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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 253/2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Castelforte (LT), Via Parte_1
Garibaldi, 95, presso lo studio dell'avv. Domenico Di Tano, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di prestare Parte_1 servizio alle dipendenze del come educatore con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato presso convitto sito in Formia, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
1 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, in considerazione della prescrizione quinquennale, all'a.s. 2022/2023.
A fondamento della propria pretesa, ha argomentato in merito alla nozione estensiva secondo cui va interpretata la locuzione “docente” a cui fa riferimento l'art. 1, c. 121 l. 107/2015, da doversi intendere come idonea a ricomprendere anche il personale del ruolo degli educatori, pienamente equiparato ai docenti in merito al trattamento economico e normativo e la cui funzione educativa è collocata all'interno dell'area della funzione docente, e la conseguente illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione che ha escluso tale estensione limitando ai soli docenti il beneficio in questione, non tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali collettive tali da stabilire l'equiparazione tra personale docente ed educativo, tale da estendere anche a quest'ultimo il beneficio.
In virtù di tali argomenti, citando l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza N. 32104 del 31.10.2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del sig. , Parte_1 all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dalla Legge N. 107/15 per ciò che attiene gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; - e per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., alla corresponsione in favore del ricorrente, dell'importo di € 2.500,00
(500,00 per ciò che attiene l'a.s. 2018/2019, € 500,00 per l'a.s. 2019/2020,
€ 500,00 per ciò che attiene l'a.s. 2020/2021, € 500,00 per l'a.s. 2021/2022 ed € 500,00 per ciò che attiene l'a.s. 2022/2023), corrispondente al valore nominale della Carta stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, diritti e competenze, oltre CAP, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
2 Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia della parte resistente, è stata istruita in via documentale e all'udienza odierna, a seguito di un differimento per la gestione provvisoria del ruolo, è stata discussa e decisa.
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta con le modalità di cui in motivazione.
La controversia attiene alla interpretazione dell'art. 1, c. 121 e ss. della legge n. 107/2015, che ha istituito la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “Carta docenti”, di ammontare pari a 500 € per ciascun anno scolastico) e in particolare alla questione relativa all'inclusione o meno, tra i beneficiari di tale previsione, del personale educativo di ruolo in servizio presso i Convitti Nazionali.
Per quanto attiene alla sussistenza del diritto al riconoscimento della
“Carta del docente”, anche al personale educativo, deve darsi continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 32104 del 31/10/2022 e Cass. n. 9895 del 11/04/2024), per cui in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi, potendosi fare pieno rinvio alle argomentazioni puntualmente esposte nei precedenti sopra citati anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
3 Va poi chiarito che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi con riferimento alla questione della spettanza del beneficio in favore del personale a tempo determinato (cfr. Cass. n.
27.10.2023, n. 29961), che tale emolumento risulta vincolato al fine per cui lo stesso è stato riconosciuto, dunque garantire la formazione continua, ragione per cui a fronte della domanda tesa al riconoscimento della Carta – quale deve qualificarsi quella in oggetto pur essendo le conclusioni formulate con mero riferimento alla corresponsione dell'equivalente in denaro – il giudice adito può emettere una pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio con le medesime modalità con cui sono riconosciute al personale docente, nel caso in cui permanga un interesse a riceverla per essere la parte ricorrente ancora “interna” al sistema scolastico.
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti (in particolare i cedolini paga allegati al ricorso e l'attestato di servizio depositato il 7.3.2025 su richiesta del giudice) che il ricorrente è inquadrato nel ruolo del personale educativo con contratto a tempo indeterminato, e che ha prestato servizio in via continuativa per gli anni scolastici oggetto del giudizio
(l'attestato di servizio comprova un servizio ininterrotto dal 1.9.1998).
Non è emersa invece la prova dell'adempimento dell'obbligazione fatta valere in giudizio, non essendosi il costituito e non potendosi CP_1 desumere dagli atti la corresponsione del beneficio.
Appare dunque fornita la prova della spettanza del beneficio e della permanenza della ricorrente all'interno del sistema scolastico per il periodo oggetto del giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio o non contestati, va pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici dal 2018/2019 sino al 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i
4 docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00 per ogni anno di servizio per cui non è stata riconosciuta.
Per l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento CP_1 specifico consistente nella erogazione del bonus “Carta Docente” alla parte ricorrente per l'importo complessivo accertato, con le medesime modalità di fruizione previste già per il personale docente.
Deve considerarsi inammissibile la successiva domanda proposta relativamente all'annualità 2023/2024, come da conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta del 28.5.2024, asseritamente maturata nelle more del giudizio, poiché costituisce fatto nuovo e circostanza che non può ritenersi immediatamente conseguente a quanto richiesto con il ricorso introduttivo e dunque esula dalla cognizione di cui al presente procedimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro
1.100,00 ed euro 5.200,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della natura seriale della controversia), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− accerta e dichiara il diritto di all'attribuzione della Parte_1
“Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente” in relazione agli anni scolastici dal 2018/2029 al 2022/2023, e per l'effetto condanna il Controparte_1 alla corresponsione in suo favore del beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari ad € 500,00 annui (per
5 complessivi € 2.500,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
− condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore della parte ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 19/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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