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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ardolino Parte_1
( ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla C.F._1 via Antonio D'Auria n. 67
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7575/2023, pubblicata il giorno 13.12.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'impugnativa del licenziamento comminato al ricorrente in data 4.11.2025. Il primo giudice, invero, aveva accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla società appellata e causa dell'inidoneità della comunicazione effettuata in data 14.12.2012 ma non sottoscritta dalla parte, bensì da un terzo privo di procura, mai ratificata.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia rivendicando di avere inoltrato tempestivamente la lettera di licenziamento attraverso la pec del procuratore successivamente
1 costituito in giudizio.
Per tali motivi chiedeva disporsi la riforma della sentenza gravata con ogni conseguenza in ordina al rapporto di lavoro in essere.
Parte appellata non si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, con sostituzione dell'udienza del 17.04.2025 mercé lo scambio di note scritte.
Con ordinanza del giorno 11 luglio 2025 la causa era successivamente rinviata, in prosieguo di trattazione scritta, al 17 novembre 2025 per il deposito della prova della notifica dell'appello e del pedissequo decreto.
A seguito di rinvio d'ufficio, poi, la causa giungeva per la trattazione scritta all'odierna udienza.
In assenza di note di trattazione la controversia era riservata in decisione.
§§§§
L'appello è improcedibile.
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Ove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida, deve ammettersene la rinnovazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 07/02/2006).
Nel caso in esame, parte appellante, che non ha provveduto al deposito del ricorso con la prova della notifica, è rimasta inerte a seguito del sollecito rivolto con ordinanza del 17.07.2024, che qui si richiama integralmente, debitamente comunicata il 17.07.2024 all'indirizzo:
(allo stesso indirizzo è stato poi comunicato il rinvio d'ufficio Email_1 dell'udienza del 17.04.2025)
Orbene, non potendo essere disposto un ulteriore rinvio di rinvio in assenza della prova dell'instaurazione del contraddittorio, occorre dare atto, alla stregua di quanto innanzi, che si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Va quindi emessa la relativa declaratoria.
2 In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione delle spese del grado.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) da atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per l'appellante.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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