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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA AL, all'esito della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3488 / 2020 promossa da:
Sig. nato a [...] il [...] C.F. e ivi residente, CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Perrone, nello studio del quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
Sig. nato a [...] l'[...] ed ivi residente , cod. fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dall'Avv. Antonio C.F._2
Roberti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Locazione, ripetizione di indebito .
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa .
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 03 .09.2020, parte attrice premetteva :
“Il Sig. , unitamente alla sua famiglia, dal 1998 fino a marzo 2014, ha condotto in CP_1 locazione l'appartamento per uso abitativo ubicato in Messina, Vill. Faro Superiore, Via Messina n.
2/I, di proprietà del Sig. IN , giusta scrittura locativa stipulata in Messina l'11/05/1998 CP_2
e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 14/05/1998, con cui veniva concordato il pagamento di un canone mensile di £ 200.000 (oggi € 103,29). Subito dopo la stipula del suddetto CP_ contratto di locazione, il Sig. IN ha concesso in uso al Sig. l'adiacente locale adibito a garage, chiedendo la corresponsione della somma mensile di £ 50.00 poi € 100,00. L'ammontare CP_ totale che, negli ultimi dieci anni il Sig. ha consegnato al Sig. IN con riferimento al locale garage, si può quantificare in € 13.750,00, oltre interessi. Tale importo, è stato indebitamente pagato CP_ ed in questa sede il Sig. intende esperire un'azione giudiziaria finalizzata al recupero, atteso che l'inesistenza di un valido titolo rende illegittimo l'incasso di somme di denaro da parte del conduttore CP_ ( ) in favore del locatore (IN), relativamente al locale adibito a garage. La prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033
Codice civile, e non dall'art. 1458 Codice civile. Quindi, l'irripetibilità di quella prestazione CP_ attribuisce all'inquilino solvens - Sig. - il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo
2043 Codice civile, o al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041
Codice civile (Corte di Cassazione, 13.12.2016, n. 25503; Cassazione Civile, SS.UU., 09/10/2017 n.
23601). Oltre all'obbligo di restituzione delle somme non dovute dal conduttore, incombe sul locatore quello di pagare gli interessi medio tempore maturati sulle stesse. (cfr. Cass. 19.10.1995 n. 10884)
CP_ Altresì, in ossequio alla disciplina locatizia, il conduttore Sig. ha, in costanza di locazione, sostenuto i costi legati alle utenze domestiche compreso il servizio di erogazione idrica gestito dall'Azienda Meridionale Acque di Messina spa. Ebbene proprio quest'ultima a seguito di compiuta attività di accertamento, ha rivolto al Sig. IN, intestatario dell'utenza, note di credito di diverso importo, a titolo di rimborso per le maggiori somme richieste e corrisposte per il servizio erogato negli anni 2004/2008. Tali somme, non avendo le parti proceduto alla necessaria voltura dell'utenza idrica in favore del conduttore, sono stati dall' corrisposti a beneficio del Sig. IN CP_3
PA, formalmente titolare dell'utenza, quest'ultimo li ha percepiti e ancor, oggi, trattenuti. Ne consegue che l'odierno convenuto, in violazione dell'art. 2033 e 2041 c.c., si è ingiustificatamente arricchito a danno dell'istante, trattenendo importi superiori ai canoni registrati. Le somme oggetto di nota di credito ammontano ad € 1.1376,44 . Con lettera racc.ta a/r datata 10.01.2020 ricevuta il
16.01.2020, si invitava il Sig. IN alla stipula della convezione di negoziazione CP_2 assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014, alla quale quest'ultimo riteneva di non aderire. Il comportamento del convenuto integra gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima, con la conseguenza che merita la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c..” Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle somme sopra riportate, oltre che al risarcimento del danno.
