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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/07/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2778/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Parte_1
GIULIETTA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MAZZU' SERGIO;
, rappresentato e difeso dall'avv.RENZETTI GIULIA CP_2
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso Intimazione n.
03420249010762664000 notificata in data 25.6.2024 limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420160001862612000 noti 13.5.2016 (contr
2015)n.33420160004728527000 not.10.11.2016(contr 2015)
,33420170003119307000 noti 3.1.2018 ( contr 2016). Lamentava l'inesistenza della notifica degli avvisi e la prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Cont Si costituiva rappresentando di aver notificato atti interruttivi.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Preliminarmemte deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato agli avvisi di addebito indicati in ricorso.
Rileva il giudice che non è stata fornita la prova della avvenuta notifica di tali atti avendo l' prodotto CP_2 unicamente gli avvisi senza dare prova della loro notifica.
In assenza della regolare notifica degli avvisi l' eccezione di non debenza di contributi può essere valutata nel presente giudizio. Posto che la mancata notifica degli avvisi di addebito comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Va tuttavia osservato come l'agente della riscossione ha provato di aver interrotto la prescrizione con la notifica della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700001386000 in data 7.4.2017 e della intimazione n.03420219004813147000 in data
2.5.2022 .
In particolare il primo atto interruttivo risulta notificato direttamente al ricorrente mentre il secondo a persona di famiglia.
Entrambi detti atti hanno dunque valore interruttivo della prescrizione . Sebbene il primo atto interruttivo contenga solo i primi due avvisi di addebito mentre il secondo atto interruttivo contenga tutti gli avvisi di addebito nessuna prescrizione è maturata: per i primi due avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi riferiti all'anno 2015 , il termine quinquennale di prescrizione risulta interrotto in data 7.4.2017 e in data 2.5.2022; relativamente al terzo avviso di addebito, avente ad oggetto contributi anno 2016 , nessuna prescrizione è maturata ove si consideri la data della notifica dell'intimazione in data 2.5.2022 tenendo conto della sospensione dovuta alla legislazione emergenziale-
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Pone a carico del ricorrente le spese di lite che liquida in € 2697,00 per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.
Cosenza,3.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino