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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 13/06/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno, con il patrocinio dell'avv. Silvia Fioravanti
Ricorrente contro
Controparte_1
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in
[...] P.IVA_1
persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Bruni.
Resistente
OGGETTO: Infortunio sul lavoro. Corrispondente prestazione economica dell' . CP_1
Conclusioni delle parti.
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/03/2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione delle parti, ha chiesto all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice Parte_1
del Lavoro, la condanna del resistente alla corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. CP_1
n. 1124/1965 integrato con il d.lgs n. 38/2000, a causa dei postumi derivatile dagli infortuni sul lavoro del 14/11/2011 e del 22/12/2012, tali da determinare l'inabilità permanente, nella misura pari al 32%, rispetto alla misura del 16% riconosciuta dall' CP_1 Si è costituito in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando la legittimità e congruità del proprio provvedimento amministrativo, sostenendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, privo di qualsivoglia nuovo elemento, rispetto alla valutazione effettuata dall' il quale ha definito CP_1
nella misura pari al 16% i postumi invalidanti derivati alla ricorrente dagli infortuni per cui è causa.
Sul contraddittorio così instaurato, disposta C.T.U. medico-legale sulla persona della ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa con sentenza nel corso della odierna udienza.
Motivi della decisione
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Le contestazioni riguardano il riconoscimento, a causa di infortuni professionali, del danno biologico, nella misura chiesta dalla ricorrente (32%) superiore al gradiente pari all' 16%, riconosciuto dall' sicché, per accertare la misura dei postumi è stata disposta apposita CP_1
C.T.U. medico-legale.
La consulenza medica espletata d'ufficio ha verificato che la ricorrente ha riportato postumi nel grado complessivo pari all' 20% del danno biologico con riferimento alle tabelle legali in quanto, a causa degli eventi infortunistici, la medesima ha avuto rigidità articolare di grado severo, flebolinfostasi arto inf. sin., esiti cicatriziali chirurgici.
Il metodo logico seguito dal consulente tecnico dell'ufficio appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo d. lgs. n. 38/2000 ha poi introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo in capitale e, per postumi pari o superiori al
16%, la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25/07/2000, data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 172 del 25/07/2000.
Orbene, alla luce degli esiti della C.T.U., va accertato e dichiarato che la ricorrente, a causa degli infortuni sul lavoro in oggetto, ha avuto una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura, pari al 20%, conseguendone l' accoglimento della domanda per quanto di ragione, con diritto della ricorrente a ricevere dall' resistente le relative corresponsioni di legge. CP_1
In conclusione il ricorso va accolto nei limiti indicati.
Le spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50% ed invece poste a carico della resistente per la restante parte (50%). CP_1 E ciò in ragione del fatto che la valutazione del danno biologico permanente accertato dal C.T.U. nella complessiva misura del 20%, è notevolmente inferiore a quella richiesta dalla ricorrente (32%).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 262/2024, contrariis reiectis, così provvede:
Accerta e dichiara che la ricorrente, a causa degli infortuni sul lavoro in oggetto, è affetta da menomazioni dell'integrità fisica nella misura del 20% e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione delle prestazioni dovute ex T.U. n. 1124/1965 come integrato dal d.lgs, CP_1
n. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sorto diritto al soddisfo.
Condanna il resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, cassa ed iva di legge;
da pagarsi in favore della parte ricorrente e per essa al suo procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra le parti, nella restante misura (50%).
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto.
Ascoli Piceno, lì 13/06/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 13/06/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno, con il patrocinio dell'avv. Silvia Fioravanti
Ricorrente contro
Controparte_1
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in
[...] P.IVA_1
persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Bruni.
Resistente
OGGETTO: Infortunio sul lavoro. Corrispondente prestazione economica dell' . CP_1
Conclusioni delle parti.
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/03/2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione delle parti, ha chiesto all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice Parte_1
del Lavoro, la condanna del resistente alla corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. CP_1
n. 1124/1965 integrato con il d.lgs n. 38/2000, a causa dei postumi derivatile dagli infortuni sul lavoro del 14/11/2011 e del 22/12/2012, tali da determinare l'inabilità permanente, nella misura pari al 32%, rispetto alla misura del 16% riconosciuta dall' CP_1 Si è costituito in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando la legittimità e congruità del proprio provvedimento amministrativo, sostenendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, privo di qualsivoglia nuovo elemento, rispetto alla valutazione effettuata dall' il quale ha definito CP_1
nella misura pari al 16% i postumi invalidanti derivati alla ricorrente dagli infortuni per cui è causa.
Sul contraddittorio così instaurato, disposta C.T.U. medico-legale sulla persona della ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa con sentenza nel corso della odierna udienza.
Motivi della decisione
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Le contestazioni riguardano il riconoscimento, a causa di infortuni professionali, del danno biologico, nella misura chiesta dalla ricorrente (32%) superiore al gradiente pari all' 16%, riconosciuto dall' sicché, per accertare la misura dei postumi è stata disposta apposita CP_1
C.T.U. medico-legale.
La consulenza medica espletata d'ufficio ha verificato che la ricorrente ha riportato postumi nel grado complessivo pari all' 20% del danno biologico con riferimento alle tabelle legali in quanto, a causa degli eventi infortunistici, la medesima ha avuto rigidità articolare di grado severo, flebolinfostasi arto inf. sin., esiti cicatriziali chirurgici.
Il metodo logico seguito dal consulente tecnico dell'ufficio appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo d. lgs. n. 38/2000 ha poi introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo in capitale e, per postumi pari o superiori al
16%, la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25/07/2000, data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 172 del 25/07/2000.
Orbene, alla luce degli esiti della C.T.U., va accertato e dichiarato che la ricorrente, a causa degli infortuni sul lavoro in oggetto, ha avuto una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura, pari al 20%, conseguendone l' accoglimento della domanda per quanto di ragione, con diritto della ricorrente a ricevere dall' resistente le relative corresponsioni di legge. CP_1
In conclusione il ricorso va accolto nei limiti indicati.
Le spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50% ed invece poste a carico della resistente per la restante parte (50%). CP_1 E ciò in ragione del fatto che la valutazione del danno biologico permanente accertato dal C.T.U. nella complessiva misura del 20%, è notevolmente inferiore a quella richiesta dalla ricorrente (32%).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 262/2024, contrariis reiectis, così provvede:
Accerta e dichiara che la ricorrente, a causa degli infortuni sul lavoro in oggetto, è affetta da menomazioni dell'integrità fisica nella misura del 20% e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione delle prestazioni dovute ex T.U. n. 1124/1965 come integrato dal d.lgs, CP_1
n. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sorto diritto al soddisfo.
Condanna il resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, cassa ed iva di legge;
da pagarsi in favore della parte ricorrente e per essa al suo procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra le parti, nella restante misura (50%).
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto.
Ascoli Piceno, lì 13/06/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti