Sentenza 30 novembre 2009
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. (Nella specie, un lavoratore -che era stato collocato a riposo nonostante l'assenza dei requisiti contributivi utili per la maturazione del diritto a pensione, a causa di erronee informazioni date dal datore di lavoro e dall'ente previdenziale- aveva chiesto il risarcimento del danno derivatogli, oltre che all'integrità psicofisica, anche alla sua esistenza, modificata per la necessità, dopo sette anni di pensionamento, di riprendere l'attività lavorativa per altri dieci anni, al fine di conseguire il diritto a pensione; la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno da lesione di diritti individuali e relazionali costituzionalmente protetti, ed ha enunciato il principio su esteso).
In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità in egual misura del datore di lavoro e dell'ente previdenziale nei confronti del lavoratore che, avendo avuto dai detti soggetti l'erronea assicurazione della maturazione del diritto al pensionamento, aveva chiesto il collocamento a riposto in difetto dei requisiti contributivi utili per la maturazione della pensione).
Commentari • 10
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Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24210 Presidente Petti – Relatore Scarano Il caso. Sebbene ci si trovi di fronte a una motivazione “robusta” (la sentenza è di 30 pagine), davvero poche righe vengono dedicate al fatto storico da cui è scaturito il giudizio: sappiamo solo che si tratta di una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da un trasportato a titolo di cortesia nei confronti del proprietario-conducente e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e che, per quel che attiene il punto di vista processuale, dopo il rigetto del Tribunale, la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento. La liquidazione equitativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/11/2009, n. 25236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25236 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15758-2006 proposto da:
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell'avvocato GAGLIASSO LOREDANA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OT CE, COMUNE DI TORINO;
- intimati -
e sul ricorso 19833-2006 proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LACOGNATA MARIA, LI VOLTI MARIAMICHAELA giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OT CE;
- intimati -
e sul ricorso 19989-2006 proposto da:
OT CE, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato VIDETTA CE PAOLO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2004/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/02/2006 R.G.N. 1855/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato GAGLIASSO LOREDANA;
udito l'Avvocato COLARIZI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per: accoglimento per quanto di ragione per ricorso I.N.P.D.A.P.; rigetto per il ricorso COMUNE DI TORINO;
rigetto per il ricorso di OT CE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Torino in data 3.1.2002 IO SC evocò in giudizio il Comune di Torino e l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - PD e sulle premesse che:
- in data 13.7.1981 era stato assunto dal Comune di Torino, con la qualifica di operatore scolastico, e, nel settembre successivo, aveva inoltrato al Ministero del Tesoro istanza di ricongiunzione dei contributi volontari Inps dal 1966 al 14.7.1981;
- aveva chiesto in data 21.10.1990 all'Ufficio Pensioni del Comune datore di lavoro di conoscere quando avrebbe raggiunto i requisiti contributivi minimi (all'epoca stabiliti in 24 anni, 6 mesi e 1 giorno) per poter accedere alla pensione di anzianità e gli era stato comunicato che avrebbe potuto ottenere tale trattamento pensionistico dal 15.4.1991;
- aveva quindi chiesto il collocamento a riposo con la suddetta decorrenza e la richiesta era stata accolta con Delib. Giunta Comunale 29 gennaio 1991;
- quasi sette anni dopo, con nota del 9.10.1997, l'PD (subentrato nella gestione ex Cpdel) gli aveva comunicato che alla data del 14.4.1991 non aveva maturato i requisiti contributivi allora vigenti per ottenere la pensione di anzianità (mancavano in effetti circa sei mesi di contribuzione), disponendo la sospensione del trattamento pensionistico;
- a seguito dell'intervenuto mutamento della normativa disciplinante l'accesso alla pensione di anzianità, gli sarebbero tuttavia occorsi, per il conseguimento della pensione, altri dieci anni lavorativi;
- aveva chiesto e ottenuto la riassunzione presso il Comune di Torino;
- tuttavia, a causa del grave trauma determinato dall'avere improvvisamente scoperto di dover perdere il trattamento pensionistico e di essere costretto a lavorare per ulteriori dieci anni, le sue condizioni psico fisiche avevano subito un repentino peggioramento, con ulteriore ricaduta anche per quanto attinente all'idoneità a svolgere la mansioni precedentemente espletate;
