Art. 57. ((Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreche' alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi))
Versione
23 aprile 1958
23 aprile 1958
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Versione
1 settembre 1971
1 settembre 1971
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/1981, n. 6413Provvedimento: L'iscritto al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette non può ottenere, prima che si siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo (integrazione corrisposta dal fondo e pensione ordinaria, la quale assorbe tutti i contributi dell'Assicurazione generale e non solo quelli derivanti rapporto di lavoro esattoriale, essendo previsto - art. 57 della legge 2 aprile 1958 n. 377 e art. 29 della legge 29 luglio 1971 n. 587 - che quelli originati da eventuali rapporti di lavoro extraesattoriali possono dar luogo, in determinati casi eccezionali, ad un supplemento e mai ad una pensione autonoma), […]Leggi di più...
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