TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
313/22 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 21.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi da remoto, mediante l'applicativo Teams, l'avv. Bonciani Elisa per parti ricorrenti e l'avv. Alberto Gambaro in sostituzione degli avv.ti Ruberto Giovanni e Maria Giovanna Conti per parte resistente e nessuno per
. CP_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione dei procuratori di parte sopra indicati collegati da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, i difensori sopra indicati impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bonciani Elisa chiede di depositare nota spese ed insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti.
L'avv. Alberto Gambaro si richiama alla memoria di costituzione e agli atti depositati e si rimette quanto alla nota spese di controparte.
Il Giudice, autorizza il deposito in telematico di nota spese di parti ricorrenti e, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, dando atto che, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente e dando lettura del verbale di udienza;
all'esito della camera di consiglio, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 313/2022
Promossa da:
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cod. fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(cod. fisc. ), (cod. fisc.
[...] C.F._4 Parte_5
), (cod. fisc. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(cod. fisc. , (cod. fisc.
[...] C.F._7 Parte_8
), (cod. fisc. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Parte_10 C.F._10
Bonciani
-ricorrente- contro con sede in Roma, P.zza della Croce Rossa 1 (P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Giovanni Ruberto e Maria Giovanna Conti
-resistente-
e con la chiamata in causa di
(C. F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI, Giovanni Maria
MAGGIO e Luca IERO
-terzo chiamato-
oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni di parte
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e Parte_9 Parte_10
Nel merito: - accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come meglio esposto in premessa, delle seguenti clausole contrattuali:
o Contrattazione collettiva 2016:
art. 30 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
art. 31 Contratto Aziendale;
o Contrattazione collettiva 2012:
art. 31 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL
art. 14 punto 3 CCNL
art. 31 del Contratto Aziendale
o Contrattazione collettiva 2003:
art. 25 punto 6 CCNL
art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce
792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); - accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario
(esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); e per l'effetto - condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, delle seguenti somme:
€ 17.185,60 Parte_1
€ 18.075,95 Parte_2
€ 16.088,55 Parte_3
€ 16.000,63 Parte_4
€ 16.216,20 Parte_5
€ 16.048,61 Parte_6
€ 17.268,58 Parte_7
€ 15.178,64 Parte_8
€ 14.463,39 Parte_9
€ 18.299,94 Parte_10
come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti. - dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' , da parte della società convenuta, della riserva CP_1 matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L.
1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c..
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
SOCIETÀ Controparte_2
In via pregiudiziale: Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti.
Nel merito: Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. In via subordinata: - Ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri CP_4
c. , causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost. - Con vittoria Controparte_5
di spese e compensi di lite.
CP_1
Nel merito: Il convenuto si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande CP_3
proposte dai ricorrenti e, in caso di accoglimento, chiede di accertare e dichiarare che Controparte_2
è tenuta a versare all' gli eventuali maggiori contributi dovuti per il quinquennio precedente CP_3
al 25 luglio 2023, oltre alle sanzioni di legge. Con ogni riserva di recuperare, con riferimento al rapporto di lavoro in discussione, eventuali ulteriori somme dovute per contributi e oneri accessori all'esito di successivi controlli o della decisione del presente giudizio. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/05/22 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
premettendo di essere tutti dipendenti di con contratto a tempo Parte_10 Controparte_2 pieno e indeterminato presso l'impianto di Udine con mansioni di macchinista, convenivano in giudizio la società datrice di lavoro al fine di accertare il diritto a ricevere, per i giorni di ferie fruiti nel corso dell'intero rapporto lavorativo, un trattamento equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente, anche quanto alle voci variabili.
In particolare, i ricorrenti deducevano il mancato riconoscimento nelle giornate di ferie dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP), dell'indennità per lavoro notturno, dell'indennità per lavoro domenicale e di quella per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, del compenso per assenza dalla residenza, del compenso per lavoro straordinario, nonché delle indennità per flessibilità di orario e per PdM Cargo, nonostante si trattasse di voci corrisposte con continuità dal datore di lavoro e intrinsecamente connesse alle mansioni da loro svolte. La difesa attorea lamentava che l'esclusione delle suddette voci si poneva in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Giustizia relativamente alla nozione di retribuzione e chiedeva, pertanto, la condanna della società resistente al pagamento delle differenze stipendiali.
Quindi, i ricorrenti concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Più specificamente, la società convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale nonché, in subordine, decennale dei crediti azionati da calcolarsi dalla data della notifica del ricorso.
evidenziava, quanto al merito, che la determinazione dei trattamenti retributivi era rimessa CP_2 alle parti sociali, ai sensi dell'art. 2099, comma 2, c.c. e come valorizzato peraltro dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non sussistendo nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione.
