Art. 4.
I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.
Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.
I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.
Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.