Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2472
CS
Decreto cautelare 24 dicembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione obbligo polizza fideiussoria nativa digitale

    La Corte ha ritenuto che la presentazione di una polizza fideiussoria non emessa digitalmente equivale a tutti gli effetti alla sua mancata presentazione, in quanto il Codice dei contratti pubblici non contempla la possibilità di presentare una polizza fideiussoria che non sia nativa digitale. Il soccorso istruttorio non ha potuto rimediare a tale carenza, poiché l'integrazione è avvenuta con una copia informatica di documento analogico firmata digitalmente in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

  • Rigettato
    Valutazione offerta economica D.E.S.I.

    La Corte ha ritenuto che l'indicazione di zero è una congrua indicazione di un valore matematico e non può considerarsi carente. Poiché tale indicazione ha reso il costo indicato da D.E.S.I. il più basso, la commissione ha correttamente assegnato dieci punti applicando il criterio 2 dell'art. 15,4 del disciplinare. L'offerta a valore zero per singole voci, se complessivamente seria, non determina l'inapplicabilità della formula matematica per il computo del punteggio.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della polizza fideiussoria

    La Corte ha confermato la piena applicazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente. La presentazione di una copia informatica di un documento analogico, anche se firmata digitalmente in sede di soccorso istruttorio, non sana la carenza originaria, in quanto la marcatura temporale è successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

  • Rigettato
    Ordine di trattazione ricorsi

    La Corte ha ritenuto corretto l'esame prioritario del ricorso principale per economia processuale, in adesione al più recente orientamento giurisprudenziale. Dalla reiezione del ricorso principale deriverebbe l'improcedibilità del ricorso incidentale, mentre dalla sua fondatezza non conseguirebbe l'improcedibilità del ricorso introduttivo, permanendo l'interesse legittimo alla rinnovazione della gara.

  • Rigettato
    Disposta tutela in forma specifica

    La Corte ha rigettato l'appello nel suo complesso, confermando la sentenza impugnata che ha annullato l'aggiudicazione e dichiarato l'inefficacia del contratto, con conseguente subentro di D.E.S.I. nel rapporto contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2472
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2472
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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