La società resistente sottolineava, in ogni caso, la carenza di portata dissuasiva del divario retributivo, come dimostrato dalla costante e regolare fruizione nel tempo delle ferie da parte dei ricorrenti, e contestava altresì la correttezza dei conteggi operati dalla difesa attorea.
CP_ Il contraddittorio veniva integrato nei confronti dell' poiché la parte attrice insisteva anche per la regolarizzazione contributiva e previdenziale per i periodi non prescritti, il quale si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna di al CP_2
versamento degli eventuali maggiori contributi dovuti.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU contabile, al fine di accertare l'incidenza di alcune delle voci rivendicate dai ricorrenti sulla retribuzione media e, quindi, la percentuale inferiore di retribuzione percepita durante i periodi feriali.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società resistente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022).
In applicazione di tale principio, pertanto, possono considerarsi prescritte solo le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore all'entrata in vigore della Legge Fornero (18.07.12), non risultando viceversa integrata la fattispecie estintiva per tutte quelle pretese per le quali a tale data non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Tanto chiarito, la domanda di condanna dei ricorrenti, che hanno richiesto il pagamento delle differenze retributive da luglio 2007, appare quindi formulata nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per quanto riguarda il ricorrente , in pensione dal 1 gennaio 2022, la prescrizione Pt_10
ricomincia a decorrere dal primo giorno di quiescenza, salvo atti interruttivi, dovendo quindi ritenersi anche per lo stesso infondata l'eccezione di prescrizione.
2. Passando al merito, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, che, in casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente procedimento, ha affermato che “…la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr.
Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è CP_4 Parte_11
precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre
i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS
c. . Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento Per_1 delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)” (v. Cass. n. 13932/2024).
Giova, peraltro, ricordare che le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, essendo di conseguenza il giudice di merito tenuto a tener conto dell'interpretazione fornita dalla suddetta Corte, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, in quanto indica significato e limiti di applicazione delle norme UE (cfr. Cass. 13932/24,
13425/19, 22577/12).
Sulla base di tali principi il giudice è, quindi, chiamato ad accertare la sussistenza di un nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro, onde valutare poi l'incidenza delle voci che rientrano nella nozione di retribuzione europea sulla retribuzione feriale.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci di indennità di utilizzazione professionale (IUP), indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale e di quella per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza, compenso per lavoro straordinario, nonché indennità per flessibilità di orario e per PdM Cargo.
Per quanto riguarda le voci di indennità di utilizzazione professionale e di compenso per l'assenza dalla residenza si osserva che i giudici di legittimità hanno già preso specifica posizione, sia con riferimento ai macchinisti che ai capo treno o capo servizio treno.
Infatti, la Cassazione ha di recente affermato, quanto alla indennità di assenza dalla residenza, che “la
corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni
tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”, nonché, quanto alla IUP, che “in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in
misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. n. 14089/2024).
Quanto alla indennità di assenza dalla residenza, si deve, inoltre, sottolineare che non è condivisibile l'assunto della resistente, secondo la quale si tratterebbe sostanzialmente di un'indennità di trasferta.
Invero, al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è, altresì, prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni.
Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a compensare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore.
Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni appena esposte.
Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie, esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie, così come la indennità di utilizzazione professionale.
Si tratta, infatti, di emolumenti legati alle modalità di prestazione lavorativa, che vanno, dunque, inclusi nella retribuzione da prendere come riferimento.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del
2016), posto che “la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale,
della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il
cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina
l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di
conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il
rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva…”
(Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Quanto alle ulteriori voci azionate in ricorso, sulle quali i giudici di legittimità non si sono ancora specificamente espressi, si deve rilevare che la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale può essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Dalla giurisprudenza della CGUE si ricava, in particolare che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata, comunque, ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (per una sintesi dei suddetti principi cfr.
anche Corte CdA Milano n. 347/24).
Codesto Giudicante ritiene, allora, che la mancata corresponsione anche delle altre voci rivendicate dai ricorrenti contrasti con i principi sopra richiamati.
Infatti, anche le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano a pieno a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Trattasi, invero, di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che, per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta, agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati siano erogati con una certa prevedibilità.
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale, prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque, il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27
CCNL 2016). Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza,
trasporto locale, servizio merci). Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale, parimenti obbligatorio, che viene svolto regolarmente dai macchinisti (si vedano le buste paga allegate al ricorso). Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro, che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni,
che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche e giorni di festa nazionale.
Anche per i giorni “festivi” valgono le medesime considerazioni già svolte per il lavoro notturno e domenicale e, quindi, le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Parimenti, le “indennità diverse”, relative alla flessibilità di orario e all'indennità per PdM Cargo,
prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro, essendo legate alla particolare prestazione lavorativa.
