Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 2 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6966/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO RITA, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma Controparte_1 alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar di Fiumicino (RM) del Per_1 23.1.23, rep. 37590 racc. 7131, dall'avv. Carmen Moscariello, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
, in persona del legale rapp. pt. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. CASANOVA MARCO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 aprile 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n. 071 2023
90030740 68/000, notificata il 17.3.2023, avente ad oggetto – tra l'altro – l'avviso di addebito n. 37120160019789835 000 del complessivo importo di € 1.277,27 per il
1
L si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando CP_3 nel merito l'avverso ricorso e concludendo per il rigetto del ricorso. CP_ L' si è costituito ritualmente, deducendo di aver ritualmente notificato l'avviso prodromico, con raccomandata AR in data 19.01.2017, interrompendo il decorso della prescrizione.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
1. Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, perché sorga l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa avanzata dall' previdenziale con le forme della CP_1
riscossione esattoriale, è necessaria la esistenza di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa medesima (così Cass. Sez. Un. n. 11087 del
7.5.2010 e, da ultimo Cass. Sez. Trib. n. 6610 del 15/03/2013) un atto, cioè, con il quale si porta a conoscenza del debitore una pretesa ormai definita ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento (Sez.
Un. n. 16293/07 e n. 16429/07) né il debitore può proporre astrattamente in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile
(eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (così Cass. Sez. II n.
8890 del 14.4.2009).
2 Nel caso di specie, l' ha comunicato con Controparte_2
CP_ l'atto di intimazione la pretesa dell' (cfr. Cass. Sez. V n. 4513 del 25.2.2009).
Tale comunicazione va qualificata come intimazione di pagamento, in quanto si avvisa il ricorrente che in assenza di pagamento si procederà all'esecuzione forzata sulla base dei titoli portati dalla cartella di pagamento.
Siamo, all'evidenza, in presenza di un atto che radica in capo al preteso debitore un interesse concreto ed attuale alla impugnativa. CP_
2. Tanto premesso, si rileva che l' ha notificato a mezzo posta l'Avviso
impugnato all'indirizzo dell'azienda del ricorrente a soggetto diverso dal ricorrente, che non ha contestato tale indirizzo, bensì l'assenza di prova dell'invio della seconda raccomandata informativa al reale destinatario della raccomandata.
3. Tale rilievo è infondato alla luce del costante orientamento della Suprema
Corte che ha ribadito anche di recente che “qualora la notifica dell'atto impositivo sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma "semplificata" di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama Cass.,
Sez. VI/V, 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass., Sez. VI/V, 10 aprile 2019,
n. 10037; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023,
n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T., 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass.,
Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n.
1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1686 e tante altre in dette pronunce citate ( Cfr: Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 04/07/2024) 12/09/2024, n. 24555).
3 4. In materia di notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale,
trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982; pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, restando pertanto irrilevante che accanto al nome della persona che ha sottoscritto per ricevuta la consegna di ciascuno degli avvisi di addebito, presso la sede legale della impresa, non sia riportata la qualifica in forza della quale tale ritiro sia avvenuto. ( Tribunale Firenze,
Sez. lavoro, Sentenza, 03/05/2022, n. 303).
5. L'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 prevede, del resto, che "l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_1
polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Dalla chiara formulazione della norma, si evince, dunque, che l' può CP_1
procedere direttamente in proprio alla notifica a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 D.P.R. n.
602 del 1973 per la notifica delle cartelle esattoriali che, infatti, prevede che "la cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
4 ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata".
6. Ne consegue che la notifica dell'avviso di addebito ha interrotto il decorso della prescrizione sino alla data del 18 agosto 2022.
7. L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto, nella specie, trova applicazione la disciplina di proroga e sospensione della prescrizione introdotta dalla normativa anti-Covid19. CP_ Sia l' che l' hanno invocato la normativa che prevede la sospensione CP_3
del decorso dei termini di prescrizione, per complessivi giorni 311.
- L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
5 all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, (articolo 11) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.»
L ha anche dedotto che: l'art.4 del Decreto Legge n.41/2021, pubblicato CP_3 nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ha apportato numerose modifiche e proroghe dovute all'emergenza Covid, tra e altre: differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all' sospensione dal 22 marzo Controparte_4
2021 fino al 30 aprile 2021 l'attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio 2021, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati E' stato altresì previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all' della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, CP_4
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
In particolare, l'art. 4 “Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi” all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state apportate le seguenti modificazioni: d) il comma 4- bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31
6 dicembre 2021, nonché , anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
8. Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità della disciplina in tema di sospensione del decorso della prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 09/05/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
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