Ordinanza cautelare 8 maggio 2017
Sentenza 28 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 08/05/2017, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2017
N. 00688/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2017, proposto da:
Centro di Medicina Nucleare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio eletto presso Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello N. 40;
contro
Regione Sicilia - Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio eletto la sede legale dell’ente sita in Palermo, via Pindemonte 88;
nei confronti di
Crino Levi Lab. di Castro V.Zo & C. Snc, Medicina Nucleare S.r.l., Centro di Medicina Nucleare San Gaetano S.r.l., Lanzara S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del D.A. n. 2632 del 28 dicembre 2016 pubblicato sulla GURS n. 3 del 20 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2016” nella parte in cui non prevede che il budget individuale assegnato alle strutture accreditate e convenzionate dovrà essere tale da garantire - nei limiti dell'aggregato provinciale di spesa attribuito - condizioni di parità tra le strutture accreditate e convenzionate nell'ambito della medesima branca di appartenenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, per l’amministrazione regionale intimata, e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli aggregati di spesa per le strutture accreditate per la branca di interesse per l’anno 2016 ormai trascorso;
CONSIDERATO che le esigenze di parte ricorrente, illustrate nel ricorso in esame, appaiono apprezzabili favorevolmente e maggiormente tutelabili, ai sensi del comma 10 art. 55 c.p.a., mediante la sollecita definizione del giudizio di merito;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) fissa per la trattazione, ai sensi del comma 10 art. 55 c.p.a., la seconda pubblica udienza del mese di febbraio 2017, come da redigendo calendario.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO