Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2025, proposto da LO GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Priolo Gragallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di NI IN, NZ SA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione n.38 del 21-03-2025, numero di registro generale 684 del 21-03-2025 (All.1), con la quale il Vice Responsabile del Settore I Affari Generali – Personale del resistente Comune ha rettificato la precedente determinazione n.13 del 23-01-2025, numero di registro generale 164 del 23-01-2025, ed ha approvato la nuova graduatoria della procedura comparativa, tramite progressione verticale in deroga, per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico ex Categoria C (dall’Area degli Operatori Esperti, all’Area degli Istruttori), graduatoria che ha visto illegittimamente collocarsi ai primi due posti i contro interessati signori NI NE (1° posto con punti 72,50) e NZ NT ( 2° posto con punti 70,20), ed ove il ricorrente è posizionato al 3° posto con punti 69,53, e con la quale i succitati contro interessati sono stati nominati vincitori della selezione.
2) della successiva determinazione n.39 del 24-03-2025, numero di registro generale 690 del 24- 03-2025 (All.2), con la quale il Responsabile ad interim del I Settore Affari Generali – Personale del resistente Comune, ha preso atto della dichiarazione della di pozione resa contro interessata signora NZ NT (cfr. già vincitrice anche di altra analoga selezione per altro profilo professionale), ed ha conseguentemente stabilito di inquadrare entrambi gli odierni contro interessati (NI NE ed NZ NT) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nell’Area degli Istruttori ex categoria C-C1 profilo professionale di Istruttore Tecnico con decorrenza dal 26-03-2025 e comunque dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro. E dei seguenti ulteriori atti propedeutici, connessi e presupposti a quelli sopra indicati ed impugnati, ed ovvero:
3) del Verbale della Commissione Giudicatrice n.1 del 07-11-2024 (All.3) con il quale e nella parte in cui la Commissione ha regolamentato le modalità di attribuzione e di distribuzione del punteggio fra i suoi singoli componenti ai fini della valutazione dei colloqui a cui sarebbero stati sottoposti i candidati partecipanti alla procedura selettiva per cui è causa, e del Verbale n.3 del 28-11-2024 (All.4) con il quale la Commissione (prima di procedere all’espletamento della prova orale cui sottoporre i candidati) ha effettuato “una prima sommaria e non definitiva valutazione dei titoli presentati dai candidati alla selezione”.
4) del verbale della Commissione Giudicatrice n.5 del 24-12-2024 (All.5) con il quale e nella parte in cui la Commissione ha redatto la (prima) graduatoria finale della procedura selettiva per cui è causa, nella parte in cui la contro interessata signora NZ SA vi era collocata con il punteggio di p.70,20 ed il contro interessato signor NI NE vi era collocato al 1° posto con il punteggio di p. 72,50.
5) delle schede di valutazione redatte dalla Commissione Giudicatrice con le quali alla contro interessata signora NZ NT è stato attribuito il punteggio complessivo di punti 70,20 (All.6) ed al contro interessato signor NI NE è stato attribuito il punteggio complessivo di punti 72,50 (All.7).
6) ove occorra anche della determinazione n.13 del 23-01-2025, numero di registro generale 164 del 23-01-2025 (All.8), con la quale e nella parte in cui il Responsabile ad interim del I Settore Affari Generali – Personale del resistente Comune aveva approvato i succitati atti e verbali della procedura selettiva in parte qua impugnati, ed aveva approvato la succitata prima graduatoria di graduatoria nella parte in cui la contro interessata signora NZ NT vi era ivi collocata con punti 70,20 ed il contro interessato signor NI NE vi era ivi collocato al 1° posto con punti 72,50.
7) del verbale n.6 del 27-02-2025 (All.9) con il quale la Commissione Giudicatrice ha riformulato la graduatoria della selezione confermando al 1° posto il contro interessato signor NI NE con punti 72,50, ricollocando il ricorrente al 3° posto con punti 69,53 e ricollocando la contro interessata signora NZ NT al 2° posto con punti 70,20.
8) del verbale n.7 del 20-03-2025 (All.10) con il quale la Commissione Giudicatrice ha confermato la succitata graduatoria riformulata con il precedente ed impugnato verbale n.6 del 27-02-2025.
9) di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e comunque pregiudizievole per il ricorrente, ove occorrendo anche il verbale n.4 (All.11) della Commissione Esaminatrice e le valutazioni da essa rese per la valutazione delle prove orali dei candidati alla selezione ed in specie del ricorrente e dei contro interessati, e per la dichiarazione di nullità del contratto/i medio tempore stipulati dalla resistente Amministrazione con gli odierni contro interessati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gragallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. LE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 6 maggio 2025, il sig. LO GA, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Priolo Gargallo – Area Operatori Esperti –, ha impugnato una pluralità di atti adottati dall’Amministrazione resistente nell’ambito della procedura comparativa tramite progressione verticale in deroga indetta per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico (ex categoria C – Area Istruttori).
In particolare, il ricorrente ha chiesto l’annullamento:
- della determinazione n. 38 del 21 marzo 2025, con la quale il Vice Responsabile del I Settore – Affari Generali e Personale ha rettificato la precedente determinazione n. 13 del 23 gennaio 2025, approvando una nuova graduatoria della procedura comparativa, che collocava ai primi due posti i controinteressati NI IN (pt. 72,50) e NZ SA (pt. 70,20), relegando il ricorrente al terzo posto (pt. 69,53), e dichiarando i primi due vincitori della selezione;
- della determinazione n. 39 del 24 marzo 2025, con cui il Responsabile ad interim del I Settore ha disposto l’inquadramento dei controinteressati IN e SA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nell’Area degli Istruttori – profilo di Istruttore Tecnico, con decorrenza dal 26 marzo 2025 ovvero dalla diversa data di sottoscrizione dei contratti;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare:
– verbale n. 1 del 7 novembre 2024, nella parte in cui sono stati fissati i criteri di attribuzione del punteggio del colloquio (max 8 punti per ciascun commissario, da distribuire sui tre parametri previsti dall’art. 5 dell’avviso, con punteggi interi o in frazioni di 0,5);
– verbale n. 3 del 28 novembre 2024, con cui la Commissione ha avviato una “prima sommaria e non definitiva valutazione dei titoli” , ritenendo attinenti – ai fini delle competenze professionali – anche corsi su materie generali (prevenzione corruzione, trasparenza, privacy) e chiedendo all’Ufficio Personale un prospetto riepilogativo dei periodi di servizio;
– verbale n. 5 del 24 dicembre 2024, con cui è stata formulata la prima graduatoria;
– verbale n. 6 del 27 febbraio 2025, recante rettifica della valutazione del ricorrente in relazione alle mansioni superiori, con sottrazione di un punto e conseguente ricollocazione al terzo posto;
– verbale n. 7 del 20 marzo 2025, di conferma della graduatoria riformulata;
- delle schede individuali di valutazione dei candidati IN e SA, con i punteggi agli stessi attribuiti;
- della determinazione n. 13 del 23 gennaio 2025, nella parte in cui aveva approvato la graduatoria originaria (IN – GA – SA);
- ove occorra, del verbale n. 4 del 12 dicembre 2024, concernente lo svolgimento e la valutazione dei colloqui, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque lesivo;
- nonché, in via ulteriormente gradata, la dichiarazione di nullità dei contratti di lavoro medio tempore stipulati con i controinteressati.
Nel ricorso per quanto di interesse si rappresenta in punto di fatto quanto segue.
Con deliberazione della Giunta municipale n. 46 del 29 febbraio 2024, il Comune di Priolo Gargallo approvava il Regolamento sulle progressioni verticali tra le Aree. Tale Regolamento disciplinava, in attuazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, i criteri e i punteggi da attribuire ai candidati, prevedendo che la selezione si fondasse sulla valutazione dell’esperienza maturata, dei titoli di studio ulteriori, delle competenze professionali e del colloquio finale.
L’Allegato B al Regolamento esplicitava tutte le sottovoci e i parametri valutativi, comprendenti corsi di formazione, competenze certificate, mansioni superiori, incarichi di responsabilità e utilizzo di piattaforme informatiche istituzionali.
Con determinazione n. 34 del 30 aprile 2024, l’Amministrazione indiceva la procedura comparativa in deroga per la progressione dall’Area Operatori Esperti all’Area Istruttori.
L’avviso veniva pubblicato in data 2 maggio 2024 e fissava alla data del 17 maggio 2024 il termine per la presentazione delle domande.
Con determinazione n. 116 del 30 ottobre 2024 veniva nominata la Commissione esaminatrice che si insediava in data 7 novembre 2024 (come da verbale n. 1, richiamando le disposizioni regolamentari e definendo le modalità di svolgimento e di valutazione del colloquio). In tale sede la Commissione predispondeva i quesiti da porre ai candidati e stabiliva che ciascun commissario disponesse di un massimo di otto punti, attribuibili con punteggi interi o in frazioni di mezzo punto.
Con verbale n. 3 del 28 novembre 2024, la Commissione iniziava l’esame dei titoli dichiarati dai candidati. Dal verbale emergeva che talune informazioni relative ai periodi di servizio risultavano incomplete o non chiaramente leggibili.
Per questo motivo la Commissione richiedeva all’Ufficio del Personale un prospetto riepilogativo che indicasse durata, tipologia e ufficio presso cui i candidati avevano prestato servizio. L’Ufficio trasmetteva tale documentazione con nota del 16 dicembre 2024.
In data 12 dicembre 2024, si svolgevano i colloqui orali dei candidati.
Con verbale n. 5 del 24 dicembre 2024, la Commissione completava l’attività istruttoria, prendendo in considerazione sia la documentazione acquisita sia gli esiti dei colloqui. All’esito della valutazione era formata una prima graduatoria, nella quale il candidato IN risultava collocato al primo posto con punti 72,50, il ricorrente al secondo con punti 70,53 e la candidata SA al terzo con punti 70,20.
Sulla base di tali risultanze, la Commissione trasmetteva gli atti al Responsabile del Settore, che con determinazione n. 13 del 23 gennaio 2025 approvava formalmente la graduatoria.
A seguito di un’istanza di riesame presentata dalla candidata SA, la Commissione si riuniva nuovamente il 27 febbraio 2025 e, con verbale n. 6, rivedeva la valutazione attribuita al ricorrente in relazione alle mansioni superiori svolte, ritenendo che uno dei periodi dichiarati non raggiungesse la durata minima semestrale. Pertanto sottraeva un punto al punteggio complessivo del ricorrente.
La graduatoria risultava così modificata, con IN ancora primo con punti 72,50, SA seconda con punti 70,20 e il ricorrente terzo con punti 69,53.
La graduatoria veniva poi confermata con verbale n. 7 del 20 marzo 2025.
Il Vice Responsabile del Settore adottava quindi la determinazione n. 38 del 21 marzo 2025, con la quale rettificava la precedente determinazione n. 13 del 2025 e approvava definitivamente la nuova graduatoria.
Con determinazione n. 39 del 24 marzo 2025 l’Amministrazione provvedeva all’inquadramento giuridico ed economico dei controinteressati IN e SA.
Il ricorrente, con istanza di accesso del 24 marzo 2025, otteneva copia integrale degli atti della procedura, dai verbali della Commissione alle schede di valutazione, nonché dei curricula e delle dichiarazioni dei candidati. Da tale documentazione emergevano gli elementi che sorreggono le censure articolate nel ricorso introduttivo.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe - in quanto ritenuti illegittimi - veniva proposto ricorso per i seguenti motivi di diritto.
Con il primo motivo di ricorso, il GA deduceva la violazione del Regolamento sulle progressioni verticali e dell’avviso di selezione, lamentando l’illegittima attribuzione alla candidata SA del punteggio massimo di 32 punti nella voce “esperienza maturata” . Sosteneva che il servizio prestato dalla stessa presso l’Ufficio Ecologia non fosse attinente alle mansioni del profilo di Istruttore Tecnico, in quanto costituito da attività di carattere amministrativo e non tecnico. Da ciò derivava, secondo il ricorrente, un significativo incremento del punteggio della candidata e l’alterazione della graduatoria.
