Decreto presidenziale 27 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/07/2025, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05913/2025REG.PROV.COLL.
N. 02420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2025, proposto dalla società
Albergo Ristorante Paradiso S.r.l., in persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Piera Sommovigo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio – Filiale Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, n. 851/2024 del 10 dicembre 2024, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 882/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio – Filiale Liguria, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Visti gli ulteriori documenti depositati dall’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Piera Sommovigo e l’Avvocato dello Stato Giovanni Greco;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la società Albergo Ristorante Paradiso S.r.l. (d’ora in poi: Albergo Paradiso, o Società) ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 851/2024 del 10 dicembre 2024, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Albergo Paradiso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del (preteso) silenzio serbato dalla P.A. sulla sua istanza di avvio del procedimento di delimitazione demaniale ex art. 32 cod. nav., presentata il 9 febbraio 2023;
- che il contenzioso riguarda la natura dell’area sita in Portovenere alla via Garibaldi, censita in catasto al fg. n. 11, mapp. n. 426 e occupata dalla ricorrente, la quale assume di esserne proprietaria, mentre l’Agenzia del Demanio ritiene che la stessa abbia natura demaniale marittima;
- che, in punto di fatto, la Società presentava dapprima un’istanza di sdemanializzazione dell’area, quindi in data 9 febbraio 2023 l’istanza per cui è causa, con cui chiedeva alla P.A. di procedere alla delimitazione del demanio ex art. 32 cod. nav.: successivamente, assumendo che su detta istanza la P.A. fosse rimasta inerte, senza avviare il procedimento di delimitazione come richiesto, e che perciò si fosse formato sul punto il c.d. silenzio inadempimento, agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità di tale inerzia e la nomina di un Commissario ad acta , incaricato di provvedere in sostituzione della P.A.;
- che tuttavia con la sentenza in questa sede appellata il T.A.R. ha accertato che la P.A. ha respinto ambedue le istanze presentate dalla Società, quella di sdemanializzazione con provvedimento del 15 febbraio 2024 e quella di delimitazione con la nota della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Spezia prot. n. U.0014593 del 26 marzo 2024, e che entrambi tali provvedimenti non sono stati impugnati;
- che, per l’effetto, il primo giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, attesa l’assenza di un’inerzia della P.A., la quale risulta aver emesso un atto esplicito di diniego avente data anteriore alla stessa notifica del ricorso avverso il preteso (ma inesistente) silenzio;
- che la sentenza ha precisato da ultimo come la nota dell’Albergo Paradiso del 10 maggio 2024 non costituisca reiterazione dell’istanza di delimitazione ex art. 32 cod. nav., ma sia solo la contestazione stragiudiziale dei due provvedimenti di rigetto;
Considerato, inoltre:
- che nel gravame la Società contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, formulando, dopo un’ampia ricostruzione della vicenda, le doglianze di erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 cod. nav e dell’art. 2 della l. n. 241/1990;
- che in sintesi l’appellante insiste nel sostenere che la suindicata nota della Capitaneria di Porto di La Spezia prot. n. U.0014593 del 26 marzo 2024 integrerebbe il rifiuto di avviare il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. e sarebbe, perciò, da considerare quale vera e propria inerzia rispetto all’istanza di avvio di detto procedimento presentata dall’appellante il 9 febbraio 2023;
- che tale nota si baserebbe non sulla fondatezza o meno dell’istanza dell’Albergo Paradiso (neppure accertata), ma sull’insussistenza dei presupposti normativi per l’avvio del procedimento, avendo la P.A. affermato che non vi sarebbe alcuna incertezza in ordine all’inclusione nel demanio marittimo della porzione di area per cui è causa. Ma detta affermazione – secondo l’appellante – sarebbe erronea, alla luce dei molteplici elementi da cui emergerebbe, invece, una situazione di oggettiva incertezza, cui si aggiungerebbe il giudizio presso il Tribunale Civile di Genova (dov’è stata disposta consulenza tecnica per l’accertamento della natura del bene);
- che di seguito l’appellante ha riproposto i motivi di contestazione di cui al ricorso di primo grado, concernenti: a) l’interesse all’avvio e alla conclusione del procedimento; b) l’esistenza di un obbligo di provvedere a carico della P.A. e l’illegittimità del silenzio da questa serbato;
- che si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio (Filiale Liguria) unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a quello dell’Economia e delle Finanze, depositando di seguito una memoria ed eccependo l’infondatezza dell’appello;
- che in data 20 maggio 2025 l’appellante ha depositato documentazione avente a oggetto, tra l’altro, il contenzioso civilistico pendente innanzi al Tribunale di Genova;
- che alla camera di consiglio del 1° luglio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e in particolare il difensore dell’Albergo Paradiso ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, anche in base al deposito documentale del precedente 20 maggio. All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto in via preliminare di dover respingere l’istanza di rinvio formulata dall’appellante, siccome non assistita da adeguata motivazione e, in particolare, non basata su elementi tali da far assimilare l’odierna fattispecie a quei “ casi eccezionali ”, unicamente in presenza dei quali è consentito, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., disporre il rinvio della causa ad altra udienza (C.d.S., Sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862);
Considerato, infatti, che il contenzioso civilistico promosso dall’Albergo Paradiso al fine di ottenere la declaratoria dell’acquisto della proprietà dell’area in esame per intervenuta usucapione della stessa – posto dall’appellante alla base della sua richiesta di rinvio – segue un percorso distinto e autonomo rispetto a quello cui ha riguardo il presente giudizio, che investe la presunta inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza di avvio del procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav.;
Ritenuto che nel merito l’appello sia palesemente infondato;
Considerato, infatti:
- che l’appellante insiste nel sostenere come la nota della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Spezia del 26 marzo 2024 integri un rifiuto di avviare il procedimento ex art. 32 cod. nav., ma in contrario si osserva che non può seriamente dubitarsi della natura di detta nota quale provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dalla stessa appellante per l’avvio del predetto procedimento: infatti, nella nota in discorso la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Spezia ha escluso in modo esplicito l’esistenza dei presupposti del procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., indicando, quale unico strumento attivabile dal privato e valutabile dalla P.A., quello della sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav.;
- che pertanto la nota del 26 marzo 2024, quale provvedimento espresso di diniego, avrebbe dovuto essere impugnata dall’Albergo Paradiso entro il termine decadenziale fissato dall’art. 29 c.p.a., il che non è avvenuto;
- che, perciò, una volta consumato tale termine per non avere la Società esperito alcuna impugnativa avverso il citato provvedimento di rigetto, la ricorrente non può pretendere di aggirare o eludere la decadenza in cui è incorsa attraverso il rimedio dell’art. 117 c.p.a., gravandosi contro un fantomatico silenzio della P.A. che in realtà non esiste;
- che, in altri termini, correttamente il primo giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, poiché in difetto dell’impugnativa dell’atto sfavorevole non è legittimamente azionabile il rito del silenzio ex art. 117 c.p.a. (C.d.S., Sez. IV, 4 agosto 2022, n. 6915); inoltre, dal momento che l’appellante ha fatto inutilmente spirare il termine decadenziale, il giudizio avverso il silenzio si presenta a guisa di un tentativo di rimettere in discussione determinazioni amministrative divenute ormai inoppugnabili e di riaprire in modo surrettizio il termine di decadenza dell’azione annullatoria (cfr. C.d.S., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 5088);
- che da ultimo è opportuno aggiungere che esula dalla fattispecie in esame la disciplina dell’art. 117, comma 5, c.p.a. (a tenor del quale “ se nel corso del giudizio sopraggiunge il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito ”), poiché, a tacer d’altro, come rilevato dal T.A.R. il diniego esplicito di cui alla nota del 26 marzo 2024 ha data anteriore a quella della notifica del ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. (24 giugno 2024);
Ritenuto in conclusione, per quanto esposto, di dover respingere l’appello, dovendo la sentenza di prime cure essere confermata;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate, in solido tra loro, le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO