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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 246/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone, come da Controparte_2
procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. e C.F._2 CP_5 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_6 C.F._4
Avv.ti Antonio Luciani e Marco De Merolis, come da procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1008 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 14/9/2022 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, accoglieva l'opposizione promossa da e avverso il Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 1522/2020 concesso a per la somma di € Parte_1
149.031,49 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 624 e conto anticipi n. 1077 intestati alla società O.C.M. srl per la quale gli opponenti avevano prestato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 227.000,00.
Più nel dettaglio, il Tribunale dichiarava l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla opposta ingiungente al proprio difensore, in quanto dalla stessa emergeva che fosse stata rilasciata per agire nei soli confronti della debitrice principale O.C.M. srl e non anche nei confronti dei suoi garanti.
Ritenuto tuttavia che gli opponenti non avessero espressamente rinunciando alle proprie eccezioni formulate con l'opposizione, il primo giudice si pronunciava sul merito delle eccezioni e, in particolare:
- dichiarava la carenza di titolarità in capo alla cessionaria per non aver dato dimostrazione della propria legittimazione non essendo sufficiente la produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- dichiarava altresì la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti per violazione della normativa antitrust;
- riteneva che la banca fosse decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. essendo intercorso un termine superiore ai sei mesi fra la scadenza dell'obbligazione principale e la proposizione della domanda giudiziale.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in seguito Parte_1
indicate.
pag. 2/21 e si costituivano Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi, con ordinanza del 14.1.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al Collegio.
Deve preliminarmente essere risolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti rilasciata per il presente giudizio.
In particolare, gli appellati contestano l'invalidità essendo stata rilasciata procura generale e non specifica per il presente giudizio di impugnazione. Aggiungono gli appellati che la procura sarebbe altresì invalida in quanto priva di data.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie, la procura alle liti rilasciata, conferisce mandato al difensore in termini ampi ed omnicomprensivi e, segnatamente, “conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ad eccezione di quella di transigere, rinunciare, accettare rinunce ed incassare”.
Invero, in assenza di specifici elementi limitativi volti ad escludere l'intenzione della parte di agire per ipotesi di impugnazione e in considerazione del fatto che la procura riconosce la facoltà al difensore di agire con più ampia facoltà, deve considerarsi conferita anche per la proposizione dell'appello.
D'altronde, è orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e 159
c.p.c. che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consente all'atto di produrre i suoi effetti, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inesistenza della procura alle liti nei confronti dei fideiussori opponenti conferita sia per l'emissione del decreto ingiuntivo che per la costituzione nell'opposizione.
pag. 3/21 L'appellante sostiene che la procura deve considerarsi valida in ragione del fatto che abbia rilasciato la procura nei confronti dell'Avv. Zingone per recuperare il Pt_1
credito vantato nella società, comprendendo, allorché non espressamente richiamati, anche i fideiussori.
Aggiunge la difesa dell'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto esperire ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Il motivo è fondato.
conferiva mandato al proprio difensore Avv. Patrizia Zingone per Parte_1
“rappresentarla e difenderla nella procedura avverso O.C.M. SRL – ndg 27287156”.
La questione è risolvibile attraverso l'impiego degli artt. 1362 e 1363 c.c.
L'art. 1362 c.c. impone all'interprete di “indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” nonché all'art. 1363 c.c. “le clausole di interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'altro”.
Ebbene, secondo questo Collegio, la procura esprime la volontà di di conferire Pt_1
mandato al proprio difensore di recuperare il credito da essa vantato da intendersi quale volontà di porre in essere qualsiasi attività utile al raggiungimento del risultato.
Tale volontà emergerebbe dai seguenti elementi.
In primo luogo, la procura richiama sia il termine “procedura” avverso O.C.M. srl con l'ulteriore indicazione del codice sofferenza (ngd 27287156). Tali indicazioni esprimono il riferimento ad una situazione complessiva relativa ad una posizione debitoria, che comprende sia alla debitrice principale ed anche le relative posizioni di garanzia, quali la fideiussione prestata.
pag. 4/21 D'altronde, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, principale carattere della fideiussione è l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale di cui garantisce l'adempimento (art. 1939 c.c.)
Inoltre, la cliente ha consegnato al proprio difensore tutti i documenti utili al Pt_1
recupero del credito, compresa la fideiussione, da intendersi quale ulteriore esternazione della volontà di agire anche nei confronti dei garanti.
La validità della procura, dà intendersi rilasciata anche nei confronti dei fideiussori, rende assorbito il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante denuncia la violazione del principio fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sul presupposto che gli opponenti avessero espressamente rinunciato in sede di prima udienza alle proprie domande ed eccezioni, per le quali, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi.
Con le censure di cui ai nn. 3 e 6, impugna la parte della sentenza in cui il Pt_1
Tribunale di Ancona ha dichiarato non provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria Parte_1
L'appellante sostiene di aver dato prova della propria legittimazione attiva, atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce elemento idoneo a dimostrare la propria legittimazione.
Il motivo è fondato.
Va in primo luogo chiarito che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016)”.
La doglianza circa la mancata prova della cessione del credito attiene, appunto, alla titolarità, sul lato attivo, del rapporto obbligatorio controverso.
pag. 5/21 Muovendo da tale assunto, vi è che l'eccezione in esame deve ritenersi sempre spendibile nel corso del processo ma l'accoglimento di essa non è di certo indifferente alla pregressa formazione di elementi probatori di segno contrario.