chiese quindi, per quanto ancora qui specificamente rileva, la condanna degli Enti convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Entrambi i convenuti, costituitisi, resistettero al ricorso, addebitandosi reciprocamente, sempre per quanto ancora qui rileva, l'esclusiva responsabilità per gli eventuali danni. Il Giudice adito accolse parzialmente il ricorso, condannando in solido i convenuti al risarcimento del danno biologico, ciascuno nella misura del 50% del totale, e liquidando la somma di Euro 23.397,53, oltre interessi dalla sentenza al saldo. La Corte d'Appello di Torino, accogliendo parzialmente il gravame principale proposto dal IO, condannò gli appellati in solido, ciascuno nella misura del 50% del totale, al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 25.000,00, oltre interessi dal di della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno derivante da lesione di diritti individuali e relazionali costituzionalmente protetti;
respinse gli appelli incidentali e confermò nel resto la sentenza di prime cure. A sostegno del decisimi la Corte territoriale ritenne quanto segue:
- in relazione alla intervenuta liquidazione del danno biologico, andava disattesa la doglianza del IO relativa all'accertamento del gradiente invalidante;
- andavano anche disattese le doglianze del IO relative alle domande di rimborso delle spese mediche sostenute, di risarcimento del danno determinato dalle intervenute riduzioni del suo stipendio e di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa;
- ritenuto che nella categoria dei danni non patrimoniali rientrano non solo il danno biologico e il danno morale soggettivo, ma anche altri danni derivati dalla lesione dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti, doveva riconoscersi che le voci di danno ascrivibili alla categoria del danno non patrimoniale erano state validamente introdotte nel processo, in particolare per ciò che atteneva alla sofferenza psichica temporanea derivata dalla improvvisa scoperta di non potere più fruire del trattamento pensionistico e di dover riprendere l'attività lavorativa a distanza di circa sette anni dal pensionamento, nonché alla sofferenza "esistenziale" incidente sui diritti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, costituzionalmente garantiti;
- tali voci di danno non erano state considerate in sede di consulenza tecnica d'ufficio;
- il danno morale soggettivo doveva considerarsi sussistente in re ipsa, mentre quello da lesione di diritti costituzionalmente protetti doveva ritenersi provato in via presuntiva;
- doveva escludersi la sussistenza di un concorso di colpa del IO nella causazione dei danni lamentati;
- il danno morale, in aggiunta al danno biologico, andava equitativamente determinato, in applicazione dei criteri indicati dal Tribunale di Milano, in misura pari alla metà del danno biologico permanente già liquidato in prime cure;
- il danno da lesione di diritti costituzionalmente protetti andava a sua volta equitativamente determinato in misura pari al danno morale soggettivo;
- doveva riconoscersi la responsabilità tanto del Comune di Torino, quanto dell'PD, e il loro contributo paritario nella causazione del danno.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'PD ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.
L'intimato IO SC ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo. L'intimato Comune di Torino ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta violazione di Legge (art. 2043 c.c.; artt. 40 e 41 c.p.; L. n. 438 del 1992; D.Lgs. n. 503 del 1992, L. n. 241 del 1990, D.M. Tesoro 23 marzo 1992, n.
304, e D.M. Tesoro 8 giugno 1993, n. 299), deducendo che, anche se la risposta da parte dell'Ente previdenziale fosse stata resa nel prescritto termine di 545 giorni, il danno non sarebbe stato evitato, posto che, nel frattempo, il IO aveva già cessato l'attività lavorativa ed era intervenuta la modifica legislativa che aveva elevato il requisito contributivo a 35 anni, cosicché doveva escludersi la sussistenza del nesso causale.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva indicato quale fosse il criterio logico seguito in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'Ente previdenziale e il danno patito dal IO, limitandosi a rinviare alla motivazione resa sul punto dal primo Giudice.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di legge (art. 2059 c.c.; art. 414 c.p.c.), dolendosi che la Corte territoriale, considerando la categoria di danno di cui all'art. 2059 c.c. quale unica species a contenuto non patrimoniale, abbia ritenuto non necessaria la prova dell'effettiva sussistenza ed entità delle sue diverse componenti (biologica, morale ed esistenziale), ritenendo la sussistenza del "danno esistenziale" da valutazioni meramente presuntive e negando che del danno morale fosse stato già tenuto conto nell'ambito della liquidazione del danno biologico operata dal primo Giudice.
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto che le voci di danno ascrivibili nella categoria del danno non patrimoniale fossero state validamente introdotte nel processo e osservando che: a) il danno morale, definito in re ipsa, era stato liquidato in una quota parte del danno biologico, con statuizione priva di riscontro - motivo, omettendo di dimostrare di avere considerato le particolarità del caso concreto;
b) con la liquidazione del danno da lesione di diritti costituzionalmente protetti in misura pari a quella del danno morale era stata operata una semplicistica ed errata duplicazione risarcitoria, anche avuto riguardo alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, seguite ai fini della liquidazione del danno morale.
Con l'unico motivo il ricorrente incidentale IO denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno biologico alla luce della risultanze fattuali esposte nella svolta CTU. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale Comune di Torino denuncia violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3;
D.M. Tesoro n. 304 del 1992 e D.M. Tesoro n. 299 del 1993; principi generali in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici), nonché vizio di motivazione, deducendo che i danni sofferti dal IO dovevano essere ricondotti in via esclusiva all'PD, al quale soltanto spettava l'attività di liquidazione della pensione e che avrebbe dovuto procedere nei termini di legge alla verifica contributiva, dovendo quindi escludersi la sussistenza del nesso causale tra la condotta del Comune e il danno o, comunque, ravvisandone il ruolo assolutamente marginale, si da escludere l'affermata sussistenza di un contributo paritario fra i due Enti.
2. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.
2.1 In ordine alla ritenuta responsabilità dell'PD nella causazione del danno la Corte territoriale ha rilevato che, come era stato ritenuto dal primo Giudice, i danni biologici e psichici subiti dal IO (comprensivi di ogni sorta di pregiudizio ascrivibile alla categoria del danni non patrimoniali) erano derivati "proprio dal colpevole ritardo" con il quale l'PD aveva proceduto alla disamina della posizione e alla comunicazione all'interessato. Trattasi quindi di motivazione per relationem a quella della sentenza di prime cure, la quale, a sua volta aveva evidenziato che, secondo le osservazioni del consulente tecnico, "Il danno si è verificato proprio per il lungo tempo passato tra la collocazione in quiescenza e la notizia della illegittimità del trattamento pensionistico erogato, e proprio per il lungo tempo passato, il peggioramento delle patologie di cui già soffriva il IO, e la indubbia difficoltà dello stesso a riprendere il lavoro, hanno determinato nella misura indicata il danno fisico - psichico accertato". Con tale ordine di argomentazioni il nesso causale fra la condotta dell'Ente previdenziale e il danno venne quindi ravvisato non già nel semplice mancato rispetto dei termini previsti per la verifica della situazione contributiva del IO, ma nell'abnorme ritardo con cui tale verifica era stata compiuta e i relativi esiti comunicati all'interessato, con conseguente assorbimento della dedotta insussistenza del nesso di causalità per effetto del già intervenuto mutamento del quadro legislativo al momento in cui, secondo la prospettazione dello stesso PD, sarebbe scaduto il termine prescritto per l'effettuazione della disamina della posizione assicurativa (ossia della doglianza qui sostanzialmente riproposta con il primo motivo del ricorso principale).
2.2 Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, mentre la sentenza d'appello deve viceversa essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3066/2002;
18296/2002; 2196/2003; 2268/2006).
Il ricorrente principale, con il secondo motivo di ricorso, censura appunto la sentenza d'appello per essersi limitata a rinviare alla motivazione resa sul punto dal primo Giudice, ma non specifica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, se e in che termini sarebbero state oggetto di specifica doglianza le ricordate affermazioni del primo Giudice richiamate dalla Corte territoriale e, quindi, le censure che, al riguardo, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare.
Per contro l'effettuato richiamo a tali affermazioni del primo Giudice, proprio in virtù della loro già evidenziata portata assorbente, costituisce idonea spiegazione del perché la Corte d'Appello abbia disatteso la doglianza inerente alla pretesa interruzione del nesso di causalità per effetto del mutamento del quadro normativa intervenuto al momento della dedotta scadenza dei termini per l'esame, da parte dell'Ente, della posizione contributiva dell'assicurato, restando evidentemente assorbita la questione dell'esatta individuazione della data (comunque ampiamente superata) entro la quale l'Ente previdenziale avrebbe dovuto provvedere.
2.3 I motivi all'esame risultano quindi infondati.
3. Secondo un criterio di ordine logico è d'uopo procedere quindi alla disamina del ricorso incidentale del Comune di Torino. L'unico motivo svolto risulta infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha accertato la colposa condotta da parte nell'Ente locale datore di lavoro in ordine al mancato rilievo della carenza del requisito contributivo in capo al IO, con conseguente induzione di quest'ultimo a chiedere il collocamento a riposo e il trattamento pensionistico a cui riteneva di avere diritto.
Pertanto, avuto riguardo al condiviso orientamento della giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. (norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità) in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 11903/2008), correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità nella causazione dell'evento anche del Comune di Torino, atteso che, senza il ricordato errore di quest'ultimo, il IO, anche a prescindere dalla successiva condotta colposa dell'Ente previdenziale, non sarebbe stato indotto a quel comportamento (la richiesta di collocamento a riposo in difetto dei requisiti contributivi utili per il conseguimento della pensione) da cui ha tratto origine il danno dal medesimo patito.
Inoltre, sempre secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., nn. 1110/1977;
2337/1982), deve rilevarsi che, in tema di responsabilità per fatto illecito, la determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all'apprezzamento incensurabile del giudice del merito, il quale assolve all'obbligo della motivazione con l'esprimere il proprio convincimento circa la maggiore od uguale gravità dell'una e dell'altra colpa, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili;
il che è appunto quanto effettuato dalla Corte territoriale alla luce della complessiva valutazione effettuata delle concorrenti responsabilità degli Enti ritenuti responsabili del danno.
4. Il terzo e quarto motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente siccome fra loro strettamente connessi.
4.1 Deve anzitutto rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11010/2000;
3094/2001; 6526/2002; 15859/2002).
Nel caso all'esame la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, ha evidenziato, richiamando le specifiche allegazioni di cui al ricorso introduttivo di primo grado, che il IO aveva allegato sia la sofferenza psichica temporanea derivata dalla improvvisa scoperta di non potere più fruire del trattamento pensionistico e di dover riprendere l'attività lavorativa, sia la sofferenza "esistenziale" (non patologica) incidente sui diritti, sia come singolo, sia nelle formazione sociali, costituzionalmente garantiti, e rilevando che la richiesta di corresponsione di tutti i danni "... secondo quanto spiegato in narrativa" configurava richiesta di ristoro (anche) dei suddetti pregiudizi.
4.2 Implica parimenti un accertamento di fatto l'individuazione dell'ambito della liquidazione del danno biologico operata dal primo Giudice e, a riguardo, la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata laddove rileva che, se era pur vero che il punto 3 del quesito posto al CTU faceva riferimento alla "sofferenza morale", la valutazione richiesta al consulente atteneva tuttavia alla determinazione delle "patologie o aggravamento delle preesistenti".
4.3 Non risponde poi al vero l'assunto che la Corte territoriale non abbia ritenuto necessaria la prova della sussistenza dei predetti pregiudizi, avendo per contro rilevato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, quanto al danno morale che non poteva esser messo in dubbio il "patema d'animo" determinato dalla improvvisa notizia circa l'assenza dei requisiti contributivi per ottenere la pensione, la sospensione del trattamento pensionistico e la necessità di cumulare a tal fine ulteriori dieci anni di attività lavorativa, e, quanto al danno da lesioni di diritti costituzionalmente protetti, che lo stesso doveva ritenersi provato in base a valutazioni di carattere presuntivo (alla luce delle emergenze processuali relative alla presenza di un ambito familiare, al pregiudizio nella sfera sessuale e alla manifestazione di idee anticonservative, nonché alle conseguenze, in ordine al reinserimento lavorativo, della compromissione delle condizioni di salute), in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr, explurimis, Cass., n. 9834/2002;
Cass., SU, n. 26972/2008).
4.4 Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 26972/2008, cit.), dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si verifica nel caso di specie, avendo il IO, per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica), la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato;
tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.
Infatti, sempre secondo le Sezioni Unite, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
4.5 Poiché la Corte territoriale non si è attenuta a tali criteri, il quarto motivo di ricorso, nei limiti anzidetti, risulta parzialmente fondato, mentre va rigettato nel resto, così come va rigettato il terzo motivo.
5. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, qualora il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico- formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3519/2001; 10552/2003; 11054/2003;
17324/2005; 8654/2008).
Nella presente controversia il ricorrente incidentale IO, con l'unico motivo, prospetta diverse conclusioni valutative (quanto al gradiente invalidante) dell'indagine medico legale condotta in prime cure (e seguite dalla Corte territoriale), senza tuttavia dimostrare l'esistenza di affermazioni illogiche o scientificamente errate, nel mentre la Corte territoriale ha evidenziato come il CTU, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso d'appello, aveva formulato il proprio giudizio tenendo in considerazione l'intero complesso patologico diagnosticato in capo al IO e considerando, in particolare, gli eventuali aggravamenti determinati dalla vicenda per cui è causa.
Il motivo all'esame e, quindi, il ricorso che sul medesimo si fonda, va pertanto rigettato.
6. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso principale merita quindi accoglimento nei limiti anzidetti, mentre i ricorsi incidentali vanno respinti.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle doglianze accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto.
Il Giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie parzialmente il quarto motivo del ricorso principale;
rigetta le altre doglianze del ricorso principale e i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2009