va rilevato che dalla documentazione contrattuale depositata dalla ricorrente e richiamata nell'avviso di accertamento (accordo di collaborazione e accordo di piano marketing 2019) emerge che il ricorrente, quale soggetto convenzionato, aveva la facoltà di segnalare alla finanziaria i nominativi dei propri clienti che avevano intenzione di stipulare contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture.
Dall'art. 7 dell'accordo di collaborazione risulta, poi, che la regolamentazione economica di tale rapporto era demandata a separata corrispondenza;
dallo stesso avviso di accertamento si evince che, per le
"campagne promozionali", tali accordi "davano luogo, a favore dell'intermediario, a commissioni, determinate in misura fissa o proporzionale, per singolo prodotto intermediato".
In sostanza, lo stesso atto impugnato riconosce che la regolamentazione formale dei rapporti intercorrenti tra la ricorrente e la Nominativo_1 prevedeva compensi determinati per ogni singolo prodotto intermediato.
La successiva affermazione dell'amministrazione finanziaria, per cui "talune commissioni erano finalizzate a ristorare Resistente_1 dello sconto applicato al momento dell'acquisto dell'autovettura" , non è, però, stata comprovata dall'ente impositore con la necessaria univocità.
Quanto fin qui evidenziato induce la Corte a ritenere che l'amministrazione finanziaria non abbia comprovato, con la necessaria univocità, i fatti costitutivi della pretesa impositiva ovvero la possibilità di qualificare gli importi indicati nell'avviso di accertamento quali contributi, come tali assoggettabili ad iva, invece di compensi per l'attività di intermediazione finanziaria, come prospettato da parte ricorrente.
Dalla documentazione prodotta e dalle memorie difensive di parte ricorrente emerge che la provvigione corrisposta da CA alla Resistente_1 era riferita alla sola attività di intermediazione finanziaria svolta dalla concessionaria a favore della finanziaria in relazione alla promozione e conclusione di contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli.
Per questi motivi
l'appello è infondato e pertanto l'appello principale va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto attiene l'appello incidentale i primi due motivi di ricorso appaiono pretestuosi e non fondati, non si è in presenza di abuso di diritto e il diritto di difesa è stato esperito.
Per quanto riguarda la disposizione sulle spese l'inesistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e la peculiarità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
(La Corte rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale. Compensa le spese di lite del presente grado. Roma, 28/01/2026 Il relatore Ajello Il Presidente Pannullo
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2801/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065301695-2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Commissione provinciale di primo grado di Roma accoglieva il ricorso della società Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento n.TK3065301695/2022 riferito al periodo di imposta 2016 con il quale l'ufficio accertava una maggiore IVA per € 266.523,00 oltre sanzioni ed interessi in relazione ad una contestazione riferita alla omessa applicazione di IVA su fatture emesse in regime di esenzione di imposta nei confronti della CA s.p.a..
Tale accertamento nei confronti nella società ricorrente, rivenditore d'auto, scaturiva da un accertamento per gli anni 2016 2019 ed era collegato all'attività ispettiva eseguita nei confronti della CA.
L'ufficio contestava l'emissione di fatture in regime di esenzione IVA ai sensi dell' Art. 10 comma 1 punto
9 DPR n.633/1972 in quanto riteneva che nell'ambito di contratti di vendita auto il rapporto con la società CA non rientrava soltanto il rapporto di intermediazione finanziaria, che tra l'altro sarebbe stato esente IVA, ma anche il compenso pattuito laddove fosse stato applicato un extra sconto al cliente finale.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la società inseriva il compenso per “integrazione del prezzo di vendita” nelle fatture di intermediazione finanziaria esenti IVA.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso non avendo l'ufficio provato che le fatture non fossero per intermediazione finanziaria ( e quindi esenti IVA) ma per copertura del maggior sconto applicato al cliente
( che sarebbero dovute in tal caso essere con applicazione IVA). Compensava le spese del giudizio di primo grado.
Secondo la Corte di primo grado l'Agenzia non ha dimostrato che il maggior credito di IVA portato a detrazione fosse per errata applicazione della normativa .
Appella l'Agenzia per i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione art. 7 comma 5 bis D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 13 del DPR 633 /1972
I giudici hanno annullato erroneamente per mancanza di prova in ordine alla diversa natura delle operazioni poste in essere dalla società ricorrente con la CA .
Deduce che è il meccanismo combinato sconto/finanziamento che trasforma l'operazione da intermediazione finanziaria (esente IVA) ad integrazione di corrispettivo ( imponibile ex art. 13).
Il contributo collegato allo sconto si inserisce in un rapporto sinallagmatico tra il dealer e CA con conseguente rilevanza ai fini IVA del rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3 .
Controdeduce la società ricorrente e fa appello incidentale per la riforma della sentenza in relazione alle spese di lite.
Deposita sentenze favorevoli alla società in relazione agli accertamenti 2018 della nostra Corte di secondo grado e per l'anno 2019 della Corte di primo grado.
All'udienza del 28 gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i contributi che il concessionario di autoveicoli riceve dalla finanziaria del gruppo ove rappresentino il corrispettivo dell'attività di promozione ed intermediazione dei servizi finanziari, sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9 del DPR 633/1972. Quando invece i contributi assumono la natura di integrazione del prezzo di vendita, in quanto compensano il ricavo del rivenditore a fronte dello sconto operato sono invece imponibili.
Pertanto la soluzione del merito va riposta nella verifica dell'onere della prova fornita dall'ente impositore.
Nel caso in specie non risulta a questa Corte che l'Ente impositore abbia adempiuto a tale onere.
L' avviso di accertamento impugnato recupera a tassazione IVA gli importi ivi indicati richiamando una serie di elementi non univocamente indicativi dell'esistenza di un contributo in luogo della provvigione per l'intermediazione di servizi finanziari.
Va rilevato che dalla documentazione contrattuale depositata dalla ricorrente e richiamata nell'avviso di accertamento (accordo di collaborazione e accordo di piano marketing 2019) emerge che il ricorrente, quale soggetto convenzionato, aveva la facoltà di segnalare alla finanziaria i nominativi dei propri clienti che avevano intenzione di stipulare contratti di finanziamento per l'acquisto di autovetture.
Dall'art. 7 dell'accordo di collaborazione risulta, poi, che la regolamentazione economica di tale rapporto era demandata a separata corrispondenza;
dallo stesso avviso di accertamento si evince che, per le
"campagne promozionali", tali accordi "davano luogo, a favore dell'intermediario, a commissioni, determinate in misura fissa o proporzionale, per singolo prodotto intermediato".
In sostanza, lo stesso atto impugnato riconosce che la regolamentazione formale dei rapporti intercorrenti tra la ricorrente e la Nominativo_1 prevedeva compensi determinati per ogni singolo prodotto intermediato.
La successiva affermazione dell'amministrazione finanziaria, per cui "talune commissioni erano finalizzate a ristorare Resistente_1 dello sconto applicato al momento dell'acquisto dell'autovettura" , non è, però, stata comprovata dall'ente impositore con la necessaria univocità.
Quanto fin qui evidenziato induce la Corte a ritenere che l'amministrazione finanziaria non abbia comprovato, con la necessaria univocità, i fatti costitutivi della pretesa impositiva ovvero la possibilità di qualificare gli importi indicati nell'avviso di accertamento quali contributi, come tali assoggettabili ad iva, invece di compensi per l'attività di intermediazione finanziaria, come prospettato da parte ricorrente.
Dalla documentazione prodotta e dalle memorie difensive di parte ricorrente emerge che la provvigione corrisposta da CA alla Resistente_1 era riferita alla sola attività di intermediazione finanziaria svolta dalla concessionaria a favore della finanziaria in relazione alla promozione e conclusione di contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli.
Per questi motivi
l'appello è infondato e pertanto l'appello principale va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto attiene l'appello incidentale i primi due motivi di ricorso appaiono pretestuosi e non fondati, non si è in presenza di abuso di diritto e il diritto di difesa è stato esperito.
Per quanto riguarda la disposizione sulle spese l'inesistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e la peculiarità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
(La Corte rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale. Compensa le spese di lite del presente grado. Roma, 28/01/2026 Il relatore Ajello Il Presidente Pannullo