Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 30
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento n. 313/22 R.G. Lav. è stato emesso dal Tribunale di Udine, presieduto dalla Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia. Le parti ricorrenti, dipendenti di una società, hanno chiesto l'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali relative alla retribuzione durante le ferie, sostenendo che tali clausole violassero il diritto europeo, in particolare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Le pretese giuridiche riguardavano il riconoscimento di indennità accessorie (come IUP, lavoro notturno e festivo) nella retribuzione feriale, ritenute essenziali per garantire un trattamento equo durante il periodo di ferie.

Il Giudice ha accolto le domande dei ricorrenti, disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente. Ha argomentato che la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le indennità correlate all'esecuzione delle mansioni, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La sentenza ha stabilito che l'esclusione di tali indennità dalla retribuzione feriale costituirebbe un deterrente all'esercizio del diritto alle ferie, violando così i principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il Giudice ha quindi condannato la società al pagamento delle somme dovute, oltre alla regolarizzazione contributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 30
    Giurisdizione : Trib. Udine
    Numero : 30
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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