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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1713/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.07.2025 da e Parte_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'avv. VAIANO ANTONIETTA, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in San Prisco in data 18.08.1996; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 26.11.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
b) L'immobile sito in S. Prisco (CE), Via Torino n. 35 sarà abitato esclusivamente dalla sig.ra e Parte_2 dalla figlia;
Persona_1
c) il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di mantenimento/assegno divorzile, la somma Parte_1 mensile di euro 400,00, tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato 2
alla signora avente il seguente codice IBAN:[...] (Banca Parte_2
UniCredit).
d) il sig. si impegna a versare alla figlia , a titolo di mantenimento, la somma Parte_1 Persona_1 mensile di euro 100,00, tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato alla signora avente il seguente codice IBAN:[...] (Banca Parte_2
UniCredit), fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
e) Il sig. ha lasciato la casa coniugale e si impegna a cambiare la residenza anagrafica entro e 90 Parte_1 giorni dal deposito del presente ricorso;
f) la sig.ra terrà in sua proprietà l'auto Fiat Panda tg. DA165YV mentre il sig. terrà per Pt_2 Parte_1 sé l'auto Volvo tg. GP558HH;
g) I coniugi, oltre a quanto sopra esposto, si danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia ulteriore titolo e di aver già definito ogni ulteriore questione economica;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SAN PRISCO il 18.08.1996 da
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2 nata a [...] C.V. (CE) il 09.02.1958, alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte I, serie, anno 1996);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1713/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.07.2025 da e Parte_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'avv. VAIANO ANTONIETTA, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in San Prisco in data 18.08.1996; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 26.11.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
b) L'immobile sito in S. Prisco (CE), Via Torino n. 35 sarà abitato esclusivamente dalla sig.ra e Parte_2 dalla figlia;
Persona_1
c) il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di mantenimento/assegno divorzile, la somma Parte_1 mensile di euro 400,00, tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato 2
alla signora avente il seguente codice IBAN:[...] (Banca Parte_2
UniCredit).
d) il sig. si impegna a versare alla figlia , a titolo di mantenimento, la somma Parte_1 Persona_1 mensile di euro 100,00, tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato alla signora avente il seguente codice IBAN:[...] (Banca Parte_2
UniCredit), fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
e) Il sig. ha lasciato la casa coniugale e si impegna a cambiare la residenza anagrafica entro e 90 Parte_1 giorni dal deposito del presente ricorso;
f) la sig.ra terrà in sua proprietà l'auto Fiat Panda tg. DA165YV mentre il sig. terrà per Pt_2 Parte_1 sé l'auto Volvo tg. GP558HH;
g) I coniugi, oltre a quanto sopra esposto, si danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia ulteriore titolo e di aver già definito ogni ulteriore questione economica;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SAN PRISCO il 18.08.1996 da
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2 nata a [...] C.V. (CE) il 09.02.1958, alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte I, serie, anno 1996);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese