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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 492/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Parte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del suo procuratore, avv. in virtù di atto Notaio dott. Controparte_1
in Trieste (Rep. 98351 – Racc. 17006) del 09/06/2020, elettivamente domiciliata in Persona_1
Torino, C.so Re Umberto II n. 8, presso lo studio dell'avv. Giorgio Frus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato al domicilio digitale Controparte_2 C.F._1 dell'avv. Paolo Marchioni ( , che lo rappresenta e difende in forza di Email_1
procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cosenza, viale degli CP_3 C.F._2
Alimena n. 56/A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Amantea, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 25 OGGETTO: Risarcimento danno da fatto illecito – Responsabilità ex art. 2049 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
"In via pregiudiziale: dichiarare il ricorso di primo grado inammissibile;
- ancora in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
e, quindi, estrometterla dal giudizio;
Parte_1
- in via principale nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate nel primo grado di giudizio nei confronti della in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per Parte_1
tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- sempre in via principale nel merito: accogliere le domande riconvenzionali proposte da
[...]
nel primo grado di giudizio o, in caso di accertamento della competenza per materia del Parte_1
Giudice del Lavoro in relazione alle stesse, disporre la separazione dei giudizi;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Piaccia all'on. Corte d'appello adita, sez. III civile, reiectis contrariis:
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Verbania n. 405/2022 del 12.10.2022, poiché infondato, in fatto ed in diritto;
- contestualmente, respingere pure l'appello incidentale proposto da in comparsa di CP_3 costituzione e risposta in data 28.6.2023, poiché anch'esso del tutto sfornito di fondamento, de facto e de iure;
- accogliere l'appello incidentale, proposto dal dr. , avverso la sentenza appellata, Controparte_2
nelle parti indicate ai punti D.1), D.2) e D.3) del presente gravame, annullando la sentenza in parte qua ed in, particolare, nel punto 3 del dispositivo, accertando e dichiarando – in riforma del provvedimento decisorio di primo grado, che:
a) il dr. ha diritto ad esser risarcito, da e , in solido tra loro, CP Parte_1 CP_3 per il danno da “mancato guadagno”, a Lui arrecato sulle somme illecitamente sottratte, che si riconosce nella percentuale del 2% netto annuo sulle medesime somme, dalla data della sottrazione al saldo o nella percentuale che la Corte d'appello adita riterrà, in via equitativa, equa e giusta;
b) il dr. ha diritto ad esser risarcito, da e da , in solido tra CP Parte_1 CP_3 loro, per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sub specie di “danno morale”, da Lui subito
pagina 2 di 25 quale conseguenza dei fatti-reato ascritti al , commessi ai suoi danni, e per i quali CP_3 [...]
è responsabile ex art. 2049 c.c., danno che si liquida nella somma richiesta di euro 3.000,00 Parte_1
o in quella somma, maggiore o minore, che la Corte d'appello adita - in via equitativa - riterrà equa e giusta;
c) il dr. ha diritto altresì ad esser risarcito, da , per le somme versate CP Parte_1 all'avv. Paolo Marchioni a titolo di spese legali della fase stragiudiziale e della negoziazione assistita obbligatoria, somme da liquidarsi nell'importo di cui alla specifica prodotta (doc. 14) o in quella somma, maggiore o minore, che la Corte d'appello riterrà - in via equitativa - equa e giusta, in applicazione delle vigenti tariffe forensi;
- condannare, infine, , ex art. 96 c.p.c., a risarcire il dr. per il danno da Parte_1 CP lite temeraria, arrecatogli dalla presente controversia in grado d'appello accertando e dichiarando la malafede e/o la colpa grave di nell'aver promosso la presente impugnazione, in Parte_1 assenza di qualsivoglia ragionevole prospettiva di successo, liquidando a favore dell'appellato una somma pari all'importo riconosciutogli a titolo di rimborso delle spese legali del presente grado di giudizio;
con condanna, altresì, di alla sanzione pecuniaria dovuta in favore della Parte_1
Cassa delle ammende.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio.”
Per IO AB:
“In riforma della sentenza di primo grado n.405/2022 e decidendo sulla presente impugnazione,
Voglia, in accoglimento, del presente appello, in via preliminare, riformare il detto provvedimento nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata ed in accoglimento della stessa, venga dichiarato quanto a tutte le contestazioni per fatto illecito denunciate, seppure infondatamente, per fatti ascrivibili a periodi antecedenti il 29/03/16, con conseguente effetto interruttivo rispetto al detto periodo si chiede, altresì, dichiarare inammissibile la domanda di separazione del presente giudizio da quello di cui alle domande di svolte in danno di Pt_1 CP_3
per tutti i fatti dedotti in prima sede ed anche nell'odierno gravame, trattandosi, tra l'altro, di
[...]
domanda nuova e comunque superata dalla eventuale costituzione di parte civile di nel proc. Pt_1
pen. n.1705/18.
Ad ogni modo nel merito, si chiede riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando
l'originaria domanda avversa. Con condanna della parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. In ogni caso con condanna alle spese del doppio grado di giudizio di da distrarsi ex art.93 cpc anche in ragione della nuova Controparte_4
pagina 3 di 25 domanda formulata e per avere sottaciuto l'essersi costituita parte civile nel procedimento penale in danno del Sig. . CP_3
In via istruttoria, tenuto conto anche delle richieste avanzate da nella denegata ipotesi Controparte_5
di ammissione delle stesse ed anche ai fini della prova estintiva del fatto avverso (del Sig. ), si CP
chiede vengano ammesse le prove di cui alle originarie memorie ex art. 183 VI° co. n.2 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Verbania in data 12/03/2021
ha agito nei confronti di e , al fine di ottenere il Controparte_2 Parte_1 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 14.397,00, pari all'importo degli assegni da lui consegnati per la sottoscrizione di polizze assicurative ed indebitamente incassati dal dipendente della
Compagnia assicuratrice, , nonché il risarcimento per il mancato rendimento, che sarebbe CP_3 derivato dall'investimento nelle polizze risultate poi inesistenti, e del danno morale, quantificato in €
3.000,00.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, per essere il rito Parte_1
prescelto incompatibile con le difese svolte dal , nonché eccependo il suo difetto di CP
legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, nel merito la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da . Controparte_2
proponeva altresì una domanda di risarcimento danni nei confronti di Parte_1 CP_3
, pari all'importo degli assegni consegnatigli dal e dal indebitamente incassati,
[...] CP CP_3
nonché per il danno all'immagine causato alla Compagnia.
si costituiva, eccependo la nullità della domanda svolta dal e la prescrizione del CP_3 CP
diritto al risarcimento del danno, in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di prova del fatto illecito dedotto.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. prendeva quindi posizione sulla domanda CP_3
proposta nei suoi confronti della società ex datrice di lavoro, rilevando come quella appartenesse per materia alla competenza del giudice del lavoro, oltre a contestarne genericamente la fondatezza.
Disposto il mutamente del rito, il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria, pronunciava in data 12/10/2022 sentenza, con la quale accoglieva parzialmente le domande proposte da CP
, condannando e , in solido tra loro, a risarcirgli l'importo di €
[...] Parte_1 CP_3
14.397,00, oltre interessi dalla data di emissione degli assegni;
riteneva la propria incompetenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento formulata da nei confronti del proprio Parte_1
ex dipendente, poiché fondata sul rapporto di lavoro, e respingeva quella domanda, oltre alla domanda di risarcimento del danno all'immagine. Infine, condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione pagina 4 di 25 delle spese di giudizio in favore di e dichiarava compensate le spese di lite tra Controparte_2 [...]
e . Parte_1 CP_3
2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 11/04/2023, sulla base di cinque motivi d'impugnazione, di cui i primi tre diretti a censurare le ragioni dell'accoglimento della domanda, ex art. 2049 c.c., proposta da CP
nei confronti della Compagnia assicuratrice, e gli altri due volti a censurare le statuizioni relative
[...]
alle domande formulate da nei confronti del suo ex dipendente, . Parte_1 CP_3
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame contro di lui proposto, nonché CP_3
proponendo appello incidentale, al fine di ottenere la riforma della pronuncia di condanna a suo carico, contestando la sussistenza della prova del fatto illecito, posto a base del risarcimento del danno, qualificato altresì come ipotesi di reato, nonché riproponendo la disattesa eccezione di prescrizione quinquennale.
si è costituito, chiedendo la reiezione dei motivi d'appello proposti nei suoi confronti, Controparte_2
nonché formulando tempestivo appello incidentale, al fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle voci di danno, non riconosciute dal Tribunale, oltre alla rifusione delle spese stragiudiziali sostenute per l'espletamento della negoziazione assistita, domanda sulla quale il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare.
Secondo l'ordine logico deve essere anzitutto esaminato il primo motivo di appello incidentale di
, a mezzo del quale viene contestato che sia stata raggiunta la prova del fatto illecito a lui CP_3
ascritto, che costituisce presupposto della responsabilità risarcitoria tanto di , quanto CP_3 dell'appellante principale ex art. 2049 c.c. Parte_1
censura la sentenza per “carenza assoluta di prova quanto al fatto illecito qualificato CP_3 altresì come ipotesi di reato”, sostenendo che l'unico elemento utilizzato per la ricostruzione del fatto illecito e del presunto nesso causale, sarebbe rappresentato dall'esistenza di un procedimento penale a suo carico, ancora pendente. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto fondata la tesi avversaria, sulla base del solo fatto dell'incasso da parte sua dei titoli di credito emessi dal , CP sull'assunto che anche il faccia parte dei clienti di “colpiti dal presunto fatto di CP Pt_1 reato”.
Osserva, in ogni caso, l'appellante incidentale come non possa assurgere a prova dei fatti dedotti a fondamento della responsabilità la sola denuncia sporta dalla controparte o l'esistenza di un'indagine.
Peraltro, quanto alle prove documentali offerte dal , e cioè gli assegni che si assumono CP
abusivamente incassati dal , ribadisce l'appellante incidentale come non vi sia prova che siano CP_3
stati da lui compilati, che si tratti di somme da lui indebitamente trattenute e che dell'incasso di quelle pagina 5 di 25 somme il non fosse consapevole, considerata anche la natura astratta del titolo. Così pure CP
risulterebbe immotivato l'avere attribuito al la redazione dei documenti di polizza, prodotti dal CP_3
, poiché risultano sottoscritti da altri soggetti dipendenti di né CP Parte_1
risulterebbe provata la connessione tra gli assegni e le copie delle polizze.
Aggiunge altresì l'appellante che il avrebbe ben potuto verificare periodicamente attraverso CP
gli estratti conto bancari il riconoscimento dei frutti civili periodici e la rendicontazione sulle polizze vita (da dedurre fiscalmente in dichiarazione) e avrebbe potuto chiedere spiegazioni sul mancato riconoscimento dei “frutti”.
Il motivo affronta, in maniera disorganica, una pluralità di profili, che risultano tutti infondati.
Il fatto illecito, integrante gli estremi del reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p., commesso da CP_3
ai danni di , è provato ed è consistito nell'ottenere la consegna di tre assegni (in
[...] Controparte_2
data 24/12/2015, 25/07/2016 e 29/11/2016) privi di intestazione, per il complessivo importo di €
14.397,00, a fronte del prospettato investimento in polizze assicurative, riferendo il al cliente CP_3
che avrebbe provveduto lui a completare l'assegno, apponendo il timbro di per indicare il Pt_1 soggetto all'ordine del quale l'assegno era tratto, mentre, contrariamente a quell'accordo, ha apposto sugli assegni il proprio nome ed ha provveduto ad incassarli, versandoli sul proprio conto corrente, impiegando quale artificio quello di consegnare al cliente documentazione, recante la stessa data di emissione degli assegni, redatta su modulistica della società assicuratrice, che faceva apparire
“versamenti aggiuntivi”, relativi ad una polizza n. 6052079, risultata poi, a distanza di anni, inesistente.
I fatti allegati sono stati provati dai documenti prodotti da (v. docc. A2, A3, A6, A7 e Controparte_2
A8) e da (doc. 4) nel giudizio di primo grado, correttamente valutati dal Tribunale Pt_1 Parte_1
e idonei nel loro complesso a fornire la dimostrazione del fatto illecito, nonché dall'ulteriore documentazione relativa al procedimento penale a carico di , prodotta nel presente grado CP_3
di giudizio da , a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio in data Controparte_2
06/09/2022 (v. docc. da D1 a D7).
In ordine a tale ultima produzione documentale, si rileva come la medesima sia avvenuta ritualmente ai sensi dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di documentazione divenuta conoscibile dalla parte dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, e quindi in epoca successiva alla remissione, in primo grado, della causa in decisione, avvenuta in data 22/04/2022.
Tale documentazione è costituita dalle denunce-querele presentate da alcune delle persone offese, che con modalità operative del tutto analoghe, rispetto a quelle descritte dal , e compendiate nei CP
sedici capi d'imputazione, relativi alle truffe contestate a , nella loro qualità di clienti CP_3 dell'agenzia di Omegna di hanno consegnato nel corso del tempo al titoli Parte_1 CP_3
pagina 6 di 25 di credito per il pagamento di premi assicurativi, che venivano invece da lui incassati, a fronte della consegna di documentazione fittizia, riferibile a quei versamenti;
oltre che dai verbali di s.i.t. rese da
, titolare dell'Agenzia di Omegna, presso la quale ha operato dal 2006 , Testimone_1 CP_3
pur essendo egli alle dirette dipendenze di , assunto con contratto di lavoro subordinato e Parte_1
qualifica di produttore di II livello;
e dal verbale di s.i.t. di , collaboratore presso Persona_2
l'agenzia di Novara Laghi di Pt_1
Con riguardo all'utilizzabilità e valenza probatoria di tali atti, giova precisare come gli atti delle indagini preliminari siano utilizzabili dal giudice civile, una volta acquisiti al giudizio, quali prove atipiche, atteso che: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (v. ex multis Cass. n. 2947/2023).
Da tali atti emerge un quadro probatorio assolutamente univoco, che non può essere scalfito dalle argomentazioni assolutamente generiche svolte in questa sede da , il quale non solo non CP_3
offre elementi che possano seriamente mettere in dubbio l'attendibilità di quelle ricostruzioni, ma neppure propone una ricostruzione alternativa, che sia idonea a giustificare quanto oggettivamente ed incontestatamente risulta, e cioè l'incasso sul suo conto corrente personale, di assegni emessi da clienti dell' per il complessivo importo di svariate centinaia di migliaia di euro. Pt_2
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania pertanto ha emesso decreto di citazione a giudizio di per truffa aggravata e continuata (ex artt. 81 cpv, 61 n.7, 640 c.p.) perché, con CP_3
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente della Compagnia assicurativa
(e successivamente quale sub-agente di Zurich), con artifici o raggiri consistiti Parte_1
nel farsi consegnare dagli assicurati (tra cui , oltre ad altri 16 soggetti) assegni bancari a Controparte_2
titolo di pagamento dei premi relativi a polizze effettivamente stipulate, o asseritamente stipulate, chiedendo e ottenendo, in virtù del rapporto fiduciario, che la persona offesa non indicasse sul titolo consegnato il beneficiario e rassicurandola circa il fatto che vi avrebbe apposto il timbro della compagnia assicurativa, intestando invece i titoli a se stesso e versando gli assegni ricevuti sui conti correnti a sé intestati, procurava a sé un ingiusto profitto;
fatti aggravati ex art. 61 n.7 c.p., per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, ed ex art. 61 n. 11 c.p., perché commessi con abuso di relazioni d'ufficio/prestazione d'opera; oltre che per i reati di cui all'art. 494
c.p., per avere rilasciato quietanze di pagamento a nome dell'agente di e Controparte_6 Pt_1 successivamente dell'agente di Zurich. Controparte_7
pagina 7 di 25 La polizia giudiziaria (v. doc. D4) ha acquisito la documentazione bancaria di , dalla quale CP_3
è risultato l'accredito sul conto personale di numerosissimi assegni (95), emessi da 17 clienti di e di Zurich ed incassati da , tra cui anche l'accredito dei tre assegni emessi da Pt_1 CP_3 CP
, per totali € 14.397,00, incassati su conti correnti del accesi presso la Banca d'Alba e
[...] CP_3
Banca Popolare di Milano.
Solo a seguito dell'acquisizione della documentazione bancaria ad opera della polizia giudiziaria,
, al pari di altri clienti dell' hanno scoperto, a seguito della loro Controparte_2 Parte_3
convocazione da parte degli inquirenti, dell'anomalo incasso dei loro assegni e, per effetto di ulteriori approfondimenti e richieste di informazioni alla Compagnia assicuratrice, si sono resi conto di essere stati truffati dal , che aveva approfittato della loro fiducia. CP_3
Nello specifico, quanto alla vicenda oggetto del presente giudizio, , dopo essere stato Controparte_2
convocato in data 03/02/2020 dal Commissariato di Polizia ed informato di quanto emerso dalle indagini sui conti correnti di , presentava una querela in pari data, e quindi CP_3 un'integrazione della querela in data 03/03/2020, richiedendo a (v. docc. 4 e 5 Parte_1
primo grado) nel febbraio e poi nel marzo del 2020 di avere un quadro dettagliato di tutte le somme che risultassero da lui investite nel corso del tempo.
Il riscontro, sia pure tardivo, pervenuto dalla Compagnia assicuratrice, confermava l'inesistenza della polizza, per la quale era stata consegnata documentazione in occasione, quanto meno, del versamento degli assegni datati 24/12/2015 e 25/07/2016, oltre che, ovviamente, il mancato incasso di quei titoli da parte di (doc. 15 e doc. 8 di . Parte_1 CP Pt_1
A fronte di tale cospicua mole di elementi di prova, a sostegno della responsabilità di , CP_3
risultano inconferenti i rilievi svolti dall'appellante incidentale riguardo al fatto che non sia stato provato che gli assegni siano stati da lui compilati (deve intendersi, quanto all'indicazione del beneficiario), poiché gli assegni sono stati pacificamente da lui girati per l'incasso e versati sul suo conto corrente, e, al di là di allusive ed generiche affermazioni, relative alla mancanza di prova del fatto
“che l'attore ne fosse consapevole”, il non ha mai allegato concretamente l'esistenza di rapporti CP_3
di conoscenza, affari o altro genere, che potessero giustificare la consegna in suo favore di somme di denaro da parte di , così da mettere in dubbio quanto riferito dal nella sua Controparte_2 CP
denuncia-querela, in ordine alle modalità abusive di compilazione degli assegni da parte del . CP_3
Modalità che peraltro trovano ampia e coerente conferma nell'abituale modus operandi, seguito dal con gli altri clienti, indicati come parte offese dei reati di truffa, per i quali è stato rinviato a CP_3
giudizio.
pagina 8 di 25 Parimenti è irrilevante, al fine di escludere la responsabilità del , il fatto che i documenti CP_3 consegnati, nelle date di emissione dei primi due assegni (v. docc. 6 e 7 ), l'uno relativo ad una CP
“Quietanza di versamento aggiuntivo” e l'altro ad una “Richiesta di versamento aggiuntivo”, rechino, nello spazio destinato alla sottoscrizione de “L'agente o l'incaricato”, una sigla, che non sarebbe apparentemente a lui riconducibile.
La predisposizione di quella documentazione - non è dato conoscere con quali modalità - poi incontestatamente consegnata dal al cliente, integra infatti proprio uno degli artifici contestati, CP_3
posti in essere per creare una situazione di apparenza, volta a trarre in inganno il cliente. Del resto,
l'osservazione svolta è priva di concludenza, poiché, essendo la polizza, a cui si riferiscono i versamenti, pacificamente inesistente ed essendo quei titoli stati incassati dal , non è dato CP_3
comprendere come, anche ad ammettere la sottoscrizione di quei documenti da parte di altro dipendente o agente, potrebbe essere esclusa la commissione, comunque, di un fatto illecito da parte del
. CP_3
L'appellante incidentale imputa inoltre a una mancanza di diligenza, asserendo che Controparte_2
avrebbe potuto avvedersi prima del fatto che gli assegni da lui consegnati non fossero stati incassati da e destinati all'investimento in prodotti assicurativi. Pt_1
Anche tali deduzioni risultano assolutamente generiche, non essendo precisato come quei prodotti assicurativi fossero regolamentati, ad esempio se venisse accreditato all'assicurato un rendimento annuo, ovvero, come appare più plausibile, trattandosi di polizza “Valore pensione”, se il rendimento annuo andasse ad incrementare il capitale investito;
in ogni caso, trattandosi di illeciti, che hanno prodotto il danno nel momento in cui sono stati commessi, non è ipotizzabile un concorso colposo del danneggiato, ex art. 1227, co. 2, c.c., poiché quello si collocherebbe temporalmente in epoca successiva alla consumazione dell'illecito e al prodursi degli effetti istantanei di quello (l'incasso degli assegni); né viene prospettato quale efficienza causale nell'aggravamento del danno avrebbe avuto l'omesso controllo da parte del cliente della sua posizione, che neppure è specificamente indicato attraverso quali strumenti o documenti periodicamente trasmessi, avrebbe potuto essere esercitato negli anni a cui si riferiscono i fatti oggetto di causa (2015/2016).
Il motivo d'impugnazione deve pertanto essere respinto, né a sostegno del medesimo risultano rivestire rilevanza le prove orali dedotte dall'appellante incidentale, sulla cui ammissione ha insistito ancora in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capi articolati sono in parte (da 1 a 4 e da 9 a 10) irrilevanti, in quanto meramente descrittivi delle modalità di svolgimento dell'incarico lavorativo, oltre ad essere il capo 2 in contrasto con le stesse allegazioni del in primo grado, riguardo al luogo in CP_3
cui il avrebbe sottoscritto i contratti e ricevuto la consegna della documentazione ad essi CP
pagina 9 di 25 relativa;
mentre per altra parte (da 5 a 8) i capitoli di prova attengono al fatto che il abbia CP_3
“ceduto”, cioè rinunciato al proprio TFR in favore della Compagnia assicuratrice sua datrice di lavoro
(v. doc. 3 ), affinché lo utilizzasse per indennizzare i clienti, circostanza questa del tutto CP_3
irrilevante nei rapporti con , che non ha ricevuto alcun ristoro spontaneo da parte di Controparte_2
Controparte_8
a questo punto essere affrontati i primi due motivi di appello principale di
[...] Parte_1
i quali per la loro intrinseca connessione debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto
[...]
entrambi volti a lamentare l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2049 c.c. da parte del
Tribunale, che non avrebbe riconosciuto rilevanza alla condotta anomala tenuta dal , il quale, CP
con il suo comportamento, avrebbe concorso alla causazione del danno, consegnando assegni non intestati e in luoghi esterni all'agenzia, circostanza questa a cui si riferisce più compiutamente il secondo motivo d'impugnazione, con cui viene lamentato il travisamento di tale circostanza e l'omesso approfondimento di tale aspetto attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
Sostiene l'appellante che gli illeciti traggano origine o siano, quanto meno, stati cagionati con il concorso del , il quale ha reiteratamente corrisposto al somme mediante assegni CP Parte_4
in bianco, cioè privi dell'indicazione del beneficiario, in palese violazione della normativa antiriciclaggio, della normativa di settore e di quanto previsto nelle norme contrattuali ed evidenziato nel fascicolo informativo relativo ai contratti. Tali comportamenti rappresenterebbero l'elemento determinante nel favorire situazioni elusive della normale contabilità e nell'impedire un idoneo controllo di Pt_1
Siffatti elementi sarebbero stati valorizzati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5429/2022, al fine di escludere una responsabilità solidale di , in ordine a fatti illeciti ritenuti Parte_1
unicamente imputabili ai propri agenti, laddove sia ravvisabile una condotta del tutto anomala, se non collusiva, del cliente.
Nel caso di specie il ha consegnato tre assegni in bianco nel corso di due anni, per un valore di CP
€ 14.397,00, pur avendo un'esperienza trentennale nel settore di sottoscrizione delle polizze assicurative ed essendo a conoscenza dell'iter relativo alla loro sottoscrizione, inoltre non potrebbe escludersi un rapporto di amicizia tra il cliente e il consulente.
Nell'ambito di tali condotte anomale rientrerebbe anche il fatto che il si recasse personalmente CP_3
presso la residenza del cliente, circostanza che questa che, se fosse stata appurata attraverso l'istruttoria, avrebbe portato alla dimostrazione di una responsabilità da fatto illecito unicamente in capo a , che avrebbe posto “in essere un'attività di assicurazione parallela a quella CP_3 ufficiale, sfruttando il nome della compagnia e ingannandola” (v. pag. 15 atto d'appello).
pagina 10 di 25 Le prove testimoniali dedotte, di cui chiede l'ammissione in appello, sono volte a Parte_1
dimostrare, in generale, le prassi operative seguite presso le Agenzie, le quali prevedrebbero che il cliente debba recarsi presso l'Agenzia per la sottoscrizione del modulo di proposta e il pagamento del premio;
il fatto che non abbia mai autorizzato il a recarsi presso le abitazioni dei Pt_1 CP_3
clienti per fare sottoscrivere la documentazione contrattuale;
ed inoltre che il non avrebbe mai CP_3
portato presso l'Agenzia di Omegna la “falsa” documentazione contrattuale consegnata al cliente.
Alcune premesse debbono essere operate in ordine ai presupposti della responsabilità ex art. 2049 c.c., stabilita in capo al datore di lavoro o al preponente.
La responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del suo dipendente è di natura oggettiva ed è espressione del principio del c.d. rischio di impresa, in ragione del quale il comportamento del dipendente o preposto, ancorché illecito, rientra nella sfera organizzativa e di controllo del preponente, che lo impiega nella propria attività produttiva ed è in grado di adottare misure interne idonee ad evitare o ridurre il rischio di causazione di danni a terzi.
L'attribuzione di responsabilità al datore di lavoro richiede unicamente l'esistenza di un nesso di
“occasionalità necessaria” tra la condotta illecita e le attività normalmente affidate al dipendente e, come statuito da Cass. SS.UU. 16.5.2019 n.13246, tale nesso (e la responsabilità del datore di lavoro)
“sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali”.
Tale responsabilità oggettiva per fatto altrui rappresenta "…un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso, e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio alle esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri." (v. Cass. 14/11/2023 numero 31675).
Elementi costitutivi della fattispecie sono pertanto oltre al rapporto di preposizione e all'illiceità del fatto del preposto, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, il quale "sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre un non
pagina 11 di 25 imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze."
(v. Cass. 14/11/2023 numero 31675).
Tali elementi costitutivi della fattispecie inequivocabilmente sussistono nel caso in esame.
È pacifico che fosse dipendente di nel periodo in cui ha commesso i CP_3 Parte_1
fatti illeciti ai danni di , essendo il rapporto lavorativo intercorso tra il 2004 e maggio Controparte_2
2017.
È incontroverso che il cliente, , che intratteneva rapporti trentennali con Controparte_2 Parte_1
sia stato seguito da , perché a lui affidato da quale consulente
[...] CP_3 Pt_1
assicurativo, per un periodo relativamente breve, e cioè dal 2013 e verosimilmente sino alla cessazione del rapporto di lavoro del , nel maggio 2017. CP_3
I fatti, per come già ampiamente descritti, quanto alle loro modalità di realizzazione, evidenziano il collegamento di occasionalità necessaria tra il ruolo lavorativo del dipendente e le attività illecite da questo poste in essere, poiché essi sono stati resi possibili dall'inserimento di nell'attività CP_3
di impresa di : l'incasso degli assegni è avvenuto con riferimento a somme che il Parte_1
ha consegnato al per il versamento di premi assicurativi, ovvero proprio nell'ambito CP CP_3
delle funzioni assegnate da al , come peraltro sarebbe accaduto in altre Parte_1 CP_3
occasioni, in cui gli investimenti sono regolarmente avvenuti.
Né ricorre nella fattispecie alcuna di quelle situazioni in presenza delle quali la Suprema Corte ritiene configurabile l'estraneità del datore di lavoro o preponente al fatto del dipendente o preposto, per essere stata tenuta del cliente una condotta del tutto anomala, vale a dire di connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale, o quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'impiegato, note al cliente, tale da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità del datore di lavoro (v. Cass. civ. 5429/2022; Cass. civ. 30161/2018).
La prima anomalia nella prospettazione dell'appellante consisterebbero nella consegna di assegni “in bianco”, in violazione delle norme di legge e della disciplina che regolava la modalità di stipula dei contratti con Parte_1
In realtà non ha affatto inteso consegnare assegni senza l'indicazione del beneficiario, Controparte_2
ma è stato ingannato dai raggiri posti in essere dal , che lo hanno indotto a credere che CP_3
l'indicazione del beneficiario sarebbe stata apposta dal dipendente mediante un timbro.
Peraltro proprio la giurisprudenza citata sul punto dall'appellante, a sostegno della propria tesi, afferma il contrario principio, secondo cui: “la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore
pagina 12 di 25 finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, a interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente” (Cass. civ. 1741/2011; in senso conforme Cass.
n. 24004/2011).
Analogamente non vale a suffragare la tesi dell'appellante la richiamata pronuncia n. 5429/2022 della
Suprema Corte, che, significativamente, riguarda un caso ben diverso da quello in esame, caratterizzato dalla conoscenza personale dell'agente da parte del cliente investitore, che era pregressa all'instaurazione del rapporto con la società assicuratrice ed in virtù della quale era stato avviato il rapporto con la Compagnia stessa, tanto che all'agente erano stati affidati degli investimenti mobiliari al di fuori del rapporto successivamente poi instaurato con la Compagnia assicuratrice, oltre ad essere il rapporto connotato da contraffazioni manifeste e grossolane.
Nel caso di specie l'appellante non ha evidenziato alcuna falsificazione grossolana e manifesta, né alcuna delle parti ha mai prospettato l'esistenza di un rapporto personale pregresso tra il dipendente e il cliente, o che si fosse creato nel periodo in cui il è stato seguito dal , per conto di CP CP_3
un rapporto di amicizia, frequentazione o sviluppo di affari in comune, in forza Parte_1
del quale le relazioni tra le parti potessero andare oltre lo stretto ambito degli investimenti assicurativi effettuati con la Compagnia.
Parimenti ininfluente è l'altra anomalia che la società appellante prospetta e lamenta non esserle stato consentito di dimostrare, e cioè che il si recasse presso l'abitazione del per fargli CP_3 CP
firmare la documentazione contrattuale. Anche qualora le condotte illecite si fossero verificate al di fuori dei locali dell' e non fosse stato autorizzato da a svolgere attività Pt_2 CP_3 Pt_1 all'esterno, non si ravviserebbe quella condotta del tutto anomala del cliente tale, secondo la giurisprudenza consolidata, da escludere, interrompendo il nesso causale, la responsabilità del datore di lavoro.
Peraltro, dagli atti del procedimento penale, emergono circostanze ben diverse da quelle prospettate dalla parte appellante, essendo emerso che era espressamente autorizzato da a svolgere CP_3 Pt_1 la propria attività lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali (v. doc. D2 ). In sede di s.i.t. CP
, agente Generali dell'Agenzia di Omegna, ha infatti riferito che dipendeva Testimone_1 CP_3
direttamente dalla sede centrale e da questa veniva stipendiato;
tuttavia, si appoggiava localmente alla sua agenzia, dove disponeva di un ufficio dotato di computer e tablet, ed il suo contratto di lavoro prevedeva il contatto con i clienti sia in sede, che fuori sede.
pagina 13 di 25 Comunque, gli stessi capi di prova dedotti sul punto da sono irrilevanti, dal Parte_1
momento che fanno riferimento alle indicazioni di carattere generale che sarebbero state impartite al
, senza allegare nulla di specifico riguardo a quanto avvenuto nei rapporti intrattenuti con il CP_3
, e cioè se si sia effettivamente recato presso la sua abitazione e per quali adempimenti lo abbia CP
fatto.
I primi due motivi d'impugnazione debbono pertanto essere respinti.
Con il terzo motivo d'appello principale censura la sentenza per “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione degli artt. 2049 Cod. Civ., 1228 Cod. Civ., art. 185 Cod. Pen e art. 31 del
T.U.F., anche con riferimento alla quantificazione e liquidazione degli asseriti danni patrimoniali e non lamentati dal sig. . Omessa motivazione o, comunque, violazione dell'art. 132, comma 2, CP
n. 4, Cod.Proc.Civ. ovvero nullità in parte qua”.
Il motivo risulta sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni proposte con i primi due motivi d'impugnazione, che hanno già formato oggetto d'esame, limitandosi infatti la parte a contestare la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria, requisito imprescindibile della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c., oltre ad invocare l'art. 1227 c.c., e dunque la rilevanza delle condotte tenute dal ai fini dell'esclusione del suo diritto al risarcimento. CP
Si tratta con tutta evidenza di temi già affrontati, con esito negativo per l'appellante, sicché il terzo motivo di gravame non apporta nulla di nuovo, al di là dell'attribuzione alla controparte di un
“inconferente” richiamo all'art. 31 TUF, che invero non è mai stato operato da a Controparte_2
fondamento della responsabilità della Compagnia assicuratrice (v. ricorso introduttivo di primo grado).
Al fine di completare la disamina delle censure mosse all'accoglimento da parte del Tribunale della domanda risarcitoria di , occorre ancora esaminare il secondo e terzo motivo d'appello Controparte_2
incidentale proposti da . CP_3
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta che l'eccezione di prescrizione CP_3
non sia stata accolta, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione, in caso di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, decorra da quando il danneggiato è in grado di essere a conoscenza dell'illecito. Tuttavia, nel compiere tale affermazione, non sarebbe stato considerato come sia stata la stessa controparte a riferire che il danno da lucro cessante sarebbe da quantificare nel 2% netto degli interessi compensativi, dovuti dalla data di ciascun assegno bancario illegittimamente incassato, per cui, essendo state le somme versate dal nel 2015 e 2016 e dovendo egli ricevere CP
annualmente il relativo rendiconto, il danno sarebbe stato conosciuto, o quantomeno conoscibile, dall'anno successivo alla consegna del primo titolo.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 25 Come già in precedenza osservato, è del tutto generico il richiamo alla documentazione o rendicontazione, che l'assicurato avrebbe dovuto ricevere, poiché non è specificato a quali prodotti assicurativi si riferisse, con quale periodicità venisse inviata o quali informazioni contenesse.
Peraltro, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
L'eccezione di sospensione della prescrizione, ex art. 2941 n. 8 c.c., integra un'eccezione in senso lato e pertanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. civ. 19567/2016; Cass. civ. 21929/2009).
Nel caso in esame risulta provato, sulla base di tutti gli elementi sopra esposti, che ha CP_3
posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al cliente, l'incasso degli assegni da parte di un soggetto diverso da per cui sino al momento della Parte_1
convocazione da parte della polizia giudiziaria nel febbraio del 2020, momento in cui il ha CP
presentato anche la prima denuncia – querela, non v'è prova che egli avesse avuto contezza degli illeciti commessi ai suoi danni.
La proposizione quindi della domanda giudiziale nei confronti del , avvenuta con il deposito del CP_3
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 12/03/2021, benché non preceduta nei suoi confronti da atti stragiudiziali e dal procedimento di negoziazione assistita, proposto solo nei confronti di Parte_1
è avvenuta nel rispetto del termine quinquennale.
[...]
Con il terzo motivo d'appello incidentale ritiene la sentenza impugnata viziata quanto CP_3
all'erronea imputazione delle spese e competenze di lite, nonché con riguardo ai criteri di determinazione delle stesse, asserendo che, anche ad ammettere che di illecito si sia trattato, la condanna alle spese avrebbe dovuto riguardare la sola la quale sin dal 2017 Parte_1
aveva preteso che il TFR del dipendente dimissionario rimanesse presso la Compagnia, allo scopo di utilizzarlo per le posizioni dei clienti, che avessero fatto richiesta di liquidazione dei danni.
Quell'accordo costituirebbe quindi espressione della volontà della Compagnia assicuratrice di utilizzare quelle somme per definire bonariamente le questioni, assumendosene la gestione diretta, per cui la condanna alle spese di lite avrebbe dovuto gravare unicamente su . Parte_1
Il motivo è inammissibile, non viene infatti in alcun modo censurata la non corretta applicazione da parte del primo giudice delle disposizioni che governano il regime delle spese di lite, bensì viene fatto riferimento ad un supposto accordo intervenuto tra la società datrice di lavoro e il , all'atto delle CP_3
sue dimissioni, che sarebbe in ogni caso inopponibile e del tutto irrilevante nei confronti del terzo,
, ai fini della pronuncia alla rifusione delle spese di lite in suo favore. Controparte_2
I motivi d'appello incidentale di debbono pertanto essere integralmente respinti. CP_3
pagina 15 di 25 con il quarto motivo d'appello principale censura la decisione del Tribunale di Parte_1
Verbania per non avere disposto la separazione della "domanda riconvenzionale" da essa proposta con la comparsa di costituzione nei confronti di , essendosi il primo giudice limitato a CP_3
dichiarare, riguardo a quella domanda, la "competenza” esclusiva per materia del giudice del lavoro, rigettando peraltro la domanda stessa.
eccepisce l'inammissibilità di tale motivo di impugnazione, rilevando che la richiesta CP_3
separazione, ex art. 103 c.p.c., della domanda "riconvenzionale” costituirebbe domanda nuova, in quanto non formulata in primo grado.
Rappresenta inoltre il come con atto del 06/12/2022, si sia costituita parte CP_3 Parte_1
civile nel procedimento penale a suo carico, richiedendo in quella sede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per una somma non inferiore ad euro 200.000,00, sicché la domanda risarcitoria proposta in sede civile dovrebbe intendersi implicitamente rinunciata, ai sensi del disposto dell'art. 75, comma 1, c.p.p.
Nella ricostruzione ed esame del motivo d'impugnazione si rendono necessarie alcune precisazioni.
Anzitutto la disposizione del c.p.p. richiamata, nel contemplare la facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile, che sia già stata proposta davanti al giudice civile, circoscrive temporalmente tale facoltà, ed il verificarsi del conseguente effetto di rinuncia agli atti del giudizio civile, fino al momento in cui in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
Nel caso di specie la sentenza civile del Tribunale di Verbania è intervenuta in data 12/10/2022, quindi antecedentemente alla costituzione di parte civile, e la pronuncia sulla domanda di Parte_1
non è stata in rito, visto il contenuto del dispositivo, che è di rigetto di tutte le domande proposte
[...]
da , e il contenuto della parte motiva, la quale, dopo le considerazioni svolte sulla Parte_1
competenza esclusiva del giudice del lavoro, comunque conclude che "la domanda deve essere, pertanto, rigettata" (v. pag. 8 sentenza impugnata).
Quella sentenza ha quindi pronunciato nel merito sulle domande proposte da , sicché non Parte_1
ricorrono i presupposti per ritenere che la costituzione nel procedimento penale abbia comportato l'estinzione dell'azione in sede civile.
Ciò premesso, la richiesta dell'appellante principale di disporre la separazione dal presente giudizio delle domande proposte nei confronti di , non può trovare accoglimento. CP_3
La separazione delle domande è infatti un provvedimento di carattere ordinatorio, con il quale il giudice scioglie la connessione tra più domande proposte nel medesimo giudizio, sul presupposto che pagina 16 di 25 sia necessaria od opportuna una loro trattazione separata, trattazione che tuttavia rimane dinanzi a quel medesimo ufficio giudiziario.
Pertanto, quando la causa sia ormai pervenuta in grado d'appello, la separazione che il giudice di primo grado non abbia operato, non può più essere disposta, non potendo la causa né essere rimessa al giudice di primo, poiché non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., né essere decisa in appello in separato giudizio, poiché vi osta il disposto di cui all'art. 335 c.p.c., secondo cui le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza debbono essere decise in un unico giudizio.
Giova ancora precisare come in termini del tutto impropri la domanda formulata da Parte_1
nei confronti di venga qualificata come domanda riconvenzionale, atteso che si
[...] CP_3
tratta affatto di domanda proposta contro la parte che ha agito in giudizio contro Parte_1
al fine di paralizzare quella domanda ed ottenere una pronuncia a proprio favore, bensì è formulata nei confronti dell'altro convenuto, che, nel costituirsi in giudizio, non aveva svolto domande verso la ex datrice di lavoro.
La domanda proposta nei confronti del è quindi una domanda trasversale nei confronti del co- CP_3
convenuto, che ha dato luogo ad un cumulo soggettivo di domande, per cui, in presenza di domande soggette a riti diversi, e cioè quello ordinario e quello speciale del lavoro, non potendo operare il disposto dell'art. 40, co. 3, c.p.c., che non contempla il cumulo soggettivo quale ipotesi di prevalenza del rito del lavoro per la trattazione di tutte le domande congiuntamente proposte, le domande avrebbero dovuto essere separate per essere trattate secondo i diversi riti loro propri, dinanzi al
Tribunale di Verbania.
L'appartenenza della controversia ad una delle materie di cui all'art. 409 c.p.c. non pone infatti una questione di competenza in senso proprio, dal momento che la controversia rimane attribuita al medesimo giudice, inteso come ufficio giudiziario, ma, in base al riparto interno delle materie, dovrà essere assegnato al giudice tabellarmente competente, che è il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto salvo che, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c., il giudice dinanzi al quale è stato introdotto il giudizio sia incompetente per territorio, il rilievo che si tratti di controversia rientrante nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. non conduce ad una pronuncia in rito d'incompetenza, bensì ad una riassegnazione interna della causa, cui si accompagna - questo sì è l'effetto rilevante - un mutamento del rito, secondo le modalità disciplinate dall'art. 426 c.p.c.
Dunque, il Tribunale – erroneamente - non ha disposto la separazione delle domande proposte da nei confronti di ed ha emesso una pronuncia che l'ha comunque Parte_1 CP_3
pagina 17 di 25 respinta, dopo aver dato atto che la domanda, in quanto volta ad accertare una responsabilità del lavoratore, spettava alla cognizione del giudice del lavoro. prospetta nel motivo d'impugnazione la nullità della sentenza per omessa Parte_1 separazione delle domande, non ricorrendo un'ipotesi di connessione forte di cui all'art. 40, co. 3, c.p.c.
Invero l'aver deciso la causa, applicando un rito diverso da quello suo proprio, non comporta una nullità della sentenza, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti chiarito come: “…la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del
2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015); perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso” (v. Cass. 10/03/2020 n.
6754).
Alcuna allegazione in tal senso è contenuta nel motivo d'appello, per cui la domanda deve essere in questa sede esaminata nel merito.
Escluso che nel presente giudizio sia stata proposta una domanda di regresso della Compagnia assicuratrice nei confronti del suo ex dipendente, per i danni che essa sarà tenuta a risarcire al cliente, la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contrattuali, di fedeltà e diligenza, ha ad oggetto le somme di cui il dipendente ha cagionato il mancato incasso a Parte_1
e cioè l'importo di € 14.397,00 “destinati ad essere depositati nelle polizze dell'odierno attore”.
[...]
(v. pag. 14 comparsa di costituzione in primo grado).
Un siffatto danno non è configurabile.
È evidente che, a fronte dell'incasso dei premi, la Compagnia assicuratrice avrebbe assunto l'obbligo di una controprestazione, che nel caso di specie non v'è stata, essendo la polizza inesistente. Peraltro, trattandosi nello specifico di polizza “Valore Pensione”, il capitale versato avrebbe dato diritto ad una rendita in favore del sottoscrittore, o avrebbe potuto essere oggetto di riscatto, per cui l'esistenza di un danno da mancata stipula della polizza, avrebbe dovuto essere prospettato e dimostrato secondo criteri diversi, che dessero conto di quanto la Compagnia, a titolo di commissioni e/o reddittività realizzata in misura superiore a quanto riconosciuto all'assicurato, avrebbe tratto quale utile.
Parimenti destituito di fondamento è il quinto motivo d'appello principale di Parte_1
avente ad oggetto il capo di sentenza, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno pagina 18 di 25 all'immagine, ed in relazione al quale viene censurato il fatto che non sia stato considerato come il comportamento del abbia sicuramente minato alla radice il rapporto di fiducia e affidamento CP_3
che i clienti o i potenziali clienti ripongono nella Compagnia, leader nel mercato da decenni.
Tale domanda, al pari della precedente, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancato guadagno, trova fondamento nel rapporto contrattuale tra e il , tuttavia Parte_1 CP_3
riguardo ad essa il Tribunale non ha ravvisato la “competenza” per materia del giudice del lavoro e l'ha esaminata, ritenendo però che per la liquidazione di tale danno occorresse accertare l'effettivo pregiudizio patito dal richiedente, che non ha invece fornito elementi precisi e concordanti, né dedotto alcunché sui criteri osservati per pervenire alla liquidazione del danno.
La motivazione espressa merita di essere confermata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come: “Il danno all'immagine ed alla reputazione, va inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3,
n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento,….la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n.
25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434).” (v. Cass. 10/07/2023
n. 19551).
Nel caso di specie al di là del fatto in sé, non ha invece allegato e provato alcun Parte_1
altro elemento, quale la diffusione e risonanza della notizia dei fatti illeciti commessi dal dipendente ai danni dei clienti, neppure a livello locale, per cui non ha concretamente prospettato se e quali conseguenze abbia avuto, o possa avere, l'accaduto nel minare la fiducia di clienti già acquisiti (nel senso che questi abbiano interrotto i rapporti, ovvero abbiano comunque ridotto o cessato di effettuare nuovi investimenti), o ancora sull'acquisizione di clienti futuri, dimostrando una riduzione di crescita rispetto agli anni precedenti nella sottoscrizione di nuove polizze.
La liquidazione, anche in via equitativa, del danno non può certo prescindere dalla prova anzitutto dell'an, quindi, necessita dell'indicazione di elementi e circostanze, che consentano di individuare dei parametri per la sua determinazione nel quantum.
pagina 19 di 25 L'applicazione di tali criteri non muta nel valutare il danno all'immagine o alla reputazione di una persona giuridica, che deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, che si esprime sia nell'incidenza negativa sulla sua immagine, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi, con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca, non essendo configurabile “neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno- evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100;
Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti”.
(v. Cass. 10/07/2023 n. 19551).
I motivi d'impugnazione proposti da debbono pertanto essere integralmente Parte_1
respinti.
propone a sua volta plurimi motivi d'appello incidentale, diretti a censurare il Controparte_2 mancato integrale accoglimento delle sue domande risarcitorie, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Con il primo motivo d'appello incidentale censura la sentenza impugnata nella Controparte_2
parte in cui non ha riconosciuto come componente di danno il rendimento che egli avrebbe tratto dall'investimento nelle polizze, qualora le somme investite non fossero state distratte dal dipendente infedele.
Il Tribunale a tale proposito ha ritenuto che non vi fosse riscontro “della correttezza delle percentuali indicate alle condizioni di polizza” (v. pag. 7 sentenza impugnata).
Tale valutazione non è condivisibile.
Come già osservato, la documentazione consegnata al , e da lui rinvenuta quanto meno per CP
quanto concerne la consegna dei primi due assegni, è relativa a versamenti eseguiti per una polizza
“Valore pensione”, con profilo “Gesav/Global”, che indica un “tasso minimo garantito relativo al versamento: 2,00%”, sicché il rendimento, che avrebbe assicurato quell'investimento, risulta documentalmente e deve essere riconosciuto.
È del resto incontestato nell'an che sia dovuto il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della violazione, da parte del soggetto cui una determinata somma è stata affidata, dell'obbligo di investirla conformemente alle disposizioni ricevute, e che tale danno possa essere quantificato in misura pari al pagina 20 di 25 tasso d'interesse che il cliente avrebbe percepito qualora le somme da lui affidate fossero state impiegate conformemente alle intese contrattuali. (v. Cass. 07/04/2006 n. 8229).
In accoglimento del motivo di gravame, e debbono quindi essere Parte_1 CP_3
condannati, in solido tra loro, a corrispondere a il tasso annuo del 2% sugli importi di Controparte_2
cui ai titoli di credito emessi in data 24/12/2015, 25/07/2026 e 29/11/2016, a far tempo dalla data del versamento dei singoli importi e sino alla data della domanda giudiziale, oltre agli interessi legali come già determinati dalla sentenza di primo grado (“dalla data del momento generativo dell'obbligazione risarcitoria” e quindi dalla data degli assegni), con statuizione sul punto non censurata e quindi passata in giudicato.
Con il secondo motivo d'appello incidentale si duole del mancato riconoscimento Controparte_2
del danno morale, che il primo giudice ha ritenuto essere stato dedotto in modo generico, senza specificare la natura dei pregiudizi sofferti e senza offrirne la prova.
Sostiene l'appellante di avere indicato gli elementi di fatto caratterizzanti tale voce di danno, formulando con la memoria istruttoria specifici capitoli di prova, rilevanti per provare la sofferenza interiore e il malessere fisico patiti a seguito dei reati di truffa subiti. Tali elementi di fatto valevano inoltre a comprovare anche per presunzioni, sulla base di massime d'esperienza, la sofferenza, la preoccupazione, il timore, la vergogna e la disistima derivati da una siffatta vicenda.
Nel corso del presente grado d'appello sono state ammesse le prove dedotte dall'appellante incidentale sul punto e si è proceduto all'escussione, in qualità di teste, della coniuge, la quale ha Testimone_2 riferito della reazione di rabbia avuta dal marito nell'immediatezza delle telefonata ricevuta da parte della Polizia, che lo informava dell'indebito incasso degli assegni riscontrato sui conti correnti di
; quindi, a quella prima reazione, è seguito il senso di vergogna, per la fiducia carpita, CP_3 accompagnata da crisi d'ansia e difficoltà a dormire, dovute anche alla gestione dei rapporti successivi alla scoperta degli illeciti e diretti al recupero delle somme.
Le dichiarazioni della teste - che sulla base di quanto documentato dall'appellante incidentale, circa il regime patrimoniale dei coniugi (v. doc. G ), a seguito delle contestazioni mosse sul punto dal CP
, non risulta incapace a deporre – valgono a comprovare uno stato di sofferenza interiore, CP_3
estrinsecatosi in sentimenti di rabbia, disistima, vergogna, ansia, stress e preoccupazione per le conseguenze dannose subite, che certamente è suscettibile di essere risarcito sotto forma di danno morale.
Tenuto conto del fatto che la sofferenza che si sarebbe protratta, secondo quanto riferito dalla teste, per alcuni mesi, sino alla proposizione dell'azione giudiziale, e dell'ammontare delle somme per le quali vi pagina 21 di 25 era timore di perdita, si stima equo quantificare il danno morale nell'importo di € 2.000,00, con condanna solidale di e di alla sua rifusione. Parte_1 CP_3
Tale importo è espresso in moneta attuale, già comprensivo della rivalutazione, al momento della presente liquidazione, per cui su di esso sono dovuti gli interessi di mora dalla pronuncia sino al saldo.
Infine, con il terzo motivo d'appello incidentale si duole della mancata pronuncia in Controparte_2
ordine alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per la negoziazione assistita contro osservando come il rimborso sia dovuto, trattandosi di fase obbligatoria per Parte_1
legge.
Anche tale motivo è fondato.
La controversia rientra tra quelle di cui all'art. 3 D.L. 132/2014, per cui le spese sostenute per quella fase, cui è condizionata la procedibilità della domanda, debbono essere riconosciute alla parte risultata poi vittoriosa all'esito del giudizio.
La liquidazione dei compensi per tale fase deve avvenire sulla base della specifica tabella allegata al
D.M. 147/2022, limitatamente alla sola fase di attivazione, e quindi € 441,00, oltre spese forfettarie ed accessori, poiché, attesa la mancata adesione alla negoziazione da parte di non Parte_1
sono seguite le altre fasi della procedura.
Le altre voci indicate nella nota “Compensi professionali fase stragiudiziale”, per l'importo complessivo di € 1.890,00, oltre spese forfettarie ed accessori (v. doc. 14 ), esulano invece CP
dalla fase della negoziazione assistita, atteso che le sessioni in studio per consultazioni con il cliente, così come le attività di esame e studio della documentazione rientrano nella fase di studio della controversia e trovano in quella fase giudiziale il loro compenso. Analogamente esulano dalla fase stragiudiziale della negoziazione l'esame e studio per la redazione dell'atto d'integrazione della querela.
Il motivo d'appello deve quindi essere accolto entro tali limiti con condanna di Parte_1
unico soggetto nei confronti dei quali la negoziazione assistita è stata svolta, a rimborsare a CP
l'importo di € 441,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA.
[...]
3. Le spese del presente giudizio
Tenuto conto della reiezione degli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 CP_3
nei confronti di , nonché dell'accoglimento dell'appello incidentale da
[...] Controparte_2 quest'ultimo proposto, le spese anche del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico, in solido tra loro, di e e vengono liquidate in favore di Parte_1 CP_3 CP
, facendo applicazione dei compensi medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (da €
[...]
5.201,00 a € 26.000,00) per la fase di studio, introduttiva e decisionale e di quelli prossimi ai minimi pagina 22 di 25 previsti per la fase istruttoria, limitata all'escussione di un solo teste su un limitato numero di capi di prova, e così in complessivi € 4.883,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 917,00 per la fase istruttoria e € 1.911,00 per la fase decisionale), con aumento del 30% per la difesa nei confronti di più parti, aventi parzialmente una diversa posizione, e quindi € 6.347,90, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed € 350,50 per esposti, mentre le spese di trasferta, pur documentate, e sostenute in occasione delle udienze, non rientrano tra le spese vive ripetibili dalle controparti.
Stante il rigetto dei motivi d'appello proposti da nei confronti di , le Parte_1 CP_3
spese di lite debbono, in forza del principio della soccombenza, essere a quest'ultimo rifuse, con liquidazione in misura compresa tra i minimi e i medi, in considerazione del limitato numero delle questioni oggetto dell'impugnazione, e quindi in misura pari a € 3.721,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ha chiesto inoltre la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_2
Ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per far luogo alla condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. sia nei confronti di che nei confronti di , determinando Parte_1 CP_3
equitativamente la somma che ciascuno di essi è tenuto a corrispondere a in misura pari Controparte_2
alle spese liquidate per questo grado di giudizio, e cioè € 4.883,00. ha infatti agito nel presente giudizio proponendo nei confronti del Parte_1 CP motivi d'impugnazione palesemente destituiti di fondamento sia in diritto, che in fatto, fondando le proprie tesi in diritto sul richiamo di giurisprudenza o inconferente rispetto alla fattispecie in esame
(Cass. n. 5429/2022), o addirittura artatamente citata, attraverso interpolazioni del testo (è il caso di
Cass. n. 1741/2011 e n. 24004/2011), volte a far risultare l'affermazione di principi contrari a quelli effettivamente espressi in quelle pronunce.
Mette inoltre conto evidenziare, sia riguardo alla posizione di , che di - i Parte_1 CP_3 cui motivi d'impugnazione nei confronti di sono parimenti, in modo palese, destituiti di Controparte_2
fondamento - come questa Corte abbia già emesso altre due pronunce in cause relative ai medesimi fatti, riguardanti altri clienti vittime delle illecite condotte poste in essere dal (sent. n. 796/2023 CP_3
e sent. n. 1196/2023), esaminando, con esito sfavorevole per la Compagnia assicuratrice e il suo ex dipendente, esattamente le stesse difese qui riproposte.
Quelle pronunce erano conosciute, quanto meno al momento in cui si è tenuta la prima udienza dinanzi al Consigliere Istruttore (in data 14/12/2023), allorché è stata rifiutata la proposta conciliativa formulata pagina 23 di 25 dall'Istruttore, che avrebbe comportato per di contenere il risarcimento e l'ammontare Parte_1
delle spese di giudizio, invece liquidati con la presente pronuncia.
