Articolo 491 bis del Codice penale
Articolo 491Articolo 560
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14 gennaio 1994
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5 aprile 2008
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6 febbraio 2016
Art. 491-bis.

(( Documenti informatici. )) ((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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