Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 1 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1073/2024 R.G.L. promossa
D A
1. (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
Alcamo (TP) Via Papini, n. 8;
2. (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._2
Paceco (TP), in Via Marsala, n. 52;
3. (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...];
4. (C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...];
5. (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_5 C.F._5 residente a [...];
6. (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_6 C.F._6
Trapani in via Conv. F.S. Di Paola, n. 117;
7. (C.F. nata a [...] il [...] ed ivi CP_7 C.F._7 residente a[...];
8. (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_8 C.F._8 residente a[...];
9. (C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_9 C.F._9 residente a [...];
10. (C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_10 C.F._10 residente a[...];
11. (C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_11 C.F._11 residente a[...];
12. (C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a CP_12 C.F._12
Custonaci (TP) alla via Padre Francesco Randazzo, n. 47;
Valderice (TP) alla via Giudice Livatino n. 5;
14. (C.F. , nata a nata ad [...] il [...] e Controparte_14 C.F._14 residente in [...];
15. (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_15 C.F._15 ad Alcamo (TP) via Rocco Di Cillo, n. 8;
16. (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_16 C.F._16 ad CE (TP) alla via Lido di Venere, n. 1;
17. (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a CP_17 C.F._17
Paceco (TP) alla via Verderame, n.33;
18. (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_18 C.F._18
Paceco (TP) alla Via Ten. Serafino Montalto, n. 75;
19. (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_19 C.F._19
Trapani al piazzale G. D'Alì, n. 5;
20. (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_20 C.F._20 residente a[...];
21. (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a CP_21 C.F._21
SE AZ (TP) alla Via delle Viole, n. 3; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Odilia Daniele (c.f. ), elettivamente C.F._22 dom.ti in indirizzo telematico ricorrenti
C O N T R O
– Controparte_22 [...] in persona dei rispettivi legali Controparte_23 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente –
OGGETTO: carta elettronica docente.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 01/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso collettivo, ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe, avendo premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di Controparte_22 successivi contratti a tempo determinato, svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentavano di essere stati esclusi dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedevano il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del e, per l'effetto: Controparte_22
- in via principale l'adempimento in forma specifica mediante condanna del CP_22 convenuto alla concessione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di
Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato;
- in via subordinata, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'amministrazione, mediante condanna del CP_22 convenuto alla corresponsione dell'equivalente monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio il sollevando preliminarmente l'eccezione di Controparte_22 prescrizione, con specifico riferimento agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
e 2018/2019.
A seguito di tale eccezione, parte ricorrente ha richiamato le diffide 2022 per alcuni dei ricorrenti ( , , ) chiedendo il Pt_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 riconoscimento del beneficio a partire dall'a.s. 2017/18 e per tutti gli altri dall'a.s. 2019/2020, limitando la domanda come di seguito precisato:
1) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici Controparte_1
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il all'accredito di € 3.000,00 oltre alla maggior somma fra Controparte_22 interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici Controparte_2
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il all'accredito di € 3.000,00 oltre alla maggior somma fra Controparte_22 interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
3) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_3
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il all'accredito di € 3.000,00 oltre alla maggior somma fra Controparte_22 interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
4) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_4
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
5) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_5 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
6) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici Controparte_6
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
7) Per la ricorrente , oggi in pensione, accertare e dichiarare che alla ricorrente CP_7 spettava, durante il servizio prestato quale docente a termine determinato, la attribuzione della Carta del docente secondo legge; conseguentemente accertato e dichiarato che non è stato tempestivamente riconosciuto alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015, neanche in seguito alla diffida inoltrata nell'anno 2022, condannare il
[...]
al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, o nella Controparte_22 misura di €. 2.500,00 pari a nr. 5 anni di servizio precario dall'a.s. 2015/2016 all'immissione in ruolo come da allegato n. 7 del ricorso o nella maggior misura che questo Ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare;
in subordine dichiarare il diritto della docente , ad ottenere CP_7 il beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19,
2019/20 e conseguentemente condannare il all'accredito Controparte_22 di € 1.500,00 oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
8) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_8 scolastici 2019/20 e conseguentemente condannare il Controparte_22 all'accredito di € 500,00 oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
9) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_9 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 (anche alla luce della diffida inviata nell'anno 2022 che si allega alla presente) e conseguentemente condannare il Controparte_22
all'accredito di € 1.500,00 oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione
[...] monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
10) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_10 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
11) beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Parte_3 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
12) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_12
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
13) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_13
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
14) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici Controparte_14
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00, oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione, sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
15) beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_15 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00, oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione, sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
16) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_16 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
17) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_17
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
18) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni Controparte_18 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
19) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_19
2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
20) , beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici Controparte_20
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
21) beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici CP_21
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il
[...]
all'accredito di € 2.000,00 oltre alla maggior somma fra interessi Controparte_22 legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente secondo le modalità di legge), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti che si vanno ad esporre, ad eccezione di quello proposto da che va rigettato. CP_7
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l.
13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_24
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal Dpcm 23 settembre 2015
(che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal Dpcm 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica.
Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre 2016 ha previsto che la Carta fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Il nodo centrale della controversia in esame, caratterizzata da una spiccata serialità, verte sulla spettanza del beneficio in esame ai docenti a tempo determinato. In base alla disciplina sopra riportata, infatti, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo CP_22 determinato (come la parte qui ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della
Carta di che trattasi.
Sulla questione, il Consiglio di Stato - prescindendo dalla questione della riconducibilità della
Carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE – con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente
(e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria - che
“la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da
121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili e possono essere poste alla base della presente decisione.
Va poi aggiunto che, con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_22
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_22
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Sul punto va rilevato che - come già affermato dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020) - il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria.
Del resto, la c.d. Carta Docenti viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v. DPCM 28 novembre
2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione.
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Tale argomento, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto, ha definitivamente chiarito che
“l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_22 CP_ Del resto, è pacifico che i ricorrenti, ad eccezioni di , siano tuttora inseriti nel sistema scolastico, come confermato dal (Cass. n. 29961/2023 cit.), sicché va riconosciuto CP_22
l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame e dunque hanno senz'altro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni di servizio a tempo determinato indicati, ad eccezione di quelli per cui si è maturata la prescrizione.
Quanto all'eccepita prescrizione, la già richiamata sentenza Cass. n. 29961/2023 del
27/10/2023 ha affermato, per quel che qui interessa: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (…)”
In altri termini, trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. Quanto alla decorrenza, poiché a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel primo giorno in cui i docenti di ruolo potevano esercitare il diritto - che, in relazione all'a.s.
2016/2017 era il 30 novembre 2016, e per gli anni successivi era il 1° settembre (D.P.C.M. 28 novembre 2016) - ovvero il primo giorno di lavoro previsto dal contratto a tempo determinato, ove successivo al termine precedentemente indicato.
Nel caso di specie, osserva il Tribunale che sono stati documentati atti interruttivi della CP_ prescrizione, nella specie diffide, solo per , , e , risultando per CP_1 CP_2 CP_3
, e non offerta prova documentale dell'avvenuta ricezione della CP_4 CP_5 CP_6 raccomandata. Non manca infatti di rilevare il decidente che gravava sui ricorrenti l'onere della prova, non offerta, della ricezione dell'atto interruttivo e non del solo invio, trattandosi di atto necessariamente ricettizio (cfr allegati da cui risulta prodotto avviso di ricevimento solo per in data 1 aprile 2022; Navetta in data 27 aprile 2022; Novara in data 25 luglio 2022; CP_1
Bica 29 aprile 2022; non per per cui è prova solo di invio). Controparte_25
Mette conto evidenziare altresì che manca la prova della ricezione della diffida inviata nel 2024
a mezzo p.e.c., dovendosi ritenere secondo i principi specifici in materia di notifica telematica, che la prova della notifica telematica andava offerta con il deposito della ricevuta di accettazione e di consegna della p.e.c. in versione nativamente informatica, in modo da consentire al Tribunale di verificarne il contenuto e dunque i documenti informatici oggetto di notificazione. Quanto alla diffida depositata in data 27 marzo 2025 per , valgono le CP_9 stesse argomentazioni oltreché il rilievo che il deposito è avvenuto oltre i termini preclusivi.
Pertanto risulta prescritto il diritto per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, come tempestivamente eccepito dal convenuto, ad eccezione dei CP_22 ricorrenti;
; CP_1 CP_2 CP_3 CP_ Quanto poi alla domanda di , oltre il rilievo della fondatezza dell'eccezione di prescrizione per gli anni 2015/2016 e 2016/2017, in assenza di valida prova di atti interruttivi per questi anni, la domanda principale va rigettata per la mancata prova della permanenza, risultando anzi la suddetta ricorrente già in pensione;
va rigettata altresì la domanda subordinata di risarcimento del danno, in via equitativa, per difetto di allegazione e prova.
Vale in merito osservare che, secondo i principi generali, in tema di responsabilità, è necessaria una condotta colpevole con evento di danno (lesione del diritto) un nesso di causalità tra condotta e l'evento (causalità materiale), una o più conseguenze dannose risarcibili, sia patrimoniali che non, e infine un nesso di causalità (giuridica) tra evento di danno e le conseguenze dannose. Ora, per quanto la prova possa essere acquisita in via presuntiva, con esclusione del danno in re ipsa non ammesso nel nostro ordinamento, e liquidata equitativamente, il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.
Il pregiudizio, di cui si è chiesto il ristoro andava dunque tempestivamente allegato e provato;
poteva trattarsi, nel caso come quello in giudizio, di un insieme di esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di perdite di chances formative o di una menomazione non patrimoniale della professionalità o ancora altro, di cui andava principalmente allegato il fatto e successivamente fornita la prova.
Conclusivamente, per le superiori argomentazioni, va preliminarmente dichiarata la prescrizione del diritto dei ricorrenti per gli anni scolastici 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019, tranne che per , , Novara e Bica, per i quali va CP_1 CP_2 dichiarata limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
Nel merito, il ricorso collettivo va parzialmente accolto, nei limiti della domanda come precisata nelle conclusioni con nota del 27 marzo 2025, e come di seguito specificato per ciascun ricorrente:
1. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_1 C.F._1 scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 per
€.3.000,00.
2. (C.F. ), accoglimento della domanda per gli anni Controparte_2 C.F._2 scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.3.000,00; 3. (C.F. ), accoglimento della domanda per gli anni CP_3 C.F._3 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.3.000,00;
4. (C.F. ), accoglimento della domanda per gli anni CP_4 C.F._4 scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
5. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_5 C.F._5 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
6. (C.F. , accoglimento della domanda per gli anni Controparte_6 C.F._6 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
7. (C.F. rigetto della domanda principale;
rigetto della domanda CP_7 C.F._7 subordinata di risarcimento;
8. (C.F. ) accoglimento della domanda per Controparte_8 C.F._8
l'anno scolastico 2019/20 per €.500,00;
9. (C.F. accoglimento della domanda per Controparte_9 C.F._9
l'anno scolastico 2019/20 per €.500,00;
10. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_10 C.F._10 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
11. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_11 C.F._11 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
12. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni scolastici CP_12 C.F._12
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
13. (C.F. accoglimento della domanda per gli anni CP_13 C.F._13 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
14. (C.F. accoglimento della domanda per gli anni Controparte_14 C.F._14 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
15. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_15 C.F._15 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
16. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_16 C.F._16 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
17. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni CP_17 C.F._17 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
18. (C.F. accoglimento della domanda per gli anni Controparte_18 C.F._18 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
19. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni CP_19 C.F._19 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
20. (C.F. ) accoglimento della domanda per gli anni Controparte_20 C.F._20 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00; 21. (C.F. accoglimento della domanda per gli anni CP_21 C.F._21 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00.
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza e vanno parzialmente compensate nella misura del 30% e liquidate secondo i parametri del DM 55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nonché della sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto ormai risolte dalla giurisprudenza consolidata, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
Dichiara la prescrizione del diritto dei ricorrenti per gli anni scolastici 2015/2016; 2016/2017; CP_ 2017/2018; 2018/2019, tranne che per , e , per i quali è dichiarata CP_1 Parte_4 limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
Nel merito, rigetta le domande di;
CP_7 CP_ accerta e dichiara che i ricorrenti, ad eccezione della suddetta , hanno diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 come di seguito indicato:
1 (C.F. ) per gli anni scolastici 2017/2018; Controparte_1 C.F._1
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 per €.3.000,00.
2. (C.F. ), per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Controparte_2 C.F._2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.3.000,00;
3. (C.F. ), per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, CP_3 C.F._3
2021/22, 2022/23 per €.3.000,00;
4. (C.F. ), per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, CP_4 C.F._4
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
5. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, Controparte_5 C.F._5
2020/21, 2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
6. (C.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_6 C.F._6
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
7. (C.F. ) per l'anno scolastico 2019/20 per Controparte_8 C.F._8
€.500,00;
8. (C.F. per l'anno scolastico 2019/20 per Controparte_9 C.F._9
€.500,00;
9. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_10 C.F._10
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00; 10. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_11 C.F._11
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
11. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, CP_12 C.F._12
2022/23 per €.2.000,00;
12. (C.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, CP_13 C.F._13
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
13. (C.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_14 C.F._14
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
14. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_15 C.F._15
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
15. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_16 C.F._16
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
16. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, CP_17 C.F._17
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
17. (C.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_18 C.F._18
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
18. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, CP_19 C.F._19
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
19. (C.F. ) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Controparte_20 C.F._20
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00;
20. (C.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, CP_21 C.F._21
2021/22, 2022/23 per €.2.000,00.
Condanna il ad accreditare ai ricorrenti, mediante la c.d. “carta Controparte_22 docente”, le somme come sopra indicate, per ciascuno dei ricorrenti, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Compensa parzialmente le spese e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento di spese di lite, che liquida in complessivi € 3.614,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 07/04/2025 giudice onorario di pace
Caterina Linares
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Caterina Linares in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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