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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DIBITONTO MARCO (C.F. Pt_1 C.F._1
C.F._2 ricorrente e e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Premesso
Con atto1 depositato lo 08/02/2025 adiva questa A.G. allegando di aver lavorato Pt_1 alle dipendenze del conven ità di Collaboratore CO (ATA) in forza CP_1 di contratto a tempo indeterminato, a partire dall'1.9.2011.
Esponeva altresì di aver prestato servizio, in precedenza, con reiterati incarichi secondo la sequenza indicata nell'atto introduttivo;
ancora esponeva che con decreto di ricostruzione carriera, le era stata riconosciuta un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a anni 6, mesi 7, giorni 10; di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per il personale al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
in particolare di essere stata sempre retribuita con lo stipendio di prima fascia;
che il servizio pre-ruolo correttamente calcolato è pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 5; di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo
1 indeterminato a far data dal primo contratto stipulato;
di aver costituito in mora il CP_1 convenuto con le lettere in atti. Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, concludeva_ chiedendo : 1) il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a CP_ tempo determinato;
2) la condanna (generica) del al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquen , oltre agli accessori di legge ed alla copertura contributiva corrispondente.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il il quale, in via preliminare eccepiva la CP_5 prescrizione del credito retributivo azionato per il quinquennio antecedente alla notifica dell'atto interruttivo, chiedendo, in caso di condanna, la detrazione da quanto eventualmente dovuto a titolo di differenze retributive delle somme già percepite dalla ricorrente per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica.
Nel merito, non si opponeva all'accoglimento della domanda, chiedendo, tuttavia, che il servizio pre-ruolo da riconoscere alla ricorrente venisse rideterminato in anni 11 e mesi 7.
Con note di trattazione del 29.11.2025 parte ricorrente, insisteva nelle proprie conclusioni e aderiva alla limitazione della condanna al pagamento delle differenze retributive eventualmente dovute in virtù dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
Come si evince dalla produzione documentale (cfr. certificati di servizio e contratti a termine;
dato peraltro non oggetto di contestazione) la odierna parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di Collaboratore CO (ATA).
Si premette che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce da quella relativa al personale docente, diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA); inoltre il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Si rileva che i periodi di servizio indicati nello stato matricolare depositato in atti (doc. 2 Cont memoria ), determinano una sommatoria di 2881 giorni e, pertanto, di anni 7 e mesi 10, giorni 2 e verificato da questa A.G, nella ricognizione dell'atto indicato.
La domanda, pertanto, deve essere accolta in tali termini.
È, poi, pacifico, perché non contestato, che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e della erogazione del trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato al personale di ruolo, avendo gli ex precari parti conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
2 Tanto premesso in punto di fatto, devono richiamarsi i principi già enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'I l luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, EE e UN – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
Ancora Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31150: In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita da questo Ufficio (e dalla Corte di Appello di Bari: cfr. sentenza n. 2847 del 25.11.2016) impone (con la precisazione che segue) pertanto di riconoscere ai vari effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (successivo alla data del 10 luglio 2001, quale data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/70 : cfr. l'art. 2 della direttiva) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Vero è che la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione: va infatti ricordato che con decisione del 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, contro , la Corte di Giustizia UE Parte_2 Controparte_6 ha stabilito che in linea di principio, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all'insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati.
3 Ne segue- in ragione degli sviluppi giurisprudenziali- che potrebbe essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.
Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che per i collaboratori scolastici non si pone un problema di durata annua superiore a 180 giorni, poiché l'anzianità viene limitata ai periodi effettivamente prestati;
e senza che nemmeno sia ipotizzabile (come per i docenti) una soluzione di continuità didattica, periodo per periodo su svariate materie; detto in altre parole le mansioni del collaboratore scolastico a termine sono in ogni caso equiparabili a quello di ruolo, con necessità di riconoscere allo stesso- nei limiti dei periodi lavorati durante il preruolo- la medesima anzianità. Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Da quanto precede discende altresì la condanna generica del al pagamento delle CP_1 differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratt intercorsi e quanto le stesse parti avrebbero dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
In virtù dell'eccepita prescrizione la somma andrà calcolata a ritroso dal 5.2.2025, data della notifica della messa in mora a mezzo PEC.
