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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 9172/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. LALLINI GIANLUIGI Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. GRANATA MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: riscatto ai fini pensionistici
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 15.3.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- ella è stata assunta in data 7.4.1987 al Ministero , con CP_2 decorrenza economica a partire dal 1.12.1987;
- nel 2001, si è trasferita presso la Provincia di Roma,
- ha formulato domanda di riscatto in data 18.6.2021, domanda che ha reiterato in data 27.1.2022 e in data 28.11.2022;
- la sede Roma Tuscolano ha fornito riscontro negativo CP_3 chiarendo che il riscatto del periodo intercorrente tra la decorrenza
1 giuridica e quella economica può essere chiesto dal personale iscritto alla Cassa Stato dell' Gestione Dipendenti Pubblici, non CP_3 dall'iscritto alla CPDEL, Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti degli enti locali. Ciò esposto e considerato:
- che il diritto di riscatto di un periodo pensionistico prescinde dal lavoro che si svolge al momento della richiesta;
- che la contraria tesi dell' non ha alcun fondamento normativo;
CP_3
- che, ai sensi del combinato disposto degli “artt. 8 e 142” del d.P.R. 1092/1973, la ricorrente può ottenere il riconoscimento dei “circa 8 mesi di riscatto” dietro versamento di una somma “quantificabile nella misura dell'8,80% annuo con riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato alla data della domanda” come affermato dall' nel messaggio PEC del 14.2.2023, CP_3 parte ricorrente ha chiesto condannarsi l' “a far effettuare il CP_3 riscatto di cui in motivazione,…”. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_3 giudizio e ha eccepito:
- in via pregiudiziale ed assorbente, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in favore della Corte dei Conti riguardando la giurisdizione del giudice contabile “tutte le questioni inerenti sia l'an che il quantum della prestazione pensionistica che sia a carico totale o parziale dello Stato o di altro ente pubblico”;
- nel merito, la infondatezza della domanda in quanto la normativa evocata dalla controparte, che è stata “dipendente dal Pt_2
01/12/1987 al 30/04/2001 quale dipendente del Ministero delle Lavoro e Politiche Sociali” e transitata “Con decorrenza 01.05.2001… presso la “Città Metropolitana di Roma Capitale” (con iscrizione CPDEL)”, è riservata ai dipendenti dello Stato. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La ricorrente, dipendente inizialmente del Ministero del Lavoro (assunta in data 7.4.1987, con decorrenza economica dal 1.12.1987) e transitata, poi, nel 2001, alla Provincia di Roma (vd. lo “STATO MATRICOLARE” in all. 9 al fasc. di parte da cui risulta il suo inquadramento in data 17.3.2003 nel ruolo del personale della Provincia di Roma), rivendica il diritto di riscatto ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica, di circa 8 mesi (da aprile a dicembre del 1987), ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1092/1973. Lamenta,
2 più esattamente, il rigetto della propria domanda del 18.6.2021, reiterata in data 27.1.2022 e in data 28.11.2022 (vd. le ricevute di protocollo in all.ti 1-3 al medesimo fascicolo). Ciò premesso, figura, tra gli allegati al fascicolo di parte, il messaggio PEC inoltrato da “ t” in data 31.1.2023 con Email_1 il quale il Dirigente forniva al procuratore della sig.ra CP_3 Pt_1
i seguenti chiarimenti:
[...]
“… Il riscatto del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 1092/73 – mediante sistemazione contributiva di cui all'art. 142 dello stesso DPR – può essere chiesto dal personale iscritto alla Cassa Stato dell' Gestione CP_3
Dipendenti Pubblici. Sulla base della richiamata normativa è inapplicabile all'iscritto alla CPDEL, il riscatto ex art. 142, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973, in base al quale nel caso in cui si debba valutare, ai sensi del richiamato art. 8, un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in Conto Entrate del Tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito. La Sig.ra ex dipendente del Ministero del Lavoro, a far Parte_1 data dal 01/05/2001 è passata alle dipendenze della Città Metropolitana di Roma Capitale e da tale data è iscritta alla Cassa CPDEL;
in costanza di tale iscrizione previdenziale ha presentato la domanda di riscatto del 18/06/2021, respinta dalla competente filiale di Roma Tuscolano…” (all. 4). Ora, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' (l'eccezione CP_3
è, peraltro, rilevabile “anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo” ex art. 37, comma 1, c.p.c.) è fondata. La controversia avente ad oggetto, come si è visto, il riscatto contributivo del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica alle dipendenze del Ministero del Lavoro, come, più in generale, le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. In tale giurisdizione rientrano, infatti, ratione materiae le controversie aventi ad oggetto le pensioni a carico dello Stato e delle Regioni, quelle inerenti alle pensioni degli iscritti alle diverse Casse ed Istituti di previdenza confluiti nell' ed ora nell' ed ogni altra CP_4 CP_3 controversia avente ad oggetto rapporti pensionistici nei quali lo Stato concorra con altri enti.
3 L'art. 13 R.D. 1214/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) così statuisce:
“La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:
… Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
…”. La linea del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti è stata così tracciata dalla giurisprudenza di legittimità: “…, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti” (Cass. ord. 15057/2017). La giurisprudenza di legittimità ha inteso valorizzare il profilo funzionale nel delimitare la giurisdizione esclusiva in materia pensionistica facendovi rientrare anche tutte le controversie funzionali e connesse alla pensione, ovvero oltre ai “problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione” i problemi “connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate»…” (così in Cass. SS.UU. 26252/2018). Fatte queste puntualizzazioni, non è revocabile in dubbio l'appartenenza della giurisdizione, nella controversia in esame, alla Corte dei Conti facendosi valere il riscatto ai fini pensionistici (di particolare interesse è Cass. SS.UU. 11849/2016 che distingue i casi di questioni non funzionali al trattamento pensionistico ma al trattamento di fine rapporto “quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR” che restano fuori dal perimetro della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti). Ai sensi dell'art. 59, comma 1, L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), va indicato, quale giudice nazionale munito di
4 giurisdizione, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale territorialmente competente. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.769,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 37 c.p.c.:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione nella presente causa ed indica, quale giudice nazionale munito di giurisdizione, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale territorialmente competente;
- condanna al pagamento, in favore dell' , in Parte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.769,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 18.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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