Ne consegue che l'eccezione in senso lato non è utilmente spendibile (ossia anche se sollevata non può essere accolta) ogniqualvolta sia contraddetta da un fatto già oggetto di non contestazione e, dunque, destinato necessariamente ad integrare l'orizzonte conoscitivo del giudice.
La norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. si limita a definire l'effetto probatorio derivante della mancata contestazione senza, tuttavia, indicare il confine temporale entro cui deve essere esercitato il potere di contestazione.
Il tema, tuttavia, è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
31402 del 02/12/2019)”.
In altri termini, ma sempre muovendo dalla necessaria intersecazione tra preclusioni e non contestazione, vi è che “il luogo processuale in cui s'incrociano i due principi si colloca, dunque, all'esito della trattazione, allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema
pag. 6/21 decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa (così, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 26859 del 29/11/2013; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di
Cassazione n.7093 del 12/03/2019 nonché, in termini ancora più generali, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12310 del 15/06/2015)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che:
- ad opera della sua mandataria, con il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo ha affermato di essere cessionaria di Controparte_7
(incorporante del credito azionato, depositando Controparte_8 contestualmente l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- L'opponente odierno appellante ha contestato la cessione del credito solo con la comparsa conclusione ex art. 190 c.p.c.
Pertanto, la sussistenza del fenomeno successorio a titolo particolare risulta non tempestivamente contestata, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Anche qualora si volesse ritenere che l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito sia stata prospettata in tempo utile, ossia prima dell'operatività del meccanismo della non contestazione, nondimeno il motivo sarebbe infondato.
Questo Collegio, richiama sul punto la recente giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688 , la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
pag. 7/21 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di
pag. 8/21 contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
pag. 9/21 la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Orbene, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha ricostruito i passaggi della Parte_1
cessione del credito oggetto di contestazione e in particolar modo:
- ha allegato che quale originaria titolare dei Controparte_8
rapporti di conto corrente della debitrice principale, fu incorporata da
[...]
, depositando contestualmente il relativo atto di fusione Controparte_7 all'allegato D di cui al fascicolo monitorio;
- cedeva, nell'ambito di un'operazione di Controparte_7
cartolarizzazione ex art. 58 TUB, un portafoglio di crediti a Parte_1 come indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.7.2018
(allegato n. C – fascicolo monitorio);
- Nel predetto avviso vi è chiara enunciazione della ricomprensione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione, atteso che l'operazione di cessione avrebbe interessato tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) «…derivanti da saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”…»
- in tale data, il creditore era da considerarsi ampiamente “a sofferenza” attesa, ad esempio, la diffida ad adempiere con contestuale risoluzione dei rapporti, del
6.7.2016.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso Parte_1
soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
pag. 10/21 Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Con i motivi di cui ai nn. 4 e 7, l'appellante impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della fideiussione prestata dagli appellati.
Essa sostiene che, contrariamente da quanto sostiene il primo giudice, per le fideiussioni sottoscritte in epoca successiva al periodo di accertamento in cui fu svolta l'indagine ad opera di Banca d'LI, i fideiussori avrebbero dovuto provare la natura anticoncorrenziale.
Il motivo è fondato.
Sebbene le fideiussioni prodotte in giudizio riproducano gli articolo dello schema ABI, gli opponenti odierni appellanti non possono giovarsi dell'accertamento effettuato dalla
Banca d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus per il periodo in cui fu svolta l'indagine ossia 2002-2005.
Ciò significa che per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca antecedente o successiva a detto periodo, non vige la presunzione di condotta illecita ma l'onere della prova incombe sui fideiussori. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “la perdita di prova privilegiata rivestita dal provvedimento Banca d'LI
n. 55/05, deve estendersi anche al periodo temporale di sottoscrizione della fideiussione, in quanto costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui : “per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'LI si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte nel
2010 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza
pag. 11/21 nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'LI” (cfr:
Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I,
21.03.2023, n. 499; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 02.07.2024, n. 1038; Corte di
Appello, Ancona, Sez. I, 27.7.2024, n. 1165; Corte di Appello, Ancona, Sez. I,
24.1.2025, n. 126).
L'orientamento ha poi trovato avvallo nelle recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui “nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, detta rilevazione richiede che risultano agli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: […] l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova.”. (Cassazione civile, sez. I, 17/1/2025, n. 1170;
Cassazione civile, sez. I, 12/12/2024, n. 32198).
Ebbene, nel caso di specie, gli opponenti odierni appellanti non hanno dato prova della permanenza della intesa anticoncorrenziale oltre il periodo oggetto di accertamento da parte di Banca d'LI e, pertanto, la fideiussione va pertanto considerata immune da nullità.
Con il motivo di appello di cui al n. 8, l'appellante censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha dichiarato la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Rappresenta l'appellane che la clausola “a semplice richiesta scritta” contenuta nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti, riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza anche con la proposizione di una istanza stragiudiziale.
Il motivo è anch'esso fondato.
pag. 12/21 Le fideiussioni sottoscritte dagli appellati contengono la clausola che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore a semplice richiesta scritta “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore …”.
Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non pag. 13/21 attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”
(conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742);
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dalla Banca che con raccomandata del 6.7.2016 (priva di ricevute di consegna ma la cui mancata ricezione non è stata contestata dagli appellati) la Banca ha risolto i rapporti in essere con la debitrice principale e intimato nelle rispettive qualità il pagamento della somma di € 129,908,80 per il conto corrente n. 624 ed € 10.000,00 per il conto anticipi n. 1077 (doc. n. 5 – fascicolo monitorio)
pag. 14/21 Dichiarata quindi la validità della fideiussione prestata, occorre vagliare gli asseriti profili di nullità parziale, riproposti dagli appellati ex art. 346 c.p.c., attinenti ai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla debitrice principale.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 624, gli opponenti hanno eccepito:
- la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente e segnatamente dei tassi d'interesse applicati e commissioni di massimo scoperto;
- la mancata pattuizione delle spese di gestione del conto corrente;
- la mancata indicazione del meccanismo delle valute;
- l'usura “quantomeno” nei semestri I e IV trimestre del 2003, IV trimestre 2004 e
III trimestre 2007;
- l'incompleta produzione della serie integrale degli estratti conto, essendo mancati gli estratti conto dall'anno 2012 al 2016 anno di chiusura del conto.
Per il contratto di conto corrente anticipi, gli opponenti hanno altresì eccepito:
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse indicati nella misura di TAN 6,2870 % e
TAE 6,4368 %;
- l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto in quanto indicata nella sola misura percentuale pari a 0,2500%;
- commissione di gestione fondi pattuita con il richiamo “nella misura da noi conosciuta ed accettata per il regolamento delle quali abbiamo impartito specifiche istruzioni” senza ulteriori specificazioni e perciò indeterminata;
- l'usura per i soli periodi relativi al III trimestre 2010 e II trimestre 2011;
- la tardiva produzione degli estratti conto;
Muovendo dal contratto di conto corrente ordinario, le eccezioni di nullità parziale del contratto trovano parziale fondamento.
Invero, dall'analisi del contratto di conto corrente ordinario n. 624 sottoscritto in data
17.7.2002 (doc. n. 1 del fascicolo monitorio), risulta che i campi dedicati all'indicazione pag. 15/21 dei tassi e altre condizioni economiche non sono stati compilati né vi è ulteriore pattuizione rinvenibile da qualsiasi altro documento allegato allo stesso.
Pertanto, la mancata compilazione degli appositi campi quale assenza di pattuizione delle condizioni economiche, comporta la violazione dell'art. 117 TUB, comma 4 con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 6 della medesima norma.
Per quanto riguarda i giorni valuta, l'art.
7.5 prevede puntualmente che gli “assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se
l'incasso avviene tramite altra Banca”.
Generica è la contestazione in ordine alla mancata pattuizione delle spese di gestione del conto corrente. Gli appellati avrebbero dovuto indicare quali specifiche spese gli siano state addebitate per le quali mancherebbe la relativa pattuizione del contratto.
Infondata è, invece, l'eccezione di usura. Difatti, l'usura presuppone necessariamente l'indicazione nel contratto di un tasso di interesse, il quale dovrà poi confrontato con il tasso indicato nei decreti ministeriali. Ciò in quanto, con la nota pronuncia delle Sezioni unite, la Cassazione ha ritenuto che l'unica forma di usura che rileva è solo quella originaria o pattizia: del principio di diritto affermato dalle, per cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 24675 del 19/10/2017). Si precisa che il predetto principio, espressamente enunciato con riferimento ad una fattispecie di mutuo,
pag. 16/21 è applicabile anche per i rapporti di conto corrente (cfr: Cassazione civile, sez. I,
1/7/2024, n. 18013).
Passando alle eccezioni di nullità parziale rinvenibile nel conto anticipi, anche queste trovano parziale accoglimento.
Sulla eccezione relativa alla indeterminatezza dei tassi di interesse indicati nella misura di TAN 6,2870 % e TAE 6,4368 %, l'eccezione è generica.
L'eccezione è generica nella misura in cui gli opponenti odierni appellati si limitano ad eccepire l'indeterminatezza della clausola di determinazione dei tassi d'interesse senza tuttavia specificare secondo quali parametri gli interessi sarebbero indeterminati.
In ordine alla commissione di massimo scoperto, questa per essere valida deve indicare la modalità di calcolo della stessa e precisamente l'indicazione della misura percentuale, la base di calcolo e la periodicità. “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”
(Cassazione civile, sez. I, 15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile, sez. I, 22/06/2023, n.
17982; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2022, n. 19825)
Nel caso in esame, la commissione viene indicata solo nella misura di cui 0,2500% senza indicazione di ulteriori elementi, per cui è nulla per indeterminatezza.
I fideiussori eccepiscono altresì l'usura “quantomeno” nei periodi del “3° trimestre
2010 e nel 2° trimestre 2011 quanto al c/c anticipi.”
L'eccezione di usura, con specifico riferimento al conto anticipi è generica e comunque infondata.
In questo caso, a differenza di quanto sopra detto per il conto corrente ordinario,
l'indicazione del tasso di interesse e degli altri elementi, comporta l'onere per la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi di allegazione specifico relativamente a tale eccezione: “il debitore…ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
pag. 17/21 consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale.” (Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020).
Inoltre, come già sopra enunciato, l'eccezione è anche infondata se si consideri che l'eccezione è basata sulla usurarietà del tasso nei periodi successivi alla pattuizione, integrando pertanto una ipotesi di usura sopravvenuta, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla indeterminatezza della commissione di gestione fini, a pag. 1 del contratto di apertura di credito, la regolamentazione della commissione di gestione fidi veniva definita “nella misura da noi conosciuta ed accettata per il regolamento delle quali abbiamo impartito specifiche istruzioni”.
Tuttavia, a pag. 13 del medesimo documento, specificamente sottoscritta dalla debitrice principale, vi è la specifica determinazione della predetta commissione.
Ora, accertato che entrambi i conti correnti presentano profili di nullità parziale tali per cui si rende necessaria la rideterminazione del saldo con l'epurazione dei predetti indebiti, occorre vagliare le contestazioni in ordine alla inutilizzabilità degli estratti conto. Secondo gli appellati gli estratti conto del conto corrente ordinario n. 624 sarebbero incompleti e pertanto inidonei a provare l'asserito credito, mentre gli estratti conto del conto anticipi n. 1077 sarebbero stati prodotti tardivamente dalla opposta appellante.
Le contestazioni meritano accoglimento.
In sede monitoria, a seguito della richiesta del Tribunale di Ancona di integrare la produzione documentale ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la documentazione originariamente depositata con il ricorso era inidonea a provare il credito, l'ingiungente ottemperava a tale richiesta con il deposito degli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n. 624, limitatamente agli anni 2002-2011.
La predetta documentazione, tuttavia, non veniva integrata in sede di opposizione, rimanendo pertanto privo di documentazione il rapporto di conto corrente per il periodo dall'anno 2012 fino alla chiusura dei predetti rapporti avvenuto nell'anno 2016.
pag. 18/21 Ebbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte, se, a fronte della domanda di condanna di pagamento della banca del saldo negativo del conto corrente, il correntista contesti la validità di talune pattuizioni relativi agli interessi a carico del correntista, è onere della banca depositare la serie integrale degli estratti conto al fine di rideterminare l'effettivo saldo: “Al contrario, ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dal successivo art. 1857, l'estratto conto, da intendersi come il documento, redatto dalla banca, contenente l'indicazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo precedente (cfr. Cass. n. 2751/02; n. 12233/03; n. 21092/16), prova il saldo a favore della banca ove il correntista non sollevi specifiche contestazioni
(giurisprudenza costante: cfr., tra le più recenti, Cass. n. 17242/06; n. 29415/2020).
“Ne' si può valorizzare l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli
"estratti conto non risultano peraltro completi", ossia integrali, relativi all'intero periodo in cui si era svolto il rapporto di conto corrente, dall'apertura sino alla fine.
Ciò perché la necessità della produzione integrale degli estratti conto, a decorrere dall'inizio del rapporto, si può porre solo allorquando sia stata accertata la illegittimità di addebiti annotati dalla banca a carico del correntista, che alterano le risultanze del conto e impongono quindi la rettifica di tali risultanze, ai fini della quale può anche rendersi necessaria, appunto, in difetto di altri appaganti dati istruttori (Cass. n.
9526/19; n. 11543/2019), la produzione degli estratti conto integrali. Nel caso in esame, invece, non sono evidenziati dalla Corte d'appello illegittimi addebiti a carico del correntista.” (Cassazione civile, sez. I, 7/6/2023, n. 16041)
Ad abundantiam, si rileva che questo Collegio è ben consapevole che la Corte di
Cassazione riconosce da tempo la possibilità di rideterminare il saldo di conto corrente anche nelle ipotesi di incompletezza degli estratti conto (“a fronte della documentazione di un rapporto di conto corrente bancario incompleta, il giudice possa integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'uffici, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti", Cass.
31187/2018), ma nel caso di specie, la riscontrata incompletezza degli e/c è talmente pag. 19/21 importante da non poter essere sopperita nemmeno con ulteriori mezzi di prova: la carenza documentale riguarda un periodo temporale notevole e, soprattutto, mancano proprio gli ultimi 5 anni del rapporto, sicchè il saldo finale esposto nel saldaconto va ritenuto totalmente inattendibile.
L'incompletezza della produzione degli estratti del conto corrente ordinario incide anche sull'accertamento del saldo relativo al conto corrente anticipi.
Su quest'ultimo conto, deve essere accolta la contestazione degli opponenti odierni appellati secondo cui gli estratti conto del conto anticipi sono tardivi in quanto prodotti ben oltre il termine preclusivo di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. che rappresenta il termine ultimo per “produzioni documentali”.
Senonché, sebbene la loro inutilizzabilità possa superarsi per il fatto che le poste del conto anticipi vengano contabilizzate sul conto corrente ordinario, (a condizione che il primo si ponga in rapporto di accessorietà con il secondo, sul punto si veda Cass. n.
14321 del 2022, confermata dalle recenti Cass. n. 2356 del 2024 e Cass. n. 4067 del
2024), l'incompletezza degli estratti conto del conto corrente ordinario rende impraticabile l'accertamento del predetto saldo.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento del saldo negativo dei conti correnti n. 624 e 1077 allegato in € 149.031,49 oltre interessi deve essere rigettata per difetto di prova.
La sentenza di primo grado va quindi riformata ed integrata di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del criterio che guarda all'esito finale della lite: sebbene sia stata riconosciuta la fondatezza dei motivi d'appello, la domanda di condanna veicolata con l'originario decreto ingiuntivo è infondata per carenza di prova.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
avverso l'impugnata sentenza, così provvede: Controparte_6
pag. 20/21 - rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 per le CP_6
fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 246/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone, come da Controparte_2
procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. e C.F._2 CP_5 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_6 C.F._4
Avv.ti Antonio Luciani e Marco De Merolis, come da procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1008 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 14/9/2022 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, accoglieva l'opposizione promossa da e avverso il Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 1522/2020 concesso a per la somma di € Parte_1
149.031,49 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 624 e conto anticipi n. 1077 intestati alla società O.C.M. srl per la quale gli opponenti avevano prestato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 227.000,00.
Più nel dettaglio, il Tribunale dichiarava l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla opposta ingiungente al proprio difensore, in quanto dalla stessa emergeva che fosse stata rilasciata per agire nei soli confronti della debitrice principale O.C.M. srl e non anche nei confronti dei suoi garanti.
Ritenuto tuttavia che gli opponenti non avessero espressamente rinunciando alle proprie eccezioni formulate con l'opposizione, il primo giudice si pronunciava sul merito delle eccezioni e, in particolare:
- dichiarava la carenza di titolarità in capo alla cessionaria per non aver dato dimostrazione della propria legittimazione non essendo sufficiente la produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- dichiarava altresì la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti per violazione della normativa antitrust;
- riteneva che la banca fosse decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. essendo intercorso un termine superiore ai sei mesi fra la scadenza dell'obbligazione principale e la proposizione della domanda giudiziale.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in seguito Parte_1
indicate.
pag. 2/21 e si costituivano Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi, con ordinanza del 14.1.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al Collegio.
Deve preliminarmente essere risolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti rilasciata per il presente giudizio.
In particolare, gli appellati contestano l'invalidità essendo stata rilasciata procura generale e non specifica per il presente giudizio di impugnazione. Aggiungono gli appellati che la procura sarebbe altresì invalida in quanto priva di data.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie, la procura alle liti rilasciata, conferisce mandato al difensore in termini ampi ed omnicomprensivi e, segnatamente, “conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ad eccezione di quella di transigere, rinunciare, accettare rinunce ed incassare”.
Invero, in assenza di specifici elementi limitativi volti ad escludere l'intenzione della parte di agire per ipotesi di impugnazione e in considerazione del fatto che la procura riconosce la facoltà al difensore di agire con più ampia facoltà, deve considerarsi conferita anche per la proposizione dell'appello.
D'altronde, è orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e 159
c.p.c. che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consente all'atto di produrre i suoi effetti, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inesistenza della procura alle liti nei confronti dei fideiussori opponenti conferita sia per l'emissione del decreto ingiuntivo che per la costituzione nell'opposizione.
pag. 3/21 L'appellante sostiene che la procura deve considerarsi valida in ragione del fatto che abbia rilasciato la procura nei confronti dell'Avv. Zingone per recuperare il Pt_1
credito vantato nella società, comprendendo, allorché non espressamente richiamati, anche i fideiussori.
Aggiunge la difesa dell'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto esperire ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Il motivo è fondato.
conferiva mandato al proprio difensore Avv. Patrizia Zingone per Parte_1
“rappresentarla e difenderla nella procedura avverso O.C.M. SRL – ndg 27287156”.
La questione è risolvibile attraverso l'impiego degli artt. 1362 e 1363 c.c.
L'art. 1362 c.c. impone all'interprete di “indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” nonché all'art. 1363 c.c. “le clausole di interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'altro”.
Ebbene, secondo questo Collegio, la procura esprime la volontà di di conferire Pt_1
mandato al proprio difensore di recuperare il credito da essa vantato da intendersi quale volontà di porre in essere qualsiasi attività utile al raggiungimento del risultato.
Tale volontà emergerebbe dai seguenti elementi.
In primo luogo, la procura richiama sia il termine “procedura” avverso O.C.M. srl con l'ulteriore indicazione del codice sofferenza (ngd 27287156). Tali indicazioni esprimono il riferimento ad una situazione complessiva relativa ad una posizione debitoria, che comprende sia alla debitrice principale ed anche le relative posizioni di garanzia, quali la fideiussione prestata.
pag. 4/21 D'altronde, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, principale carattere della fideiussione è l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale di cui garantisce l'adempimento (art. 1939 c.c.)
Inoltre, la cliente ha consegnato al proprio difensore tutti i documenti utili al Pt_1
recupero del credito, compresa la fideiussione, da intendersi quale ulteriore esternazione della volontà di agire anche nei confronti dei garanti.
La validità della procura, dà intendersi rilasciata anche nei confronti dei fideiussori, rende assorbito il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante denuncia la violazione del principio fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sul presupposto che gli opponenti avessero espressamente rinunciato in sede di prima udienza alle proprie domande ed eccezioni, per le quali, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi.
Con le censure di cui ai nn. 3 e 6, impugna la parte della sentenza in cui il Pt_1
Tribunale di Ancona ha dichiarato non provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria Parte_1
L'appellante sostiene di aver dato prova della propria legittimazione attiva, atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce elemento idoneo a dimostrare la propria legittimazione.
Il motivo è fondato.
Va in primo luogo chiarito che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016)”.
La doglianza circa la mancata prova della cessione del credito attiene, appunto, alla titolarità, sul lato attivo, del rapporto obbligatorio controverso.
pag. 5/21 Muovendo da tale assunto, vi è che l'eccezione in esame deve ritenersi sempre spendibile nel corso del processo ma l'accoglimento di essa non è di certo indifferente alla pregressa formazione di elementi probatori di segno contrario.