L'indennità flessibilità orario serve, infatti, a remunerare la flessibilità di orario con effettuazione di servizi in deroga ai normali limiti della prestazione e che risulta obbligatoria al fine di garantire il servizio reso dall'azienda datrice di lavoro, così come l'indennità PdM Cargo, che riguarda la gestione del trasporto merci (cfr. in tal senso, Tribunale di Ancona sentenza n. 246 del 5/06/2024).
Quanto, infine, al compenso per lo straordinario si deve premettere che la difesa attorea ha escluso “le indennità per lavoro straordinario derivanti da “intervallo lavorato” (vd. precedente punto 65) – cod. voce 288, 289 e 290), poiché effettuato su base volontaria e dunque non rispondente ai criteri stabiliti dalla CGUE”, limitando, quindi, la domanda al riconoscimento del solo compenso per lo straordinario obbligatorio.
Si ritiene che, in tali casi, tale compenso debba essere inserito tra gli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita (cfr. in tal senso, Tribunale di Ancona sentenza n. 246 del
5/06/2024). Tale conclusione risulta, peraltro, suffragata dalla giurisprudenza unionale, laddove, nella sentenza Hein c. (doc. 50), ha affermato che il lavoro straordinario - in determinate Persona_2
condizioni di obbligatorietà, prevedibilità e frequenza - deve essere considerato nel computo della paga dei giorni di ferie “… quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale…” (cfr. § 47 sentenza, doc. 50).
Chiarito, quindi, che tutte le voci azionate in ricorso devono essere incluse nella retribuzione, deve ora valutarsi l'eventuale portata dissuasiva per il lavoratore derivante dall'esclusione delle suddette voci economico dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse.
Sulla base della consulenza tecnica espletata in corso di causa, ove il CTU ha peraltro confermato “la continuità dell'erogazione delle indennità in esame” (v. pag. 1, punto 1 della consulenza), è emerso che la perdita economica con riferimento ad alcune soltanto delle voci oggetto di causa si attesta su percentuali senz'altro significative (cfr. allegati alla consulenza tecnica d'ufficio), percentuali che sarebbero, peraltro, ancor maggiori ove fossero state computate tutte le voci azionate ed il periodo di ferie fosse stato considerato sulla base non di 20 giorni (si precisa, invero, che il CTU ha elaborato a solo scopo informativo i conteggi elaborando un massimale di 20 giornate di ferie annue, cfr. pag. 1-2, lettera g della consulenza), ma di tutti i giorni effettivamente fruiti. Da ciò discende la certa sussistenza dell'incidenza dissuasiva, trattandosi come detto di percentuali certamente non residuali.
Infatti, il divario è inidoneo ad incidere sull'esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia,
sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo, mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è del tutto irrilevante ai fini della decisione essendo sufficiente, come si è detto, e come è stato chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo che va verificato con una prognosi ex ante.
3. Pertanto, al fine di determinare la media giornaliera delle indennità supplementari non riconosciute nelle giornate di ferie, appare corretto utilizzare il totale annuale delle indennità supplementari, dividendolo per le presenze effettive.
Tale criterio appare rispettoso del principio stabilito espressamente dalla Corte di Giustizia UE, secondo il quale la retribuzione deve essere equiparata a quella dei giorni di lavoro effettivo (cfr. §§ 44, 52 e 53,
sent. Hein c. ). Persona_2
I conteggi allegati al ricorso appaiono in tal senso scevri da errori contabili, perché le indennità computate e rientranti nella base di calcolo sono quelle percepite esclusivamente nel caso di effettiva presenza.
Viceversa, devono ritenersi non condivisibili, in quanto contrarie alla giurisprudenza unionale, le contestazioni a detti conteggi avanzate da , secondo la quale dovrebbe essere utilizzato il CP_2 divisore mensile 26, cioè un divisore annuale pari a 312 (26 x 12), sulla base del disposto dell'art. 68 del
CCNL, secondo il quale la retribuzione giornaliera si calcola in 1/26esimo della retribuzione mensile.
Quanto al numero dei giorni di ferie, i ricorrenti hanno correttamente considerato i giorni di ferie fruiti,
così come indicati nelle buste paga prodotte in atti.
Il criterio di conteggio così adottato dai ricorrenti appare, peraltro, utile anche per indagare se l'ammontare della retribuzione corrisposta ai medesimi durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo, come preso in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE, sopra richiamata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro (sentenza n. 3006/2023) “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale
della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo
contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta
convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati
sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la
somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare
il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti,
e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può
ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo
alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di
incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in
linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi
variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_11
Infine, a diverse conclusioni, non può condurre la deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del
Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. Inoltre, l'art 30 del CCNL stabilisce che per i lavoratori con più di otto anni di anzianità di servizio spettano 25 giorni di ferie. Al comma 4, detto articolo, prevede, inoltre, che i giorni di ferie devono essere goduti normalmente nell'anno di maturazione, ma, per esigenze di servizio, di fatto le ferie vengono usufruite entro il 30 settembre dell'anno successivo, potendo quindi esservi una divergenza tra le ferie usufruite in un anno rispetto all'altro.