Con memoria datata 09.12.2020, si costituiva in giudizio il Sig. IN il quale eccepiva: CP_2
“In via preliminare è necessario evidenziare che le stesse domande avanzate con il presente giudizio sono già state proposte dall'attore con il proc. recante il n. 7208/2014 R.G. Tribunale di Messina CP_ definito con sentenza n. 355/2019, in atti, cui, per altro, lo stesso accenna in citazione. Ed infatti si evince dall'esame della parte motiva della sentenza sopra indicata che il sig. abbia CP_1 già agito nei confronti dell'odierno convenuto per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione del contratto di locazione per cui è causa. Si desume infatti che la azione oggi esperita sia la medesima già posta al vaglio del Tribunale con il proc. 7208/2014 RG atteso che medesimi sono i fatti dedotti e medesima è la richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata con l'odierno giudizio. Ed infatti non vi è dubbio che quello che viene definito anche l'“adiacente locale adibito a garage” debba essere a tutti gli effetti considerato quale oggetto della ”originaria” locazione stipulata in data 11.05.1998 e registrata il successivo 14.05.1998 in considerazione del rapporto di pertinenzialità (oggettiva e soggettiva) che lega i due beni e cioè l'appartamento per uso abitativo sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina n. 2/I di proprietà del sig. IN , ed il CP_2 deposito di proprietà di quest'ultimo sito sempre in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina n. 2/I
In siffatta ipotesi infatti deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 818 c.c. a mente del quale
“…gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente disposto…” La Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di locazione riguardante due immobili adibiti ad appartamento e box auto, il vincolo di destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale è prescritto da norma imperativa, da cui dipende l'automatica estensione agli spazi di parcheggio del medesimo regime locativo previsto per gli appartamenti, anche nel caso in cui siano diversi e distinti i contratti conclusi per le suddette unità
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 28615 del7 novembre 2019,). Di talchè, trattandosi del medesimo titolo contrattuale, il Billè non potrà certamente avanzare adesso una nuova richiesta di ripetizione di indebito richiedendo delle somme che in realtà erano già state richieste dal Billè per le medesime causali con altro giudizio. Nel merito e senza regresso dalle superiori eccezioni preliminari, CP_ si evidenzia l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito nella misura in cui il non fornisce prova alcuna dei pagamenti che sostiene essere stati effettuati nel corso di un decennio per CP_ la conduzione del garage. In verità il sig. non ha mai corrisposto alcun canone per l'utilizzo del garage. Allo stesso modo, appare infondata la richiesta di ripetizione della somma di € 1.376,44 derivante dalla nota di credito emessa dall' in favore del sig. IN Non potrà CP_3 CP_2 trovare accoglimento quindi la domanda di ripetizione della somma di € 1.376,44 non avendo alcun CP_ titolo il per ottenere la ripetizione di tali somme. Evidenziava ancora che, giacchè il contratto di locazione relativo all'appartamento è stato definitivamente dichiarato risolto con sentenza n.
1696/13 del il 20.09.2013 con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso l'11.05.1998 tra e IN per inadempimento del CP_1 CP_2 conduttore, può conseguentemente desumersi che il sig. ad oggi detenga senza alcun CP_1 titolo la porzione sopra individuata dell' immobile sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina
n. 2/ identificato catastalmente al foglio 39 part.lla 639 sub 1 di proprietà del sig. IN , CP_2
CP_ stante il costante rifiuto del sig. di voler liberare l'immobile de quo, non può non riconoscersi all'odierno il diritto ad ottenere l'immediato rilascio dell'immobile in questione in considerazione CP_ della detenzione sine titulo posta in essere dal . Al contempo, tale condotta legittima la domanda di condanna del sig. al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo. CP_1
La giurisprudenza di legittimità prevalente (arg. ex Cass. 14222/2012;Cass. 20823/2015; ma contra
Cass. 15111/2013) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale.
Venendo dunque alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, va fatta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui: “ …la liquidazione del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato" (Cass. 9137/2013). In tal senso, pertanto il sig.
[...] andrà condannato al pagamento in favore del sig. IN della somma di € CP_1 CP_2
13.750,00 o di quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia a titolo di indebita occupazione.” Chiedeva il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna del sig. all'immediato rilascio in favore del sig. IN della CP_1 CP_2 porzione dell'immobile sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina n. 2/i identificato catastalmente al foglio 39 part.lla 639 sub 1 di proprietà del sig. IN , nonché al CP_2 pagamento della somma di € 13.750,00 o di quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione.
In data 02.07.2021, alla prima udienza di comparizione, le parti richiedevano congiuntamente la concessione dei termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. ed il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, rilevato che trattavasi di controversia vertente in materia locatizia, alla quale si applica il rito del lavoro, disponeva il mutamento di rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e, in esito alle note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa ai sensi dell'art. 420 all'udienza di discussione dell'11 febbraio 2022. La sopra indicata ordinanza veniva integrata con provvedimento del 07.09.2021, con il quale il Tribunale concedeva alle parti termine fino al 31.01.2022 per il deposito di memorie e documenti.
CP_ E con memoria datata 31.01.2022, il Sig. , nell'insistere nelle formulate richieste, contestava le domande proposte in via riconvenzionale dal resistente con la comparsa costitutiva del 09.12.2020 e ne chiedeva il rigetto;
Chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , proposta per la prima volta con la memoria ex art. 426 cpc .
Con note del 05.02.2022, il Sig. IN, nel contestare la domanda di usucapione ex adverso formulata, evidenziava che il giudizio per cui si procede era stato incardinato con il rito ordinario e che, pertanto, la riconvenzionale avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Contestava nel merito la domanda di usucapione che riteneva infondata in quanto già con ricorso del 13.01.2012 il Sig. IN aveva avanzato richiesta di rilascio dell'immobile depositando ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia in considerazione dei numerosi atti interruttivi dallo stesso posti in essere. E ciò senza considerare l'inammissibilità di un possesso valido ad usucapionem in presenza di un rapporto obbligatorio .
La causa veniva rimessa all'udienza del 01 aprile 2022, anche per una eventuale conciliazione della lite e quindi rinviata all'udienza del 14.10.2022 , svoltasi a trattazione scritta;
in esito alle note depositate dalle parti, ritenutasi inammissibile la prova testimoniale chiesta da parte ricorrente con le note datate 31 gennaio 2022, veniva fissata udienza per la discussione orale in presenza delle parti, con assegnazione di termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. All' esito della udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2025, la causa veniva trattenuta per la pronuncia della sentenza .
Preliminarmente , ritiene questo giudicante , che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Per costante e consolidata giurisprudenza, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, affrontando le questioni ritenute rilevanti secondo l'ordine ritenuto più opportuno (Cass. civ,
n. 3831/1982; Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 ; ex multis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
La domanda di ripetizione somme proposta con atto di citazione datato 03.09.2020 dal Sig.
, non merita accoglimento, siccome infondata . CP_1 Per il principio di diritto sancito solennemente dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ed invero, nel caso di specie, non è stata allegata prova idonea a dimostrarne l'effettivo versamento degli importi di cui si chiede la ripetizione, anche con riferimento alla domanda di restituzione somme asseritamente versate per le utenze domestiche . essendo la prova dei fatti narrati affidata unicamente alla prova testi, inammissibile in base al combinato disposto degli artt. 2721 e
2726 c.c. Parte attrice tenta di provare il pagamento, che definisce “in nero”, delle somme attraverso la prova per testimoni, non avendo alcuna prova documentale di supporto, pur se all'ammissibilità di tale prova orale osta la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 2725 c.c. quando “un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente” (ossia in caso di perdita del documento senza colpa, che non è quello di specie); e l'art. 2726 c.c. dispone che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento;
quindi per il combinato disposto delle norme di legge sopra citate, né un contratto di locazione, né la prova dei pagamenti asseritamente effettuati dalla conduttrice, possono essere provati per testimoni. Si osserva che, in ogni caso, il capitolato di prova articolato da parte ricorrente con le memorie 31.01.2022 è stato ritenuto inammissibile perché vertente su circostanze in parte da provarsi documentalmente ed in parte assolutamente generiche, senza indicazione dei riferimenti di tempo e di luogo nelle quali le dazioni di denaro sarebbero avvenute, né l'indicazione delle tempistiche dei pagamenti che sarebbero stati effettuati in contanti. Pertanto, al di là dell'impossibilità di dimostrare nella fattispecie in esame i pagamenti con testimoni, in ogni caso i capitoli di prova non erano formulati in modo specifico e circostanziato. e dunque in contrasto con il disposto dell'art. 244, comma 1° c.p.c., secondo cui “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica … dei fatti, formulati in articoli separati” sui quali ogni persona deve essere interrogata;
non può demandarsi ai testimoni l'esplicazione di termini imprecisi ed espressioni vaghe e così la sostanziale descrizione dei fatti accaduti, che deve piuttosto essere già contenuta in maniera esaustiva nell'atto introduttivo. Secondo i Giudici di legittimità ( Cass. Sez. Un. 4 maggio
2017, n. 10790 “il giudizio di indispensabilità implica una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio”
Per quanto sopra esposto , atteso che il Sig. non ha fornito prova documentale CP_1 del proprio assunto e che, ancor meno, i fatti narrati avrebbero potuto essere provati con testimoni, le domande restitutorie dallo stesso avanzate vanno respinte per mancanza di prova al riguardo.
Al contempo, la domanda attraverso la quale quest'ultimo ha chiesto la pronuncia di usucapione deve ritenersi inammissibile in ragione della specialità del rito locatizio, essendo stata proposta per la prima volta a mezzo delle note integrative ex art. 426 c.p.c., depositate in data 31.01.2022 a seguito del mutamento del rito. A tal fine, infatti, si richiama il noto arresto della Suprema Corte (Cass. 5 agosto 2004, n. 15021) a mente del quale costituisce una mutatio libelli, non consentita, il mutamento del petitum, ovvero l'aggiunta di una ulteriore domanda al provvedimento richiesto con la citazione introduttiva (la condanna alla restituzione pagamento dell'indebito), ribadendo, peraltro, che è consentita unicamente la modificazione della domanda (emendatio libelli) e che le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato. Sul punto la Suprema
Corte ha affermato che “In tema di controversie in materia di locazione, come disciplinata dalla L. n.
353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato) ( vedi Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 11596/2005).
Ad ogni buon conto, la domanda riconvenzionale proposta per la prima volta dal conduttore nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 426 c.p.c. va dichiarata inammissibile , stante l'omessa richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. , lesiva del diritto di difesa della controparte .
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di rilascio avanzata dal proprietario convenuto Sig. IN , si osserva che la stessa è stata ritualmente proposta ancor prima CP_2 del mutamento del rito da ordinario a speciale, disposto ai sensi dell'art. 426 c.p.c. con ordinanza del
02 luglio 2022, in quanto formulata con la comparsa di risposta depositata in data 09.12.2020 nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione . E giacchè parte ricorrente ha dichiarato nelle memorie datate 31.01.2022 di non avere più pagato nulla dal 2016, proprio con riferimento al locale deposito per cui si contende, la domanda si ritiene meritevole di accoglimento e si condanna il Sig.
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina CP_1
n. 2/i, libero da persone e cose.
CP_
E con riferimento alla richiesta di condanna del sig. al pagamento di una somma da determinarsi per l'occupazione senza titolo, dal proprietario sig. IN ritualmente formulata, pur consapevole della diversità di orientamenti che caratterizzano la giurisprudenza di legittimità in materia di assolvimento dell'onere probatorio da parte di colui che chieda il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile, ritiene il decidente preferibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno. Si ritiene che, ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (Cass. Civ. 15111/2013 ; v. anche Cass. Civ. 15757/2015 in tema di assolvimento dell'onere probatorio in relazione al danno- conseguenza da occupazione abusiva di immobile). Nel caso in esame parte richiedente ha richiamato alcune massime giurisprudenziale, secondo le quali “la liquidazione del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato” ed ha indicato il presumibile canone di locazione mensile relativo all'immobile de quo, senza tuttavia allegare e dimostrare il preteso danno-conseguenza che, pertanto, non può ritenersi coincidente con la protratta abusiva occupazione del cespite;
ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Non trova accoglimento e deve rigettarsi la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non risultando provato un danno concreto ed effettivo patito dalla richiedente parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dai Procuratori, vanno fra le parti compensate nella misura di 1\4 in considerazione del rigetto di una delle domande proposte in riconvenzionale dal resistente,
e poste per la rimanente parte a carico della soccombente parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta le domande proposte dal Sig. nei confronti del Sig. IN PA;
CP_1
dichiara inammissibile la domanda di usucapione proposta dal Sig. ; CP_1
rigetta la domanda risarcitoria proposta riconvenzionalmente dal Sig. IN;
CP_2
condanna il Sig. all'immediato rilascio in favore del Sig. IN PA del locale CP_1 deposito sito in Messina, Vill. Faro Superiore Via Messina n.
2.i, identificato catastalmente al foglio
39 part.lla 639 sub 1, libero da persone e cose;
compensa fra le parti nella misura di 1\4 le spese di lite;
condanna il Sig. al pagamento in ragione di 3\4 delle spese di lite che si liquidano per CP_1 effetto della compensazione in euro € 3.756,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Messina, 18 ottobre 2025
Il Giudice
IA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA AL, all'esito della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3488 / 2020 promossa da:
Sig. nato a [...] il [...] C.F. e ivi residente, CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Perrone, nello studio del quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
Sig. nato a [...] l'[...] ed ivi residente , cod. fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dall'Avv. Antonio C.F._2
Roberti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Locazione, ripetizione di indebito .
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa .
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 03 .09.2020, parte attrice premetteva :
“Il Sig. , unitamente alla sua famiglia, dal 1998 fino a marzo 2014, ha condotto in CP_1 locazione l'appartamento per uso abitativo ubicato in Messina, Vill. Faro Superiore, Via Messina n.
2/I, di proprietà del Sig. IN , giusta scrittura locativa stipulata in Messina l'11/05/1998 CP_2
e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 14/05/1998, con cui veniva concordato il pagamento di un canone mensile di £ 200.000 (oggi € 103,29). Subito dopo la stipula del suddetto CP_ contratto di locazione, il Sig. IN ha concesso in uso al Sig. l'adiacente locale adibito a garage, chiedendo la corresponsione della somma mensile di £ 50.00 poi € 100,00. L'ammontare CP_ totale che, negli ultimi dieci anni il Sig. ha consegnato al Sig. IN con riferimento al locale garage, si può quantificare in € 13.750,00, oltre interessi. Tale importo, è stato indebitamente pagato CP_ ed in questa sede il Sig. intende esperire un'azione giudiziaria finalizzata al recupero, atteso che l'inesistenza di un valido titolo rende illegittimo l'incasso di somme di denaro da parte del conduttore CP_ ( ) in favore del locatore (IN), relativamente al locale adibito a garage. La prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033
Codice civile, e non dall'art. 1458 Codice civile. Quindi, l'irripetibilità di quella prestazione CP_ attribuisce all'inquilino solvens - Sig. - il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo
2043 Codice civile, o al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041
Codice civile (Corte di Cassazione, 13.12.2016, n. 25503; Cassazione Civile, SS.UU., 09/10/2017 n.
23601). Oltre all'obbligo di restituzione delle somme non dovute dal conduttore, incombe sul locatore quello di pagare gli interessi medio tempore maturati sulle stesse. (cfr. Cass. 19.10.1995 n. 10884)
CP_ Altresì, in ossequio alla disciplina locatizia, il conduttore Sig. ha, in costanza di locazione, sostenuto i costi legati alle utenze domestiche compreso il servizio di erogazione idrica gestito dall'Azienda Meridionale Acque di Messina spa. Ebbene proprio quest'ultima a seguito di compiuta attività di accertamento, ha rivolto al Sig. IN, intestatario dell'utenza, note di credito di diverso importo, a titolo di rimborso per le maggiori somme richieste e corrisposte per il servizio erogato negli anni 2004/2008. Tali somme, non avendo le parti proceduto alla necessaria voltura dell'utenza idrica in favore del conduttore, sono stati dall' corrisposti a beneficio del Sig. IN CP_3
PA, formalmente titolare dell'utenza, quest'ultimo li ha percepiti e ancor, oggi, trattenuti. Ne consegue che l'odierno convenuto, in violazione dell'art. 2033 e 2041 c.c., si è ingiustificatamente arricchito a danno dell'istante, trattenendo importi superiori ai canoni registrati. Le somme oggetto di nota di credito ammontano ad € 1.1376,44 . Con lettera racc.ta a/r datata 10.01.2020 ricevuta il
16.01.2020, si invitava il Sig. IN alla stipula della convezione di negoziazione CP_2 assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014, alla quale quest'ultimo riteneva di non aderire. Il comportamento del convenuto integra gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima, con la conseguenza che merita la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c..” Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle somme sopra riportate, oltre che al risarcimento del danno.
