Articolo 1087 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1086Articolo 1088
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9 ottobre 2010
Art. 1087. Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro 1. L'ufficiale per il quale e' stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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