Peraltro, la circostanza che in taluni casi le ferie siano state posticipate non può di certo comportare la perdita di diritti comunitari.
In ogni caso, le contestazioni sul punto sollevate da devono ritenersi generiche, perché la CP_2 resistente non ha indicato quanti sarebbero i giorni di ferie computati dai ricorrenti, oltre a quelli coperti dalla direttiva ai fini delle richieste avanzate in giudizio, non ha chiarito se le eventuali eccedenze sono ascrivibili a ferie arretrate, né ha quantificato l'incidenza di tale computo sulle somme richieste dagli stessi.
Dunque, in definitiva, parte resistente deve essere condannata a pagare, in favore di ciascun ricorrente, a titolo di differenze retributive tra le somme corrisposte dalla società convenuta per ferie godute e quelle spettanti in forza dei criteri sopra indicati, per i titoli e con le decorrenze indicate dai ricorrenti, l'importo di: - € 17.185,60 per - € 18.075,95 per - € 16.088,55 per;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- € 16.000,63 per;
- € 16.216,20 per;
- € 16.048,61 per;
- Parte_4 Parte_5 Parte_6
€ 17.268,58 per;
- € 15.178,64 per;
- € 14.463,39 per;
Parte_7 Parte_8 Parte_9
- € 18.299,94 per oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme Parte_10 rivalutate dalla maturazione delle singole posizione creditorie sino al saldo.
4. I ricorrenti nelle proprie conclusioni hanno chiesto, altresì, il versamento contributivo spettante per le somme pretese e, ove prescritto, la costituzione della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 1338/1962.
L' , costituendosi in giudizio, ha affermato che devono ritenersi prescritte tutte le somme maturate CP_1
nel periodo precedente il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo individuato nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 25.07.23.
Non si rinvengono nel fascicolo atti interruttivi della prescrizione antecedenti tale data, sicché la convenuta andrà condannata a corrispondere i contributi per le somme maturate dal 25.07.18 in poi, con costituzione della riserva matematica con riferimento ai versamenti contributivi maturati in precedenza
(per una ricostruzione anche sotto il profilo processuale del diritto alla costituzione della riserva matematica si veda Cass. SSUU 3678/2009).
4. Da ultimo, la sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e la circostanza che le pronunce della Corte di Cassazione sopra richiamate sono state emesse soltanto di recente, le spese di lite devono essere compensate per la metà dei compensi tra i ricorrenti e dovendosi Controparte_2
porre la quota residua, come liquidata in dispositivo, a carico della resistente. Si precisa, tuttavia, che si ritiene di rigettare l'istanza attorea di rimborso delle spese di trasferta, considerato, quanto meno, che stesse risultano sovrabbondanti visto che il difensore di parte ricorrente, pur potendolo fare, non ha mai depositato istanze per la trattazione da remoto.
CP_ Le spese di lite sono, invece, integralmente compensate nei rapporti con l' la cui attività difensiva è stata minima.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono in via definitiva poste a carico della parte resistente, essendosi la CTU resa necessaria a fronte della contestazione circa la dissuasività dell'esclusione delle voci indennitarie rivendicate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara la nullità per contrasto con norma imperativa dei CCNL e dei contratti collettivi aziendali applicati dalla società resistente limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: indennità di utilizzazione professionale (IUP), indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza, compenso per lavoro straordinario, indennità per flessibilità di orario e per PdM Cargo, e, per l'effetto
2. Condanna alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Controparte_2
€ 17.185,60 per € 18.075,95 per € 16.088,55 per Parte_1 Parte_2 Pt_3
; € 16.000,63 per;
€ 16.216,20 per;
€ 16.048,61 per
[...] Parte_4 Parte_5
€ 17.268,58 per;
€ 15.178,64 per;
€ Parte_6 Parte_7 Parte_8
14.463,39 per;
€ 18.299,94 per oltre alla rivalutazione Parte_9 Parte_10
monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione delle singole posizione creditorie sino al saldo;
3. condanna a versare all' i relativi contributivi previdenziali sulle somme CP_2 CP_1
maturate dopo il 25.07.2018 e al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62 per le somme maturate nel periodo antecedente;
4. Compensa tra i ricorrenti e le spese di lite per la quota di un mezzo, con Controparte_2
condanna alla rifusione della restante quota di un mezzo delle spese di lite Controparte_2 sostenute dai ricorrenti, quota che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi ed €. 379,50 per contributo unificato, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge;
CP_
5. compensa integralmente le spese di lite con l' 6. Pone in via definitiva a carico di di causa.
