TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Petta;
Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso dai dott.ri Angelo Natale, Gianluca Controparte_1
DE, NA D'EN e IO TI;
; Controparte_2
; Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di avere iscritto a ruolo, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo Parte_1 grado di Cosenza, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239000361746/000, avente n.
5565/2023 R.G., depositando, altresì, contestualmente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata, con decreto del 15.12.23, dalla Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la detta Corte per mancanza di idoneo documento di riconoscimento ad integrazione delle autocertificazioni prodotte, censura il provvedimento, deducendo che, sulla base della vigente normativa, non era necessaria l'allegazione di copia del documento d'identità del dichiarante, ma unicamente la sottoscrizione da parte dell'interessato che nella specie era stata autenticata dal difensore.
1 Chiede, dunque, revocare e/o annullare o comunque disapplicare il provvedimento e conseguentemente ammetterla al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n.
5565/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e liquidare il compenso del procuratore a spese dello Stato anche per il presente procedimento.
Il resiste all'opposizione, deducendo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e, nel merito, la correttezza del provvedimento impugnato.
Preliminarmente, deve darsi atto che, sulla base dei principi enunciati da Cass., Sezioni Unite, n.
20929/25, intervenuta nelle more del giudizio, l'opposizione al provvedimento emesso dalla
Commissione di cui all'art. 138 D.P.R. 115/02, che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è riconducibile all'art. 170 e non all'art. 99 del medesimo D.P.R.
Ne discende che deve escludersi la legittimazione dell ex art. 99, comma 2, Controparte_3 unico legittimato essendo il , quale soggetto esposto Controparte_1 all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/02 (“Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto e delle finanze, per il processo tributario”). Controparte_1
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Risulta dagli atti che l'istanza di ammissione al beneficio presentata dall'odierna ricorrente è stata rigettata con decreto della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Cosenza del 15.12.23, in quanto non “corredata da idoneo documento di riconoscimento ad integrazione delle autocertificazioni prodotte”.
L'art. 78, comma 2, del D.P.R. 115/02 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sia sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Nella specie, la sottoscrizione dell'istante è stata autenticata dal difensore, sicchè non era necessaria l'allegazione del documento di riconoscimento, richiesto unicamente nell'ipotesi in cui l'istanza sia sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/00.
L'allegazione di tale documento non era necessaria neanche a corredo dell'autocertificazione delle condizioni reddituali.
L'art. 79 D.P.R. 115/02 prevede, al comma 1 lett. c), che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere corredata, tra l'altro, da "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ....attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione...".
Nulla direttamente dispone la norma in ordine alle modalità di redazione del documento in questione, in relazione alle quali la stessa rimanda al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o). Detta disposizione di legge, che riguarda le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", prevede che: "Sono
2 comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità e fatti:.....o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali". Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come quella in esame, la vigente normativa di riferimento non prevede, dunque, che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato (cfr. Cass. pen. 34192/12), come nel caso di specie.
Pertanto, considerato che, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e che la pretesa che l'interessata intende far valere non appare manifestamente infondata, rilevato che, del resto, la sussistenza di tali condizioni non è revocata in dubbio dal convenuto, in riforma del provvedimento CP_1 impugnato va disposta l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Non può invece provvedersi in questa sede alla liquidazione del compenso in favore del difensore per l'attività svolta nel giudizio tributario (la cui definizione non è peraltro neanche dedotta), stante la carenza di legittimazione della parte ricorrente a far valere un diritto soggettivo patrimoniale che compete in via esclusiva al difensore.
Infine, non vi è luogo a provvedere riguardo alle spese del presente procedimento.
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute (cfr. Cass. 30380/23, 4880/24).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato;
- nulla per spese.
Cosenza, 14.11.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Petta;
Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso dai dott.ri Angelo Natale, Gianluca Controparte_1
DE, NA D'EN e IO TI;
; Controparte_2
; Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di avere iscritto a ruolo, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo Parte_1 grado di Cosenza, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239000361746/000, avente n.
5565/2023 R.G., depositando, altresì, contestualmente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata, con decreto del 15.12.23, dalla Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la detta Corte per mancanza di idoneo documento di riconoscimento ad integrazione delle autocertificazioni prodotte, censura il provvedimento, deducendo che, sulla base della vigente normativa, non era necessaria l'allegazione di copia del documento d'identità del dichiarante, ma unicamente la sottoscrizione da parte dell'interessato che nella specie era stata autenticata dal difensore.
1 Chiede, dunque, revocare e/o annullare o comunque disapplicare il provvedimento e conseguentemente ammetterla al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n.
5565/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e liquidare il compenso del procuratore a spese dello Stato anche per il presente procedimento.
Il resiste all'opposizione, deducendo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e, nel merito, la correttezza del provvedimento impugnato.
Preliminarmente, deve darsi atto che, sulla base dei principi enunciati da Cass., Sezioni Unite, n.
20929/25, intervenuta nelle more del giudizio, l'opposizione al provvedimento emesso dalla
Commissione di cui all'art. 138 D.P.R. 115/02, che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è riconducibile all'art. 170 e non all'art. 99 del medesimo D.P.R.
Ne discende che deve escludersi la legittimazione dell ex art. 99, comma 2, Controparte_3 unico legittimato essendo il , quale soggetto esposto Controparte_1 all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/02 (“Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto e delle finanze, per il processo tributario”). Controparte_1
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Risulta dagli atti che l'istanza di ammissione al beneficio presentata dall'odierna ricorrente è stata rigettata con decreto della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Cosenza del 15.12.23, in quanto non “corredata da idoneo documento di riconoscimento ad integrazione delle autocertificazioni prodotte”.
L'art. 78, comma 2, del D.P.R. 115/02 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sia sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Nella specie, la sottoscrizione dell'istante è stata autenticata dal difensore, sicchè non era necessaria l'allegazione del documento di riconoscimento, richiesto unicamente nell'ipotesi in cui l'istanza sia sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/00.
L'allegazione di tale documento non era necessaria neanche a corredo dell'autocertificazione delle condizioni reddituali.
L'art. 79 D.P.R. 115/02 prevede, al comma 1 lett. c), che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere corredata, tra l'altro, da "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ....attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione...".
Nulla direttamente dispone la norma in ordine alle modalità di redazione del documento in questione, in relazione alle quali la stessa rimanda al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o). Detta disposizione di legge, che riguarda le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", prevede che: "Sono
2 comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità e fatti:.....o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali". Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come quella in esame, la vigente normativa di riferimento non prevede, dunque, che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato (cfr. Cass. pen. 34192/12), come nel caso di specie.
Pertanto, considerato che, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e che la pretesa che l'interessata intende far valere non appare manifestamente infondata, rilevato che, del resto, la sussistenza di tali condizioni non è revocata in dubbio dal convenuto, in riforma del provvedimento CP_1 impugnato va disposta l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Non può invece provvedersi in questa sede alla liquidazione del compenso in favore del difensore per l'attività svolta nel giudizio tributario (la cui definizione non è peraltro neanche dedotta), stante la carenza di legittimazione della parte ricorrente a far valere un diritto soggettivo patrimoniale che compete in via esclusiva al difensore.
Infine, non vi è luogo a provvedere riguardo alle spese del presente procedimento.
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute (cfr. Cass. 30380/23, 4880/24).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato;
- nulla per spese.
Cosenza, 14.11.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
3