Con la seconda censura, il ricorrente contestava la valutazione delle competenze professionali e dei titoli dei controinteressati. In particolare denunciava l’attribuzione alla SA di punteggi per corsi non pertinenti o privi di adeguata attestazione, nonché di sei punti per l’utilizzo di piattaforme Internet non previste dall’Allegato B. Contestava inoltre l’attribuzione al candidato IN di dieci punti per l’utilizzo di piattaforme informatiche non documentate né autocertificate. Secondo il ricorrente, la corretta applicazione dei criteri avrebbe comportato la detrazione di 6,60 punti alla SA e di dieci punti al IN, con conseguente prevalenza del ricorrente nella graduatoria.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la complessiva violazione dei criteri di valutazione previsti dall’Allegato B al Regolamento, sostenendo che la Commissione avesse attribuito punteggi a titoli non pertinenti, non validamente certificati, duplicati o comunque non riconducibili alle previsioni regolamentari. Tali irregolarità avrebbero inficiato l’intera valutazione dei titoli e alterato l’esito della procedura.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduceva l’illegittimità della tempistica di valutazione dei titoli e delle competenze, rilevando che la Commissione avesse avviato tale attività prima dello svolgimento del colloquio, come risultava dal verbale n. 3 del 28 novembre 2024, in contrasto con l’art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994. In via ulteriormente subordinata contestava anche la legittimità del criterio di ripartizione del punteggio del colloquio stabilito nel verbale n. 1 del 7 novembre 2024, ritenuto irragionevole e tale da impedire la piena espressione dei punteggi massimi teoricamente attribuibili.
Si costituiva in giudizio, con atto depositato in data 9 ottobre 2025, il Comune di Priolo Gargallo che, con successiva memoria del 20 ottobre 2025, contestava le doglianze formulate dal ricorrente e chiedeva il rigetto integrale del ricorso.
In limine litis , l’Amministrazione eccepiva che tutte le censure articolate dal ricorrente si risolvono in una mera prospettazione alternativa rispetto alle valutazioni discrezionali compiute dalla Commissione, mirando, in definitiva, a sollecitare un sindacato di merito e sostitutivo non consentito in sede di giurisdizione di legittimità.
Veniva ribadito che la procedura di progressione verticale disciplinata dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 si caratterizza per un ampio margine di discrezionalità tecnica, riconosciuto agli enti nell’individuazione dei criteri e nella valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica (parere 6 ottobre 2021, prot. 66005/2021), secondo cui le amministrazioni devono autonomamente definire i parametri idonei a valorizzare le competenze professionali del personale interno.
Con riferimento al primo motivo di ricorso – concernente l’attribuzione alla controinteressata SA del punteggio massimo previsto per la voce “esperienza maturata” – il Comune deduceva l’infondatezza della censura.
Sosteneva, in particolare, che la qualificazione del servizio come “attinente” rientra a pieno titolo nella discrezionalità dell’Amministrazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa; tale discrezionalità è sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, profili che – secondo l’Ente – non ricorrevano nel caso di specie.
Nel merito, il Comune evidenziava che i 19 (diciannove) anni di servizio prestati dalla SA presso l’Area Tecnica Ambiente ed Ecologia erano stati correttamente qualificati come attinenti, trattandosi di attività funzionali ai processi tecnici dell’Ente e comunque riconducibili all’area tecnico-professionale. Secondo la difesa dell’Amministrazione resistente, la nozione di “attinenza” , non implica una perfetta coincidenza tra le mansioni esercitate e quelle proprie del profilo di istruttore tecnico, ma richiede una “affinità funzionale” che, nel caso di specie, era pienamente sussistente.
Veniva altresì sottolineato che, se si seguisse il ragionamento del ricorrente, ne deriverebbe che anche le mansioni svolte da quest’ultimo nel settore edile-amministrativo non potrebbero essere considerate più attinenti rispetto a quelle della controinteressata, atteso che entrambi i settori edilizia ed ecologia rientrano nella medesima area tecnica, secondo le declaratorie dell’allegato A del CCNL Funzioni Locali 2019-2021.
Ne discendeva, secondo il Comune, la piena correttezza dell'attribuzione alla SA dei punti 30,4 per il servizio attinente, cui si aggiungevano tre punti per il periodo non attinente, fino al punteggio complessivo di trentadue.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo ai punteggi attribuiti ai controinteressati per la voce “competenze professionali” (parametro c), il Comune svolgeva considerazioni distinte per ciascun candidato.
In relazione alla controinteressata SA, l’Amministrazione eccepiva preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse della doglianza concernente i 0,60 punti attribuiti alla SA per alcuni corsi di formazione: anche detraendo tale punteggio, la candidata si collocherebbe comunque avanti al ricorrente in graduatoria.
Nel merito, il Comune sosteneva: - che la valutazione dell’attinenza dei corsi rientra nella discrezionalità della Commissione, la quale (come precisato nel verbale n. 3 del 28 novembre 2024) aveva ritenuto rilevanti i corsi attinenti a materie generali quali anticorruzione, trasparenza e privacy, necessarie per ogni profilo tecnico-amministrativo; - che gli attestati prodotti, anche se non recanti formule formali espresse di frequenza, costituivano comunque prova idonea della partecipazione, essendo redatti su carta intestata dell’ente organizzatore; - che la presenza di più attestati sul codice dei contratti pubblici dimostrava la frequenza a corsi distinti e non la duplicazione dei titoli.
In relazione al controinteressato IN, il Comune evidenziava che la censura relativa ai dieci punti attribuiti al IN per l’utilizzo di piattaforme intranet e internet risultava destituita di fondamento, avendo il medesimo candidato prodotto attestazione del Responsabile del servizio del 17 maggio 2024, comprovante l’utilizzo degli strumenti informatici indicati.
Quanto alle piattaforme utilizzate dalla SA, il Comune chiariva che esse erano effettivamente connesse alle attività dell’Area Tecnica Ambiente ed Ecologia e pienamente rientranti nell’elenco dell’Allegato B del Regolamento, che ha natura esemplificativa e non tassativa; anche in questo ambito, osservava l’Ente, la Commissione aveva esercitato una discrezionalità non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza.
Relativamente al terzo motivo di ricorso, concernente la pretesa violazione dei principi stabiliti dal D.P.R. n. 487/1994 e dei criteri di sequenza valutativa, il Comune articolava una difesa ampia e circostanziata: in particolare, osservava che la progressione verticale non è un concorso pubblico, bensì un meccanismo interno di sviluppo professionale del personale, come ribadito dalla giurisprudenza. Evidenziava, altresì il Comune che al colloquio non veniva attribuita alcuna funzione selettiva in senso concorsuale, ma unicamente un ruolo di approfondimento delle competenze professionali, finalizzato a chiarire aspetti del curriculum o a paragonare i profili dei candidati.
Da ciò derivava la non applicabilità dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994, salvo espressa previsione regolamentare, che nel caso di specie non ricorreva.
Quanto alla sequenza delle operazioni valutative, l’Ente richiamava il verbale n. 3 del 28 novembre 2024, dal quale emergeva che la valutazione dei titoli era stata qualificata come “sommaria e non definitiva” , mentre il completamento della valutazione, con la formazione della graduatoria, era avvenuto solo all’esito dell’acquisizione dei chiarimenti dell’Ufficio Personale, dell’espletamento dei colloqui, della seduta del 24 dicembre 2024, in cui la Commissione aveva proceduto alla definizione conclusiva dei punteggi.
Pertanto, eventuali annotazioni intermedie non costituivano violazione dei principi di predeterminazione e non comportavano alcuna illegittimità della procedura.
Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso – concernente il criterio di distribuzione del punteggio per il colloquio – il Comune sosteneva che la Commissione aveva esercitato correttamente la propria discrezionalità tecnica, stabilendo una griglia di valutazione collegiale e articolata su più voci, come previsto dal Regolamento.
Riteneva del tutto infondata la lamentata irragionevolezza derivante dall’uso di punteggi interi o in frazioni di 0,5, osservando che tale scelta non comprometteva in alcun modo il differenziamento dei candidati né la capacità della Commissione di valorizzare adeguatamente le rispettive performance.
Sulla base di tali articolate difese, il Comune concludeva per la piena legittimità dell’operato della Commissione e per il rigetto del ricorso, evidenziando come tutte le censure formulate dal ricorrente si risolvessero in una contestazione di merito delle valutazioni tecniche compiute dalla Commissione, non consentita in sede giurisdizionale.
All’udienza del 9 novembre 2025, sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso presentato da parte del signor GA LO, dipendente del Comune di Priolo Gargallo, è volto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi relativi alla procedura comparativa per la progressione verticale per la copertura di due posti di Istruttore Tecnico ex Categoria C e in particolare la determinazione n. 38 del 21 marzo 2025, con la quale è stata rettificata la precedente determinazione e approvata la nuova graduatoria.
Si sono collocati ai primi due posti i contro interessati signori NI NE (1° posto con punti 72,50) e NZ NT ( 2° posto con punti 70,20), e il ricorrente LO GA si è posizionato al 3° posto con punti 69,53.
Il ricorrente contesta l’assegnazione dei primi due posti della graduatoria alla controinteressata signora NZ SA e al signor NI IN, sostenendo l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi e delle modalità di valutazione adottate dalla Commissione Giudicatrice.
Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta di declaratoria di nullità dei contratti di lavoro.
In via preliminare, il Collegio osserva che la domanda con la quale il ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità dei contratti di lavoro stipulati medio tempore dal Comune con i controinteressati non è ammissibile innanzi a questo Giudice.
Il Collegio rileva di avere dato rituale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come da verbale d’udienza, circa la possibile declaratoria di difetto di giurisdizione.
La richiesta attiene infatti alla fase contrattuale del rapporto di lavoro già instaurato tra l’Amministrazione e i controinteressati, fase che – secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite – appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporti ormai costituiti e soggetti al diritto privato.
Ne consegue che la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando unicamente al giudice ordinario ogni valutazione sulla validità, efficacia o nullità dei contratti di lavoro in essere.
Servizio attinente al profilo di Istruttore Tecnico.
Il ricorrente contesta l’attribuzione alla controinteressata SA del punteggio di 32 punti per l’esperienza maturata, sostenendo che i 19 anni di servizio presso l’Ufficio Ecologia non costituirebbero servizio attinente al profilo di istruttore tecnico.
La censura è infondata.
Non è oggetto di contestazione che l’Ufficio Ecologia sia incardinato nell’Area Tecnica dell’Ente.
In tale contesto – ad avviso del Collegio – risulta difficilmente sostenibile che la valutazione della Commissione – che ha ritenuto “attinente” il servizio svolto – integri un’ipotesi di manifesta illogicità. L’apprezzamento dell’attinenza del servizio costituisce, infatti, un profilo di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo nei casi di evidente irragionevolezza o travisamento, non sussistenti nel caso di specie.
L’ “attinenza” non richiede la perfetta coincidenza tra le mansioni svolte e quelle tipiche del profilo messo a selezione, dovendo essere intesa come relazione di affinità funzionale.
Nel caso di specie, le attività svolte nell’ambito dell’Area Ecologia risultano comunque correlate ai processi tecnici dell’Ente, anche se riferite ad ambiti specifici di natura ambientale.
La valutazione della Commissione, pertanto, si presenta coerente, ragionevole e conforme ai criteri regolamentari, non emergendo elementi idonei a far ritenere violati i limiti esterni della discrezionalità; né è configurabile un errore manifesto nella ricostruzione delle funzioni attribuite all’Ufficio Ecologia o nella loro riconduzione all’area tecnica.
Corsi di formazione e attestati.
Il ricorrente censura l’attribuzione alla SA di 1,7 punti per la partecipazione a 17 corsi di formazione, sostenendo che molti di essi – aventi ad oggetto tematiche generali quali anticorruzione, trasparenza, privacy e codice dei contratti – non avrebbero attinenza con il profilo richiesto e che alcuni attestati sarebbero mancanti della firma del soggetto erogatore.
La doglianza non merita accoglimento.
Dagli atti risulta che l’Allegato B del Regolamento e il verbale n. 3 del 28 novembre 2024 ammettono espressamente la valorizzazione di corsi su materie generali, purché funzionali all’attività dell’Ente. La Commissione ha ritenuto tali corsi utili ad integrare le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative dell’istruttore tecnico, valutazione che - come è noto - rientra nel proprio ambito discrezionale.
Quanto agli attestati, il Comune ha chiarito che quelli su carta intestata degli enti organizzatori sono considerati idonei a provare la partecipazione, anche in assenza della firma, trattandosi di elementi dotati di sufficiente attendibilità formale.
Sotto il profilo strettamente decisorio, la censura è comunque inidonea a superare la prova di resistenza.
Il ricorrente ha conseguito 69,53 punti a fronte dei 70,20 della controinteressata; anche detraendo i 0,60 punti oggetto di contestazione, il punteggio del ricorrente raggiungerebbe 70,13, rimanendo comunque inferiore di 0,07 punti rispetto a quello della SA.
Nella fattispecie, il vizio dedotto risulta irrilevante in quanto inidoneo ad alterare la posizione del GA in graduatoria; in altri termini, nel caso di specie, l’annullamento non sarebbe comunque sufficiente a modificare l’esito della selezione.
Ne deriva l’infondatezza e, sotto il profilo dell’interesse, l’irricevibilità della doglianza.
Uso delle piattaforme informatiche
Il ricorrente contesta ad entrambi i controinteressati la legittimità dell’attribuzione di punteggi ai controinteressati per l’utilizzo di piattaforme informatiche che non sarebbero riconducibili a quelle elencate nell’Allegato B.
La censura non è fondata.
L’elenco delle piattaforme riportato nell’Allegato B ha carattere esemplificativo e non tassativo, come evidenziato dal Comune. Spetta alla Commissione valutare la coerenza delle competenze dichiarate con le esigenze del profilo concorsuale.
La motivazione offerta dall’Amministrazione risulta coerente e immune da vizi manifesti, essendo stato accertato che le piattaforme utilizzate dai controinteressati erano effettivamente funzionali all’esercizio delle attività svolte nelle rispettive aree tecniche.
Non emergono pertanto elementi atti a far ritenere la valutazione manifestamente irragionevole o incoerente.
Valutazione dei titoli prima del colloquio.
Il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato l’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994 effettuando la valutazione dei titoli prima dei colloqui.
La censura non può essere condivisa.
Le progressioni verticali interne non sono soggette alla piena applicabilità del D.P.R. n. 487/1994, trattandosi di procedure di sviluppo professionale del personale già in servizio, come riconosciuto dalla giurisprudenza. In ogni caso, anche volendo applicare in via analogica il principio richiamato, dagli atti emerge che:
-il verbale n. 3 del 28 novembre 2024 reca una valutazione meramente sommaria e non definitiva dei titoli;
-la valutazione è stata completata e formalizzata solo dopo lo svolgimento dei colloqui, come risulta dal verbale n. 5 del 24 dicembre 2024.
Il principio che impone di valutare i titoli dopo le prove è volto ad evitare che la valutazione preventiva condizioni l’esito dell’esame. Nel caso di specie, tale pregiudizio non risulta in alcun modo compromesso nè dimostrato, sicché la doglianza deve essere respinta.
Ripartizione del punteggio per il colloquio
Il ricorrente contesta il criterio di ripartizione del punteggio per il colloquio, sostenendo che la Commissione avrebbe fissato un tetto massimo (8 punti) articolato su più parametri in modo non trasparente.
La censura non è fondata.
La determinazione dei criteri di valutazione del colloquio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione, purché la stessa sia esercitata sulla base di criteri predeterminati, razionali e applicati uniformemente. Nel caso di specie, non è stata dimostrata alcuna disparità di trattamento né alcun vulnus alla trasparenza procedimentale.
Il criterio adottato è stato applicato a tutti i concorrenti in modo uniforme, senza incidere sulla parità di condizioni tra i candidati; né è stata offerta prova che la modalità di ripartizione interna dei punteggi abbia determinato effetti distorsivi o abbia compromesso la correttezza della valutazione.
Mansioni superiori e prova delle allegazioni.
Il ricorrente deduce di avere svolto mansioni superiori che la Commissione non avrebbe adeguatamente valorizzato. Tuttavia, dalle risultanze di causa non emerge una prova documentale sufficiente a dimostrare, con certezza, la natura e la durata delle mansioni asseritamente svolte.
In difetto di adeguata dimostrazione, la valutazione della Commissione – che non ha attribuito un punteggio maggiore – non appare irragionevole né in contrasto con i criteri stabiliti dal regolamento della procedura.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, nessuno dei motivi di ricorso è fondato.
Le valutazioni espresse dalla Commissione si collocano nell’ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione nelle procedure di progressione verticale e risultano immuni da profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il ricorso è pertanto infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato, non emergendo vizi idonei a determinare l’illegittimità degli atti impugnati.
Spese del giudizio.
Il Collegio ritiene equo disporre le spese del giudizio in ragione della peculiarità della vicenda e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda volta alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro stipulati dall’Amministrazione con i controinteressati, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario;
- rigetta, per il resto, il ricorso in quanto infondato;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RZ, Presidente
LE IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IT | LE RZ |
IL SEGRETARIO