Ne consegue che l'eccezione in senso lato non è utilmente spendibile (ossia anche se sollevata non può essere accolta) ogniqualvolta sia contraddetta da un fatto già oggetto di non contestazione e, dunque, destinato necessariamente ad integrare l'orizzonte conoscitivo del giudice.
La norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. si limita a definire l'effetto probatorio derivante della mancata contestazione senza, tuttavia, indicare il confine temporale entro cui deve essere esercitato il potere di contestazione.
Il tema, tuttavia, è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
31402 del 02/12/2019)”.
In altri termini, ma sempre muovendo dalla necessaria intersecazione tra preclusioni e non contestazione, vi è che “il luogo processuale in cui s'incrociano i due principi si colloca, dunque, all'esito della trattazione, allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema
pag. 6/21 decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa (così, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 26859 del 29/11/2013; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di
Cassazione n.7093 del 12/03/2019 nonché, in termini ancora più generali, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12310 del 15/06/2015)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che:
- ad opera della sua mandataria, con il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo ha affermato di essere cessionaria di Controparte_7
(incorporante del credito azionato, depositando Controparte_8 contestualmente l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- L'opponente odierno appellante ha contestato la cessione del credito solo con la comparsa conclusione ex art. 190 c.p.c.
Pertanto, la sussistenza del fenomeno successorio a titolo particolare risulta non tempestivamente contestata, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Anche qualora si volesse ritenere che l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito sia stata prospettata in tempo utile, ossia prima dell'operatività del meccanismo della non contestazione, nondimeno il motivo sarebbe infondato.
Questo Collegio, richiama sul punto la recente giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688 , la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
pag. 7/21 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di
pag. 8/21 contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
pag. 9/21 la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Orbene, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha ricostruito i passaggi della Parte_1
cessione del credito oggetto di contestazione e in particolar modo:
- ha allegato che quale originaria titolare dei Controparte_8
rapporti di conto corrente della debitrice principale, fu incorporata da
[...]
, depositando contestualmente il relativo atto di fusione Controparte_7 all'allegato D di cui al fascicolo monitorio;
- cedeva, nell'ambito di un'operazione di Controparte_7
cartolarizzazione ex art. 58 TUB, un portafoglio di crediti a Parte_1 come indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.7.2018
(allegato n. C – fascicolo monitorio);
- Nel predetto avviso vi è chiara enunciazione della ricomprensione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione, atteso che l'operazione di cessione avrebbe interessato tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) «…derivanti da saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”…»
- in tale data, il creditore era da considerarsi ampiamente “a sofferenza” attesa, ad esempio, la diffida ad adempiere con contestuale risoluzione dei rapporti, del
6.7.2016.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso Parte_1
soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
pag. 10/21 Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Con i motivi di cui ai nn. 4 e 7, l'appellante impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della fideiussione prestata dagli appellati.
Essa sostiene che, contrariamente da quanto sostiene il primo giudice, per le fideiussioni sottoscritte in epoca successiva al periodo di accertamento in cui fu svolta l'indagine ad opera di Banca d'LI, i fideiussori avrebbero dovuto provare la natura anticoncorrenziale.
Il motivo è fondato.
Sebbene le fideiussioni prodotte in giudizio riproducano gli articolo dello schema ABI, gli opponenti odierni appellanti non possono giovarsi dell'accertamento effettuato dalla
Banca d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus per il periodo in cui fu svolta l'indagine ossia 2002-2005.
Ciò significa che per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca antecedente o successiva a detto periodo, non vige la presunzione di condotta illecita ma l'onere della prova incombe sui fideiussori. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “la perdita di prova privilegiata rivestita dal provvedimento Banca d'LI
n. 55/05, deve estendersi anche al periodo temporale di sottoscrizione della fideiussione, in quanto costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui : “per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'LI si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte nel
2010 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza
pag. 11/21 nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'LI” (cfr:
Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I,
21.03.2023, n. 499; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 02.07.2024, n. 1038; Corte di
Appello, Ancona, Sez. I, 27.7.2024, n. 1165; Corte di Appello, Ancona, Sez. I,
24.1.2025, n. 126).
L'orientamento ha poi trovato avvallo nelle recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui “nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, detta rilevazione richiede che risultano agli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: […] l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova.”. (Cassazione civile, sez. I, 17/1/2025, n. 1170;
Cassazione civile, sez. I, 12/12/2024, n. 32198).
Ebbene, nel caso di specie, gli opponenti odierni appellanti non hanno dato prova della permanenza della intesa anticoncorrenziale oltre il periodo oggetto di accertamento da parte di Banca d'LI e, pertanto, la fideiussione va pertanto considerata immune da nullità.
Con il motivo di appello di cui al n. 8, l'appellante censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha dichiarato la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Rappresenta l'appellane che la clausola “a semplice richiesta scritta” contenuta nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti, riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza anche con la proposizione di una istanza stragiudiziale.
Il motivo è anch'esso fondato.
pag. 12/21 Le fideiussioni sottoscritte dagli appellati contengono la clausola che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore a semplice richiesta scritta “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore …”.
Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non pag. 13/21 attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”
(conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742);
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dalla Banca che con raccomandata del 6.7.2016 (priva di ricevute di consegna ma la cui mancata ricezione non è stata contestata dagli appellati) la Banca ha risolto i rapporti in essere con la debitrice principale e intimato nelle rispettive qualità il pagamento della somma di € 129,908,80 per il conto corrente n. 624 ed € 10.000,00 per il conto anticipi n. 1077 (doc. n. 5 – fascicolo monitorio)
pag. 14/21 Dichiarata quindi la validità della fideiussione prestata, occorre vagliare gli asseriti profili di nullità parziale, riproposti dagli appellati ex art. 346 c.p.c., attinenti ai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla debitrice principale.
Con riferimento al conto corrente ordinario n. 624, gli opponenti hanno eccepito:
- la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente e segnatamente dei tassi d'interesse applicati e commissioni di massimo scoperto;
- la mancata pattuizione delle spese di gestione del conto corrente;
- la mancata indicazione del meccanismo delle valute;
- l'usura “quantomeno” nei semestri I e IV trimestre del 2003, IV trimestre 2004 e
III trimestre 2007;
- l'incompleta produzione della serie integrale degli estratti conto, essendo mancati gli estratti conto dall'anno 2012 al 2016 anno di chiusura del conto.
Per il contratto di conto corrente anticipi, gli opponenti hanno altresì eccepito:
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse indicati nella misura di TAN 6,2870 % e
TAE 6,4368 %;
- l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto in quanto indicata nella sola misura percentuale pari a 0,2500%;
- commissione di gestione fondi pattuita con il richiamo “nella misura da noi conosciuta ed accettata per il regolamento delle quali abbiamo impartito specifiche istruzioni” senza ulteriori specificazioni e perciò indeterminata;
- l'usura per i soli periodi relativi al III trimestre 2010 e II trimestre 2011;
- la tardiva produzione degli estratti conto;
Muovendo dal contratto di conto corrente ordinario, le eccezioni di nullità parziale del contratto trovano parziale fondamento.
Invero, dall'analisi del contratto di conto corrente ordinario n. 624 sottoscritto in data
17.7.2002 (doc. n. 1 del fascicolo monitorio), risulta che i campi dedicati all'indicazione pag. 15/21 dei tassi e altre condizioni economiche non sono stati compilati né vi è ulteriore pattuizione rinvenibile da qualsiasi altro documento allegato allo stesso.
Pertanto, la mancata compilazione degli appositi campi quale assenza di pattuizione delle condizioni economiche, comporta la violazione dell'art. 117 TUB, comma 4 con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 6 della medesima norma.
Per quanto riguarda i giorni valuta, l'art.
7.5 prevede puntualmente che gli “assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se
l'incasso avviene tramite altra Banca”.
Generica è la contestazione in ordine alla mancata pattuizione delle spese di gestione del conto corrente. Gli appellati avrebbero dovuto indicare quali specifiche spese gli siano state addebitate per le quali mancherebbe la relativa pattuizione del contratto.
Infondata è, invece, l'eccezione di usura. Difatti, l'usura presuppone necessariamente l'indicazione nel contratto di un tasso di interesse, il quale dovrà poi confrontato con il tasso indicato nei decreti ministeriali. Ciò in quanto, con la nota pronuncia delle Sezioni unite, la Cassazione ha ritenuto che l'unica forma di usura che rileva è solo quella originaria o pattizia: del principio di diritto affermato dalle, per cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 24675 del 19/10/2017). Si precisa che il predetto principio, espressamente enunciato con riferimento ad una fattispecie di mutuo,
pag. 16/21 è applicabile anche per i rapporti di conto corrente (cfr: Cassazione civile, sez. I,
1/7/2024, n. 18013).
Passando alle eccezioni di nullità parziale rinvenibile nel conto anticipi, anche queste trovano parziale accoglimento.
Sulla eccezione relativa alla indeterminatezza dei tassi di interesse indicati nella misura di TAN 6,2870 % e TAE 6,4368 %, l'eccezione è generica.
L'eccezione è generica nella misura in cui gli opponenti odierni appellati si limitano ad eccepire l'indeterminatezza della clausola di determinazione dei tassi d'interesse senza tuttavia specificare secondo quali parametri gli interessi sarebbero indeterminati.
In ordine alla commissione di massimo scoperto, questa per essere valida deve indicare la modalità di calcolo della stessa e precisamente l'indicazione della misura percentuale, la base di calcolo e la periodicità. “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”
(Cassazione civile, sez. I, 15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile, sez. I, 22/06/2023, n.
17982; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2022, n. 19825)
Nel caso in esame, la commissione viene indicata solo nella misura di cui 0,2500% senza indicazione di ulteriori elementi, per cui è nulla per indeterminatezza.
I fideiussori eccepiscono altresì l'usura “quantomeno” nei periodi del “3° trimestre
2010 e nel 2° trimestre 2011 quanto al c/c anticipi.”
L'eccezione di usura, con specifico riferimento al conto anticipi è generica e comunque infondata.
In questo caso, a differenza di quanto sopra detto per il conto corrente ordinario,
l'indicazione del tasso di interesse e degli altri elementi, comporta l'onere per la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi di allegazione specifico relativamente a tale eccezione: “il debitore…ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
pag. 17/21 consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale.” (Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020).
Inoltre, come già sopra enunciato, l'eccezione è anche infondata se si consideri che l'eccezione è basata sulla usurarietà del tasso nei periodi successivi alla pattuizione, integrando pertanto una ipotesi di usura sopravvenuta, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla indeterminatezza della commissione di gestione fini, a pag. 1 del contratto di apertura di credito, la regolamentazione della commissione di gestione fidi veniva definita “nella misura da noi conosciuta ed accettata per il regolamento delle quali abbiamo impartito specifiche istruzioni”.
Tuttavia, a pag. 13 del medesimo documento, specificamente sottoscritta dalla debitrice principale, vi è la specifica determinazione della predetta commissione.
Ora, accertato che entrambi i conti correnti presentano profili di nullità parziale tali per cui si rende necessaria la rideterminazione del saldo con l'epurazione dei predetti indebiti, occorre vagliare le contestazioni in ordine alla inutilizzabilità degli estratti conto. Secondo gli appellati gli estratti conto del conto corrente ordinario n. 624 sarebbero incompleti e pertanto inidonei a provare l'asserito credito, mentre gli estratti conto del conto anticipi n. 1077 sarebbero stati prodotti tardivamente dalla opposta appellante.
Le contestazioni meritano accoglimento.
In sede monitoria, a seguito della richiesta del Tribunale di Ancona di integrare la produzione documentale ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la documentazione originariamente depositata con il ricorso era inidonea a provare il credito, l'ingiungente ottemperava a tale richiesta con il deposito degli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n. 624, limitatamente agli anni 2002-2011.
La predetta documentazione, tuttavia, non veniva integrata in sede di opposizione, rimanendo pertanto privo di documentazione il rapporto di conto corrente per il periodo dall'anno 2012 fino alla chiusura dei predetti rapporti avvenuto nell'anno 2016.
pag. 18/21 Ebbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte, se, a fronte della domanda di condanna di pagamento della banca del saldo negativo del conto corrente, il correntista contesti la validità di talune pattuizioni relativi agli interessi a carico del correntista, è onere della banca depositare la serie integrale degli estratti conto al fine di rideterminare l'effettivo saldo: “Al contrario, ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dal successivo art. 1857, l'estratto conto, da intendersi come il documento, redatto dalla banca, contenente l'indicazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo precedente (cfr. Cass. n. 2751/02; n. 12233/03; n. 21092/16), prova il saldo a favore della banca ove il correntista non sollevi specifiche contestazioni
(giurisprudenza costante: cfr., tra le più recenti, Cass. n. 17242/06; n. 29415/2020).
“Ne' si può valorizzare l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli
"estratti conto non risultano peraltro completi", ossia integrali, relativi all'intero periodo in cui si era svolto il rapporto di conto corrente, dall'apertura sino alla fine.
Ciò perché la necessità della produzione integrale degli estratti conto, a decorrere dall'inizio del rapporto, si può porre solo allorquando sia stata accertata la illegittimità di addebiti annotati dalla banca a carico del correntista, che alterano le risultanze del conto e impongono quindi la rettifica di tali risultanze, ai fini della quale può anche rendersi necessaria, appunto, in difetto di altri appaganti dati istruttori (Cass. n.
9526/19; n. 11543/2019), la produzione degli estratti conto integrali. Nel caso in esame, invece, non sono evidenziati dalla Corte d'appello illegittimi addebiti a carico del correntista.” (Cassazione civile, sez. I, 7/6/2023, n. 16041)
Ad abundantiam, si rileva che questo Collegio è ben consapevole che la Corte di
Cassazione riconosce da tempo la possibilità di rideterminare il saldo di conto corrente anche nelle ipotesi di incompletezza degli estratti conto (“a fronte della documentazione di un rapporto di conto corrente bancario incompleta, il giudice possa integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'uffici, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti", Cass.
31187/2018), ma nel caso di specie, la riscontrata incompletezza degli e/c è talmente pag. 19/21 importante da non poter essere sopperita nemmeno con ulteriori mezzi di prova: la carenza documentale riguarda un periodo temporale notevole e, soprattutto, mancano proprio gli ultimi 5 anni del rapporto, sicchè il saldo finale esposto nel saldaconto va ritenuto totalmente inattendibile.
L'incompletezza della produzione degli estratti del conto corrente ordinario incide anche sull'accertamento del saldo relativo al conto corrente anticipi.
Su quest'ultimo conto, deve essere accolta la contestazione degli opponenti odierni appellati secondo cui gli estratti conto del conto anticipi sono tardivi in quanto prodotti ben oltre il termine preclusivo di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. che rappresenta il termine ultimo per “produzioni documentali”.
Senonché, sebbene la loro inutilizzabilità possa superarsi per il fatto che le poste del conto anticipi vengano contabilizzate sul conto corrente ordinario, (a condizione che il primo si ponga in rapporto di accessorietà con il secondo, sul punto si veda Cass. n.
14321 del 2022, confermata dalle recenti Cass. n. 2356 del 2024 e Cass. n. 4067 del
2024), l'incompletezza degli estratti conto del conto corrente ordinario rende impraticabile l'accertamento del predetto saldo.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento del saldo negativo dei conti correnti n. 624 e 1077 allegato in € 149.031,49 oltre interessi deve essere rigettata per difetto di prova.
La sentenza di primo grado va quindi riformata ed integrata di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del criterio che guarda all'esito finale della lite: sebbene sia stata riconosciuta la fondatezza dei motivi d'appello, la domanda di condanna veicolata con l'originario decreto ingiuntivo è infondata per carenza di prova.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
avverso l'impugnata sentenza, così provvede: Controparte_6
pag. 20/21 - rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 per le CP_6
fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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