Con memoria datata 09.12.2020, si costituiva in giudizio il Sig. IN il quale eccepiva: CP_2
“In via preliminare è necessario evidenziare che le stesse domande avanzate con il presente giudizio sono già state proposte dall'attore con il proc. recante il n. 7208/2014 R.G. Tribunale di Messina CP_ definito con sentenza n. 355/2019, in atti, cui, per altro, lo stesso accenna in citazione. Ed infatti si evince dall'esame della parte motiva della sentenza sopra indicata che il sig. abbia CP_1 già agito nei confronti dell'odierno convenuto per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione del contratto di locazione per cui è causa. Si desume infatti che la azione oggi esperita sia la medesima già posta al vaglio del Tribunale con il proc. 7208/2014 RG atteso che medesimi sono i fatti dedotti e medesima è la richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata con l'odierno giudizio. Ed infatti non vi è dubbio che quello che viene definito anche l'“adiacente locale adibito a garage” debba essere a tutti gli effetti considerato quale oggetto della ”originaria” locazione stipulata in data 11.05.1998 e registrata il successivo 14.05.1998 in considerazione del rapporto di pertinenzialità (oggettiva e soggettiva) che lega i due beni e cioè l'appartamento per uso abitativo sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina n. 2/I di proprietà del sig. IN , ed il CP_2 deposito di proprietà di quest'ultimo sito sempre in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina n. 2/I
In siffatta ipotesi infatti deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 818 c.c. a mente del quale
“…gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente disposto…” La Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di locazione riguardante due immobili adibiti ad appartamento e box auto, il vincolo di destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale è prescritto da norma imperativa, da cui dipende l'automatica estensione agli spazi di parcheggio del medesimo regime locativo previsto per gli appartamenti, anche nel caso in cui siano diversi e distinti i contratti conclusi per le suddette unità
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 28615 del7 novembre 2019,). Di talchè, trattandosi del medesimo titolo contrattuale, il Billè non potrà certamente avanzare adesso una nuova richiesta di ripetizione di indebito richiedendo delle somme che in realtà erano già state richieste dal Billè per le medesime causali con altro giudizio. Nel merito e senza regresso dalle superiori eccezioni preliminari, CP_ si evidenzia l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito nella misura in cui il non fornisce prova alcuna dei pagamenti che sostiene essere stati effettuati nel corso di un decennio per CP_ la conduzione del garage. In verità il sig. non ha mai corrisposto alcun canone per l'utilizzo del garage. Allo stesso modo, appare infondata la richiesta di ripetizione della somma di € 1.376,44 derivante dalla nota di credito emessa dall' in favore del sig. IN Non potrà CP_3 CP_2 trovare accoglimento quindi la domanda di ripetizione della somma di € 1.376,44 non avendo alcun CP_ titolo il per ottenere la ripetizione di tali somme. Evidenziava ancora che, giacchè il contratto di locazione relativo all'appartamento è stato definitivamente dichiarato risolto con sentenza n.
1696/13 del il 20.09.2013 con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso l'11.05.1998 tra e IN per inadempimento del CP_1 CP_2 conduttore, può conseguentemente desumersi che il sig. ad oggi detenga senza alcun CP_1 titolo la porzione sopra individuata dell' immobile sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina
n. 2/ identificato catastalmente al foglio 39 part.lla 639 sub 1 di proprietà del sig. IN , CP_2
CP_ stante il costante rifiuto del sig. di voler liberare l'immobile de quo, non può non riconoscersi all'odierno il diritto ad ottenere l'immediato rilascio dell'immobile in questione in considerazione CP_ della detenzione sine titulo posta in essere dal . Al contempo, tale condotta legittima la domanda di condanna del sig. al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo. CP_1
La giurisprudenza di legittimità prevalente (arg. ex Cass. 14222/2012;Cass. 20823/2015; ma contra
Cass. 15111/2013) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale.
Venendo dunque alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, va fatta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui: “ …la liquidazione del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato" (Cass. 9137/2013). In tal senso, pertanto il sig.
[...] andrà condannato al pagamento in favore del sig. IN della somma di € CP_1 CP_2
13.750,00 o di quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia a titolo di indebita occupazione.” Chiedeva il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna del sig. all'immediato rilascio in favore del sig. IN della CP_1 CP_2 porzione dell'immobile sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina n. 2/i identificato catastalmente al foglio 39 part.lla 639 sub 1 di proprietà del sig. IN , nonché al CP_2 pagamento della somma di € 13.750,00 o di quell'altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione.
In data 02.07.2021, alla prima udienza di comparizione, le parti richiedevano congiuntamente la concessione dei termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. ed il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, rilevato che trattavasi di controversia vertente in materia locatizia, alla quale si applica il rito del lavoro, disponeva il mutamento di rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e, in esito alle note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa ai sensi dell'art. 420 all'udienza di discussione dell'11 febbraio 2022. La sopra indicata ordinanza veniva integrata con provvedimento del 07.09.2021, con il quale il Tribunale concedeva alle parti termine fino al 31.01.2022 per il deposito di memorie e documenti.
CP_ E con memoria datata 31.01.2022, il Sig. , nell'insistere nelle formulate richieste, contestava le domande proposte in via riconvenzionale dal resistente con la comparsa costitutiva del 09.12.2020 e ne chiedeva il rigetto;
Chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , proposta per la prima volta con la memoria ex art. 426 cpc .
Con note del 05.02.2022, il Sig. IN, nel contestare la domanda di usucapione ex adverso formulata, evidenziava che il giudizio per cui si procede era stato incardinato con il rito ordinario e che, pertanto, la riconvenzionale avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Contestava nel merito la domanda di usucapione che riteneva infondata in quanto già con ricorso del 13.01.2012 il Sig. IN aveva avanzato richiesta di rilascio dell'immobile depositando ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia in considerazione dei numerosi atti interruttivi dallo stesso posti in essere. E ciò senza considerare l'inammissibilità di un possesso valido ad usucapionem in presenza di un rapporto obbligatorio .
La causa veniva rimessa all'udienza del 01 aprile 2022, anche per una eventuale conciliazione della lite e quindi rinviata all'udienza del 14.10.2022 , svoltasi a trattazione scritta;
in esito alle note depositate dalle parti, ritenutasi inammissibile la prova testimoniale chiesta da parte ricorrente con le note datate 31 gennaio 2022, veniva fissata udienza per la discussione orale in presenza delle parti, con assegnazione di termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. All' esito della udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2025, la causa veniva trattenuta per la pronuncia della sentenza .
Preliminarmente , ritiene questo giudicante , che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Per costante e consolidata giurisprudenza, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, affrontando le questioni ritenute rilevanti secondo l'ordine ritenuto più opportuno (Cass. civ,
n. 3831/1982; Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 ; ex multis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
La domanda di ripetizione somme proposta con atto di citazione datato 03.09.2020 dal Sig.
, non merita accoglimento, siccome infondata . CP_1 Per il principio di diritto sancito solennemente dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ed invero, nel caso di specie, non è stata allegata prova idonea a dimostrarne l'effettivo versamento degli importi di cui si chiede la ripetizione, anche con riferimento alla domanda di restituzione somme asseritamente versate per le utenze domestiche . essendo la prova dei fatti narrati affidata unicamente alla prova testi, inammissibile in base al combinato disposto degli artt. 2721 e
2726 c.c. Parte attrice tenta di provare il pagamento, che definisce “in nero”, delle somme attraverso la prova per testimoni, non avendo alcuna prova documentale di supporto, pur se all'ammissibilità di tale prova orale osta la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 2725 c.c. quando “un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente” (ossia in caso di perdita del documento senza colpa, che non è quello di specie); e l'art. 2726 c.c. dispone che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento;
quindi per il combinato disposto delle norme di legge sopra citate, né un contratto di locazione, né la prova dei pagamenti asseritamente effettuati dalla conduttrice, possono essere provati per testimoni. Si osserva che, in ogni caso, il capitolato di prova articolato da parte ricorrente con le memorie 31.01.2022 è stato ritenuto inammissibile perché vertente su circostanze in parte da provarsi documentalmente ed in parte assolutamente generiche, senza indicazione dei riferimenti di tempo e di luogo nelle quali le dazioni di denaro sarebbero avvenute, né l'indicazione delle tempistiche dei pagamenti che sarebbero stati effettuati in contanti. Pertanto, al di là dell'impossibilità di dimostrare nella fattispecie in esame i pagamenti con testimoni, in ogni caso i capitoli di prova non erano formulati in modo specifico e circostanziato. e dunque in contrasto con il disposto dell'art. 244, comma 1° c.p.c., secondo cui “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica … dei fatti, formulati in articoli separati” sui quali ogni persona deve essere interrogata;
non può demandarsi ai testimoni l'esplicazione di termini imprecisi ed espressioni vaghe e così la sostanziale descrizione dei fatti accaduti, che deve piuttosto essere già contenuta in maniera esaustiva nell'atto introduttivo. Secondo i Giudici di legittimità ( Cass. Sez. Un. 4 maggio
2017, n. 10790 “il giudizio di indispensabilità implica una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio”
Per quanto sopra esposto , atteso che il Sig. non ha fornito prova documentale CP_1 del proprio assunto e che, ancor meno, i fatti narrati avrebbero potuto essere provati con testimoni, le domande restitutorie dallo stesso avanzate vanno respinte per mancanza di prova al riguardo.
