Articolo 4 della Legge 25 novembre 1964, n. 1280
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 dicembre 1964
Art. 4.
I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.
Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1964