In considerazione della condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ricorrono i presupposti, di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, per la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
Stante la reiezione dell'appello principale e di quello incidentale di , sussiste infine CP_3
l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, a carico dell'appellante principale, e dell'appellante incidentale, , del versamento di un Parte_1 CP_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli Parte_1
appelli incidentali proposti da e avverso la sentenza n. 405/2022 Controparte_2 CP_3
emessa dal Tribunale di Verbania in data 12/10/2022, respinge l'appello principale di nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1
CP_3 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna Controparte_2 [...]
e in solido tra loro, a corrispondere il 2% annuo sugli importi di cui ai Parte_1 CP_3
titoli di credito emessi in data 24/12/2015 (€ 5.000,00), 25/07/2016 (€ 5.000,00) e 29/11/2016 (€
4.397,00), dalla data del versamento dei singoli importi e sino alla data della domanda giudiziale, oltre agli interessi come già determinati dalla sentenza di primo grado, nonché a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
condanna a rimborsare a le spese stragiudiziali per la Parte_1 Controparte_2 negoziazione assistita, liquidate nell'importo di € 441,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
CPA ed IVA;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a in solido tra Parte_1 CP_3 Controparte_2
loro, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.347,90, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, ed € 350,50 per esposti;
pagina 24 di 25 condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che Parte_1 CP_3
si liquidano in € 3.721,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di 4.883,00; Controparte_2 visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna al pagamento in favore di CP_3 Controparte_2
della somma di 4.883,00; visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna e al pagamento in Parte_1 CP_3
favore della cassa delle ammende della pena pecuniaria di € 2.000,00 ciascuno;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante principale,
[...]
e dell'appellante incidentale, , del versamento di un ulteriore importo a Parte_1 CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13/05/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 492/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Parte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del suo procuratore, avv. in virtù di atto Notaio dott. Controparte_1
in Trieste (Rep. 98351 – Racc. 17006) del 09/06/2020, elettivamente domiciliata in Persona_1
Torino, C.so Re Umberto II n. 8, presso lo studio dell'avv. Giorgio Frus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato al domicilio digitale Controparte_2 C.F._1 dell'avv. Paolo Marchioni ( , che lo rappresenta e difende in forza di Email_1
procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cosenza, viale degli CP_3 C.F._2
Alimena n. 56/A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Amantea, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 25 OGGETTO: Risarcimento danno da fatto illecito – Responsabilità ex art. 2049 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
"In via pregiudiziale: dichiarare il ricorso di primo grado inammissibile;
- ancora in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
e, quindi, estrometterla dal giudizio;
Parte_1
- in via principale nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate nel primo grado di giudizio nei confronti della in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per Parte_1
tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- sempre in via principale nel merito: accogliere le domande riconvenzionali proposte da
[...]
nel primo grado di giudizio o, in caso di accertamento della competenza per materia del Parte_1
Giudice del Lavoro in relazione alle stesse, disporre la separazione dei giudizi;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Piaccia all'on. Corte d'appello adita, sez. III civile, reiectis contrariis:
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Verbania n. 405/2022 del 12.10.2022, poiché infondato, in fatto ed in diritto;
- contestualmente, respingere pure l'appello incidentale proposto da in comparsa di CP_3 costituzione e risposta in data 28.6.2023, poiché anch'esso del tutto sfornito di fondamento, de facto e de iure;
- accogliere l'appello incidentale, proposto dal dr. , avverso la sentenza appellata, Controparte_2
nelle parti indicate ai punti D.1), D.2) e D.3) del presente gravame, annullando la sentenza in parte qua ed in, particolare, nel punto 3 del dispositivo, accertando e dichiarando – in riforma del provvedimento decisorio di primo grado, che:
a) il dr. ha diritto ad esser risarcito, da e , in solido tra loro, CP Parte_1 CP_3 per il danno da “mancato guadagno”, a Lui arrecato sulle somme illecitamente sottratte, che si riconosce nella percentuale del 2% netto annuo sulle medesime somme, dalla data della sottrazione al saldo o nella percentuale che la Corte d'appello adita riterrà, in via equitativa, equa e giusta;
b) il dr. ha diritto ad esser risarcito, da e da , in solido tra CP Parte_1 CP_3 loro, per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sub specie di “danno morale”, da Lui subito
pagina 2 di 25 quale conseguenza dei fatti-reato ascritti al , commessi ai suoi danni, e per i quali CP_3 [...]
è responsabile ex art. 2049 c.c., danno che si liquida nella somma richiesta di euro 3.000,00 Parte_1
o in quella somma, maggiore o minore, che la Corte d'appello adita - in via equitativa - riterrà equa e giusta;
c) il dr. ha diritto altresì ad esser risarcito, da , per le somme versate CP Parte_1 all'avv. Paolo Marchioni a titolo di spese legali della fase stragiudiziale e della negoziazione assistita obbligatoria, somme da liquidarsi nell'importo di cui alla specifica prodotta (doc. 14) o in quella somma, maggiore o minore, che la Corte d'appello riterrà - in via equitativa - equa e giusta, in applicazione delle vigenti tariffe forensi;
- condannare, infine, , ex art. 96 c.p.c., a risarcire il dr. per il danno da Parte_1 CP lite temeraria, arrecatogli dalla presente controversia in grado d'appello accertando e dichiarando la malafede e/o la colpa grave di nell'aver promosso la presente impugnazione, in Parte_1 assenza di qualsivoglia ragionevole prospettiva di successo, liquidando a favore dell'appellato una somma pari all'importo riconosciutogli a titolo di rimborso delle spese legali del presente grado di giudizio;
con condanna, altresì, di alla sanzione pecuniaria dovuta in favore della Parte_1
Cassa delle ammende.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio.”
Per IO AB:
“In riforma della sentenza di primo grado n.405/2022 e decidendo sulla presente impugnazione,
Voglia, in accoglimento, del presente appello, in via preliminare, riformare il detto provvedimento nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata ed in accoglimento della stessa, venga dichiarato quanto a tutte le contestazioni per fatto illecito denunciate, seppure infondatamente, per fatti ascrivibili a periodi antecedenti il 29/03/16, con conseguente effetto interruttivo rispetto al detto periodo si chiede, altresì, dichiarare inammissibile la domanda di separazione del presente giudizio da quello di cui alle domande di svolte in danno di Pt_1 CP_3
per tutti i fatti dedotti in prima sede ed anche nell'odierno gravame, trattandosi, tra l'altro, di
[...]
domanda nuova e comunque superata dalla eventuale costituzione di parte civile di nel proc. Pt_1
pen. n.1705/18.
Ad ogni modo nel merito, si chiede riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando
l'originaria domanda avversa. Con condanna della parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. In ogni caso con condanna alle spese del doppio grado di giudizio di da distrarsi ex art.93 cpc anche in ragione della nuova Controparte_4
pagina 3 di 25 domanda formulata e per avere sottaciuto l'essersi costituita parte civile nel procedimento penale in danno del Sig. . CP_3
In via istruttoria, tenuto conto anche delle richieste avanzate da nella denegata ipotesi Controparte_5
di ammissione delle stesse ed anche ai fini della prova estintiva del fatto avverso (del Sig. ), si CP
chiede vengano ammesse le prove di cui alle originarie memorie ex art. 183 VI° co. n.2 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Verbania in data 12/03/2021
ha agito nei confronti di e , al fine di ottenere il Controparte_2 Parte_1 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 14.397,00, pari all'importo degli assegni da lui consegnati per la sottoscrizione di polizze assicurative ed indebitamente incassati dal dipendente della
Compagnia assicuratrice, , nonché il risarcimento per il mancato rendimento, che sarebbe CP_3 derivato dall'investimento nelle polizze risultate poi inesistenti, e del danno morale, quantificato in €
3.000,00.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, per essere il rito Parte_1
prescelto incompatibile con le difese svolte dal , nonché eccependo il suo difetto di CP
legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, nel merito la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da . Controparte_2
proponeva altresì una domanda di risarcimento danni nei confronti di Parte_1 CP_3
, pari all'importo degli assegni consegnatigli dal e dal indebitamente incassati,
[...] CP CP_3
nonché per il danno all'immagine causato alla Compagnia.
si costituiva, eccependo la nullità della domanda svolta dal e la prescrizione del CP_3 CP
diritto al risarcimento del danno, in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di prova del fatto illecito dedotto.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. prendeva quindi posizione sulla domanda CP_3
proposta nei suoi confronti della società ex datrice di lavoro, rilevando come quella appartenesse per materia alla competenza del giudice del lavoro, oltre a contestarne genericamente la fondatezza.
Disposto il mutamente del rito, il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria, pronunciava in data 12/10/2022 sentenza, con la quale accoglieva parzialmente le domande proposte da CP
, condannando e , in solido tra loro, a risarcirgli l'importo di €
[...] Parte_1 CP_3
14.397,00, oltre interessi dalla data di emissione degli assegni;
riteneva la propria incompetenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento formulata da nei confronti del proprio Parte_1
ex dipendente, poiché fondata sul rapporto di lavoro, e respingeva quella domanda, oltre alla domanda di risarcimento del danno all'immagine. Infine, condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione pagina 4 di 25 delle spese di giudizio in favore di e dichiarava compensate le spese di lite tra Controparte_2 [...]
e . Parte_1 CP_3
2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 11/04/2023, sulla base di cinque motivi d'impugnazione, di cui i primi tre diretti a censurare le ragioni dell'accoglimento della domanda, ex art. 2049 c.c., proposta da CP
nei confronti della Compagnia assicuratrice, e gli altri due volti a censurare le statuizioni relative
[...]
alle domande formulate da nei confronti del suo ex dipendente, . Parte_1 CP_3
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame contro di lui proposto, nonché CP_3
proponendo appello incidentale, al fine di ottenere la riforma della pronuncia di condanna a suo carico, contestando la sussistenza della prova del fatto illecito, posto a base del risarcimento del danno, qualificato altresì come ipotesi di reato, nonché riproponendo la disattesa eccezione di prescrizione quinquennale.
si è costituito, chiedendo la reiezione dei motivi d'appello proposti nei suoi confronti, Controparte_2
nonché formulando tempestivo appello incidentale, al fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle voci di danno, non riconosciute dal Tribunale, oltre alla rifusione delle spese stragiudiziali sostenute per l'espletamento della negoziazione assistita, domanda sulla quale il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare.
Secondo l'ordine logico deve essere anzitutto esaminato il primo motivo di appello incidentale di
, a mezzo del quale viene contestato che sia stata raggiunta la prova del fatto illecito a lui CP_3
ascritto, che costituisce presupposto della responsabilità risarcitoria tanto di , quanto CP_3 dell'appellante principale ex art. 2049 c.c. Parte_1
censura la sentenza per “carenza assoluta di prova quanto al fatto illecito qualificato CP_3 altresì come ipotesi di reato”, sostenendo che l'unico elemento utilizzato per la ricostruzione del fatto illecito e del presunto nesso causale, sarebbe rappresentato dall'esistenza di un procedimento penale a suo carico, ancora pendente. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto fondata la tesi avversaria, sulla base del solo fatto dell'incasso da parte sua dei titoli di credito emessi dal , CP sull'assunto che anche il faccia parte dei clienti di “colpiti dal presunto fatto di CP Pt_1 reato”.
Osserva, in ogni caso, l'appellante incidentale come non possa assurgere a prova dei fatti dedotti a fondamento della responsabilità la sola denuncia sporta dalla controparte o l'esistenza di un'indagine.
Peraltro, quanto alle prove documentali offerte dal , e cioè gli assegni che si assumono CP
abusivamente incassati dal , ribadisce l'appellante incidentale come non vi sia prova che siano CP_3
stati da lui compilati, che si tratti di somme da lui indebitamente trattenute e che dell'incasso di quelle pagina 5 di 25 somme il non fosse consapevole, considerata anche la natura astratta del titolo. Così pure CP
risulterebbe immotivato l'avere attribuito al la redazione dei documenti di polizza, prodotti dal CP_3
, poiché risultano sottoscritti da altri soggetti dipendenti di né CP Parte_1
risulterebbe provata la connessione tra gli assegni e le copie delle polizze.
Aggiunge altresì l'appellante che il avrebbe ben potuto verificare periodicamente attraverso CP
gli estratti conto bancari il riconoscimento dei frutti civili periodici e la rendicontazione sulle polizze vita (da dedurre fiscalmente in dichiarazione) e avrebbe potuto chiedere spiegazioni sul mancato riconoscimento dei “frutti”.
Il motivo affronta, in maniera disorganica, una pluralità di profili, che risultano tutti infondati.
Il fatto illecito, integrante gli estremi del reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p., commesso da CP_3
ai danni di , è provato ed è consistito nell'ottenere la consegna di tre assegni (in
[...] Controparte_2
data 24/12/2015, 25/07/2016 e 29/11/2016) privi di intestazione, per il complessivo importo di €
14.397,00, a fronte del prospettato investimento in polizze assicurative, riferendo il al cliente CP_3
che avrebbe provveduto lui a completare l'assegno, apponendo il timbro di per indicare il Pt_1 soggetto all'ordine del quale l'assegno era tratto, mentre, contrariamente a quell'accordo, ha apposto sugli assegni il proprio nome ed ha provveduto ad incassarli, versandoli sul proprio conto corrente, impiegando quale artificio quello di consegnare al cliente documentazione, recante la stessa data di emissione degli assegni, redatta su modulistica della società assicuratrice, che faceva apparire
“versamenti aggiuntivi”, relativi ad una polizza n. 6052079, risultata poi, a distanza di anni, inesistente.
I fatti allegati sono stati provati dai documenti prodotti da (v. docc. A2, A3, A6, A7 e Controparte_2
A8) e da (doc. 4) nel giudizio di primo grado, correttamente valutati dal Tribunale Pt_1 Parte_1
e idonei nel loro complesso a fornire la dimostrazione del fatto illecito, nonché dall'ulteriore documentazione relativa al procedimento penale a carico di , prodotta nel presente grado CP_3
di giudizio da , a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio in data Controparte_2
06/09/2022 (v. docc. da D1 a D7).
In ordine a tale ultima produzione documentale, si rileva come la medesima sia avvenuta ritualmente ai sensi dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di documentazione divenuta conoscibile dalla parte dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, e quindi in epoca successiva alla remissione, in primo grado, della causa in decisione, avvenuta in data 22/04/2022.
Tale documentazione è costituita dalle denunce-querele presentate da alcune delle persone offese, che con modalità operative del tutto analoghe, rispetto a quelle descritte dal , e compendiate nei CP
sedici capi d'imputazione, relativi alle truffe contestate a , nella loro qualità di clienti CP_3 dell'agenzia di Omegna di hanno consegnato nel corso del tempo al titoli Parte_1 CP_3
pagina 6 di 25 di credito per il pagamento di premi assicurativi, che venivano invece da lui incassati, a fronte della consegna di documentazione fittizia, riferibile a quei versamenti;
oltre che dai verbali di s.i.t. rese da
, titolare dell'Agenzia di Omegna, presso la quale ha operato dal 2006 , Testimone_1 CP_3
pur essendo egli alle dirette dipendenze di , assunto con contratto di lavoro subordinato e Parte_1
qualifica di produttore di II livello;
e dal verbale di s.i.t. di , collaboratore presso Persona_2
l'agenzia di Novara Laghi di Pt_1
Con riguardo all'utilizzabilità e valenza probatoria di tali atti, giova precisare come gli atti delle indagini preliminari siano utilizzabili dal giudice civile, una volta acquisiti al giudizio, quali prove atipiche, atteso che: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (v. ex multis Cass. n. 2947/2023).
Da tali atti emerge un quadro probatorio assolutamente univoco, che non può essere scalfito dalle argomentazioni assolutamente generiche svolte in questa sede da , il quale non solo non CP_3
offre elementi che possano seriamente mettere in dubbio l'attendibilità di quelle ricostruzioni, ma neppure propone una ricostruzione alternativa, che sia idonea a giustificare quanto oggettivamente ed incontestatamente risulta, e cioè l'incasso sul suo conto corrente personale, di assegni emessi da clienti dell' per il complessivo importo di svariate centinaia di migliaia di euro. Pt_2
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania pertanto ha emesso decreto di citazione a giudizio di per truffa aggravata e continuata (ex artt. 81 cpv, 61 n.7, 640 c.p.) perché, con CP_3
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente della Compagnia assicurativa
(e successivamente quale sub-agente di Zurich), con artifici o raggiri consistiti Parte_1
nel farsi consegnare dagli assicurati (tra cui , oltre ad altri 16 soggetti) assegni bancari a Controparte_2
titolo di pagamento dei premi relativi a polizze effettivamente stipulate, o asseritamente stipulate, chiedendo e ottenendo, in virtù del rapporto fiduciario, che la persona offesa non indicasse sul titolo consegnato il beneficiario e rassicurandola circa il fatto che vi avrebbe apposto il timbro della compagnia assicurativa, intestando invece i titoli a se stesso e versando gli assegni ricevuti sui conti correnti a sé intestati, procurava a sé un ingiusto profitto;
fatti aggravati ex art. 61 n.7 c.p., per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, ed ex art. 61 n. 11 c.p., perché commessi con abuso di relazioni d'ufficio/prestazione d'opera; oltre che per i reati di cui all'art. 494
c.p., per avere rilasciato quietanze di pagamento a nome dell'agente di e Controparte_6 Pt_1 successivamente dell'agente di Zurich. Controparte_7
pagina 7 di 25 La polizia giudiziaria (v. doc. D4) ha acquisito la documentazione bancaria di , dalla quale CP_3
è risultato l'accredito sul conto personale di numerosissimi assegni (95), emessi da 17 clienti di e di Zurich ed incassati da , tra cui anche l'accredito dei tre assegni emessi da Pt_1 CP_3 CP
, per totali € 14.397,00, incassati su conti correnti del accesi presso la Banca d'Alba e
[...] CP_3
Banca Popolare di Milano.
Solo a seguito dell'acquisizione della documentazione bancaria ad opera della polizia giudiziaria,
, al pari di altri clienti dell' hanno scoperto, a seguito della loro Controparte_2 Parte_3
convocazione da parte degli inquirenti, dell'anomalo incasso dei loro assegni e, per effetto di ulteriori approfondimenti e richieste di informazioni alla Compagnia assicuratrice, si sono resi conto di essere stati truffati dal , che aveva approfittato della loro fiducia. CP_3
Nello specifico, quanto alla vicenda oggetto del presente giudizio, , dopo essere stato Controparte_2
convocato in data 03/02/2020 dal Commissariato di Polizia ed informato di quanto emerso dalle indagini sui conti correnti di , presentava una querela in pari data, e quindi CP_3 un'integrazione della querela in data 03/03/2020, richiedendo a (v. docc. 4 e 5 Parte_1
primo grado) nel febbraio e poi nel marzo del 2020 di avere un quadro dettagliato di tutte le somme che risultassero da lui investite nel corso del tempo.
Il riscontro, sia pure tardivo, pervenuto dalla Compagnia assicuratrice, confermava l'inesistenza della polizza, per la quale era stata consegnata documentazione in occasione, quanto meno, del versamento degli assegni datati 24/12/2015 e 25/07/2016, oltre che, ovviamente, il mancato incasso di quei titoli da parte di (doc. 15 e doc. 8 di . Parte_1 CP Pt_1
A fronte di tale cospicua mole di elementi di prova, a sostegno della responsabilità di , CP_3
risultano inconferenti i rilievi svolti dall'appellante incidentale riguardo al fatto che non sia stato provato che gli assegni siano stati da lui compilati (deve intendersi, quanto all'indicazione del beneficiario), poiché gli assegni sono stati pacificamente da lui girati per l'incasso e versati sul suo conto corrente, e, al di là di allusive ed generiche affermazioni, relative alla mancanza di prova del fatto
“che l'attore ne fosse consapevole”, il non ha mai allegato concretamente l'esistenza di rapporti CP_3
di conoscenza, affari o altro genere, che potessero giustificare la consegna in suo favore di somme di denaro da parte di , così da mettere in dubbio quanto riferito dal nella sua Controparte_2 CP
denuncia-querela, in ordine alle modalità abusive di compilazione degli assegni da parte del . CP_3
Modalità che peraltro trovano ampia e coerente conferma nell'abituale modus operandi, seguito dal con gli altri clienti, indicati come parte offese dei reati di truffa, per i quali è stato rinviato a CP_3
giudizio.
pagina 8 di 25 Parimenti è irrilevante, al fine di escludere la responsabilità del , il fatto che i documenti CP_3 consegnati, nelle date di emissione dei primi due assegni (v. docc. 6 e 7 ), l'uno relativo ad una CP
“Quietanza di versamento aggiuntivo” e l'altro ad una “Richiesta di versamento aggiuntivo”, rechino, nello spazio destinato alla sottoscrizione de “L'agente o l'incaricato”, una sigla, che non sarebbe apparentemente a lui riconducibile.
La predisposizione di quella documentazione - non è dato conoscere con quali modalità - poi incontestatamente consegnata dal al cliente, integra infatti proprio uno degli artifici contestati, CP_3
posti in essere per creare una situazione di apparenza, volta a trarre in inganno il cliente. Del resto,
l'osservazione svolta è priva di concludenza, poiché, essendo la polizza, a cui si riferiscono i versamenti, pacificamente inesistente ed essendo quei titoli stati incassati dal , non è dato CP_3
comprendere come, anche ad ammettere la sottoscrizione di quei documenti da parte di altro dipendente o agente, potrebbe essere esclusa la commissione, comunque, di un fatto illecito da parte del
. CP_3
L'appellante incidentale imputa inoltre a una mancanza di diligenza, asserendo che Controparte_2
avrebbe potuto avvedersi prima del fatto che gli assegni da lui consegnati non fossero stati incassati da e destinati all'investimento in prodotti assicurativi. Pt_1
Anche tali deduzioni risultano assolutamente generiche, non essendo precisato come quei prodotti assicurativi fossero regolamentati, ad esempio se venisse accreditato all'assicurato un rendimento annuo, ovvero, come appare più plausibile, trattandosi di polizza “Valore pensione”, se il rendimento annuo andasse ad incrementare il capitale investito;
in ogni caso, trattandosi di illeciti, che hanno prodotto il danno nel momento in cui sono stati commessi, non è ipotizzabile un concorso colposo del danneggiato, ex art. 1227, co. 2, c.c., poiché quello si collocherebbe temporalmente in epoca successiva alla consumazione dell'illecito e al prodursi degli effetti istantanei di quello (l'incasso degli assegni); né viene prospettato quale efficienza causale nell'aggravamento del danno avrebbe avuto l'omesso controllo da parte del cliente della sua posizione, che neppure è specificamente indicato attraverso quali strumenti o documenti periodicamente trasmessi, avrebbe potuto essere esercitato negli anni a cui si riferiscono i fatti oggetto di causa (2015/2016).
Il motivo d'impugnazione deve pertanto essere respinto, né a sostegno del medesimo risultano rivestire rilevanza le prove orali dedotte dall'appellante incidentale, sulla cui ammissione ha insistito ancora in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capi articolati sono in parte (da 1 a 4 e da 9 a 10) irrilevanti, in quanto meramente descrittivi delle modalità di svolgimento dell'incarico lavorativo, oltre ad essere il capo 2 in contrasto con le stesse allegazioni del in primo grado, riguardo al luogo in CP_3
cui il avrebbe sottoscritto i contratti e ricevuto la consegna della documentazione ad essi CP
pagina 9 di 25 relativa;
mentre per altra parte (da 5 a 8) i capitoli di prova attengono al fatto che il abbia CP_3
“ceduto”, cioè rinunciato al proprio TFR in favore della Compagnia assicuratrice sua datrice di lavoro
(v. doc. 3 ), affinché lo utilizzasse per indennizzare i clienti, circostanza questa del tutto CP_3
irrilevante nei rapporti con , che non ha ricevuto alcun ristoro spontaneo da parte di Controparte_2
Controparte_8
a questo punto essere affrontati i primi due motivi di appello principale di
[...] Parte_1
i quali per la loro intrinseca connessione debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto
[...]
entrambi volti a lamentare l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2049 c.c. da parte del
Tribunale, che non avrebbe riconosciuto rilevanza alla condotta anomala tenuta dal , il quale, CP
con il suo comportamento, avrebbe concorso alla causazione del danno, consegnando assegni non intestati e in luoghi esterni all'agenzia, circostanza questa a cui si riferisce più compiutamente il secondo motivo d'impugnazione, con cui viene lamentato il travisamento di tale circostanza e l'omesso approfondimento di tale aspetto attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
Sostiene l'appellante che gli illeciti traggano origine o siano, quanto meno, stati cagionati con il concorso del , il quale ha reiteratamente corrisposto al somme mediante assegni CP Parte_4
in bianco, cioè privi dell'indicazione del beneficiario, in palese violazione della normativa antiriciclaggio, della normativa di settore e di quanto previsto nelle norme contrattuali ed evidenziato nel fascicolo informativo relativo ai contratti. Tali comportamenti rappresenterebbero l'elemento determinante nel favorire situazioni elusive della normale contabilità e nell'impedire un idoneo controllo di Pt_1
Siffatti elementi sarebbero stati valorizzati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5429/2022, al fine di escludere una responsabilità solidale di , in ordine a fatti illeciti ritenuti Parte_1
unicamente imputabili ai propri agenti, laddove sia ravvisabile una condotta del tutto anomala, se non collusiva, del cliente.
Nel caso di specie il ha consegnato tre assegni in bianco nel corso di due anni, per un valore di CP
€ 14.397,00, pur avendo un'esperienza trentennale nel settore di sottoscrizione delle polizze assicurative ed essendo a conoscenza dell'iter relativo alla loro sottoscrizione, inoltre non potrebbe escludersi un rapporto di amicizia tra il cliente e il consulente.
Nell'ambito di tali condotte anomale rientrerebbe anche il fatto che il si recasse personalmente CP_3
presso la residenza del cliente, circostanza che questa che, se fosse stata appurata attraverso l'istruttoria, avrebbe portato alla dimostrazione di una responsabilità da fatto illecito unicamente in capo a , che avrebbe posto “in essere un'attività di assicurazione parallela a quella CP_3 ufficiale, sfruttando il nome della compagnia e ingannandola” (v. pag. 15 atto d'appello).
pagina 10 di 25 Le prove testimoniali dedotte, di cui chiede l'ammissione in appello, sono volte a Parte_1
dimostrare, in generale, le prassi operative seguite presso le Agenzie, le quali prevedrebbero che il cliente debba recarsi presso l'Agenzia per la sottoscrizione del modulo di proposta e il pagamento del premio;
il fatto che non abbia mai autorizzato il a recarsi presso le abitazioni dei Pt_1 CP_3
clienti per fare sottoscrivere la documentazione contrattuale;
ed inoltre che il non avrebbe mai CP_3
portato presso l'Agenzia di Omegna la “falsa” documentazione contrattuale consegnata al cliente.
Alcune premesse debbono essere operate in ordine ai presupposti della responsabilità ex art. 2049 c.c., stabilita in capo al datore di lavoro o al preponente.
La responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del suo dipendente è di natura oggettiva ed è espressione del principio del c.d. rischio di impresa, in ragione del quale il comportamento del dipendente o preposto, ancorché illecito, rientra nella sfera organizzativa e di controllo del preponente, che lo impiega nella propria attività produttiva ed è in grado di adottare misure interne idonee ad evitare o ridurre il rischio di causazione di danni a terzi.
L'attribuzione di responsabilità al datore di lavoro richiede unicamente l'esistenza di un nesso di
“occasionalità necessaria” tra la condotta illecita e le attività normalmente affidate al dipendente e, come statuito da Cass. SS.UU. 16.5.2019 n.13246, tale nesso (e la responsabilità del datore di lavoro)
“sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali”.
Tale responsabilità oggettiva per fatto altrui rappresenta "…un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso, e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio alle esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri." (v. Cass. 14/11/2023 numero 31675).
Elementi costitutivi della fattispecie sono pertanto oltre al rapporto di preposizione e all'illiceità del fatto del preposto, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, il quale "sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre un non
pagina 11 di 25 imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze."
(v. Cass. 14/11/2023 numero 31675).
Tali elementi costitutivi della fattispecie inequivocabilmente sussistono nel caso in esame.
È pacifico che fosse dipendente di nel periodo in cui ha commesso i CP_3 Parte_1
fatti illeciti ai danni di , essendo il rapporto lavorativo intercorso tra il 2004 e maggio Controparte_2
2017.
È incontroverso che il cliente, , che intratteneva rapporti trentennali con Controparte_2 Parte_1
sia stato seguito da , perché a lui affidato da quale consulente
[...] CP_3 Pt_1
assicurativo, per un periodo relativamente breve, e cioè dal 2013 e verosimilmente sino alla cessazione del rapporto di lavoro del , nel maggio 2017. CP_3
I fatti, per come già ampiamente descritti, quanto alle loro modalità di realizzazione, evidenziano il collegamento di occasionalità necessaria tra il ruolo lavorativo del dipendente e le attività illecite da questo poste in essere, poiché essi sono stati resi possibili dall'inserimento di nell'attività CP_3
di impresa di : l'incasso degli assegni è avvenuto con riferimento a somme che il Parte_1
ha consegnato al per il versamento di premi assicurativi, ovvero proprio nell'ambito CP CP_3
delle funzioni assegnate da al , come peraltro sarebbe accaduto in altre Parte_1 CP_3
occasioni, in cui gli investimenti sono regolarmente avvenuti.
Né ricorre nella fattispecie alcuna di quelle situazioni in presenza delle quali la Suprema Corte ritiene configurabile l'estraneità del datore di lavoro o preponente al fatto del dipendente o preposto, per essere stata tenuta del cliente una condotta del tutto anomala, vale a dire di connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale, o quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'impiegato, note al cliente, tale da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità del datore di lavoro (v. Cass. civ. 5429/2022; Cass. civ. 30161/2018).
La prima anomalia nella prospettazione dell'appellante consisterebbero nella consegna di assegni “in bianco”, in violazione delle norme di legge e della disciplina che regolava la modalità di stipula dei contratti con Parte_1
In realtà non ha affatto inteso consegnare assegni senza l'indicazione del beneficiario, Controparte_2
ma è stato ingannato dai raggiri posti in essere dal , che lo hanno indotto a credere che CP_3
l'indicazione del beneficiario sarebbe stata apposta dal dipendente mediante un timbro.
Peraltro proprio la giurisprudenza citata sul punto dall'appellante, a sostegno della propria tesi, afferma il contrario principio, secondo cui: “la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore
pagina 12 di 25 finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, a interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente” (Cass. civ. 1741/2011; in senso conforme Cass.
n. 24004/2011).
Analogamente non vale a suffragare la tesi dell'appellante la richiamata pronuncia n. 5429/2022 della
Suprema Corte, che, significativamente, riguarda un caso ben diverso da quello in esame, caratterizzato dalla conoscenza personale dell'agente da parte del cliente investitore, che era pregressa all'instaurazione del rapporto con la società assicuratrice ed in virtù della quale era stato avviato il rapporto con la Compagnia stessa, tanto che all'agente erano stati affidati degli investimenti mobiliari al di fuori del rapporto successivamente poi instaurato con la Compagnia assicuratrice, oltre ad essere il rapporto connotato da contraffazioni manifeste e grossolane.
Nel caso di specie l'appellante non ha evidenziato alcuna falsificazione grossolana e manifesta, né alcuna delle parti ha mai prospettato l'esistenza di un rapporto personale pregresso tra il dipendente e il cliente, o che si fosse creato nel periodo in cui il è stato seguito dal , per conto di CP CP_3
un rapporto di amicizia, frequentazione o sviluppo di affari in comune, in forza Parte_1
del quale le relazioni tra le parti potessero andare oltre lo stretto ambito degli investimenti assicurativi effettuati con la Compagnia.
Parimenti ininfluente è l'altra anomalia che la società appellante prospetta e lamenta non esserle stato consentito di dimostrare, e cioè che il si recasse presso l'abitazione del per fargli CP_3 CP
firmare la documentazione contrattuale. Anche qualora le condotte illecite si fossero verificate al di fuori dei locali dell' e non fosse stato autorizzato da a svolgere attività Pt_2 CP_3 Pt_1 all'esterno, non si ravviserebbe quella condotta del tutto anomala del cliente tale, secondo la giurisprudenza consolidata, da escludere, interrompendo il nesso causale, la responsabilità del datore di lavoro.
Peraltro, dagli atti del procedimento penale, emergono circostanze ben diverse da quelle prospettate dalla parte appellante, essendo emerso che era espressamente autorizzato da a svolgere CP_3 Pt_1 la propria attività lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali (v. doc. D2 ). In sede di s.i.t. CP
, agente Generali dell'Agenzia di Omegna, ha infatti riferito che dipendeva Testimone_1 CP_3
direttamente dalla sede centrale e da questa veniva stipendiato;
tuttavia, si appoggiava localmente alla sua agenzia, dove disponeva di un ufficio dotato di computer e tablet, ed il suo contratto di lavoro prevedeva il contatto con i clienti sia in sede, che fuori sede.
pagina 13 di 25 Comunque, gli stessi capi di prova dedotti sul punto da sono irrilevanti, dal Parte_1
momento che fanno riferimento alle indicazioni di carattere generale che sarebbero state impartite al
, senza allegare nulla di specifico riguardo a quanto avvenuto nei rapporti intrattenuti con il CP_3
, e cioè se si sia effettivamente recato presso la sua abitazione e per quali adempimenti lo abbia CP
fatto.
I primi due motivi d'impugnazione debbono pertanto essere respinti.
Con il terzo motivo d'appello principale censura la sentenza per “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione degli artt. 2049 Cod. Civ., 1228 Cod. Civ., art. 185 Cod. Pen e art. 31 del
T.U.F., anche con riferimento alla quantificazione e liquidazione degli asseriti danni patrimoniali e non lamentati dal sig. . Omessa motivazione o, comunque, violazione dell'art. 132, comma 2, CP
n. 4, Cod.Proc.Civ. ovvero nullità in parte qua”.
Il motivo risulta sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni proposte con i primi due motivi d'impugnazione, che hanno già formato oggetto d'esame, limitandosi infatti la parte a contestare la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria, requisito imprescindibile della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c., oltre ad invocare l'art. 1227 c.c., e dunque la rilevanza delle condotte tenute dal ai fini dell'esclusione del suo diritto al risarcimento. CP
Si tratta con tutta evidenza di temi già affrontati, con esito negativo per l'appellante, sicché il terzo motivo di gravame non apporta nulla di nuovo, al di là dell'attribuzione alla controparte di un
“inconferente” richiamo all'art. 31 TUF, che invero non è mai stato operato da a Controparte_2
fondamento della responsabilità della Compagnia assicuratrice (v. ricorso introduttivo di primo grado).
Al fine di completare la disamina delle censure mosse all'accoglimento da parte del Tribunale della domanda risarcitoria di , occorre ancora esaminare il secondo e terzo motivo d'appello Controparte_2
incidentale proposti da . CP_3
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta che l'eccezione di prescrizione CP_3
non sia stata accolta, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione, in caso di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, decorra da quando il danneggiato è in grado di essere a conoscenza dell'illecito. Tuttavia, nel compiere tale affermazione, non sarebbe stato considerato come sia stata la stessa controparte a riferire che il danno da lucro cessante sarebbe da quantificare nel 2% netto degli interessi compensativi, dovuti dalla data di ciascun assegno bancario illegittimamente incassato, per cui, essendo state le somme versate dal nel 2015 e 2016 e dovendo egli ricevere CP
annualmente il relativo rendiconto, il danno sarebbe stato conosciuto, o quantomeno conoscibile, dall'anno successivo alla consegna del primo titolo.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 25 Come già in precedenza osservato, è del tutto generico il richiamo alla documentazione o rendicontazione, che l'assicurato avrebbe dovuto ricevere, poiché non è specificato a quali prodotti assicurativi si riferisse, con quale periodicità venisse inviata o quali informazioni contenesse.
Peraltro, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
L'eccezione di sospensione della prescrizione, ex art. 2941 n. 8 c.c., integra un'eccezione in senso lato e pertanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. civ. 19567/2016; Cass. civ. 21929/2009).
Nel caso in esame risulta provato, sulla base di tutti gli elementi sopra esposti, che ha CP_3
posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al cliente, l'incasso degli assegni da parte di un soggetto diverso da per cui sino al momento della Parte_1
convocazione da parte della polizia giudiziaria nel febbraio del 2020, momento in cui il ha CP
presentato anche la prima denuncia – querela, non v'è prova che egli avesse avuto contezza degli illeciti commessi ai suoi danni.
La proposizione quindi della domanda giudiziale nei confronti del , avvenuta con il deposito del CP_3
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 12/03/2021, benché non preceduta nei suoi confronti da atti stragiudiziali e dal procedimento di negoziazione assistita, proposto solo nei confronti di Parte_1
è avvenuta nel rispetto del termine quinquennale.
[...]
Con il terzo motivo d'appello incidentale ritiene la sentenza impugnata viziata quanto CP_3
all'erronea imputazione delle spese e competenze di lite, nonché con riguardo ai criteri di determinazione delle stesse, asserendo che, anche ad ammettere che di illecito si sia trattato, la condanna alle spese avrebbe dovuto riguardare la sola la quale sin dal 2017 Parte_1
aveva preteso che il TFR del dipendente dimissionario rimanesse presso la Compagnia, allo scopo di utilizzarlo per le posizioni dei clienti, che avessero fatto richiesta di liquidazione dei danni.
Quell'accordo costituirebbe quindi espressione della volontà della Compagnia assicuratrice di utilizzare quelle somme per definire bonariamente le questioni, assumendosene la gestione diretta, per cui la condanna alle spese di lite avrebbe dovuto gravare unicamente su . Parte_1
Il motivo è inammissibile, non viene infatti in alcun modo censurata la non corretta applicazione da parte del primo giudice delle disposizioni che governano il regime delle spese di lite, bensì viene fatto riferimento ad un supposto accordo intervenuto tra la società datrice di lavoro e il , all'atto delle CP_3
sue dimissioni, che sarebbe in ogni caso inopponibile e del tutto irrilevante nei confronti del terzo,
, ai fini della pronuncia alla rifusione delle spese di lite in suo favore. Controparte_2
I motivi d'appello incidentale di debbono pertanto essere integralmente respinti. CP_3
pagina 15 di 25 con il quarto motivo d'appello principale censura la decisione del Tribunale di Parte_1
Verbania per non avere disposto la separazione della "domanda riconvenzionale" da essa proposta con la comparsa di costituzione nei confronti di , essendosi il primo giudice limitato a CP_3
dichiarare, riguardo a quella domanda, la "competenza” esclusiva per materia del giudice del lavoro, rigettando peraltro la domanda stessa.
eccepisce l'inammissibilità di tale motivo di impugnazione, rilevando che la richiesta CP_3
separazione, ex art. 103 c.p.c., della domanda "riconvenzionale” costituirebbe domanda nuova, in quanto non formulata in primo grado.
Rappresenta inoltre il come con atto del 06/12/2022, si sia costituita parte CP_3 Parte_1
civile nel procedimento penale a suo carico, richiedendo in quella sede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per una somma non inferiore ad euro 200.000,00, sicché la domanda risarcitoria proposta in sede civile dovrebbe intendersi implicitamente rinunciata, ai sensi del disposto dell'art. 75, comma 1, c.p.p.
Nella ricostruzione ed esame del motivo d'impugnazione si rendono necessarie alcune precisazioni.
Anzitutto la disposizione del c.p.p. richiamata, nel contemplare la facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile, che sia già stata proposta davanti al giudice civile, circoscrive temporalmente tale facoltà, ed il verificarsi del conseguente effetto di rinuncia agli atti del giudizio civile, fino al momento in cui in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
Nel caso di specie la sentenza civile del Tribunale di Verbania è intervenuta in data 12/10/2022, quindi antecedentemente alla costituzione di parte civile, e la pronuncia sulla domanda di Parte_1
non è stata in rito, visto il contenuto del dispositivo, che è di rigetto di tutte le domande proposte
[...]
da , e il contenuto della parte motiva, la quale, dopo le considerazioni svolte sulla Parte_1
competenza esclusiva del giudice del lavoro, comunque conclude che "la domanda deve essere, pertanto, rigettata" (v. pag. 8 sentenza impugnata).
Quella sentenza ha quindi pronunciato nel merito sulle domande proposte da , sicché non Parte_1
ricorrono i presupposti per ritenere che la costituzione nel procedimento penale abbia comportato l'estinzione dell'azione in sede civile.
Ciò premesso, la richiesta dell'appellante principale di disporre la separazione dal presente giudizio delle domande proposte nei confronti di , non può trovare accoglimento. CP_3
La separazione delle domande è infatti un provvedimento di carattere ordinatorio, con il quale il giudice scioglie la connessione tra più domande proposte nel medesimo giudizio, sul presupposto che pagina 16 di 25 sia necessaria od opportuna una loro trattazione separata, trattazione che tuttavia rimane dinanzi a quel medesimo ufficio giudiziario.
Pertanto, quando la causa sia ormai pervenuta in grado d'appello, la separazione che il giudice di primo grado non abbia operato, non può più essere disposta, non potendo la causa né essere rimessa al giudice di primo, poiché non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., né essere decisa in appello in separato giudizio, poiché vi osta il disposto di cui all'art. 335 c.p.c., secondo cui le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza debbono essere decise in un unico giudizio.
Giova ancora precisare come in termini del tutto impropri la domanda formulata da Parte_1
nei confronti di venga qualificata come domanda riconvenzionale, atteso che si
[...] CP_3
tratta affatto di domanda proposta contro la parte che ha agito in giudizio contro Parte_1
al fine di paralizzare quella domanda ed ottenere una pronuncia a proprio favore, bensì è formulata nei confronti dell'altro convenuto, che, nel costituirsi in giudizio, non aveva svolto domande verso la ex datrice di lavoro.
La domanda proposta nei confronti del è quindi una domanda trasversale nei confronti del co- CP_3
convenuto, che ha dato luogo ad un cumulo soggettivo di domande, per cui, in presenza di domande soggette a riti diversi, e cioè quello ordinario e quello speciale del lavoro, non potendo operare il disposto dell'art. 40, co. 3, c.p.c., che non contempla il cumulo soggettivo quale ipotesi di prevalenza del rito del lavoro per la trattazione di tutte le domande congiuntamente proposte, le domande avrebbero dovuto essere separate per essere trattate secondo i diversi riti loro propri, dinanzi al
Tribunale di Verbania.
L'appartenenza della controversia ad una delle materie di cui all'art. 409 c.p.c. non pone infatti una questione di competenza in senso proprio, dal momento che la controversia rimane attribuita al medesimo giudice, inteso come ufficio giudiziario, ma, in base al riparto interno delle materie, dovrà essere assegnato al giudice tabellarmente competente, che è il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto salvo che, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c., il giudice dinanzi al quale è stato introdotto il giudizio sia incompetente per territorio, il rilievo che si tratti di controversia rientrante nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. non conduce ad una pronuncia in rito d'incompetenza, bensì ad una riassegnazione interna della causa, cui si accompagna - questo sì è l'effetto rilevante - un mutamento del rito, secondo le modalità disciplinate dall'art. 426 c.p.c.
Dunque, il Tribunale – erroneamente - non ha disposto la separazione delle domande proposte da nei confronti di ed ha emesso una pronuncia che l'ha comunque Parte_1 CP_3
pagina 17 di 25 respinta, dopo aver dato atto che la domanda, in quanto volta ad accertare una responsabilità del lavoratore, spettava alla cognizione del giudice del lavoro. prospetta nel motivo d'impugnazione la nullità della sentenza per omessa Parte_1 separazione delle domande, non ricorrendo un'ipotesi di connessione forte di cui all'art. 40, co. 3, c.p.c.
Invero l'aver deciso la causa, applicando un rito diverso da quello suo proprio, non comporta una nullità della sentenza, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti chiarito come: “…la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del
2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015); perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso” (v. Cass. 10/03/2020 n.
6754).
Alcuna allegazione in tal senso è contenuta nel motivo d'appello, per cui la domanda deve essere in questa sede esaminata nel merito.
Escluso che nel presente giudizio sia stata proposta una domanda di regresso della Compagnia assicuratrice nei confronti del suo ex dipendente, per i danni che essa sarà tenuta a risarcire al cliente, la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contrattuali, di fedeltà e diligenza, ha ad oggetto le somme di cui il dipendente ha cagionato il mancato incasso a Parte_1
e cioè l'importo di € 14.397,00 “destinati ad essere depositati nelle polizze dell'odierno attore”.
[...]
(v. pag. 14 comparsa di costituzione in primo grado).
Un siffatto danno non è configurabile.
È evidente che, a fronte dell'incasso dei premi, la Compagnia assicuratrice avrebbe assunto l'obbligo di una controprestazione, che nel caso di specie non v'è stata, essendo la polizza inesistente. Peraltro, trattandosi nello specifico di polizza “Valore Pensione”, il capitale versato avrebbe dato diritto ad una rendita in favore del sottoscrittore, o avrebbe potuto essere oggetto di riscatto, per cui l'esistenza di un danno da mancata stipula della polizza, avrebbe dovuto essere prospettato e dimostrato secondo criteri diversi, che dessero conto di quanto la Compagnia, a titolo di commissioni e/o reddittività realizzata in misura superiore a quanto riconosciuto all'assicurato, avrebbe tratto quale utile.
Parimenti destituito di fondamento è il quinto motivo d'appello principale di Parte_1
avente ad oggetto il capo di sentenza, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno pagina 18 di 25 all'immagine, ed in relazione al quale viene censurato il fatto che non sia stato considerato come il comportamento del abbia sicuramente minato alla radice il rapporto di fiducia e affidamento CP_3
che i clienti o i potenziali clienti ripongono nella Compagnia, leader nel mercato da decenni.
Tale domanda, al pari della precedente, avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancato guadagno, trova fondamento nel rapporto contrattuale tra e il , tuttavia Parte_1 CP_3
riguardo ad essa il Tribunale non ha ravvisato la “competenza” per materia del giudice del lavoro e l'ha esaminata, ritenendo però che per la liquidazione di tale danno occorresse accertare l'effettivo pregiudizio patito dal richiedente, che non ha invece fornito elementi precisi e concordanti, né dedotto alcunché sui criteri osservati per pervenire alla liquidazione del danno.
La motivazione espressa merita di essere confermata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come: “Il danno all'immagine ed alla reputazione, va inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3,
n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento,….la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n.
25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434).” (v. Cass. 10/07/2023
n. 19551).
Nel caso di specie al di là del fatto in sé, non ha invece allegato e provato alcun Parte_1
altro elemento, quale la diffusione e risonanza della notizia dei fatti illeciti commessi dal dipendente ai danni dei clienti, neppure a livello locale, per cui non ha concretamente prospettato se e quali conseguenze abbia avuto, o possa avere, l'accaduto nel minare la fiducia di clienti già acquisiti (nel senso che questi abbiano interrotto i rapporti, ovvero abbiano comunque ridotto o cessato di effettuare nuovi investimenti), o ancora sull'acquisizione di clienti futuri, dimostrando una riduzione di crescita rispetto agli anni precedenti nella sottoscrizione di nuove polizze.
La liquidazione, anche in via equitativa, del danno non può certo prescindere dalla prova anzitutto dell'an, quindi, necessita dell'indicazione di elementi e circostanze, che consentano di individuare dei parametri per la sua determinazione nel quantum.
pagina 19 di 25 L'applicazione di tali criteri non muta nel valutare il danno all'immagine o alla reputazione di una persona giuridica, che deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, che si esprime sia nell'incidenza negativa sulla sua immagine, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi, con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca, non essendo configurabile “neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno- evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100;
Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti”.
(v. Cass. 10/07/2023 n. 19551).
I motivi d'impugnazione proposti da debbono pertanto essere integralmente Parte_1
respinti.
propone a sua volta plurimi motivi d'appello incidentale, diretti a censurare il Controparte_2 mancato integrale accoglimento delle sue domande risarcitorie, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Con il primo motivo d'appello incidentale censura la sentenza impugnata nella Controparte_2
parte in cui non ha riconosciuto come componente di danno il rendimento che egli avrebbe tratto dall'investimento nelle polizze, qualora le somme investite non fossero state distratte dal dipendente infedele.
Il Tribunale a tale proposito ha ritenuto che non vi fosse riscontro “della correttezza delle percentuali indicate alle condizioni di polizza” (v. pag. 7 sentenza impugnata).
Tale valutazione non è condivisibile.
Come già osservato, la documentazione consegnata al , e da lui rinvenuta quanto meno per CP
quanto concerne la consegna dei primi due assegni, è relativa a versamenti eseguiti per una polizza
“Valore pensione”, con profilo “Gesav/Global”, che indica un “tasso minimo garantito relativo al versamento: 2,00%”, sicché il rendimento, che avrebbe assicurato quell'investimento, risulta documentalmente e deve essere riconosciuto.
È del resto incontestato nell'an che sia dovuto il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della violazione, da parte del soggetto cui una determinata somma è stata affidata, dell'obbligo di investirla conformemente alle disposizioni ricevute, e che tale danno possa essere quantificato in misura pari al pagina 20 di 25 tasso d'interesse che il cliente avrebbe percepito qualora le somme da lui affidate fossero state impiegate conformemente alle intese contrattuali. (v. Cass. 07/04/2006 n. 8229).
In accoglimento del motivo di gravame, e debbono quindi essere Parte_1 CP_3
condannati, in solido tra loro, a corrispondere a il tasso annuo del 2% sugli importi di Controparte_2
cui ai titoli di credito emessi in data 24/12/2015, 25/07/2026 e 29/11/2016, a far tempo dalla data del versamento dei singoli importi e sino alla data della domanda giudiziale, oltre agli interessi legali come già determinati dalla sentenza di primo grado (“dalla data del momento generativo dell'obbligazione risarcitoria” e quindi dalla data degli assegni), con statuizione sul punto non censurata e quindi passata in giudicato.
Con il secondo motivo d'appello incidentale si duole del mancato riconoscimento Controparte_2
del danno morale, che il primo giudice ha ritenuto essere stato dedotto in modo generico, senza specificare la natura dei pregiudizi sofferti e senza offrirne la prova.
Sostiene l'appellante di avere indicato gli elementi di fatto caratterizzanti tale voce di danno, formulando con la memoria istruttoria specifici capitoli di prova, rilevanti per provare la sofferenza interiore e il malessere fisico patiti a seguito dei reati di truffa subiti. Tali elementi di fatto valevano inoltre a comprovare anche per presunzioni, sulla base di massime d'esperienza, la sofferenza, la preoccupazione, il timore, la vergogna e la disistima derivati da una siffatta vicenda.
Nel corso del presente grado d'appello sono state ammesse le prove dedotte dall'appellante incidentale sul punto e si è proceduto all'escussione, in qualità di teste, della coniuge, la quale ha Testimone_2 riferito della reazione di rabbia avuta dal marito nell'immediatezza delle telefonata ricevuta da parte della Polizia, che lo informava dell'indebito incasso degli assegni riscontrato sui conti correnti di
; quindi, a quella prima reazione, è seguito il senso di vergogna, per la fiducia carpita, CP_3 accompagnata da crisi d'ansia e difficoltà a dormire, dovute anche alla gestione dei rapporti successivi alla scoperta degli illeciti e diretti al recupero delle somme.
Le dichiarazioni della teste - che sulla base di quanto documentato dall'appellante incidentale, circa il regime patrimoniale dei coniugi (v. doc. G ), a seguito delle contestazioni mosse sul punto dal CP
, non risulta incapace a deporre – valgono a comprovare uno stato di sofferenza interiore, CP_3
estrinsecatosi in sentimenti di rabbia, disistima, vergogna, ansia, stress e preoccupazione per le conseguenze dannose subite, che certamente è suscettibile di essere risarcito sotto forma di danno morale.
Tenuto conto del fatto che la sofferenza che si sarebbe protratta, secondo quanto riferito dalla teste, per alcuni mesi, sino alla proposizione dell'azione giudiziale, e dell'ammontare delle somme per le quali vi pagina 21 di 25 era timore di perdita, si stima equo quantificare il danno morale nell'importo di € 2.000,00, con condanna solidale di e di alla sua rifusione. Parte_1 CP_3
Tale importo è espresso in moneta attuale, già comprensivo della rivalutazione, al momento della presente liquidazione, per cui su di esso sono dovuti gli interessi di mora dalla pronuncia sino al saldo.
Infine, con il terzo motivo d'appello incidentale si duole della mancata pronuncia in Controparte_2
ordine alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per la negoziazione assistita contro osservando come il rimborso sia dovuto, trattandosi di fase obbligatoria per Parte_1
legge.
Anche tale motivo è fondato.
La controversia rientra tra quelle di cui all'art. 3 D.L. 132/2014, per cui le spese sostenute per quella fase, cui è condizionata la procedibilità della domanda, debbono essere riconosciute alla parte risultata poi vittoriosa all'esito del giudizio.
La liquidazione dei compensi per tale fase deve avvenire sulla base della specifica tabella allegata al
D.M. 147/2022, limitatamente alla sola fase di attivazione, e quindi € 441,00, oltre spese forfettarie ed accessori, poiché, attesa la mancata adesione alla negoziazione da parte di non Parte_1
sono seguite le altre fasi della procedura.
Le altre voci indicate nella nota “Compensi professionali fase stragiudiziale”, per l'importo complessivo di € 1.890,00, oltre spese forfettarie ed accessori (v. doc. 14 ), esulano invece CP
dalla fase della negoziazione assistita, atteso che le sessioni in studio per consultazioni con il cliente, così come le attività di esame e studio della documentazione rientrano nella fase di studio della controversia e trovano in quella fase giudiziale il loro compenso. Analogamente esulano dalla fase stragiudiziale della negoziazione l'esame e studio per la redazione dell'atto d'integrazione della querela.
Il motivo d'appello deve quindi essere accolto entro tali limiti con condanna di Parte_1
unico soggetto nei confronti dei quali la negoziazione assistita è stata svolta, a rimborsare a CP
l'importo di € 441,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA.
[...]
3. Le spese del presente giudizio
Tenuto conto della reiezione degli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 CP_3
nei confronti di , nonché dell'accoglimento dell'appello incidentale da
[...] Controparte_2 quest'ultimo proposto, le spese anche del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico, in solido tra loro, di e e vengono liquidate in favore di Parte_1 CP_3 CP
, facendo applicazione dei compensi medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (da €
[...]
5.201,00 a € 26.000,00) per la fase di studio, introduttiva e decisionale e di quelli prossimi ai minimi pagina 22 di 25 previsti per la fase istruttoria, limitata all'escussione di un solo teste su un limitato numero di capi di prova, e così in complessivi € 4.883,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 917,00 per la fase istruttoria e € 1.911,00 per la fase decisionale), con aumento del 30% per la difesa nei confronti di più parti, aventi parzialmente una diversa posizione, e quindi € 6.347,90, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed € 350,50 per esposti, mentre le spese di trasferta, pur documentate, e sostenute in occasione delle udienze, non rientrano tra le spese vive ripetibili dalle controparti.
Stante il rigetto dei motivi d'appello proposti da nei confronti di , le Parte_1 CP_3
spese di lite debbono, in forza del principio della soccombenza, essere a quest'ultimo rifuse, con liquidazione in misura compresa tra i minimi e i medi, in considerazione del limitato numero delle questioni oggetto dell'impugnazione, e quindi in misura pari a € 3.721,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ha chiesto inoltre la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_2
Ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per far luogo alla condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. sia nei confronti di che nei confronti di , determinando Parte_1 CP_3
equitativamente la somma che ciascuno di essi è tenuto a corrispondere a in misura pari Controparte_2
alle spese liquidate per questo grado di giudizio, e cioè € 4.883,00. ha infatti agito nel presente giudizio proponendo nei confronti del Parte_1 CP motivi d'impugnazione palesemente destituiti di fondamento sia in diritto, che in fatto, fondando le proprie tesi in diritto sul richiamo di giurisprudenza o inconferente rispetto alla fattispecie in esame
(Cass. n. 5429/2022), o addirittura artatamente citata, attraverso interpolazioni del testo (è il caso di
Cass. n. 1741/2011 e n. 24004/2011), volte a far risultare l'affermazione di principi contrari a quelli effettivamente espressi in quelle pronunce.
Mette inoltre conto evidenziare, sia riguardo alla posizione di , che di - i Parte_1 CP_3 cui motivi d'impugnazione nei confronti di sono parimenti, in modo palese, destituiti di Controparte_2
fondamento - come questa Corte abbia già emesso altre due pronunce in cause relative ai medesimi fatti, riguardanti altri clienti vittime delle illecite condotte poste in essere dal (sent. n. 796/2023 CP_3
e sent. n. 1196/2023), esaminando, con esito sfavorevole per la Compagnia assicuratrice e il suo ex dipendente, esattamente le stesse difese qui riproposte.
Quelle pronunce erano conosciute, quanto meno al momento in cui si è tenuta la prima udienza dinanzi al Consigliere Istruttore (in data 14/12/2023), allorché è stata rifiutata la proposta conciliativa formulata pagina 23 di 25 dall'Istruttore, che avrebbe comportato per di contenere il risarcimento e l'ammontare Parte_1
delle spese di giudizio, invece liquidati con la presente pronuncia.
In considerazione della condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ricorrono i presupposti, di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, per la condanna degli appellanti soccombenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
Stante la reiezione dell'appello principale e di quello incidentale di , sussiste infine CP_3
l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, a carico dell'appellante principale, e dell'appellante incidentale, , del versamento di un Parte_1 CP_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli Parte_1
appelli incidentali proposti da e avverso la sentenza n. 405/2022 Controparte_2 CP_3
emessa dal Tribunale di Verbania in data 12/10/2022, respinge l'appello principale di nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1
CP_3 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna Controparte_2 [...]
e in solido tra loro, a corrispondere il 2% annuo sugli importi di cui ai Parte_1 CP_3
titoli di credito emessi in data 24/12/2015 (€ 5.000,00), 25/07/2016 (€ 5.000,00) e 29/11/2016 (€
4.397,00), dalla data del versamento dei singoli importi e sino alla data della domanda giudiziale, oltre agli interessi come già determinati dalla sentenza di primo grado, nonché a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
condanna a rimborsare a le spese stragiudiziali per la Parte_1 Controparte_2 negoziazione assistita, liquidate nell'importo di € 441,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
CPA ed IVA;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a in solido tra Parte_1 CP_3 Controparte_2
loro, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.347,90, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, ed € 350,50 per esposti;
pagina 24 di 25 condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che Parte_1 CP_3
si liquidano in € 3.721,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di 4.883,00; Controparte_2 visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., condanna al pagamento in favore di CP_3 Controparte_2
della somma di 4.883,00; visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna e al pagamento in Parte_1 CP_3
favore della cassa delle ammende della pena pecuniaria di € 2.000,00 ciascuno;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante principale,
[...]
e dell'appellante incidentale, , del versamento di un ulteriore importo a Parte_1 CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13/05/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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