Al contempo, la domanda attraverso la quale quest'ultimo ha chiesto la pronuncia di usucapione deve ritenersi inammissibile in ragione della specialità del rito locatizio, essendo stata proposta per la prima volta a mezzo delle note integrative ex art. 426 c.p.c., depositate in data 31.01.2022 a seguito del mutamento del rito. A tal fine, infatti, si richiama il noto arresto della Suprema Corte (Cass. 5 agosto 2004, n. 15021) a mente del quale costituisce una mutatio libelli, non consentita, il mutamento del petitum, ovvero l'aggiunta di una ulteriore domanda al provvedimento richiesto con la citazione introduttiva (la condanna alla restituzione pagamento dell'indebito), ribadendo, peraltro, che è consentita unicamente la modificazione della domanda (emendatio libelli) e che le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato. Sul punto la Suprema
Corte ha affermato che “In tema di controversie in materia di locazione, come disciplinata dalla L. n.
353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato) ( vedi Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 11596/2005).
Ad ogni buon conto, la domanda riconvenzionale proposta per la prima volta dal conduttore nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 426 c.p.c. va dichiarata inammissibile , stante l'omessa richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. , lesiva del diritto di difesa della controparte .
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di rilascio avanzata dal proprietario convenuto Sig. IN , si osserva che la stessa è stata ritualmente proposta ancor prima CP_2 del mutamento del rito da ordinario a speciale, disposto ai sensi dell'art. 426 c.p.c. con ordinanza del
02 luglio 2022, in quanto formulata con la comparsa di risposta depositata in data 09.12.2020 nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione . E giacchè parte ricorrente ha dichiarato nelle memorie datate 31.01.2022 di non avere più pagato nulla dal 2016, proprio con riferimento al locale deposito per cui si contende, la domanda si ritiene meritevole di accoglimento e si condanna il Sig.
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Messina Vill. Faro Superiore Via Messina CP_1
n. 2/i, libero da persone e cose.
CP_
E con riferimento alla richiesta di condanna del sig. al pagamento di una somma da determinarsi per l'occupazione senza titolo, dal proprietario sig. IN ritualmente formulata, pur consapevole della diversità di orientamenti che caratterizzano la giurisprudenza di legittimità in materia di assolvimento dell'onere probatorio da parte di colui che chieda il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile, ritiene il decidente preferibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno. Si ritiene che, ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (Cass. Civ. 15111/2013 ; v. anche Cass. Civ. 15757/2015 in tema di assolvimento dell'onere probatorio in relazione al danno- conseguenza da occupazione abusiva di immobile). Nel caso in esame parte richiedente ha richiamato alcune massime giurisprudenziale, secondo le quali “la liquidazione del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato” ed ha indicato il presumibile canone di locazione mensile relativo all'immobile de quo, senza tuttavia allegare e dimostrare il preteso danno-conseguenza che, pertanto, non può ritenersi coincidente con la protratta abusiva occupazione del cespite;
ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Non trova accoglimento e deve rigettarsi la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non risultando provato un danno concreto ed effettivo patito dalla richiedente parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dai Procuratori, vanno fra le parti compensate nella misura di 1\4 in considerazione del rigetto di una delle domande proposte in riconvenzionale dal resistente,
e poste per la rimanente parte a carico della soccombente parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta le domande proposte dal Sig. nei confronti del Sig. IN PA;
CP_1
dichiara inammissibile la domanda di usucapione proposta dal Sig. ; CP_1
rigetta la domanda risarcitoria proposta riconvenzionalmente dal Sig. IN;
CP_2
condanna il Sig. all'immediato rilascio in favore del Sig. IN PA del locale CP_1 deposito sito in Messina, Vill. Faro Superiore Via Messina n.
2.i, identificato catastalmente al foglio
39 part.lla 639 sub 1, libero da persone e cose;
compensa fra le parti nella misura di 1\4 le spese di lite;
condanna il Sig. al pagamento in ragione di 3\4 delle spese di lite che si liquidano per CP_1 effetto della compensazione in euro € 3.756,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Messina, 18 ottobre 2025
Il Giudice
IA AL