Va ancora puntualizzato che non rileva l'avvenuta ricostruzione della carriera eventualmente operata in via amministrativa dal per effetto della definitiva immissione in ruolo CP_7
(circostanza, quest'ultima, pacifica cquisita), andando questa ad operare solo per l'avvenire, senza alcun effetto sulle retribuzioni percepite anteriormente alla ricostruzione (in tal senso, cfr. App. Brescia n. 341/2015, secondo cui “non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico, al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio. La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse. Da tali considerazioni discende l'irrilevanza dell'eventuale immissione in ruolo intervenuta per qualcuno degli appellati”; conforme App. Roma n. 280/2017, secondo cui “...il riconoscimento della anzianità di servizio, in caso di definita assunzione con contratto a tempo indeterminato, finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle mansioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto”).
Con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 19 luglio 2011.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo (cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa), compensate nella misura del 40%, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e aumentate del 10% per i collegamenti ipertestuali.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Pt_1
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera sulla base di una anzianità di servizio pari ad anni 7 e mesi 10, giorni 26 considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- condanna il nei limiti della prescrizione calcolata alla Controparte_1 data del giorno 5.2.2020- al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei limiti della prescrizione quinquennale (come in motivazione), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge;
- condanna il al pagamento del 40% delle spese di lite, Controparte_1 liquidate (in .055,14, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
con attribuzione;
compensa il residuo.
Foggia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DIBITONTO MARCO (C.F. Pt_1 C.F._1
C.F._2 ricorrente e e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Premesso
Con atto1 depositato lo 08/02/2025 adiva questa A.G. allegando di aver lavorato Pt_1 alle dipendenze del conven ità di Collaboratore CO (ATA) in forza CP_1 di contratto a tempo indeterminato, a partire dall'1.9.2011.
Esponeva altresì di aver prestato servizio, in precedenza, con reiterati incarichi secondo la sequenza indicata nell'atto introduttivo;
ancora esponeva che con decreto di ricostruzione carriera, le era stata riconosciuta un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a anni 6, mesi 7, giorni 10; di aver sempre percepito la retribuzione base prevista per il personale al primo ingresso in ruolo, senza maturare alcuna anzianità di servizio sotto il profilo retributivo e contributivo;
in particolare di essere stata sempre retribuita con lo stipendio di prima fascia;
che il servizio pre-ruolo correttamente calcolato è pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 5; di avere diritto, pertanto, alla progressione stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo
1 indeterminato a far data dal primo contratto stipulato;
di aver costituito in mora il CP_1 convenuto con le lettere in atti. Richiamata la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, concludeva_ chiedendo : 1) il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a CP_ tempo determinato;
2) la condanna (generica) del al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquen , oltre agli accessori di legge ed alla copertura contributiva corrispondente.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il il quale, in via preliminare eccepiva la CP_5 prescrizione del credito retributivo azionato per il quinquennio antecedente alla notifica dell'atto interruttivo, chiedendo, in caso di condanna, la detrazione da quanto eventualmente dovuto a titolo di differenze retributive delle somme già percepite dalla ricorrente per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica.
Nel merito, non si opponeva all'accoglimento della domanda, chiedendo, tuttavia, che il servizio pre-ruolo da riconoscere alla ricorrente venisse rideterminato in anni 11 e mesi 7.
Con note di trattazione del 29.11.2025 parte ricorrente, insisteva nelle proprie conclusioni e aderiva alla limitazione della condanna al pagamento delle differenze retributive eventualmente dovute in virtù dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
Come si evince dalla produzione documentale (cfr. certificati di servizio e contratti a termine;
dato peraltro non oggetto di contestazione) la odierna parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando attività di Collaboratore CO (ATA).
