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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2084/14, promossa con atto di citazione notificato in data
31 marzo 2014, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data
18.12.24 e pendente
TRA
, in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1
con sede in Messina, Via Consolare Pompea n. 22, elettivamente domiciliato in
Messina, Via G. Grillo n. 61, presso lo studio dell'Avv. Grazia Spadaro Tracuzzi, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 16.10.23, C.F. P.IVA_1
opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Viale Giostra, elettivamente domiciliata in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo La Cava, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, P.I. P.IVA_2
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 31.03.14 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 655/11, emesso dal Tribunale di
Messina il 19.04.11, notificato il 21.02.14, dell'importo di euro 32.885,12, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 932,53, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 18.07.14 si costituiva l' la quale contestava Controparte_2
l'opposizione, con ordinanza del 15.03.17 venivano concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., mentre con ordinanza del 25.07.23 veniva disposta consulenza tecnica al fine di accertare, sulla base della documentazione in atti, i pagamenti eseguiti dal e Parte_1 la loro riconducibilità alle fatture azionate da nonché l'eventuale residuo CP_2
debito del opponente e veniva nominato il dr. una Parte_1 Persona_1
volta depositata la relazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.24 e, successivamente veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma il opponente va condannato al pagamento della somma ancora dovuta Parte_1
in base alle risultanze di causa.
Preliminarmente, in merito al motivo di opposizione relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per non essere lo stesso stato notificato nei termini previsti, va detto che, “…la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su
Pag. 2 di 5 iniziativa della parte convenuta, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. Civ. n. 8955/06), nel caso di specie, anche se la notifica del decreto ingiuntivo sia da ritenersi tardiva, ciò non esclude che questo giudice possa decidere sulla fondatezza o meno della domanda giudiziale in sede di procedimento ordinario, instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura n. F09A/0086303 del 20.02.2009, dell'importo di euro 1.078,76, è infondato, essendo stata depositata agli atti, quale atto interruttivo della prescrizione, una lettera di messa in mora riguardante tutte le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto, compresa la n. n. F09A/0086303 del 20.02.2009, con data 01.12.13, inviata via fax, al Condominio opponente il 21.01.14.
Nel merito, di fronte all'eccezione sollevata dal Condominio opponente di avvenuto pagamento del credito vantato dall'Azienda opposta, attraverso la relazione contabile espletata dal CTU nominato, dr. che si condivide interamente, è Persona_1
stato accertato che “…sulla scorta delle rilevazioni contabili riportate nei prospetti trascritti nella presente, il residuo credito in favore dell' ispetto a quello di CP_2
cui al D.I. 655/11 è pari ad euro 8.621,75 ed è riferito alle seguenti fatture: F08A
0504886 05/12/2008 1.121,21 €; F09A 0086303 20/02/2009 1.078,76 €; F09A 0245457
12/06/2009 1.228,78 €; F09A 0245458 12/06/2009 711,91 €; F09A 0245459
12/06/2009 1.048,34 €; F09A 0245460 12/06/2009 527,54 €; F09A 0365186
10/09/2009 1.498,30 €; F09A 0476586 26/11/2009 1.407,91 …”.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato (Cass. Sezioni Unite n.
7448/93), in quanto non risulta dovuta l'intera somma richiesta in via monitoria.
Difatti, la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per
Pag. 3 di 5 decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna;
quindi non vi è alcuna extrapetizione neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della differenza accertata come effettivamente dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 9021/05;
Cass. 15186/03; Cass. 15339/00; Cass. 5074/99; Cass. 1656/98): sul punto si consideri la disciplina di cui all'art. 653, comma 2, c.p.c.
Il opponente va, pertanto, condannato, al pagamento, in favore Parte_1
dell' opposta, della restante somma di euro 8.621,75, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura - si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese - ritiene questo giudice che, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, le stesse debbano essere compensate per metà, la restante parte va liquidata in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 700,00 per spese, comprese quelle di consulenza contabile, già liquidata, ed euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal contro Parte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 655/11, emesso dal Tribunale di Messina il 19.04.11, notificato il 21.02.14, dell'importo di euro 32.885,12, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 932,53;
3) condanna il opponente al pagamento nei confronti dell' Parte_1 CP_1
Pag. 4 di 5 opposta, della somma di euro 8.621,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) compensa per metà le spese del giudizio, liquidando le restanti in complessivi euro
2.000,00, di cui euro 700,00 per spese, comprese quelle di consulenza contabile, già liquidata, ed euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 28 marzo 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2084/14, promossa con atto di citazione notificato in data
31 marzo 2014, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data
18.12.24 e pendente
TRA
, in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1
con sede in Messina, Via Consolare Pompea n. 22, elettivamente domiciliato in
Messina, Via G. Grillo n. 61, presso lo studio dell'Avv. Grazia Spadaro Tracuzzi, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 16.10.23, C.F. P.IVA_1
opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Viale Giostra, elettivamente domiciliata in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo La Cava, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, P.I. P.IVA_2
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 31.03.14 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 655/11, emesso dal Tribunale di
Messina il 19.04.11, notificato il 21.02.14, dell'importo di euro 32.885,12, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 932,53, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 18.07.14 si costituiva l' la quale contestava Controparte_2
l'opposizione, con ordinanza del 15.03.17 venivano concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., mentre con ordinanza del 25.07.23 veniva disposta consulenza tecnica al fine di accertare, sulla base della documentazione in atti, i pagamenti eseguiti dal e Parte_1 la loro riconducibilità alle fatture azionate da nonché l'eventuale residuo CP_2
debito del opponente e veniva nominato il dr. una Parte_1 Persona_1
volta depositata la relazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.24 e, successivamente veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma il opponente va condannato al pagamento della somma ancora dovuta Parte_1
in base alle risultanze di causa.
Preliminarmente, in merito al motivo di opposizione relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per non essere lo stesso stato notificato nei termini previsti, va detto che, “…la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su
Pag. 2 di 5 iniziativa della parte convenuta, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. Civ. n. 8955/06), nel caso di specie, anche se la notifica del decreto ingiuntivo sia da ritenersi tardiva, ciò non esclude che questo giudice possa decidere sulla fondatezza o meno della domanda giudiziale in sede di procedimento ordinario, instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura n. F09A/0086303 del 20.02.2009, dell'importo di euro 1.078,76, è infondato, essendo stata depositata agli atti, quale atto interruttivo della prescrizione, una lettera di messa in mora riguardante tutte le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto, compresa la n. n. F09A/0086303 del 20.02.2009, con data 01.12.13, inviata via fax, al Condominio opponente il 21.01.14.
Nel merito, di fronte all'eccezione sollevata dal Condominio opponente di avvenuto pagamento del credito vantato dall'Azienda opposta, attraverso la relazione contabile espletata dal CTU nominato, dr. che si condivide interamente, è Persona_1
stato accertato che “…sulla scorta delle rilevazioni contabili riportate nei prospetti trascritti nella presente, il residuo credito in favore dell' ispetto a quello di CP_2
cui al D.I. 655/11 è pari ad euro 8.621,75 ed è riferito alle seguenti fatture: F08A
0504886 05/12/2008 1.121,21 €; F09A 0086303 20/02/2009 1.078,76 €; F09A 0245457
12/06/2009 1.228,78 €; F09A 0245458 12/06/2009 711,91 €; F09A 0245459
12/06/2009 1.048,34 €; F09A 0245460 12/06/2009 527,54 €; F09A 0365186
10/09/2009 1.498,30 €; F09A 0476586 26/11/2009 1.407,91 …”.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato (Cass. Sezioni Unite n.
7448/93), in quanto non risulta dovuta l'intera somma richiesta in via monitoria.
Difatti, la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per
Pag. 3 di 5 decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna;
quindi non vi è alcuna extrapetizione neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della differenza accertata come effettivamente dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 9021/05;
Cass. 15186/03; Cass. 15339/00; Cass. 5074/99; Cass. 1656/98): sul punto si consideri la disciplina di cui all'art. 653, comma 2, c.p.c.
Il opponente va, pertanto, condannato, al pagamento, in favore Parte_1
dell' opposta, della restante somma di euro 8.621,75, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura - si rammenta che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese - ritiene questo giudice che, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione, le stesse debbano essere compensate per metà, la restante parte va liquidata in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 700,00 per spese, comprese quelle di consulenza contabile, già liquidata, ed euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal contro Parte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 655/11, emesso dal Tribunale di Messina il 19.04.11, notificato il 21.02.14, dell'importo di euro 32.885,12, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 932,53;
3) condanna il opponente al pagamento nei confronti dell' Parte_1 CP_1
Pag. 4 di 5 opposta, della somma di euro 8.621,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) compensa per metà le spese del giudizio, liquidando le restanti in complessivi euro
2.000,00, di cui euro 700,00 per spese, comprese quelle di consulenza contabile, già liquidata, ed euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 28 marzo 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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