Udine, 21.01.25
le spese di CTU, come già liquidate in corso Controparte_2
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 21.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi da remoto, mediante l'applicativo Teams, l'avv. Bonciani Elisa per parti ricorrenti e l'avv. Alberto Gambaro in sostituzione degli avv.ti Ruberto Giovanni e Maria Giovanna Conti per parte resistente e nessuno per
. CP_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione dei procuratori di parte sopra indicati collegati da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, i difensori sopra indicati impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bonciani Elisa chiede di depositare nota spese ed insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti.
L'avv. Alberto Gambaro si richiama alla memoria di costituzione e agli atti depositati e si rimette quanto alla nota spese di controparte.
Il Giudice, autorizza il deposito in telematico di nota spese di parti ricorrenti e, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, dando atto che, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente e dando lettura del verbale di udienza;
all'esito della camera di consiglio, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 313/2022
Promossa da:
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cod. fisc. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(cod. fisc. ), (cod. fisc.
[...] C.F._4 Parte_5
), (cod. fisc. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(cod. fisc. , (cod. fisc.
[...] C.F._7 Parte_8
), (cod. fisc. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Parte_10 C.F._10
Bonciani
-ricorrente- contro con sede in Roma, P.zza della Croce Rossa 1 (P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Giovanni Ruberto e Maria Giovanna Conti
-resistente-
e con la chiamata in causa di
(C. F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI, Giovanni Maria
MAGGIO e Luca IERO
-terzo chiamato-
oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni di parte
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e Parte_9 Parte_10
Nel merito: - accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come meglio esposto in premessa, delle seguenti clausole contrattuali:
o Contrattazione collettiva 2016:
art. 30 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
art. 31 Contratto Aziendale;
o Contrattazione collettiva 2012:
art. 31 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL
art. 14 punto 3 CCNL
art. 31 del Contratto Aziendale
o Contrattazione collettiva 2003:
art. 25 punto 6 CCNL
art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce
792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); - accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario
(esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); e per l'effetto - condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, delle seguenti somme:
€ 17.185,60 Parte_1
€ 18.075,95 Parte_2
€ 16.088,55 Parte_3
€ 16.000,63 Parte_4
€ 16.216,20 Parte_5
€ 16.048,61 Parte_6
€ 17.268,58 Parte_7
€ 15.178,64 Parte_8
€ 14.463,39 Parte_9
€ 18.299,94 Parte_10
come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti. - dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' , da parte della società convenuta, della riserva CP_1 matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L.
1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c..
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
SOCIETÀ Controparte_2
In via pregiudiziale: Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti.
Nel merito: Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. In via subordinata: - Ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri CP_4
c. , causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost. - Con vittoria Controparte_5
di spese e compensi di lite.
CP_1
Nel merito: Il convenuto si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande CP_3
proposte dai ricorrenti e, in caso di accoglimento, chiede di accertare e dichiarare che Controparte_2
è tenuta a versare all' gli eventuali maggiori contributi dovuti per il quinquennio precedente CP_3
al 25 luglio 2023, oltre alle sanzioni di legge. Con ogni riserva di recuperare, con riferimento al rapporto di lavoro in discussione, eventuali ulteriori somme dovute per contributi e oneri accessori all'esito di successivi controlli o della decisione del presente giudizio. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/05/22 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
premettendo di essere tutti dipendenti di con contratto a tempo Parte_10 Controparte_2 pieno e indeterminato presso l'impianto di Udine con mansioni di macchinista, convenivano in giudizio la società datrice di lavoro al fine di accertare il diritto a ricevere, per i giorni di ferie fruiti nel corso dell'intero rapporto lavorativo, un trattamento equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente, anche quanto alle voci variabili.
In particolare, i ricorrenti deducevano il mancato riconoscimento nelle giornate di ferie dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP), dell'indennità per lavoro notturno, dell'indennità per lavoro domenicale e di quella per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, del compenso per assenza dalla residenza, del compenso per lavoro straordinario, nonché delle indennità per flessibilità di orario e per PdM Cargo, nonostante si trattasse di voci corrisposte con continuità dal datore di lavoro e intrinsecamente connesse alle mansioni da loro svolte. La difesa attorea lamentava che l'esclusione delle suddette voci si poneva in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Giustizia relativamente alla nozione di retribuzione e chiedeva, pertanto, la condanna della società resistente al pagamento delle differenze stipendiali.
Quindi, i ricorrenti concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Più specificamente, la società convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale nonché, in subordine, decennale dei crediti azionati da calcolarsi dalla data della notifica del ricorso.
evidenziava, quanto al merito, che la determinazione dei trattamenti retributivi era rimessa CP_2 alle parti sociali, ai sensi dell'art. 2099, comma 2, c.c. e come valorizzato peraltro dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non sussistendo nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione.