Si premette che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce da quella relativa al personale docente, diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA); inoltre il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Si rileva che i periodi di servizio indicati nello stato matricolare depositato in atti (doc. 2 Cont memoria ), determinano una sommatoria di 2881 giorni e, pertanto, di anni 7 e mesi 10, giorni 2 e verificato da questa A.G, nella ricognizione dell'atto indicato.
La domanda, pertanto, deve essere accolta in tali termini.
È, poi, pacifico, perché non contestato, che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e della erogazione del trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato al personale di ruolo, avendo gli ex precari parti conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
2 Tanto premesso in punto di fatto, devono richiamarsi i principi già enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22558/2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'I l luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, EE e UN – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), da non confondere con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.
Ancora Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31150: In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La conseguenza dell'impostazione sin qui seguita da questo Ufficio (e dalla Corte di Appello di Bari: cfr. sentenza n. 2847 del 25.11.2016) impone (con la precisazione che segue) pertanto di riconoscere ai vari effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine (successivo alla data del 10 luglio 2001, quale data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/70 : cfr. l'art. 2 della direttiva) e nella misura in cui detta anzianità rileva, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato.
Vero è che la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa nazionale in materia, in particolare l'art. 485 del D. Lvo 297/94, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello dell'Unione: va infatti ricordato che con decisione del 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, contro , la Corte di Giustizia UE Parte_2 Controparte_6 ha stabilito che in linea di principio, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all'insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati.
3 Ne segue- in ragione degli sviluppi giurisprudenziali- che potrebbe essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.
Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che per i collaboratori scolastici non si pone un problema di durata annua superiore a 180 giorni, poiché l'anzianità viene limitata ai periodi effettivamente prestati;
e senza che nemmeno sia ipotizzabile (come per i docenti) una soluzione di continuità didattica, periodo per periodo su svariate materie; detto in altre parole le mansioni del collaboratore scolastico a termine sono in ogni caso equiparabili a quello di ruolo, con necessità di riconoscere allo stesso- nei limiti dei periodi lavorati durante il preruolo- la medesima anzianità. Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Da quanto precede discende altresì la condanna generica del al pagamento delle CP_1 differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratt intercorsi e quanto le stesse parti avrebbero dovuto percepire con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
In virtù dell'eccepita prescrizione la somma andrà calcolata a ritroso dal 5.2.2025, data della notifica della messa in mora a mezzo PEC.
Va ancora puntualizzato che non rileva l'avvenuta ricostruzione della carriera eventualmente operata in via amministrativa dal per effetto della definitiva immissione in ruolo CP_7
(circostanza, quest'ultima, pacifica cquisita), andando questa ad operare solo per l'avvenire, senza alcun effetto sulle retribuzioni percepite anteriormente alla ricostruzione (in tal senso, cfr. App. Brescia n. 341/2015, secondo cui “non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico, al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio. La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse. Da tali considerazioni discende l'irrilevanza dell'eventuale immissione in ruolo intervenuta per qualcuno degli appellati”; conforme App. Roma n. 280/2017, secondo cui “...il riconoscimento della anzianità di servizio, in caso di definita assunzione con contratto a tempo indeterminato, finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle mansioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto”).
Con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 19 luglio 2011.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo (cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa), compensate nella misura del 40%, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e aumentate del 10% per i collegamenti ipertestuali.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Pt_1
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera sulla base di una anzianità di servizio pari ad anni 7 e mesi 10, giorni 26 considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- condanna il nei limiti della prescrizione calcolata alla Controparte_1 data del giorno 5.2.2020- al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei limiti della prescrizione quinquennale (come in motivazione), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge;
- condanna il al pagamento del 40% delle spese di lite, Controparte_1 liquidate (in .055,14, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
con attribuzione;
compensa il residuo.
Foggia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.