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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 403/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 17/10/2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. F. Coppari;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rapp. e dif. dall'avv. S. Mazzaferri
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva di accertare l'illegittimità della richiesta di Parte_1 restituzione della somma di € 10.995,18, indebitamente percepita dal Sig. CP_ sulla pensione IO n. 15012287 e dichiarare che l' non aveva Parte_2 diritto alla restituzione della somma suddetta.
Osservava la ricorrente:
che se la verifica riguardava "redditi conosciuti" (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al
Casellario Centrale) il recupero dei relativi indebiti pensionistici doveva essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante;
che, se l'errore di somme indebitamente erogate riguardava provvedimenti dell'Istituto di previdenza sociale, esse allora sarebbero rientrate nella sanatoria prevista dalla legge 412/1991, nel caso in cui:
. siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
. i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
CP_
. il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all che l poteva avere diritto a ricevere rimborsi di somme CP_2 erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all fatti, di cui l'ente non era a conoscenza, in grado di CP_2 modificare l'importo della pensione dello stesso;
che l'ente aveva il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato;
che comunque “l'indebito pensionistico per essere ripetibile, CP_1 doveva derivare da errore imputabile all'ente, oppure era necessario che il percettore fosse in dolo o avesse omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
2 che le variazioni reddituali del Sig. potevano essere a Parte_2 CP_ conoscenza dell' se l'istituto avesse consultato le dichiarazioni dei redditi che lo stesso inoltrava annualmente all'Agenzia delle Entrate;
CP_ che non vi erano fatti modificativi del di cui l' non Parte_2 poteva avere conoscenza attraverso la consultazione delle banche dati a sua disposizione, che questi avrebbe dovuto comunicare;
che comunque infine l'erogazione errata delle somme doveva essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi;
che oltre tale limite di tempo, le somme non potevano essere più richieste indietro.
CP_
Si costituiva l' chiedendo
CP_ Osservava l' che con acquisizione manuale, in data 15/05/2000, veniva caricato in R.I. l'indebito n. 41001 relativo ad un pagamento non dovuto di euro 27.813,75 su pensione IO, per il periodo 01.01.1995 al 31.5.2000;
che, In dati contabili, oltre a due reincassi, risulta attivato un piano di recupero con delle trattenute di € 20 mensili a partire dal mese di dicembre
2012 ad oggi, effettuate sulla pensione di reversibilità n. 003-400020068370 della coniuge Parte_3 CodiceFiscale_1
che l'assegnazione del residuo dell'indebito alla figlia erede Parte_1
era stato effettuato erroneamente, poiché l'indebito era già in
[...] recupero con trattenute mensili sulla pensione di reversibilità della madre e coniuge del defunto debitore originario;
In seguito alla proposizione del ricorso in opposizione, tenuto conto dell'errata notifica alla sig.ra , si era deciso l'annullamento della Parte_1 comunicazione alla stessa e la continuazione del recupero del residuo debito sul trattamento pensionistico di reversibilità intestato al coniuge UP . Parte_3
3 CP_ Ciò posto l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione almeno parziale delle competenze.
CP_
Dalla documentazione prodotta dall' emerge chiaramente che la comunicazione inviata alla ricorrente, oggetto del presente giudizio, è stata annullata dall'ente in quanto emessa per mero errore.
Sulla base di tale dato di fatto non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendete, non essendo più esistente l'atto che si chiedeva in questa sede di annullare.
Quanto alle spese, liquidate come da dispositivo, si ritiene che in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere poste a carico CP_ dell' atteso che l'annullamento è stato comunicato con missiva del 30 maggio 2025 e dunque successivamente alla proposizione del ricorso da parte della . Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
CP_
2. pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 1.200,00, per competenze ed € 43,00 per spese, oltre IVA e Cap come per legge.
Ancona, il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 403/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 17/10/2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. F. Coppari;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rapp. e dif. dall'avv. S. Mazzaferri
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva di accertare l'illegittimità della richiesta di Parte_1 restituzione della somma di € 10.995,18, indebitamente percepita dal Sig. CP_ sulla pensione IO n. 15012287 e dichiarare che l' non aveva Parte_2 diritto alla restituzione della somma suddetta.
Osservava la ricorrente:
che se la verifica riguardava "redditi conosciuti" (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al
Casellario Centrale) il recupero dei relativi indebiti pensionistici doveva essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante;
che, se l'errore di somme indebitamente erogate riguardava provvedimenti dell'Istituto di previdenza sociale, esse allora sarebbero rientrate nella sanatoria prevista dalla legge 412/1991, nel caso in cui:
. siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
. i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
CP_
. il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all che l poteva avere diritto a ricevere rimborsi di somme CP_2 erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all fatti, di cui l'ente non era a conoscenza, in grado di CP_2 modificare l'importo della pensione dello stesso;
che l'ente aveva il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato;
che comunque “l'indebito pensionistico per essere ripetibile, CP_1 doveva derivare da errore imputabile all'ente, oppure era necessario che il percettore fosse in dolo o avesse omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
2 che le variazioni reddituali del Sig. potevano essere a Parte_2 CP_ conoscenza dell' se l'istituto avesse consultato le dichiarazioni dei redditi che lo stesso inoltrava annualmente all'Agenzia delle Entrate;
CP_ che non vi erano fatti modificativi del di cui l' non Parte_2 poteva avere conoscenza attraverso la consultazione delle banche dati a sua disposizione, che questi avrebbe dovuto comunicare;
che comunque infine l'erogazione errata delle somme doveva essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi;
che oltre tale limite di tempo, le somme non potevano essere più richieste indietro.
CP_
Si costituiva l' chiedendo
CP_ Osservava l' che con acquisizione manuale, in data 15/05/2000, veniva caricato in R.I. l'indebito n. 41001 relativo ad un pagamento non dovuto di euro 27.813,75 su pensione IO, per il periodo 01.01.1995 al 31.5.2000;
che, In dati contabili, oltre a due reincassi, risulta attivato un piano di recupero con delle trattenute di € 20 mensili a partire dal mese di dicembre
2012 ad oggi, effettuate sulla pensione di reversibilità n. 003-400020068370 della coniuge Parte_3 CodiceFiscale_1
che l'assegnazione del residuo dell'indebito alla figlia erede Parte_1
era stato effettuato erroneamente, poiché l'indebito era già in
[...] recupero con trattenute mensili sulla pensione di reversibilità della madre e coniuge del defunto debitore originario;
In seguito alla proposizione del ricorso in opposizione, tenuto conto dell'errata notifica alla sig.ra , si era deciso l'annullamento della Parte_1 comunicazione alla stessa e la continuazione del recupero del residuo debito sul trattamento pensionistico di reversibilità intestato al coniuge UP . Parte_3
3 CP_ Ciò posto l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione almeno parziale delle competenze.
CP_
Dalla documentazione prodotta dall' emerge chiaramente che la comunicazione inviata alla ricorrente, oggetto del presente giudizio, è stata annullata dall'ente in quanto emessa per mero errore.
Sulla base di tale dato di fatto non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendete, non essendo più esistente l'atto che si chiedeva in questa sede di annullare.
Quanto alle spese, liquidate come da dispositivo, si ritiene che in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere poste a carico CP_ dell' atteso che l'annullamento è stato comunicato con missiva del 30 maggio 2025 e dunque successivamente alla proposizione del ricorso da parte della . Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
CP_
2. pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 1.200,00, per competenze ed € 43,00 per spese, oltre IVA e Cap come per legge.
Ancona, il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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