La società resistente sottolineava, in ogni caso, la carenza di portata dissuasiva del divario retributivo, come dimostrato dalla costante e regolare fruizione nel tempo delle ferie da parte dei ricorrenti, e contestava altresì la correttezza dei conteggi operati dalla difesa attorea.
CP_ Il contraddittorio veniva integrato nei confronti dell' poiché la parte attrice insisteva anche per la regolarizzazione contributiva e previdenziale per i periodi non prescritti, il quale si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna di al CP_2
versamento degli eventuali maggiori contributi dovuti.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU contabile, al fine di accertare l'incidenza di alcune delle voci rivendicate dai ricorrenti sulla retribuzione media e, quindi, la percentuale inferiore di retribuzione percepita durante i periodi feriali.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società resistente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022).
In applicazione di tale principio, pertanto, possono considerarsi prescritte solo le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore all'entrata in vigore della Legge Fornero (18.07.12), non risultando viceversa integrata la fattispecie estintiva per tutte quelle pretese per le quali a tale data non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Tanto chiarito, la domanda di condanna dei ricorrenti, che hanno richiesto il pagamento delle differenze retributive da luglio 2007, appare quindi formulata nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per quanto riguarda il ricorrente , in pensione dal 1 gennaio 2022, la prescrizione Pt_10
ricomincia a decorrere dal primo giorno di quiescenza, salvo atti interruttivi, dovendo quindi ritenersi anche per lo stesso infondata l'eccezione di prescrizione.
2. Passando al merito, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, che, in casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente procedimento, ha affermato che “…la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr.
Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è CP_4 Parte_11
precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre
i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS
c. . Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento Per_1 delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)” (v. Cass. n. 13932/2024).
Giova, peraltro, ricordare che le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, essendo di conseguenza il giudice di merito tenuto a tener conto dell'interpretazione fornita dalla suddetta Corte, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, in quanto indica significato e limiti di applicazione delle norme UE (cfr. Cass. 13932/24,
13425/19, 22577/12).
Sulla base di tali principi il giudice è, quindi, chiamato ad accertare la sussistenza di un nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro, onde valutare poi l'incidenza delle voci che rientrano nella nozione di retribuzione europea sulla retribuzione feriale.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci di indennità di utilizzazione professionale (IUP), indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale e di quella per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza, compenso per lavoro straordinario, nonché indennità per flessibilità di orario e per PdM Cargo.
Per quanto riguarda le voci di indennità di utilizzazione professionale e di compenso per l'assenza dalla residenza si osserva che i giudici di legittimità hanno già preso specifica posizione, sia con riferimento ai macchinisti che ai capo treno o capo servizio treno.
Infatti, la Cassazione ha di recente affermato, quanto alla indennità di assenza dalla residenza, che “la
corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni
tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”, nonché, quanto alla IUP, che “in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in
misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. n. 14089/2024).
Quanto alla indennità di assenza dalla residenza, si deve, inoltre, sottolineare che non è condivisibile l'assunto della resistente, secondo la quale si tratterebbe sostanzialmente di un'indennità di trasferta.
Invero, al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è, altresì, prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni.
Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a compensare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore.
Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni appena esposte.
Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie, esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie, così come la indennità di utilizzazione professionale.
Si tratta, infatti, di emolumenti legati alle modalità di prestazione lavorativa, che vanno, dunque, inclusi nella retribuzione da prendere come riferimento.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del
2016), posto che “la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale,
della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il
cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina
l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di
conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il
rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva…”
(Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Quanto alle ulteriori voci azionate in ricorso, sulle quali i giudici di legittimità non si sono ancora specificamente espressi, si deve rilevare che la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale può essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Dalla giurisprudenza della CGUE si ricava, in particolare che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata, comunque, ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (per una sintesi dei suddetti principi cfr.
anche Corte CdA Milano n. 347/24).
Codesto Giudicante ritiene, allora, che la mancata corresponsione anche delle altre voci rivendicate dai ricorrenti contrasti con i principi sopra richiamati.
Infatti, anche le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano a pieno a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Trattasi, invero, di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti, essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che, per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta, agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati siano erogati con una certa prevedibilità.
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale, prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque, il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27
CCNL 2016). Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza,
trasporto locale, servizio merci). Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale, parimenti obbligatorio, che viene svolto regolarmente dai macchinisti (si vedano le buste paga allegate al ricorso). Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro, che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni,
che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche e giorni di festa nazionale.
Anche per i giorni “festivi” valgono le medesime considerazioni già svolte per il lavoro notturno e domenicale e, quindi, le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Parimenti, le “indennità diverse”, relative alla flessibilità di orario e all'indennità per PdM Cargo,
prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro, essendo legate alla particolare prestazione lavorativa.
L'indennità flessibilità orario serve, infatti, a remunerare la flessibilità di orario con effettuazione di servizi in deroga ai normali limiti della prestazione e che risulta obbligatoria al fine di garantire il servizio reso dall'azienda datrice di lavoro, così come l'indennità PdM Cargo, che riguarda la gestione del trasporto merci (cfr. in tal senso, Tribunale di Ancona sentenza n. 246 del 5/06/2024).
Quanto, infine, al compenso per lo straordinario si deve premettere che la difesa attorea ha escluso “le indennità per lavoro straordinario derivanti da “intervallo lavorato” (vd. precedente punto 65) – cod. voce 288, 289 e 290), poiché effettuato su base volontaria e dunque non rispondente ai criteri stabiliti dalla CGUE”, limitando, quindi, la domanda al riconoscimento del solo compenso per lo straordinario obbligatorio.
Si ritiene che, in tali casi, tale compenso debba essere inserito tra gli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita (cfr. in tal senso, Tribunale di Ancona sentenza n. 246 del
5/06/2024). Tale conclusione risulta, peraltro, suffragata dalla giurisprudenza unionale, laddove, nella sentenza Hein c. (doc. 50), ha affermato che il lavoro straordinario - in determinate Persona_2
condizioni di obbligatorietà, prevedibilità e frequenza - deve essere considerato nel computo della paga dei giorni di ferie “… quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale…” (cfr. § 47 sentenza, doc. 50).
Chiarito, quindi, che tutte le voci azionate in ricorso devono essere incluse nella retribuzione, deve ora valutarsi l'eventuale portata dissuasiva per il lavoratore derivante dall'esclusione delle suddette voci economico dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse.
Sulla base della consulenza tecnica espletata in corso di causa, ove il CTU ha peraltro confermato “la continuità dell'erogazione delle indennità in esame” (v. pag. 1, punto 1 della consulenza), è emerso che la perdita economica con riferimento ad alcune soltanto delle voci oggetto di causa si attesta su percentuali senz'altro significative (cfr. allegati alla consulenza tecnica d'ufficio), percentuali che sarebbero, peraltro, ancor maggiori ove fossero state computate tutte le voci azionate ed il periodo di ferie fosse stato considerato sulla base non di 20 giorni (si precisa, invero, che il CTU ha elaborato a solo scopo informativo i conteggi elaborando un massimale di 20 giornate di ferie annue, cfr. pag. 1-2, lettera g della consulenza), ma di tutti i giorni effettivamente fruiti. Da ciò discende la certa sussistenza dell'incidenza dissuasiva, trattandosi come detto di percentuali certamente non residuali.
Infatti, il divario è inidoneo ad incidere sull'esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia,
sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo, mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è del tutto irrilevante ai fini della decisione essendo sufficiente, come si è detto, e come è stato chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo che va verificato con una prognosi ex ante.
3. Pertanto, al fine di determinare la media giornaliera delle indennità supplementari non riconosciute nelle giornate di ferie, appare corretto utilizzare il totale annuale delle indennità supplementari, dividendolo per le presenze effettive.
Tale criterio appare rispettoso del principio stabilito espressamente dalla Corte di Giustizia UE, secondo il quale la retribuzione deve essere equiparata a quella dei giorni di lavoro effettivo (cfr. §§ 44, 52 e 53,
sent. Hein c. ). Persona_2
I conteggi allegati al ricorso appaiono in tal senso scevri da errori contabili, perché le indennità computate e rientranti nella base di calcolo sono quelle percepite esclusivamente nel caso di effettiva presenza.
Viceversa, devono ritenersi non condivisibili, in quanto contrarie alla giurisprudenza unionale, le contestazioni a detti conteggi avanzate da , secondo la quale dovrebbe essere utilizzato il CP_2 divisore mensile 26, cioè un divisore annuale pari a 312 (26 x 12), sulla base del disposto dell'art. 68 del
CCNL, secondo il quale la retribuzione giornaliera si calcola in 1/26esimo della retribuzione mensile.
Quanto al numero dei giorni di ferie, i ricorrenti hanno correttamente considerato i giorni di ferie fruiti,
così come indicati nelle buste paga prodotte in atti.
Il criterio di conteggio così adottato dai ricorrenti appare, peraltro, utile anche per indagare se l'ammontare della retribuzione corrisposta ai medesimi durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, possa avere l'effetto potenzialmente dissuasivo, come preso in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE, sopra richiamata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro (sentenza n. 3006/2023) “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale
della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo
contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta
convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati
sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la
somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare
il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti,
e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può
ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo
alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di
incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in
linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi
variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_11
Infine, a diverse conclusioni, non può condurre la deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del
Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. Inoltre, l'art 30 del CCNL stabilisce che per i lavoratori con più di otto anni di anzianità di servizio spettano 25 giorni di ferie. Al comma 4, detto articolo, prevede, inoltre, che i giorni di ferie devono essere goduti normalmente nell'anno di maturazione, ma, per esigenze di servizio, di fatto le ferie vengono usufruite entro il 30 settembre dell'anno successivo, potendo quindi esservi una divergenza tra le ferie usufruite in un anno rispetto all'altro.
Peraltro, la circostanza che in taluni casi le ferie siano state posticipate non può di certo comportare la perdita di diritti comunitari.
In ogni caso, le contestazioni sul punto sollevate da devono ritenersi generiche, perché la CP_2 resistente non ha indicato quanti sarebbero i giorni di ferie computati dai ricorrenti, oltre a quelli coperti dalla direttiva ai fini delle richieste avanzate in giudizio, non ha chiarito se le eventuali eccedenze sono ascrivibili a ferie arretrate, né ha quantificato l'incidenza di tale computo sulle somme richieste dagli stessi.
Dunque, in definitiva, parte resistente deve essere condannata a pagare, in favore di ciascun ricorrente, a titolo di differenze retributive tra le somme corrisposte dalla società convenuta per ferie godute e quelle spettanti in forza dei criteri sopra indicati, per i titoli e con le decorrenze indicate dai ricorrenti, l'importo di: - € 17.185,60 per - € 18.075,95 per - € 16.088,55 per;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- € 16.000,63 per;
- € 16.216,20 per;
- € 16.048,61 per;
- Parte_4 Parte_5 Parte_6
€ 17.268,58 per;
- € 15.178,64 per;
- € 14.463,39 per;
Parte_7 Parte_8 Parte_9
- € 18.299,94 per oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme Parte_10 rivalutate dalla maturazione delle singole posizione creditorie sino al saldo.
4. I ricorrenti nelle proprie conclusioni hanno chiesto, altresì, il versamento contributivo spettante per le somme pretese e, ove prescritto, la costituzione della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 1338/1962.
L' , costituendosi in giudizio, ha affermato che devono ritenersi prescritte tutte le somme maturate CP_1
nel periodo precedente il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo individuato nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 25.07.23.
Non si rinvengono nel fascicolo atti interruttivi della prescrizione antecedenti tale data, sicché la convenuta andrà condannata a corrispondere i contributi per le somme maturate dal 25.07.18 in poi, con costituzione della riserva matematica con riferimento ai versamenti contributivi maturati in precedenza
(per una ricostruzione anche sotto il profilo processuale del diritto alla costituzione della riserva matematica si veda Cass. SSUU 3678/2009).
4. Da ultimo, la sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e la circostanza che le pronunce della Corte di Cassazione sopra richiamate sono state emesse soltanto di recente, le spese di lite devono essere compensate per la metà dei compensi tra i ricorrenti e dovendosi Controparte_2
porre la quota residua, come liquidata in dispositivo, a carico della resistente. Si precisa, tuttavia, che si ritiene di rigettare l'istanza attorea di rimborso delle spese di trasferta, considerato, quanto meno, che stesse risultano sovrabbondanti visto che il difensore di parte ricorrente, pur potendolo fare, non ha mai depositato istanze per la trattazione da remoto.
CP_ Le spese di lite sono, invece, integralmente compensate nei rapporti con l' la cui attività difensiva è stata minima.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono in via definitiva poste a carico della parte resistente, essendosi la CTU resa necessaria a fronte della contestazione circa la dissuasività dell'esclusione delle voci indennitarie rivendicate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara la nullità per contrasto con norma imperativa dei CCNL e dei contratti collettivi aziendali applicati dalla società resistente limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: indennità di utilizzazione professionale (IUP), indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza, compenso per lavoro straordinario, indennità per flessibilità di orario e per PdM Cargo, e, per l'effetto
2. Condanna alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Controparte_2
€ 17.185,60 per € 18.075,95 per € 16.088,55 per Parte_1 Parte_2 Pt_3
; € 16.000,63 per;
€ 16.216,20 per;
€ 16.048,61 per
[...] Parte_4 Parte_5
€ 17.268,58 per;
€ 15.178,64 per;
€ Parte_6 Parte_7 Parte_8
14.463,39 per;
€ 18.299,94 per oltre alla rivalutazione Parte_9 Parte_10
monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione delle singole posizione creditorie sino al saldo;
3. condanna a versare all' i relativi contributivi previdenziali sulle somme CP_2 CP_1
maturate dopo il 25.07.2018 e al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62 per le somme maturate nel periodo antecedente;
4. Compensa tra i ricorrenti e le spese di lite per la quota di un mezzo, con Controparte_2
condanna alla rifusione della restante quota di un mezzo delle spese di lite Controparte_2 sostenute dai ricorrenti, quota che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi ed €. 379,50 per contributo unificato, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge;
CP_
5. compensa integralmente le spese di lite con l' 6. Pone in via definitiva a carico di di causa.
Udine, 21.01.25
le spese di CTU, come già liquidate in corso Controparte_2
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia