TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13310 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
R.G. 75695/2022
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice onorario Paola Ragozzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giorgio Cherubini, indirizzo digitale, pec:
e dall'avvocato Giovanna Email_1
Canale, indirizzo digitale, pec: Email_2
giusta procura unita all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
e
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV), Via
[...] P.IVA_1
Vittorio Alfieri, 1, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini, indirizzo digitale, pec: giusta procura unita al ricorso per decreto Email_3
ingiuntivo.
Opposta nonché
Società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, C. F. , P.IVA_2
e per essa quale mandataria, giusta procura del 14/06/2022 a rogito
Notaio di Sacile, Rep. 33253 e Racc. 22333, Persona_1
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in CP_3
persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio di Verona del Persona_2
26/07/2010, Rep. 67488, , dall'Avv. Elio Ludini del Foro di CP_1
indirizzo digitale, pec: Email_3
Intervenuta
CONCLUSIONI: per parte opponente: - In via principale: Revocare, dichiarare nullo e
quindi privo di alcun effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo poiché
illegittimo, ingiusto e comunque infondato sia in fatto che in diritto;
- In
via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante
adito ritenga di non dover revocare l'opposto decreto ingiuntivo,
accertare, ove sussistente, l'eventuale obbligazione da configurare in capo
pag. 2/13 all'Opponente, determinandone altresì l'esatto ammontare. In ogni caso,
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la intervenuta : In via preliminare: concedere Controparte_2
ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. e 648
c.p.c., e constatato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di
pronta soluzione;
In via preliminare subordinata: nella denegata e non
creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via
preliminare, emettere comunque ordinanza provvisoriamente esecutiva ex
art. 186 ter c.p.c. in danno dell'odierno opponente, sulla somma di €
32.260,23, oltre spese legali ed interessi convenzionali di mora come
previsti al tasso attuale del 5,8% annuo, salvo successivi adeguamenti alle
rilevazioni trimestrali sulla soglia di usura, dalla scadenza
dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, essendo il credito fondato su
prova scritta, certo, liquido ed esigibile;
In via principale, rigettare
integralmente l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo nr.
16467/2022 (R.G. 33689/2022) emesso in data 19/09/2022 e pubblicato il
successivo 20/09/2022 dall'Intestato Tribunale, in quanto infondata in
diritto ed in fatto, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto
suddetto; In via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito
pag. 3/13 comunque vantata dalla nei confronti dell'odierno Controparte_2
opponente in relazione al rapporto di locazione finanziaria dedotto in
giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in proprio favore del
consequenziale importo che verrà accertato in corso di causa, oltre gli
interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino all'effettivo
soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 16467/2022 emesso dal Tribunale
di Roma in data 20/9/2022 nella procedura R.G. 33689/2022, attivato con ricorso in data 23/05/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento,
in favore della Parte_2
a somma di € 32.260,23 oltre gli interessi al tasso convenzionale
[...]
fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura, in qualità di fideiussore,
unitamente alla IG , per saldo debitore al 10/3/2022, Parte_3
del mutuo chirografario concesso con atto del 28/06/219 alla la
[...]
(obbligata principale), per la somma di € 30.000,00, CP_4
chiedendo la revoca del decreto, come da conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 4/13 Si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria Controparte_2
del credito, in data 14/03/2023, e per essa quale mandataria, CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via
[...]
preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al
decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei presupposti di cui agli
artt. 633 c.p.c. e ss. e 648 c.p.c., e constatato che l'opposizione non è
fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
In via preliminare
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
delle conclusioni formulate in via preliminare, emettere comunque
ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in danno
dell'odierno opponente, sulla somma di € 32.260,23, oltre spese legali ed
interessi convenzionali di mora come previsti al tasso attuale del 5,8%
annuo, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla
soglia di usura, dalla scadenza dell'obbligazione a quella del saldo
effettivo, essendo il credito fondato su prova scritta, certo, liquido ed
esigibile; In via principale, rigettare integralmente l'opposizione promossa
avverso il decreto ingiuntivo nr. 16467/2022 (R.G. 33689/2022) emesso in
data 19/09/2022 e pubblicato il successivo 20/09/2022 dall'Intestato
Tribunale, in quanto infondata in diritto ed in fatto, confermando, per
l'effetto, integralmente il decreto suddetto;
In via subordinata, accertare e
pag. 5/13 dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla CP_2
nei confronti dell'odierno opponente in relazione al rapporto di
[...]
locazione finanziaria dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarlo al
pagamento in proprio favore del consequenziale importo che verrà
accertato in corso di causa, oltre gli interessi al tasso legale dalla data
della domanda e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e
compensi di lite.
Non si è costituita in questa sede la opposta. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 16 Marzo 2023, parte opponente formulava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
opposta, in ordine al ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo proposto in data 23 maggio 2022.
La decisione sulla questione veniva rinviata unitamente al merito, veniva rinviata la causa per assegnazione termine per la mediazione. All'esito di
Verbale negativo della procedura di mediazione, il giudizio veniva proseguiva con assegnazione alle parti dei termini per deposito di memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e pag. 6/13 successivamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparsa conclusionale e replica.
In via preliminare occorre esaminare la questione in ordine al difetto di legittimità attiva della Parte_2
[...]
In linea generale occorre rilevare che il difetto di legittimazione attiva può
essere eccepita in ogni stato e grado del processo ed, invero, rilevata anche d'ufficio dal Giudice (si veda Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. A tal fine pur richiamando il disposto dell'art. 81 cod.
proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,
nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui",
deve ritenersi che essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome,
è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva,
quindi, è la prospettazione (allo stesso modo, la legittimazione a pag. 7/13 contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). All'esito del processo può accadere che si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo, ovvero ad intervenirvi. L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Dalle suesposte considerazioni emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge:
• che in data 28/06/219 la . stipulava con la Parte_4 CP_5
Parte_5
un contratto di mutuo chirografario, distinto con il
[...]
n. 771238 ag. 10, di originari € 30.0000,00 (cfr. doc. 1 fasc.
monitorio);
pag. 8/13 • che a garanzia del contratto di mutuo il signor Parte_1
, nonché la IG , non
[...] Controparte_6
costituita nel presente giudizio, prestavano fideiussione fino alla concorrenza di € 36.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
• che in data 16/09/2020, a seguito del mancato rispetto del piano di ammortamento pattuito, la risolveva il contratto di CP_7
mutuo n. 771238 (cfr doc. 3 fasc. monitorio);
• che in data 23 maggio 2022 la Parte_2
attivava ricorso monitorio per il recupero del credito
[...]
derivante dal mancato pagamento del n. 771238 per un saldo debitore pari ad € 32.260,23, oltre interessi al tasso attuale del 5,8%
annuo, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia di usura (cfr. doc. 4 fasc. monitorio);
• che, tuttavia in data 2 maggio 2022, il credito sarebbe stato ceduto pro soluto alla , come da “Avviso di cessione Controparte_2
di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
("Legge sulla Cartolarizzazione") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del pag. 9/13 Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR")”, pubblicato in G.U. n. 52
del 5 maggio 2022 (cfr. all. C, fasc. di parte).
Non si ritiene nella specie, possa trovare applicazione il principio, in materia, invocato dalla cessionaria, secondo cui costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da
parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare
la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex plurimis, Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 15884/2019;
Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 763/2022), atteso che, nel caso che ci occupa non vi sono sufficienti elementi di individuazione del credito ceduto.
Deve pertanto rilevarsi, che la parte che ha agito in sede monitoria non ha coltivato il presente giudizio di opposizione e che dagli atti di causa emerge che il diritto di credito prospettato dalla Banca opposta in sede monitoria,
non era suo, vale a dire il diritto al recupero del credito sotteso al mutuo pag. 10/13 chirografario di che trattasi, per averlo ceduto con atto di cessione del 2
maggio 2022, indicato nell'Avviso in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia non risulta depositato in atti.
Passando ad esaminare la posizione della società di cartolarizzazione
[...]
cessionaria del credito, la cui costituzione nel presente Controparte_2
giudizio qualificata quale intervenuta ex art. 110 e 11 c.p.c., quale successore particolare dell'opposta, palesa una carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire, atteso che non vi è prova della cessione del credito in capo alla stessa. Invero, la cessionaria che afferma di essere titolare del credito assumendo di essere cessionaria di crediti bancari ceduti in blocco da altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione ad agire e dunque il titolo di cessione del credito.
Nel caso in esame l'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'allegato depositato dalla cessionaria in data 5/06/2023 denominato “Elenco rapporti ceduti
2022”, del tutto incomprensibile, non sono idonei allo scopo, CP_2
non provano la cessione del credito oggetto del giudizio.
pag. 11/13 Rileva questo giudice in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 16467/2022 emesso dal Tribunale di
Roma in data 20/9/2022 nella procedura R.G. 33689/2022, attivato con ricorso in data 23/05/2022, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della Parte_2
la somma di € 32.260,23 oltre gli interessi al tasso
[...]
convenzionale fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura, in qualità di fideiussore, per saldo debitore al 10/3/2022, del mutuo chirografario concesso con atto del 28/06/219 alla la Controparte_4
(obbligata principale), per la somma di € 30.000,00, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pag. 12/13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il d.i. n. 16467/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
20/9/2022 nella procedura R.G. 33689/2022;
- condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2
parte opponente, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.800,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in 16/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ragozzo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
R.G. 75695/2022
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice onorario Paola Ragozzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giorgio Cherubini, indirizzo digitale, pec:
e dall'avvocato Giovanna Email_1
Canale, indirizzo digitale, pec: Email_2
giusta procura unita all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
e
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV), Via
[...] P.IVA_1
Vittorio Alfieri, 1, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini, indirizzo digitale, pec: giusta procura unita al ricorso per decreto Email_3
ingiuntivo.
Opposta nonché
Società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, C. F. , P.IVA_2
e per essa quale mandataria, giusta procura del 14/06/2022 a rogito
Notaio di Sacile, Rep. 33253 e Racc. 22333, Persona_1
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in CP_3
persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio di Verona del Persona_2
26/07/2010, Rep. 67488, , dall'Avv. Elio Ludini del Foro di CP_1
indirizzo digitale, pec: Email_3
Intervenuta
CONCLUSIONI: per parte opponente: - In via principale: Revocare, dichiarare nullo e
quindi privo di alcun effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo poiché
illegittimo, ingiusto e comunque infondato sia in fatto che in diritto;
- In
via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante
adito ritenga di non dover revocare l'opposto decreto ingiuntivo,
accertare, ove sussistente, l'eventuale obbligazione da configurare in capo
pag. 2/13 all'Opponente, determinandone altresì l'esatto ammontare. In ogni caso,
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la intervenuta : In via preliminare: concedere Controparte_2
ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. e 648
c.p.c., e constatato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di
pronta soluzione;
In via preliminare subordinata: nella denegata e non
creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via
preliminare, emettere comunque ordinanza provvisoriamente esecutiva ex
art. 186 ter c.p.c. in danno dell'odierno opponente, sulla somma di €
32.260,23, oltre spese legali ed interessi convenzionali di mora come
previsti al tasso attuale del 5,8% annuo, salvo successivi adeguamenti alle
rilevazioni trimestrali sulla soglia di usura, dalla scadenza
dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, essendo il credito fondato su
prova scritta, certo, liquido ed esigibile;
In via principale, rigettare
integralmente l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo nr.
16467/2022 (R.G. 33689/2022) emesso in data 19/09/2022 e pubblicato il
successivo 20/09/2022 dall'Intestato Tribunale, in quanto infondata in
diritto ed in fatto, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto
suddetto; In via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito
pag. 3/13 comunque vantata dalla nei confronti dell'odierno Controparte_2
opponente in relazione al rapporto di locazione finanziaria dedotto in
giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in proprio favore del
consequenziale importo che verrà accertato in corso di causa, oltre gli
interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino all'effettivo
soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 16467/2022 emesso dal Tribunale
di Roma in data 20/9/2022 nella procedura R.G. 33689/2022, attivato con ricorso in data 23/05/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento,
in favore della Parte_2
a somma di € 32.260,23 oltre gli interessi al tasso convenzionale
[...]
fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura, in qualità di fideiussore,
unitamente alla IG , per saldo debitore al 10/3/2022, Parte_3
del mutuo chirografario concesso con atto del 28/06/219 alla la
[...]
(obbligata principale), per la somma di € 30.000,00, CP_4
chiedendo la revoca del decreto, come da conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 4/13 Si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria Controparte_2
del credito, in data 14/03/2023, e per essa quale mandataria, CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via
[...]
preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al
decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei presupposti di cui agli
artt. 633 c.p.c. e ss. e 648 c.p.c., e constatato che l'opposizione non è
fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
In via preliminare
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
delle conclusioni formulate in via preliminare, emettere comunque
ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in danno
dell'odierno opponente, sulla somma di € 32.260,23, oltre spese legali ed
interessi convenzionali di mora come previsti al tasso attuale del 5,8%
annuo, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla
soglia di usura, dalla scadenza dell'obbligazione a quella del saldo
effettivo, essendo il credito fondato su prova scritta, certo, liquido ed
esigibile; In via principale, rigettare integralmente l'opposizione promossa
avverso il decreto ingiuntivo nr. 16467/2022 (R.G. 33689/2022) emesso in
data 19/09/2022 e pubblicato il successivo 20/09/2022 dall'Intestato
Tribunale, in quanto infondata in diritto ed in fatto, confermando, per
l'effetto, integralmente il decreto suddetto;
In via subordinata, accertare e
pag. 5/13 dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla CP_2
nei confronti dell'odierno opponente in relazione al rapporto di
[...]
locazione finanziaria dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarlo al
pagamento in proprio favore del consequenziale importo che verrà
accertato in corso di causa, oltre gli interessi al tasso legale dalla data
della domanda e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e
compensi di lite.
Non si è costituita in questa sede la opposta. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 16 Marzo 2023, parte opponente formulava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
opposta, in ordine al ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo proposto in data 23 maggio 2022.
La decisione sulla questione veniva rinviata unitamente al merito, veniva rinviata la causa per assegnazione termine per la mediazione. All'esito di
Verbale negativo della procedura di mediazione, il giudizio veniva proseguiva con assegnazione alle parti dei termini per deposito di memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e pag. 6/13 successivamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparsa conclusionale e replica.
In via preliminare occorre esaminare la questione in ordine al difetto di legittimità attiva della Parte_2
[...]
In linea generale occorre rilevare che il difetto di legittimazione attiva può
essere eccepita in ogni stato e grado del processo ed, invero, rilevata anche d'ufficio dal Giudice (si veda Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. A tal fine pur richiamando il disposto dell'art. 81 cod.
proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,
nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui",
deve ritenersi che essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome,
è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva,
quindi, è la prospettazione (allo stesso modo, la legittimazione a pag. 7/13 contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). All'esito del processo può accadere che si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo, ovvero ad intervenirvi. L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Dalle suesposte considerazioni emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge:
• che in data 28/06/219 la . stipulava con la Parte_4 CP_5
Parte_5
un contratto di mutuo chirografario, distinto con il
[...]
n. 771238 ag. 10, di originari € 30.0000,00 (cfr. doc. 1 fasc.
monitorio);
pag. 8/13 • che a garanzia del contratto di mutuo il signor Parte_1
, nonché la IG , non
[...] Controparte_6
costituita nel presente giudizio, prestavano fideiussione fino alla concorrenza di € 36.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
• che in data 16/09/2020, a seguito del mancato rispetto del piano di ammortamento pattuito, la risolveva il contratto di CP_7
mutuo n. 771238 (cfr doc. 3 fasc. monitorio);
• che in data 23 maggio 2022 la Parte_2
attivava ricorso monitorio per il recupero del credito
[...]
derivante dal mancato pagamento del n. 771238 per un saldo debitore pari ad € 32.260,23, oltre interessi al tasso attuale del 5,8%
annuo, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia di usura (cfr. doc. 4 fasc. monitorio);
• che, tuttavia in data 2 maggio 2022, il credito sarebbe stato ceduto pro soluto alla , come da “Avviso di cessione Controparte_2
di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
("Legge sulla Cartolarizzazione") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del pag. 9/13 Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR")”, pubblicato in G.U. n. 52
del 5 maggio 2022 (cfr. all. C, fasc. di parte).
Non si ritiene nella specie, possa trovare applicazione il principio, in materia, invocato dalla cessionaria, secondo cui costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da
parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare
la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex plurimis, Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 15884/2019;
Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 763/2022), atteso che, nel caso che ci occupa non vi sono sufficienti elementi di individuazione del credito ceduto.
Deve pertanto rilevarsi, che la parte che ha agito in sede monitoria non ha coltivato il presente giudizio di opposizione e che dagli atti di causa emerge che il diritto di credito prospettato dalla Banca opposta in sede monitoria,
non era suo, vale a dire il diritto al recupero del credito sotteso al mutuo pag. 10/13 chirografario di che trattasi, per averlo ceduto con atto di cessione del 2
maggio 2022, indicato nell'Avviso in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia non risulta depositato in atti.
Passando ad esaminare la posizione della società di cartolarizzazione
[...]
cessionaria del credito, la cui costituzione nel presente Controparte_2
giudizio qualificata quale intervenuta ex art. 110 e 11 c.p.c., quale successore particolare dell'opposta, palesa una carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire, atteso che non vi è prova della cessione del credito in capo alla stessa. Invero, la cessionaria che afferma di essere titolare del credito assumendo di essere cessionaria di crediti bancari ceduti in blocco da altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione ad agire e dunque il titolo di cessione del credito.
Nel caso in esame l'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'allegato depositato dalla cessionaria in data 5/06/2023 denominato “Elenco rapporti ceduti
2022”, del tutto incomprensibile, non sono idonei allo scopo, CP_2
non provano la cessione del credito oggetto del giudizio.
pag. 11/13 Rileva questo giudice in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 16467/2022 emesso dal Tribunale di
Roma in data 20/9/2022 nella procedura R.G. 33689/2022, attivato con ricorso in data 23/05/2022, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della Parte_2
la somma di € 32.260,23 oltre gli interessi al tasso
[...]
convenzionale fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura, in qualità di fideiussore, per saldo debitore al 10/3/2022, del mutuo chirografario concesso con atto del 28/06/219 alla la Controparte_4
(obbligata principale), per la somma di € 30.000,00, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pag. 12/13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il d.i. n. 16467/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
20/9/2022 nella procedura R.G. 33689/2022;
- condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2
parte opponente, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.800,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in 16/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ragozzo
pag. 13/13